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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/07/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 44-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. ssa Cristina Longhi Giudice dott. Thomas Fleischmann Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]12, assistiti nella C.F._2
redazione e nel deposito del ricorso d.d. 24.06.2025 dall'Avv. Laura Limido del Foro di Milano, nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di OCC ai sensi degli artt. 268 e seg. CCII e art. 66
CCII e nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bolzano;
- esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66
CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C. Avv. Laura Limido, che – unitamente alle integrazioni d.d. 15.07.2025- espone la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore
1 nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il sig. è debitore per 67.768,70 euro, la sig.ra per € 49.105,00 (debiti Pt_2 Parte_1
ricompresi anche nella massa del sig. ); entrambe le situazioni debitorie sono Pt_2
riferibili a finanziamenti passati ottenuti per esigenze personali;
in particolare l'OCC evidenzia che l'origine del sovraindebitamento risale al 2015, quando entrambi i ricorrenti persero il lavoro (cfr. relazione OCC, pag. 5-13); negli anni successivi, i ricorrenti – trovandosi in situazioni lavorative precarie – fecero ricorso al credito al consumo per motivi di sostentamento (l'OCC evidenzia al riguardo un'eccessiva facilità dell'erogazione dei finanziamenti da parte degli enti finanziatori;
cfr. in particolare la nota del 14.07.2025, pag.
8 e ss.; l'OCC evidenzia anche che i coniugi non avevano alcuna propensione al risparmio, in considerazione della precarietà lavorativa, cfr. relazione pag. 11-12); inoltre, i ricorrenti non possiedono alcun bene immobile;
la sig.ra non è proprietaria di beni mobili Parte_1
registrati, mentre il sig. è proprietario di un'automobile (Fiat Punto del 2003) e di Pt_2
2 un motociclo (Kymko agility del 2020); i ricorrenti non sono titolari di partecipazioni societarie ed hanno un conto corrente con saldo negativo (cfr. relazione OCC pag. 13-14 e relativi allegati); per quanto riguarda i redditi, la sig.ra ha un contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo indeterminato part time 60 %, con le mansioni di commessa e percepisce un reddito netto mensile stimato in circa 1.080,00 € (cfr. relazione OCC pag. 5 e
15); il sig. , invece, è assunto a partire dal 03.06.2025 con contratto a tempo Pt_2
indeterminato quale operaio ausiliario (cfr. all. 16) - il reddito netto stimato dall'OCC sulla base del reddito lordo indicato in contratto è di 1.400-1.500 € mensili;
al riguardo, i ricorrenti evidenziano che l'automobile Fiat Punto del 2003 è di scarso valore ( varia tra
1.600 e 2.200 €) e chiedono che sia esclusa dalla liquidazione, poiché necessaria ai loro spostamenti lavorativi (in particolare del Sig. ) – tale richiesta è meritevole di Pt_2
accoglimento ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e), in ragione dello scarso valore del bene e della preminente necessità di circolazione dei coniugi, specialmente per recarsi a lavoro;
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori sono conviventi (cfr. doc. 11-13 allegati alla relazione OCC) ed hanno dimostrato che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (cfr. quanto sopra riportato in merito al profilo oggettivo del sovraindebitamento;
cfr. relazione OCC, pag. 5-13); con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di ciascun ricorrente;
dovranno quindi essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente e la Liquidatrice dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII, con la precisazione che nella comunicazione ai creditori dovrà essere indicato che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare due distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dalla Gestrice della
Crisi, nonché delle spese medie e mediane di una coppia senza figli secondo i dati ISTAT
3 (riportati dalla gestrice della crisi a pag. 17 della relazione) e delle spese medie sostenute dai coniugi nell'ultimo triennio (cfr. nota d.d. 14.07.2025, pag. 1-7), e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 2.300,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282
CCII; a tal fine, la Liquidatrice dovrà suddividere tale importo fra i redditi di ciascun coniuge, proporzionalmente all'ammontare degli stessi, destinando ogni importo residuo alla procedura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che eventuali cessioni del quinto della pensione o dello stipendio o pignoramenti del quinto dello stipendio o della pensione attualmente in essere a carico dei debitori sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi residenti in [...] C.F._2
Rovigo 7/12; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;
nomina
Liquidatrice della procedura l'Avv. Laura Limido, già nominata gestrice della crisi dall'O.C.C.; ordina
4 ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando la Liquidatrice, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;
resta escluso dalla liquidazione l'autoveicolo Fiat
Punto Tg. CB263XW; dispone che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa ordina
5 la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che la Liquidatrice, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
• che la Liquidatrice, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione; il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
• che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori ammessi al passivo una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
6 dispone la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 24/07/2025
Il Giudice est. La Presidente
Thomas Fleischmann Francesca Bortolotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. ssa Cristina Longhi Giudice dott. Thomas Fleischmann Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]12, assistiti nella C.F._2
redazione e nel deposito del ricorso d.d. 24.06.2025 dall'Avv. Laura Limido del Foro di Milano, nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di OCC ai sensi degli artt. 268 e seg. CCII e art. 66
CCII e nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bolzano;
- esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66
CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C. Avv. Laura Limido, che – unitamente alle integrazioni d.d. 15.07.2025- espone la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore
1 nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il sig. è debitore per 67.768,70 euro, la sig.ra per € 49.105,00 (debiti Pt_2 Parte_1
ricompresi anche nella massa del sig. ); entrambe le situazioni debitorie sono Pt_2
riferibili a finanziamenti passati ottenuti per esigenze personali;
in particolare l'OCC evidenzia che l'origine del sovraindebitamento risale al 2015, quando entrambi i ricorrenti persero il lavoro (cfr. relazione OCC, pag. 5-13); negli anni successivi, i ricorrenti – trovandosi in situazioni lavorative precarie – fecero ricorso al credito al consumo per motivi di sostentamento (l'OCC evidenzia al riguardo un'eccessiva facilità dell'erogazione dei finanziamenti da parte degli enti finanziatori;
cfr. in particolare la nota del 14.07.2025, pag.
8 e ss.; l'OCC evidenzia anche che i coniugi non avevano alcuna propensione al risparmio, in considerazione della precarietà lavorativa, cfr. relazione pag. 11-12); inoltre, i ricorrenti non possiedono alcun bene immobile;
la sig.ra non è proprietaria di beni mobili Parte_1
registrati, mentre il sig. è proprietario di un'automobile (Fiat Punto del 2003) e di Pt_2
2 un motociclo (Kymko agility del 2020); i ricorrenti non sono titolari di partecipazioni societarie ed hanno un conto corrente con saldo negativo (cfr. relazione OCC pag. 13-14 e relativi allegati); per quanto riguarda i redditi, la sig.ra ha un contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo indeterminato part time 60 %, con le mansioni di commessa e percepisce un reddito netto mensile stimato in circa 1.080,00 € (cfr. relazione OCC pag. 5 e
15); il sig. , invece, è assunto a partire dal 03.06.2025 con contratto a tempo Pt_2
indeterminato quale operaio ausiliario (cfr. all. 16) - il reddito netto stimato dall'OCC sulla base del reddito lordo indicato in contratto è di 1.400-1.500 € mensili;
al riguardo, i ricorrenti evidenziano che l'automobile Fiat Punto del 2003 è di scarso valore ( varia tra
1.600 e 2.200 €) e chiedono che sia esclusa dalla liquidazione, poiché necessaria ai loro spostamenti lavorativi (in particolare del Sig. ) – tale richiesta è meritevole di Pt_2
accoglimento ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e), in ragione dello scarso valore del bene e della preminente necessità di circolazione dei coniugi, specialmente per recarsi a lavoro;
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori sono conviventi (cfr. doc. 11-13 allegati alla relazione OCC) ed hanno dimostrato che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (cfr. quanto sopra riportato in merito al profilo oggettivo del sovraindebitamento;
cfr. relazione OCC, pag. 5-13); con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di ciascun ricorrente;
dovranno quindi essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente e la Liquidatrice dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII, con la precisazione che nella comunicazione ai creditori dovrà essere indicato che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare due distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dalla Gestrice della
Crisi, nonché delle spese medie e mediane di una coppia senza figli secondo i dati ISTAT
3 (riportati dalla gestrice della crisi a pag. 17 della relazione) e delle spese medie sostenute dai coniugi nell'ultimo triennio (cfr. nota d.d. 14.07.2025, pag. 1-7), e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 2.300,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282
CCII; a tal fine, la Liquidatrice dovrà suddividere tale importo fra i redditi di ciascun coniuge, proporzionalmente all'ammontare degli stessi, destinando ogni importo residuo alla procedura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che eventuali cessioni del quinto della pensione o dello stipendio o pignoramenti del quinto dello stipendio o della pensione attualmente in essere a carico dei debitori sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi residenti in [...] C.F._2
Rovigo 7/12; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;
nomina
Liquidatrice della procedura l'Avv. Laura Limido, già nominata gestrice della crisi dall'O.C.C.; ordina
4 ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando la Liquidatrice, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;
resta escluso dalla liquidazione l'autoveicolo Fiat
Punto Tg. CB263XW; dispone che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa ordina
5 la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che la Liquidatrice, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
• che la Liquidatrice, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione; il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
• che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori ammessi al passivo una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
6 dispone la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 24/07/2025
Il Giudice est. La Presidente
Thomas Fleischmann Francesca Bortolotti
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