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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 83/2024 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. PAOLI SABRINA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, cf , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_2 annotazione della sentenza;
b) a modificare l'ordinanza del 11.04.24, e riconoscere, in favore della Sig.ra il Controparte_1 diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € 1.500,00 mensili (euro mille cinquecento/00), o minore, da porsi a carico del Sig. con la previsione di Controparte_2 adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
Vinte le spese di giudizio, con distrazione.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 14.1.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1 per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , in data 27.3.1982 a Firenze, Controparte_2 matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune dell'anno 1982,
Parte II, Serie A, atto n. 288.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (1) che dall'unione è nato un figlio,
, in data 15.8.1994, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 convivente con il padre;
(2) che nel 2018 i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita nel quale si stabiliva a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di euro 500,00;
(3) che la medesima non è economicamente autosufficiente percependo una retribuzione mensile, pari ad euro 300,00 ed è gravata da un canone di locazione di euro 500,00 mensili.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
Con ordinanza dell'11.4.2024, il giudice delegato ha confermato gli accordi di separazione, ha ordinato a parte ricorrente di integrare la documentazione reddituale/patrimoniale e ha disposto indagini alla Guardia di Finanza circa i redditi della controparte.
Pagina 2 di 4 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento dell'8.1.2025 emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge per esperire la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento dei medesimi nel presente giudizio.
Assegno divorzile – Alla luce della documentazione in atti il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente riconoscendo alla stessa un assegno divorzile dell'importo di euro 500,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Dalle indagini svolte è emersa la sperequazione reddituale tra i due coniugi, posto che il convenuto ha una impresa individuale, ha dichiarato un reddito di circa
20.000,00 euro annui ed ha cospicue liquidità. Al contrario, la ricorrente, benchè abbia alcune liquidità, ha un reddito di soli 300,00 mensili. Quindi, tenuto conto di detta disparità, nonché della durata del matrimonio e del fatto che la stessa ha certamente contribuito alla crescita professionale del , all'esito del giudizio si ritiene che CP_2 tale somma debba essere riconosciuta.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori minimi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
contratto in data 27.3.1982 a Firenze, matrimonio trascritto Controparte_2
Pagina 3 di 4 nei registri dello Stato civile di detto Comune dell'anno 1982, Parte II, Serie A, atto n. 288;
2. pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il Controparte_2 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, euro 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratasi antistataria;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Firenze di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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