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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/03/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41148 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Paola Polacchini e dall'avv. Maria Antonietta Dimagli;
RICORRENTE
E
(C.F. / P.IVA con sede legale in VIA S. PIERINO CASA AL Controparte_1 P.IVA_2
VESCOVO N.1 – 51100 PISTOIA (PT);
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento di € 26.145,05 (di cui € 7.779,12 a lordo di IVA a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati ed € 18.365,93 a titolo di penale residua)oltre interessi di mora computati al
tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze, quanto
alla penale a far data dalla domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri
di cui alla L. 108/1996.
Per la parte resistente:
pagina 1 di 4 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con stipulato con Parte_1 [...]
il contratto di noleggio n. 5205483 del 31.08.2022 avente ad oggetto una fotocopiatrice, CP_1
multifunzione Xerox XV280 FULL MTR 3148381720 oltre accessori, che l'utilizzatrice si è resa inadempiente nel pagamento di n. 3 canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati aventi scadenza in data 01.04.2023, 01.07.2023 e 01.10.2023 di € 2.593,04 a lordo di IVA cadauno e, pertanto, per complessivi € 7.779,12, che pertanto aveva inviato comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni ed il pagamento delle somme dovute, che i beni oggetto del contratto di locazione operativa erano stati restituiti e venduti per € 10.000,00 oltre IVA, che aveva imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di penalità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale pari al 90% dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del Contratto, risultando, pertanto, creditrice del residuo importo di €
18.365,93, chiedeva che previa accertamento dell'inadempimento, la resistente venisse condannata al pagamento di € 26.145,05 (di cui € 7.779,12 a lordo di IVA a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati ed € 18.365,93 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze, quanto alla penale a far data dalla domanda e il tutto sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
La società restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 20.02.2025 venivano precisate le conclusioni e al termine della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III
comma c.p.c..
Anzitutto, deve ritenersi accertata la stipula in data 31.08.2022 tra le parti del contratto di noleggio n.
5205483 avente ad oggetto una fotocopiatrice, per un corrispettivo di venti rate trimestrale di €
2.593,04 oltre IVA, che trova un previso riscontro nella scrittura privata prodotta cui dev'essere attribuita valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della pagina 2 di 4 sottoscrizione da parte della resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702
c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto il rapporto di installazione beni debitamente sottoscritto dalla da cui si evince la consegna, Controparte_1
accettazione e collaudo della merce locata a cura della società fornitrice Gamberini Ufficio s.r.l., come da art. 3 delle condizioni generali del contratto di locazione, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio,
mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Tanto premesso, va osservato che il mancato pagamento a fare data dalla rata trimestrale di aprile
2023 supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c., secondo cui “il contratto può essere risolto dal locatore per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1456 c.c. … per mancato pagamento anche di due soli canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, con conseguente obbligo di restituzione della merce e di versamento della penale pattuito nell'art. 17, a sua volta debitamente sottoscritto, secondo cui il locatore oltre alla riconsegna dei beni, puntualmente disciplinato dal successivo art. 18, ha facoltà di richiedere al conduttore il pagamento immediato e in un'unica soluzione… a titolo di penale, di una somma pari al 90% dei canoni dovuti dalla data della risoluzione fino alla scadenza del contratto…L'importo della penale…sarà in ogni caso decurtato di quanto il noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei beni già locati.
Nel caso di specie, si è realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
pagina 3 di 4 Peraltro, la conduttrice per un arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando i canoni di locazione sino a dicembre 2022, con ciò dando concreta attuazione all'accordo intercorso con la società locatrice.
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi legittima la comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 delle condizioni generali di contratto per inadempimento di cinque canoni di locazione per cui, considerato che il credito per canoni di locazione maturati e non pagati ammonta ad € € 7.779,12, che il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione ammonta ad € 28.365,93, e che dalla vendita dei beni consegnati dalla società conduttrice è stata ricavata la somma di € 10.000,00 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma residua di € 26.145,05 oltre interessi per come richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
la società resistente al pagamento della somma di € 26.145,05, oltre interessi per come richiesti, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed €3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 1 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41148 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Paola Polacchini e dall'avv. Maria Antonietta Dimagli;
RICORRENTE
E
(C.F. / P.IVA con sede legale in VIA S. PIERINO CASA AL Controparte_1 P.IVA_2
VESCOVO N.1 – 51100 PISTOIA (PT);
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento di € 26.145,05 (di cui € 7.779,12 a lordo di IVA a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati ed € 18.365,93 a titolo di penale residua)oltre interessi di mora computati al
tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze, quanto
alla penale a far data dalla domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri
di cui alla L. 108/1996.
Per la parte resistente:
pagina 1 di 4 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con stipulato con Parte_1 [...]
il contratto di noleggio n. 5205483 del 31.08.2022 avente ad oggetto una fotocopiatrice, CP_1
multifunzione Xerox XV280 FULL MTR 3148381720 oltre accessori, che l'utilizzatrice si è resa inadempiente nel pagamento di n. 3 canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati aventi scadenza in data 01.04.2023, 01.07.2023 e 01.10.2023 di € 2.593,04 a lordo di IVA cadauno e, pertanto, per complessivi € 7.779,12, che pertanto aveva inviato comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni ed il pagamento delle somme dovute, che i beni oggetto del contratto di locazione operativa erano stati restituiti e venduti per € 10.000,00 oltre IVA, che aveva imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di penalità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale pari al 90% dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del Contratto, risultando, pertanto, creditrice del residuo importo di €
18.365,93, chiedeva che previa accertamento dell'inadempimento, la resistente venisse condannata al pagamento di € 26.145,05 (di cui € 7.779,12 a lordo di IVA a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati ed € 18.365,93 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze, quanto alla penale a far data dalla domanda e il tutto sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
La società restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 20.02.2025 venivano precisate le conclusioni e al termine della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III
comma c.p.c..
Anzitutto, deve ritenersi accertata la stipula in data 31.08.2022 tra le parti del contratto di noleggio n.
5205483 avente ad oggetto una fotocopiatrice, per un corrispettivo di venti rate trimestrale di €
2.593,04 oltre IVA, che trova un previso riscontro nella scrittura privata prodotta cui dev'essere attribuita valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della pagina 2 di 4 sottoscrizione da parte della resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702
c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto il rapporto di installazione beni debitamente sottoscritto dalla da cui si evince la consegna, Controparte_1
accettazione e collaudo della merce locata a cura della società fornitrice Gamberini Ufficio s.r.l., come da art. 3 delle condizioni generali del contratto di locazione, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio,
mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Tanto premesso, va osservato che il mancato pagamento a fare data dalla rata trimestrale di aprile
2023 supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c., secondo cui “il contratto può essere risolto dal locatore per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1456 c.c. … per mancato pagamento anche di due soli canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, con conseguente obbligo di restituzione della merce e di versamento della penale pattuito nell'art. 17, a sua volta debitamente sottoscritto, secondo cui il locatore oltre alla riconsegna dei beni, puntualmente disciplinato dal successivo art. 18, ha facoltà di richiedere al conduttore il pagamento immediato e in un'unica soluzione… a titolo di penale, di una somma pari al 90% dei canoni dovuti dalla data della risoluzione fino alla scadenza del contratto…L'importo della penale…sarà in ogni caso decurtato di quanto il noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei beni già locati.
Nel caso di specie, si è realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
pagina 3 di 4 Peraltro, la conduttrice per un arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando i canoni di locazione sino a dicembre 2022, con ciò dando concreta attuazione all'accordo intercorso con la società locatrice.
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi legittima la comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 delle condizioni generali di contratto per inadempimento di cinque canoni di locazione per cui, considerato che il credito per canoni di locazione maturati e non pagati ammonta ad € € 7.779,12, che il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione ammonta ad € 28.365,93, e che dalla vendita dei beni consegnati dalla società conduttrice è stata ricavata la somma di € 10.000,00 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma residua di € 26.145,05 oltre interessi per come richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
la società resistente al pagamento della somma di € 26.145,05, oltre interessi per come richiesti, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed €3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 1 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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