Articolo 31 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 30Articolo 32
Versione
30 giugno 1874
Art. 31.

Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dallo incolpato con ricorso alla Corte di appello.

Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscrizione ai termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio, favorevoli all'incolpato, possono eziandio essere impugnate, per sola violazione di legge, dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene e' fatta, dentro cinque giorni, dal segretario del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima e' aperto il ricorso in Cassazione.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874