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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................S ent.
N......................C
ron.
N......................R
ep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOT dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies e 281 terdecies nella causa iscritta al n. 4906/2024 promossa da :
Avv. CUNEO LUIGI (C.F. ) in proprio elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA NINO BIXIO 24/6 16043 CHIAVARI presso il suo studio .
PARTE RICORRENTE
CONTRO
persona dell'amministratore pro tempore, corrente in AR
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
ING. residente in [...]CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Per il ricorrente
“Piaccia al Tribunale ill.mo condannare il in Controparte_3
AR unitamente all'Ing , in via solidale tra di loro ,ad eseguire CP_2
immediatamente i lavori descritti dal geom. nella sua CT che si produce, in CP_4
misura del 50% ciascuno o nella diversa percentuale meglio vista, oltre a rimborsare al ricorrente il costo della ctu del EO. pari ad euro 1.922,62 ,sia l'importo CP_4
delle spese ed onorari della procedura di istruzione preventiva pari ad euro 1.580,70
(minimi tariffari ex DM n.147 del 13.8.202.) resa necessaria dalla inerzia biennale dei convenuti , sia l'importo di euro 1.878,oo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi precedente così come accertato dalla CT del geom. come sopra CP_4
indicata.
Vinte e protestate le spese di questa lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art 281 decies cpc l'avv Luigi Cuneo in proprio aveva ad evocare in giudizio il e l'Ing Controparte_5 CP_2
assumendo:
-di essere proprietario dell'autorimessa facente parte del in _1
AR , con ingresso da C.so Assarotti, concesso in locazione al Controparte_5
EO. per il ricovero di alcuni mezzi;
CP_6
-che da oltre due anni si verificano infiltrazioni meteoriche provenienti dal soprastante lastrico solare di proprietà esclusiva dell'Ing. (che non è CP_2
condomino);
-che nonostante ripetuti solleciti ad intervenire per eliminare tale inconveniente ad oggi purtroppo le infiltrazioni sono aumentate di intensità, al punto da rendere indispensabile un intervento risolutivo;
-che il conduttore reclamava la eliminazione delle infiltrazioni ed il ricorrente documentava anche i successivi aggravamenti del degrado della propria autorimessa;
-che di conseguenza l'esponente è stato costretto a proporre ricorso ex art. 696 cpc avanti questo Tribunale per far accertare esistenza e causa delle infiltrazioni meteoriche con l'indicazione dei lavori necessari per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per ripristinare l'immobile del ricorrente con i relativi costi;
-che il Tribunale ha nominato CT il EO. , il quale ha depositato la propria CP_4
relazione peritale, riconoscendo le infiltrazioni e indicando i rimedi necessari con i relativi costi nonché il costo delle opere di ripristino dello stato dei luoghi precedente, per una somma pari ad euro 1.878.00, liquidando a favore del CT
EO. le competenze per € 1.922,62 (già corrisposte dal ricorrente al CT); CP_4 -che successivamente l'esponente ha invitato il e l'Ing. ad _1 CP_2
eseguire i lavori indicati dal CT e a risarcire il danno e le spese di procedura, senza esito;
-che, pur avendo deliberato i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, l'assemblea del non ha ritenuto di risarcire al sottoscritto le altre spese dovute, tra le _1
quali l'importo dei lavori interni al box per ripristinare lo stato dei luoghi precedente alle infiltrazioni e neppure il ristoro delle spese legali sostenute dall'esponente per la fase giudiziale di ATP, resa necessaria dall'inerzia delle controparti protrattasi oltre due anni;
-che l'amministratore del , su richiesta dell'esponente, ha convocato _1
un'assemblea straordinaria, mettendo all'ordine del giorno le richieste di rimborso/pagamento delle somme spettanti al sottoscritto difensore, ma a tale assemblea del 30 aprile u.s. sono intervenuti solo due condomini, di talchè
l'assemblea non si è potuta tenere;
-che si rende purtroppo necessario il ricorso all'autorità giudiziaria (prod. 6 ricorso).
In forza di tali assunti il ricorrente chiede condannare il Controparte_5
unitamente all'Ing. , in via solidale tra di loro, ad
[...] CP_2
eseguire immediatamente i lavori descritti dal geom. nella sua CT in misura CP_4
del 50% ciascuno o nella diversa percentuale meglio vista, oltre a rimborsare al ricorrente sia l'importo di euro 1.878,00 necessario per il ripristino dello stato dei luoghi precedente sia le spese tecniche e legali di ATP.
2) Nonostante rituale convocazione in giudizio i convenuti restavano contumaci, di talchè il giudice acquisiva il fascicolo d'ufficio dell'ATP Nrg 8744/2023 e convocava a chiarimenti il EO. , che li rendeva sotto il vincolo del prestato giuramento CP_4
all'udienza del 30.1.2025.
In tale sede il difensore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni del ricorso ed il
Giudice riservava la decisione. 3) Sulla domanda del ricorrente si osserva quanto segue.
A fronte della perizia resa dal CT EO in sede di ATP e di cui Persona_1
all'elaborato in data 11.3.2024 è emerso che:
-nel soffitto del box del ricorrente sono presenti infiltrazioni provenienti dalla soprastante distacco annesso al civ 9 di proprietà del resistente;
-le cause delle infiltrazioni sono ascrivibili ad una mancata tenuta della guaina impermeabilizzante del piazzale soprastante, risalente all'epoca di costruzione;
-i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni nel box sono indicati a pagg 7-8 dell'elaborato per un costo di € 5.960,00 (pag. 9 ctu);
-che i lavori necessari a ripristinare il box del ricorrente sono indicati a pag 9 della ctu per il costo di € 1.878,00.
All'udienza del 30.1.2025 poi, il CT EO , chiamato a chiarimenti, ha così CP_4
precisato:
“il piazzale è di proprietà dell'Ing in quanto lo stesso era presente al CP_2
sopralluogo di inizio operazioni peritali e nulla ha sollevato al riguardo.
Il CT richiama all'uopo il proprio verbale di operazioni peritali di cui alla perizia prodotta in atp e in particolare a pag 2 ove si legge che il distacco annesso al civ 9 è di proprietà del resistente e che per resistente deve intendersi l'ing , in quanto il CP_2
condominio era rimasto contumace in sede di ATP.
Inoltre a pag 3 risulta che il CT aveva inviato all'avv legale dell'Ing CP_7
, privo di CTP, la bozza della perizia indicante quanto sopra e che l'avv. CP_2 [...]
nulla aveva rilevato sul punto”. CP_7 A fronte di tali risultanze, emerge all'evidenza la responsabilità dell' , che lo CP_8
stesso ricorrente afferma estraneo al condominio, ex art 2051 c.c. con riferimento ai fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente.
Norma di riferimento è infatti l'art 2051 c.c. che dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Custode è colui che ha il potere, di diritto e/o di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa.
Al pari dell'art 2050 e 2052 cc, l'art 2051 cc rappresenta un'ipotesi di responsabilità
c.d. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio e distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana. Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'art. 2051 c.c. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto” (Cass. civ. n. 21244/2006).
Come sottolineato recentemente dalla Cassazione “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. n. 20943/2022). Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso nelle indagini svolte in sede di atp, risulta che il proprietario esclusivo del piazzale è il solo . CP_8
Di talchè avendo il CT ascritto le cause delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente alla mancata tenuta della guaina impermeabilizzante del piazzale di proprietà
[...]
, sussiste il diritto dell'avv Cuneo Luigi di sentir dichiarare l'Ing CP_8 CP_2
tenuto e quindi condannarlo all'esecuzione dei lavori indicati dal CT EO. Per_1
nella perizia in data 11.3.2024 (pagg 7-9 della CT), nonché a corrispondere
[...]
al ricorrente la somma di € 1.878,00 (pag 10 ctu) pari al costo dei lavori necessari a ripristinare il box danneggiato dalle infiltrazioni accertate,
A fronte delle argomentazioni sopra esposte la domanda del ricorrente non può essere accolta nei confronti del . _1
4) Merita altresì accoglimento la domanda del ricorrente, volta ad ottenere la condanna dell'Ing al pagamento delle spese di ctu come già liquidate e di spese CP_2
legali del procedimento di ATP, liquidate in € 1.580,00, stante l'accoglimento dello stesso ed il fatto che l'instaurazione del presente giudizio (della cui natura di merito del procedimento di atp non vi è modo di dubitare, stante la non differenza delle domande rispetto a quelle oggetto dell'atp) si è reso necessario al fine di ottenere la condanna del convenuto ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni e al risarcimento per i danni subiti dal box del ricorrente, a seguito di
Con una acclarata perdita proveniente dal piazzale del convenuto . CP_2
Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a mente della quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. n.18918/2020).
5) In merito infine alle spese di lite del presente procedimento le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono poste a carico dell' , mentre sono dichiarate non ripetibili nel rapporto con il Condominio CP_8
contumace
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara
Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra l'Avv.
LUIGI CUNEO in proprio (ricorrente), il Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore (convenuto contumace) e
[...]
l'ing (convenuto contumace) disattesa ogni altra eccezione, CP_2
deduzione e istanza:
-dichiara tenuto e per l'effetto condanna l'ing ad eseguire i lavori CP_2
descritti dal EO. nella sua CT in data 11.3.2024 resa in sede di ATP per CP_4
le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara tenuto e per l'effetto condanna l'ing a rimborsare al CP_2
ricorrente l'importo di € 1.878,00 necessario per il ripristino dello stato dei luoghi precedente, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'ing a pagare al ricorrente la somma di € 1.922,62 CP_2
per spese di CT ed € 1.580,00 per spese legali del procedimento di ATP;
-rigetta la domanda del ricorrente nei confronti del , Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
-nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il Controparte_1
dichiara non ripetibili le spese di lite;
-nel rapporto processuale tra il ricorrente e l'Ing condanna il CP_2
convenuto a corrispondere al ricorrente le spese di lite di questo procedimento, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2,
IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 02/06/2025
Il GOT
Dott..ssa Chiara Daniela Fioravanti