Sentenza breve 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 06/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2025, proposto da
IN RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciana Ferrentino, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Campania, Casa Circondariale di Ariano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
avverso e per l’annullamento - previa sospensione -
a – del decreto n. 1 del 21.2.2025, successivamente comunicato, con cui il Provveditore Regionale della Campania ha disposto la cancellazione della dott.ssa IN RR dall’elenco degli esperti psicologi di cui all’art. 80 L 354/1975 per presunta violazione degli obblighi professionali sulla base della relazione del 3 gennaio 2025, in uno alla nota di trasmissione prot. 14523/U del 28.2.2025;
b – della relazione prot. 104 del 3 gennaio 2025, a firma del Direttore dell’Istituto Penitenziario di Ariano Irpino, con cui si è contestato alla ricorrente un comportamento contrario agli obblighi professionali in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza dell’Istituto;
c – della nota prot. 3124S. Dir del 20.3.2025 con cui si ribadisce la pretesa lesione del rapporto fiduciario con l’Amministrazione Penitenziaria;
d - della nota prot. 899 del 24 gennaio 2025 di comunicazione di avvio del procedimento;
e - di tutti gli atti istruttori ove esistenti;
f - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la psicologa ricorrente impugna il decreto n. 1 del 21 febbraio 2025 con cui il Provveditore regionale della Campania dell’amministrazione penitenziaria ne ha disposto la cancellazione dall’elenco degli esperti psicologi di cui all’articolo 80 della legge 354 del 1975, per asserita violazione degli obblighi professionali, sulla base di una relazione del 3 gennaio 2025, pure impugnata;
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendo stata ritualmente sollevata d’ufficio la questione di giurisdizione alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 ed essendo manifesto, a giudizio del Collegio, il difetto di giurisdizione amministrativa;
Considerato, infatti, che l’articolo 80 della legge n. 354 del 1975 consente all’amministrazione penitenziaria di avvalersi, per attività di osservazione e trattamento, di professionisti esperti in psicologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;
Ritenuto che il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza 13/05/2024, n. 13059);
Ritenuto che sia da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di controversie aventi ad oggetto provvedimenti relativi ad incarichi professionali, trattandosi di prestazioni d'opera intellettuali che, ancorché rese in favore di un ente pubblico, sono svolte dal libero professionista con piena autonomia organizzativa (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 02/05/2019, n. 981);
Ritenuto, quindi, che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente per oggetto il conferimento (o il diniego di conferimento) di un incarico professionale avvenuto nell'esercizio di un'attività della pubblica amministrazione “jure privatorum” con insorgenza di diritti soggettivi ed obblighi inerenti ad un rapporto giuridico fra la stessa Amministrazione ed il soggetto incaricato, regolato da norme di relazione e costituito “intuitu personae” e non a conclusione di una procedura concorrenziale, adeguatamente pubblicizzata (T.A.R. Basilicata, Sentenza 10/07/2014, n. 454);
Ritenuto che la materia del contendere consiste nel rifiuto dell’amministrazione penitenziaria di conferire alla ricorrente ulteriori incarichi professionali per attività di consulenza psicologica ai sensi dell’articolo 80 della legge numero 354 del 1975;
Ritenuto, pertanto, il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia, in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che la natura rituale della pronuncia giustifichi la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO