Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2025, proposto da
AR AR IO, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cavalcanti e Sante Dodaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gruppo di Azione Locale STS Savuto, Tirreno, Serre SE, società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 21.8.2025 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di accesso del 16.5.2025, relativa agli atti ed ai documenti inerenti la manifestazione di promozione dei prodotti di pregio del Gal STS “ER TI” tenutasi ad Andalo in Trentino Alto Adige il giorno 14.1.2025, nonché agli atti circa le misure, i progetti, i finanziamenti e le iniziative per la promozione del “ Gammune di Belmonte” e del “ Gammune” ; di ogni altro atto o provvedimento, anche in forma tacita, connesso, conseguente e presupposto e/o ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza con conseguente ordine all’ente intimato di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gruppo di Azione Locale STS Savuto, Tirreno, Serre SE (s.c.a.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento espresso di diniego del 21.8.2025 avverso l’istanza di accesso agli atti del 17.4.2025 relativi alla manifestazione di promozione dei prodotti di pregio del G.a.l. STS “ ER TI ” tenutasi ad Andalo in Trentino Alto Adige in data 14.1.2025 e alle misure, ai progetti, ai finanziamenti e alle iniziative relative all’attività promozionale del “ Gammune di Belmonte ” a far data dall’anno 2012, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei medesimi.
2. Rappresenta il ricorrente che, in qualità di titolare della ditta individuale AR AR IO, è produttore di salumi tradizionali con stabilimento sito nel Comune di Belmonte Calabro (Cs) e titolare del marchio d’impresa “ Gammune di Belmonte ” nonché contitolare del marchio “ Gammune ” - titoli entrambi registrati presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico; che il Comune di Belmonte Calabro era compreso tra i 39 Comuni di cui al Piano di Azione Locale 2014/2020 del Gruppo di Azione Locale STS Savuto, Tirreno, Serre SE s.c.a r.l.; che, nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Calabria, il Gruppo di Azione Locale STS aveva beneficiato di fondi pubblici anche per la “ E) Valorizzazione delle produzioni agricole dei territori partner ”; che il Gruppo di Azione Locale STS aveva partecipato, nel mese di gennaio 2025, ad una manifestazione enogastronomica svoltasi sulle Dolomiti in località Andalo nella Regione del Trentino Alto Adige in cui, tra le altre specialità tipiche locali, era stato promosso il consumo di prodotti locali di pregio, incluso il salume denominato “ Gammune ”; che, a tutela del proprio marchio e della propria produzione, il ricorrente aveva proposto istanza di accesso agli atti a supporto della suddetta manifestazione con particolare riferimento ad ogni eventuale rendicontazione inerente il fornitore e/o l’acquisto del prodotto denominato “ Gammune ”, offerto unitamente ad altri salumi ai visitatori in tale occasione, nonché gli atti relativi alle iniziative, ai progetti ed ai finanziamenti inerenti l’attività dell’Ente con riferimento a tale specifica produzione al fine di verificare le risorse pubbliche e private utilizzate per l’azione promozionale.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1) Violazione artt. 1, 22 comma 1, lett.b) l. 241/90, art.97 Cost. ”, il secondo “2 ) Violazione e falsa applicazione dell’art.24. commi 6 lett. d) e 7, art.25, comma 3 l.241/1990 ”, il terzo “ 3) Violazione degli art. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, artt. 24 e 113 Cost .”, il quarto “ 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 3, l. 241/1990, art. 9 dpr 184/2006 - difetto di istruttoria e di motivazione ” e il quinto “5 ) Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione ex art.97 cost.; violazione artt.1, 5, comma3, 7 e 8 l.241/1990 ”, il ricorrente ha denunciato che il diniego impugnato era illegittimo sussistendo l’interesse concreto e attuale a conoscere le generalità del produttore/fornitore del salume presentato e offerto come “ Gammune ” di Belmonte nonché per verificare se tale prodotto rispettasse i requisiti di qualità previsti dal rigido disciplinare di produzione collegato alla tradizione ed ai marchi registrati; che ad esso non era opponibile la prospettata tutela della riservatezza del produttore del salume esposto durante la manifestazione.
4. Nel costituirsi la parte resistente ha, pregiudizialmente, eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito sul presupposto che il G.A.L. ER TI, in quanto società consortile a responsabilità limitata, sarebbe regolamentata da norme di natura privatistica, non trovando applicazione, quindi, la disciplina pubblicistica in materia di accesso documentale; nel merito ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che in capo al ricorrente difetterebbe la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’esibizione della documentazione richiesta non ravvisandosi alcuna lesione ai marchi di cui lo stesso è titolare avendo l'attività svolta dal G.A.L ER TI riguardato la promozione e la valorizzazione di un particolare tipo di salume prodotto in maniera artigianale e per uso personale nel Comune di Belmonte Calabro (Cs) e che avrebbe dovuto prevalere la tutela dell’interesse alla riservatezza del produttore locale; che la richiesta di accesso ai finanziamenti risulterebbe essere stata genericamente formulata.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione formulata dalla difesa della parte resistente va disattesa per quanto di ragione.
6.1. L'ambito di applicazione delle norme in materia di accesso involge non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura degli interessi pubblici, inclusi gli atti di diritto privato, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241; ciò posto, quindi, quello che rileva ai fini dell’ostensibilità dei documenti non è la natura pubblica o privata del soggetto acceduto, bensì l’oggetto dell’attività di pubblico interesse identificata dalla legge (per un caso recente di esercizio di diritto di accesso per attività di pubblico interesse da parte di soggetto privato cfr. Tar Marche, II, 1° ottobre 2025, n. 712).
6.2. Per quanto di interesse deve rilevarsi che l'accesso documentale concerne un’attività che è stata finanziata con fondi pubblici (il Gruppo di Azione Locale STS ha beneficiato di un finanziamento regionale pari ad € 158,000,00 nell’ambito del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rutale), potendo, quindi, qualificarsi l’attività della parte resistente, ai fini della presente vertenza, come attività di interesse pubblico, con conseguente radicamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo ai fini delle controversie in tema di diritto di accesso.
7. Passando alla valutazione delle ragioni di merito il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato per i motivi che si indicano di seguito.
8. Nella istanza del 17.4.2025 la parte ricorrente, sul presupposto di agire quale titolare dal 2012 del marchio d’impresa “ Gammune di Belmonte ” e contitolare del marchio “ Gammune ”, - titoli debitamente registrati presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi- e, quindi, per ragioni di tutela dei diritti di privativa, ha formulato istanza di accesso agli atti amministrativi relativi alla manifestazione promozionale dei prodotti di pregio del GAl STS “ER TI” tenutasi ad Andalo in Trentino Alto Adige in data 14.1.2025 con particolare riferimento ad ogni eventuale rendicontazione inerente il fornitore e/o l’acquisto del prodotto “ Gammune di Belmonte ” nonché agli atti relativi alle misure, ai progetti, ai finanziamenti e alle iniziative che hanno interessato, a partire dal 2012, l’attività del GAL Gruppo d’Azione locale STS, Savuto, Tirreno, Serre SE per la promozione del “Gammune di Belmonte” e/o del “Gammune” da cui “ poter desumere an e quantum delle risorse pubbliche e private destinate a detta azione promozionale ”.
8.1. Preliminarmente il Collegio rileva che, in materia di accesso agli atti, la finalità difensiva ha una autonoma rilevanza tanto da essere disciplinata in termini derogatori rispetto ai casi in cui il diritto di accesso è escluso.
8.2. L’art. 24, co. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce, infatti, che: “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.
8.3. Secondo la giurisprudenza del Giudice di appello l’interesse nell’accesso difensivo va qualificato in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi stante il suo fondamento nell’art. 24 della Carta Costituzionale, presupponendo l’istanza difensiva una strumentalità ad un instaurando giudizio e la sua diretta connessione con il diritto fondamentale di difesa. La concezione ampia del diritto a difesa di cui all’art. 24 della Costituzione postula che il diritto all’accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2024, n. 9780).
8.4. La previsione di cui all’art. 24, co. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 configura, quindi, la prevalenza dell’accesso difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, in quanto le necessità difensive riconducibili all’effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi (ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato). In questi casi l'accesso è consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196.
8.5. Ai fini dell’accesso difensivo, è comunque necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (Consiglio di Stato, A.P., n. 19/2020).
9. Ne consegue che, in materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione per consentire all'Amministrazione detentrice del documento di vagliare la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa.
9.1. Resta inteso che, secondo l’insegnamento del Supremo Consesso Amministrativo, in materia di accesso difensivo, ai sensi del richiamato art. 24, co. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parte interessata non può limitarsi a prospettare un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, - siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando- poiché l'ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa; parimenti deve ritenersi preclusa sia all'amministrazione detentrice del documento, sia al giudice adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, A.P., 18 marzo 2021, n. 4).
9.2. L'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi, dunque, a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l'ostensione degli atti non può costituire, infatti, uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822).
10. Sulla scorta e in applicazione di tali criteri interpretativi, il Collegio osserva che la richiesta di accesso di cui si discute non può essere accolta nella sua integrità, in particolare in relazione ai documenti di cui è chiesta l’esibizione per “ poter desumere an e quantum delle risorse pubbliche e private destinate a detta azione promozionale ”, risolvendosi l’istanza sul punto in una forma di controllo generalizzato, generico e indistinto del singolo sull’operato dell’amministrazione, come tale non consentita (art. 24, co. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241).
11. La domanda può, invece, essere accolta con riferimento alla ostensione degli atti amministrativi a supporto della manifestazione relativa alla Promozione dei prodotti di pregio del GAl STS “ ER TI ” tenutasi ad Andalo in Trentino Alto Adige in data 14.1.2025, con particolare riferimento ad ogni eventuale rendicontazione inerente il fornitore e/o l’acquisto del prodotto “ Gammune di Belmonte ”.
11.1. Osserva il Collegio che nell’impugnato provvedimento il diniego sul punto è stato formulato per l’insussistenza dell’interesse all’accesso per assenza di qualsiasi lesione ai marchi di cui è titolare la parte ricorrente trattandosi di un prodotto realizzato localmente da un privato cittadino per esigenze di produzione destinata all’uso personale e, quindi, dovendo darsi prevalenza alla tutela della riservatezza delle persone fisiche.
11.2. Ebbene il diniego non risulta resistere alle censure formulate dalla parte ricorrente rispetto a tale documentazione, atteso che la parte medesima ha dato prova di avere formulato l’istanza di accesso del 17.4.2025 per motivate e specifiche esigenze difensive finalizzate alla tutela dei diritti di privativa di cui è titolare, stante la strumentalità della documentazione richiesta con i suddetti diritti, non assumendo alcun rilievo escludente la pretesa produzione locale del prodotto, né l’assenza di commercializzazione effettiva del medesimo.
11.3. La finalità difensiva prevale, altresì, sull’indicato profilo della riservatezza di tipo comune atteso che i suddetti documenti risultano necessari ai fini della “ cura ” e della “ difesa ” dei diritti prospettati dalla parte ricorrente quanto ai marchi di cui è titolare (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 149).
12. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la parte resistente deve provvedere, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o previa notifica della presente pronunzia, alla ostensione dei documenti di cui alla istanza di accesso del 17.4.2025, costituiti dagli atti amministrativi a supporto della manifestazione relativa alla Promozione dei prodotti di pregio del GAl STS “ ER TI ” tenutasi ad Andalo in Trentino Alto Adige in data 14.1.2025, con particolare riferimento ad ogni eventuale rendicontazione inerente il fornitore e/o l’acquisto del prodotto “Gammune di Belmonte, il tutto a tutela del diritto di privativa.
13. Il parziale accoglimento del ricorso e i peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini indicati in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
IC Ciconte, Referendario
RI De NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De NI | ER RE |
IL SEGRETARIO