Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 217/2024 + 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 217/2024 + 515/2024
TRA
AN DI LL IA, C.F. [...], e ME DD, C.F.
[...], rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Petrenga, elettivamente domiciliate presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTI
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, rapp. e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 04.01.2024 (R.G. 217/2024) e in data 09.01.2024 (R.G. 515/2024) ) e successivamente riuniti, le ricorrenti hanno dedotto di essere state docenti precarie, destinatarie di incarichi di supplenza annuale e in particolare la Sig.ra SA Di LL UC per gli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per la Sig.ra EN DD per gli a.s. 2019/2020;
2020/2021 e 2022/2023 e di non avere percepito per tali annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui. Le ricorrenti, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea - 1.accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21; 2.conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3.In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/21 condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 4.Vinte le spese con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”;
2) per la Sig.ra EN DD “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea- 1.accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23; 2.conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3.In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/2023 condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Stante la regolarità delle notifiche si dichiara la contumacia di parte convenuta. Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
I ricorsi sono fondati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al Ministero dell'Istruzione un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Le ricorrenti per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale
Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa
… 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità
... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) …4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”.
Avuto riguardo al caso in esame, con riferimento alla domanda proposta da SA Di
LL UC, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto), ritenendo compresi nelle tipologie di supplenze di cui innanzi anche le supplenze c.d. brevi in quanto l'attività lavorativa risulta da contratto di assunzione espletata fino al termine dell'anno scolastico ossia il 30 giugno.
Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema scolastico, avendo allegato di avere un contratto a tempo indeterminato ( cfr. atti) circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto. Con riferimento alla domanda proposta dal EN DD, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per gli anni scolastici 2019/2020;
2020/2021 dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto), ritenendo compresi nelle tipologie di supplenze di cui innanzi anche le supplenze c.d. brevi in quanto l'attività lavorativa risulta da contratto di assunzione espletata fino al termine dell'anno scolastico ossia il 30 giugno. Per quanto riguarda l'A/S 22/23 sebbene richiesto parte ricorrente non ha depositato il relativo contratto, essendo presente solo un cedolino paga di marzo 23, con scadenza 30.06.24, che non è idoneo a provare la decorrenza annuale dell'incarico, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva in atti, che non vale a fini giudiziari ma solo nei rapporti con la PA e che peraltro non è firmata.
Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema scolastico, avendo depositato la domanda di inserimento GPS, circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto.
La domanda di SA Di LL UC va accolta con condanna del M.I.M. all'assegnazione in favore della Sig.ra SA Di LL UC per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
La domanda di EN DD va accolta con condanna del M.I.M. all'assegnazione in favore della Sig.ra EN DD per gli a.s. 2019/2020; 2020/2021 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione che il ricorso è stato depositato successivamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023 e tenendo conto della riunione dei giudizi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso di SA Di LL UC e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione
e del Merito all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore della Sig.ra SA Di LL
UC per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accoglie il ricorso di EN DD e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore della Sig.ra EN
DD per gli a.s. 2019/2020; 2020/2021 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto della riunione dei giudizi, liquida in pari ad € 1.708,20, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 02.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia