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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/08/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5404/2020
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5404 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
rapp.to e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati AR
Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellammare di Stabia (Na) alla P.zza Spartaco n. 27;
-attore-
E
rapp.to e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Giovanni Liguori ed elettivamente domiciliato presso il studio in Gragnano alla via P. Nastro n. 29;
-convenuto-
NONCHÉ
in persona del Direttore sinistri pro tempore, rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Romagnoli, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Persona_1 del 12/05/2021 rep. 9056, il quale richiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
; Email_1
-chiamata in causa- CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, richiedeva il risarcimento per i danni alla AR persona riportati il giorno 13.04.2020, alle ore 13.00 circa allorquando, ospite a far data dal mese di marzo 2020 in virtù di pregressi rapporti di amicizia presso l'abitazione del sig. sita CP_1 in via Pozzano n. 10 in Castellammare di Stabia (Na), veniva travolto dalle fiamme generate dal grill a carbonella acceso sul terrazzo dal convenuto . CP_1
L'attore, in particolare, deduceva che l'incidente era imputabile alla grave imperizia e negligenza dell' il quale usava una grande quantità di “diavolina e alcool” per accendere il grill e che, CP_1 unitamente alla forza del vento, numerose schegge e spruzzi di detta diavolina infuocata investivano l' che era ad oltre un metro di distanza, facendo immediatamente prendere fuoco i suoi vestiti. Pt_1
Precisava altresì che le fiamme lo avvolgevano sul lato sinistro, segnatamente sul volto, sul braccio e sulla gamba e piede sinistri, e che tali lesioni personali comportavano il ricovero presso il pronto soccorso presso la locale Unità Ospedaliera Aorn A. Cardarelli di PO (come da cartella clinica PS
2020015367) cui seguiva un lungo percorso terapeutico e riabilitativo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale dichiarava come CP_1 corrispondente al vero la dinamica dell'evento lesivo dedotta dall'attore nell'atto di citazione e, pertanto, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la con la quale Controparte_2 aveva stipulato la polizza n. 110054055 “Casa Senza Confini” con convenzione “ConTe: pacchetto
2” per essere dalla stessa manlevata da ogni pretesa attorea, ivi comprese le spese di giudizio sostenute.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della questa si Controparte_2 costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare la inoperatività della garanzia assicurativa invocata per la carenza del requisito della “terzietà” ai sensi dell'art. 67 delle condizioni di polizza stipulata e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria (nel corso della quale veniva ammesso interrogatorio formale del convenuto ed espletata la CTU sulla persona dell'attore) venivano rassegnate le conclusioni all'udienza del 20.3.2025 e la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda come dimostrato dalle lettere di costituzione in mora e di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del convenuto, a mezzo lettere racc.te ritualmente prodotte in atti.
Altresì provata risulta la legittimazione di tutte le parti in causa, come dimostrato dalla documentazione prodotta e come accertato in istruttoria, oltre a non essere specificamente contestata.
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è astrattamente riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c. giacché trattasi di un atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del convenuto.
Trattasi, invero, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c.
Questo giudice condivide l'orientamento per l'applicabilità della seconda delle norme richiamate.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere “quasi” oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Nel merito, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Il fatto storico e le modalità dell'infortunio così come descritte dall'attore in citazione hanno pertanto trovato conferma nell'istruttoria espletata e la stessa CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore.
Le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza del CP_1
16.2.2023 dinanzi a questo Giudice hanno confermato la dinamica dell'evento lesivo così come dedotta dall'attore in memoria ex art. 183 c.p.c. I termine, risultando così accertato come, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, mentre il convenuto era intento ad accendere un grill a carbonella sul terrazzo della sua abitazione, numerose schegge e spruzzi di diavolina infuocata investivano l' facendo immediatamente prendere fuoco i vestiti da lui indossati, causandogli Pt_1 ustioni sul lato sinistro del corpo.
La responsabilità per i danni conseguenti all'incidente ricade, dunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sul convenuto , titolare e custode dell'immobile costituente la sua casa di abitazione. CP_1
Per la valutazione del danno non patrimoniale è innanzitutto risarcibile il danno al “bene salute” in sé e per sé considerato (secondo la teoria del “danno biologico” accreditata dalla migliore giurisprudenza ed ormai riconosciuta anche a livello legislativo (in particolare v. l'art. 139, co. 2° del
Cod. Ass. Private secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" – in maniera del tutto analoga il precedente art. 138 per le lesioni “di non lieve entità”).
Tale danno va quindi identificato con l'evento immediato ed ineliminabile provocato dal fatto illecito,
e ricondotto sotto la generalissima norma dell'art. 2043 cod. civ. nonché messo in relazione con l'art. 32 Cost. che pone la tutela della “salute” fra i principi fondamentali del nostro Ordinamento. Come ormai pacifico in giurisprudenza ed in Dottrina esso fa parte del danno non patrimoniale (al pari del c.d. danno morale e del danno da lesione di interessi non patrimoniali ma costituzionalmente protetti) non essendo ipotizzabile un tertium genus di danni.
Non possono pertanto essere consentite duplicazioni che partendo dall'unico evento dannoso risarciscano categorie di danni al di fuori della classica distinzione fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Tuttavia nell'ambito di quest'ultimo troverà necessario posto un'adeguata personalizzazione al fine di pervenire al risarcimento del danno stesso nella sua interezza, e ciò tenendo conto dei suoi vari aspetti e delle peculiarità del caso concreto (aspetti e peculiarità che andranno comunque adeguatamente dimostrati – anche in maniera induttiva – al fine di evitare automatismi nella liquidazione che introducano surrettiziamente le vecchie categorie di danni che la teoria dell'unico danno non patrimoniale ha definitivamente sconfessato).
In particolare, il c.d. danno morale legato alle sofferenze (sia fisiche che psichiche) causate da una condotta lesiva che astrattamente costituisca reato, non costituirà voce autonoma di danno, ma semplice componente del danno non patrimoniale da adattare al caso concreto. Analogamente tutte le altre sfaccettature del danno non patrimoniale (v. ad es. il c.d. danno esistenziale e tutte le altre categorie di danno elaborate negli anni da dottrina e giurisprudenza che incidano su aspetti dinamico- relazionali del leso) andranno valutate in relazione al caso concreto, e quindi con opportuni adattamenti ed integrazioni delle altre componenti del danno non patrimoniale, fine di pervenire all'integrale ristoro del danno patito.
Sino alla L.
4.8.2017 n. 124 la prevalente giurisprudenza riteneva che tale necessario adeguamento dell'unico danno non patrimoniale (vale a dire l'integrazione dello stesso con il danno da sofferenze
- c.d. danno morale) non potesse essere effettuato tenendo conto solo del c.d. danno biologico (sia per l'ipotesi di micro-permanenti disciplinate dall'art. 139 cod. ass., sia per le lesioni di rilevante entità valutate comunemente secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano).
Si riteneva infatti che il c.d. danno biologico non soddisfacesse l'esigenza sopra indicata di integrale ristoro del danno e quindi che non contenesse la valutazione di tutte le componenti del danno non patrimoniale ed in particolare del c.d. danno morale, inteso come sofferenze psico-fisiche.
E' vero che (in particolare per le c.d. micro-permanenti) l'art. 139 Cod. Ass. oltre a definire il danno biologico prevedeva al 3° comma che: “l'ammontare del danno biologico liquidato .... può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato", ma si riteneva in genere che tale aumento - riferendosi alle “condizioni soggettive” - riguardasse i soli aspetti dinamico-relazionali lesi dall'evento dannoso: danno esistenziale - perdita di chanches - estetico etc., e non anche il c.d. danno morale.
Si ragionava in maniera del tutto analoga anche per le c.d. macro-permanenti, per le quali il precedente art. 138 parlava testualmente di danno incidente “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali”.
Pertanto la personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass. nella misura del
20% (come pure il 30% previsto per le macro-permanenti dall'art. 138), veniva vista come limitata alla valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, senza includere quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.
Di conseguenza (ed in presenza di idonea prova anche presuntiva) il danno veniva personalizzato al di là di quanto previsto dai citati artt. 138 e 139 cod. ass. (in pratica l'importo del c.d. danno biologico risultante dalle tabelle – eventualmente già aumentato come visto sopra per la lesione degli aspetti dinamico-relazionali – veniva aumentato di un'ulteriore misura percentuale che variava in genere attorno ad 1/3).
Le cose sono cambiate a seguito della L. 124/2017 (di cui sopra e che ha riscritto gli artt. 138 e 139 del cod. delle assicurazioni private).
Il nuovo art. 139, comma 3, per le c.d. micro-permanenti prevede che: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Pertanto il Legislatore ha chiaramente ricompreso anche il c.d. danno morale nell'ambito del risarcimento di cui all'art. 139 ed ha espressamente escluso che possano essere risarcite poste ulteriori perché la liquidazione prevista ricomprende (è esaustiva) tutti i possibili aspetti del danno non patrimoniale.
La norma in questione appare aver messo un punto fermo sulla diatriba circa l'individuazione del danno non patrimoniale risarcibile e garantisce indubbiamente maggiore uniformità di trattamento di situazioni simili. Trattandosi poi di micro-permanenti (e quindi di lesioni di non eccessiva entità) la percentuale di personalizzazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice (e comunque da esercitare – come già detto – all'esito di adeguata prova anche presuntiva circa le conseguenze ulteriori) appare sufficiente a garantire quell'adeguata personalizzazione del danno invocata sinora da Dottrina e giurisprudenza e che corrisponde ad evidenti esigenze di equità sostanziale (si noti ancora – ai fini della verifica dell'equità della soluzione adottata e della tenuta della stessa rispetto ai principio della Costituzione – che il sistema complessivo delineato dal Legislatore è stato dichiaratamente adottato “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” come espressamente previsto anche se solo dall'art. 138 per le macro- permanenti).
Pertanto, ritiene il giudicante di dover integralmente seguire il nuovo dettato legislativo e limitare la liquidazione dell'intero danno non patrimoniale a quanto risultante dall'applicazione dell'art. 139 cod. ass. (con le eventuali integrazioni ivi previste e previa dimostrazione dei relativi presupposti di applicabilità).
Ritiene poi il giudicante (re melius perpensa) di dover applicare la nuova normativa anche per i danni ed i sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Infatti, il danno viene liquidato all'attualità (e quindi nella vigenza della nuova norma) e costituisce quindi un giusto parametro per la liquidazione equitativa del danno risarcibile, apparendo del tutto iniquo ed irragionevole perpetrare le disparità di trattamento che la novella del 2017 ha evidente voluto eliminare.
Le lesioni riportate dall'attore a seguito della caduta sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU che ne ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'incidente. Relativamente alla entità delle stesse, possono essere accolti i risultati della
CTU medico legale in quanto immuni da vizi logico - giuridici e correttamente motivati.
A seguito dell'incidente avvenuto in data 13.4.2020 nell'abitazione del convenuto in via Pozzano n.
10 in Castellammare di Stabia (Na), l'attore ha riportato: “Esiti cicatriziali multipli all'arto superiore sx, fianco sx., collo piede da pregresse ustioni” (cfr. CTU del dott. depositata in Persona_2 data 26.2.2024).
Da tale evento traumatico è derivata un'inabilità temporanea totale della durata di gg. 15 e un'inabilità temporanea parziale di gg. 15 al valore del 50%, e di ulteriori gg. 15 al valore del 25% e sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU, nella misura del 9 %. Nel caso di specie si tratta di lesioni di lieve entità, con postumi non superiori al 9% (c.d. micro- permanenti).
Per evidenti ragioni di equità ed omogeneità nei criteri di liquidazione per i vari tipi di lesione in rapporto ai diversi casi che possono in concreto verificarsi, questo giudicante ritiene opportuno rifarsi ai criteri introdotti (per le c.d. micropermanenti con postumi non superiori al 9%) inizialmente dalla
L. 57/2001 e succ. modifiche (e ciò nonostante tale normativa non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, anche perché non trattasi di lesioni derivanti da sinistro conseguente alla circolazione di veicolo a motore o di natante).
Pertanto, per il c.d. danno biologico andranno applicati i criteri originariamente introdotti dalla L.
5.3.2001 n. 57 e fatti propri poi dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative Tabelle ministeriali (aggiornate periodicamente).
Nella fattispecie qui in esame non può essere compensata la sofferenza psico-fisica (c.d. danno morale) in carenza di qualsivoglia prova (anche solo presuntiva) sulla sua sussistenza. Nemmeno sono emersi quegli specifici aspetti “dinamico-relazionali personali” su cui abbia inciso “in maniera rilevante” la lesione.
Per cui, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (31 anni), il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo di € 19,000,2 per il danno biologico (già comprensivo, come detto, della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi).
Su tale somma competeranno gli interessi legali da oggi al saldo (e ciò in considerazione del fatto che sono stati utilizzati criteri di valutazione all'attualità).
A questo punto va esaminata la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei CP_1 confronti della quale Compagnia assicuratrice dei danni provocati a Controparte_2 terzi.
Ebbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta essendo stata fornita la prova circa la sussistenza di detto rapporto contrattuale, del resto neppure contestato, attesa la produzione del contratto medesimo in corso di validità all'epoca del sinistro e della copertura del rischio de quo, desumibile dall'art. 64 della polizza che in relazione alla tutela del fabbricato e della sua proprietà prevede di tenere “indenne l' e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano Parte_2 tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale”. Sicchè, non avendo la Compagnia assicuratrice fornito adeguata prova che l'attore rientra in una delle categorie per le quali, ai sensi dell'articolo 67 della polizza, non opera la copertura assicurativa, risultando, invece, di contro, dalla documentazione anagrafica agli atti, la prova della terzietà del danneggiato, va condannata a rivalere esso di ogni somma che questi sia condannato CP_1
a pagare in favore dell'attrice in virtù della presente sentenza, comprese le spese di lite.
Conseguentemente la va condannata a manlevare il convenuto Controparte_2 [...]
dalle somme di cui lo stesso è stato condannato al pagamento in favore dell'attore CP_1 Pt_1
nonché al pagamento delle spese di lite relativamente al rapporto di garanzia tra le parti,
[...] liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di AR
, e sulla domanda di garanzia avanzata da nei confronti di CP_1 CP_1 così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti di e lo AR CP_1 condanna al pagamento in favore dell'attore della somma già di € 19.000,2 per i danni da lesioni, oltre interessi legali da oggi al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € CP_1
237,00 per spese e € 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv. Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
CP_1
- accoglie la domanda di garanzia svolta da nei confronti della CP_1 [...]
in persona del direttore dei sinistri p.t. e, per l'effetto, condanna quest'ultima a Controparte_2 rivalerlo di tutte somme, comprese quelle di lite, di cui esso è stato condannato a pagare in CP_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 15.7.2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Del Sorbo)
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5404 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
rapp.to e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati AR
Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellammare di Stabia (Na) alla P.zza Spartaco n. 27;
-attore-
E
rapp.to e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Giovanni Liguori ed elettivamente domiciliato presso il studio in Gragnano alla via P. Nastro n. 29;
-convenuto-
NONCHÉ
in persona del Direttore sinistri pro tempore, rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Romagnoli, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Persona_1 del 12/05/2021 rep. 9056, il quale richiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
; Email_1
-chiamata in causa- CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, richiedeva il risarcimento per i danni alla AR persona riportati il giorno 13.04.2020, alle ore 13.00 circa allorquando, ospite a far data dal mese di marzo 2020 in virtù di pregressi rapporti di amicizia presso l'abitazione del sig. sita CP_1 in via Pozzano n. 10 in Castellammare di Stabia (Na), veniva travolto dalle fiamme generate dal grill a carbonella acceso sul terrazzo dal convenuto . CP_1
L'attore, in particolare, deduceva che l'incidente era imputabile alla grave imperizia e negligenza dell' il quale usava una grande quantità di “diavolina e alcool” per accendere il grill e che, CP_1 unitamente alla forza del vento, numerose schegge e spruzzi di detta diavolina infuocata investivano l' che era ad oltre un metro di distanza, facendo immediatamente prendere fuoco i suoi vestiti. Pt_1
Precisava altresì che le fiamme lo avvolgevano sul lato sinistro, segnatamente sul volto, sul braccio e sulla gamba e piede sinistri, e che tali lesioni personali comportavano il ricovero presso il pronto soccorso presso la locale Unità Ospedaliera Aorn A. Cardarelli di PO (come da cartella clinica PS
2020015367) cui seguiva un lungo percorso terapeutico e riabilitativo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale dichiarava come CP_1 corrispondente al vero la dinamica dell'evento lesivo dedotta dall'attore nell'atto di citazione e, pertanto, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la con la quale Controparte_2 aveva stipulato la polizza n. 110054055 “Casa Senza Confini” con convenzione “ConTe: pacchetto
2” per essere dalla stessa manlevata da ogni pretesa attorea, ivi comprese le spese di giudizio sostenute.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della questa si Controparte_2 costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare la inoperatività della garanzia assicurativa invocata per la carenza del requisito della “terzietà” ai sensi dell'art. 67 delle condizioni di polizza stipulata e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria (nel corso della quale veniva ammesso interrogatorio formale del convenuto ed espletata la CTU sulla persona dell'attore) venivano rassegnate le conclusioni all'udienza del 20.3.2025 e la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda come dimostrato dalle lettere di costituzione in mora e di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del convenuto, a mezzo lettere racc.te ritualmente prodotte in atti.
Altresì provata risulta la legittimazione di tutte le parti in causa, come dimostrato dalla documentazione prodotta e come accertato in istruttoria, oltre a non essere specificamente contestata.
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è astrattamente riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c. giacché trattasi di un atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del convenuto.
Trattasi, invero, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c.
Questo giudice condivide l'orientamento per l'applicabilità della seconda delle norme richiamate.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere “quasi” oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Nel merito, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Il fatto storico e le modalità dell'infortunio così come descritte dall'attore in citazione hanno pertanto trovato conferma nell'istruttoria espletata e la stessa CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore.
Le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza del CP_1
16.2.2023 dinanzi a questo Giudice hanno confermato la dinamica dell'evento lesivo così come dedotta dall'attore in memoria ex art. 183 c.p.c. I termine, risultando così accertato come, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, mentre il convenuto era intento ad accendere un grill a carbonella sul terrazzo della sua abitazione, numerose schegge e spruzzi di diavolina infuocata investivano l' facendo immediatamente prendere fuoco i vestiti da lui indossati, causandogli Pt_1 ustioni sul lato sinistro del corpo.
La responsabilità per i danni conseguenti all'incidente ricade, dunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sul convenuto , titolare e custode dell'immobile costituente la sua casa di abitazione. CP_1
Per la valutazione del danno non patrimoniale è innanzitutto risarcibile il danno al “bene salute” in sé e per sé considerato (secondo la teoria del “danno biologico” accreditata dalla migliore giurisprudenza ed ormai riconosciuta anche a livello legislativo (in particolare v. l'art. 139, co. 2° del
Cod. Ass. Private secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" – in maniera del tutto analoga il precedente art. 138 per le lesioni “di non lieve entità”).
Tale danno va quindi identificato con l'evento immediato ed ineliminabile provocato dal fatto illecito,
e ricondotto sotto la generalissima norma dell'art. 2043 cod. civ. nonché messo in relazione con l'art. 32 Cost. che pone la tutela della “salute” fra i principi fondamentali del nostro Ordinamento. Come ormai pacifico in giurisprudenza ed in Dottrina esso fa parte del danno non patrimoniale (al pari del c.d. danno morale e del danno da lesione di interessi non patrimoniali ma costituzionalmente protetti) non essendo ipotizzabile un tertium genus di danni.
Non possono pertanto essere consentite duplicazioni che partendo dall'unico evento dannoso risarciscano categorie di danni al di fuori della classica distinzione fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Tuttavia nell'ambito di quest'ultimo troverà necessario posto un'adeguata personalizzazione al fine di pervenire al risarcimento del danno stesso nella sua interezza, e ciò tenendo conto dei suoi vari aspetti e delle peculiarità del caso concreto (aspetti e peculiarità che andranno comunque adeguatamente dimostrati – anche in maniera induttiva – al fine di evitare automatismi nella liquidazione che introducano surrettiziamente le vecchie categorie di danni che la teoria dell'unico danno non patrimoniale ha definitivamente sconfessato).
In particolare, il c.d. danno morale legato alle sofferenze (sia fisiche che psichiche) causate da una condotta lesiva che astrattamente costituisca reato, non costituirà voce autonoma di danno, ma semplice componente del danno non patrimoniale da adattare al caso concreto. Analogamente tutte le altre sfaccettature del danno non patrimoniale (v. ad es. il c.d. danno esistenziale e tutte le altre categorie di danno elaborate negli anni da dottrina e giurisprudenza che incidano su aspetti dinamico- relazionali del leso) andranno valutate in relazione al caso concreto, e quindi con opportuni adattamenti ed integrazioni delle altre componenti del danno non patrimoniale, fine di pervenire all'integrale ristoro del danno patito.
Sino alla L.
4.8.2017 n. 124 la prevalente giurisprudenza riteneva che tale necessario adeguamento dell'unico danno non patrimoniale (vale a dire l'integrazione dello stesso con il danno da sofferenze
- c.d. danno morale) non potesse essere effettuato tenendo conto solo del c.d. danno biologico (sia per l'ipotesi di micro-permanenti disciplinate dall'art. 139 cod. ass., sia per le lesioni di rilevante entità valutate comunemente secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano).
Si riteneva infatti che il c.d. danno biologico non soddisfacesse l'esigenza sopra indicata di integrale ristoro del danno e quindi che non contenesse la valutazione di tutte le componenti del danno non patrimoniale ed in particolare del c.d. danno morale, inteso come sofferenze psico-fisiche.
E' vero che (in particolare per le c.d. micro-permanenti) l'art. 139 Cod. Ass. oltre a definire il danno biologico prevedeva al 3° comma che: “l'ammontare del danno biologico liquidato .... può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato", ma si riteneva in genere che tale aumento - riferendosi alle “condizioni soggettive” - riguardasse i soli aspetti dinamico-relazionali lesi dall'evento dannoso: danno esistenziale - perdita di chanches - estetico etc., e non anche il c.d. danno morale.
Si ragionava in maniera del tutto analoga anche per le c.d. macro-permanenti, per le quali il precedente art. 138 parlava testualmente di danno incidente “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali”.
Pertanto la personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass. nella misura del
20% (come pure il 30% previsto per le macro-permanenti dall'art. 138), veniva vista come limitata alla valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, senza includere quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.
Di conseguenza (ed in presenza di idonea prova anche presuntiva) il danno veniva personalizzato al di là di quanto previsto dai citati artt. 138 e 139 cod. ass. (in pratica l'importo del c.d. danno biologico risultante dalle tabelle – eventualmente già aumentato come visto sopra per la lesione degli aspetti dinamico-relazionali – veniva aumentato di un'ulteriore misura percentuale che variava in genere attorno ad 1/3).
Le cose sono cambiate a seguito della L. 124/2017 (di cui sopra e che ha riscritto gli artt. 138 e 139 del cod. delle assicurazioni private).
Il nuovo art. 139, comma 3, per le c.d. micro-permanenti prevede che: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Pertanto il Legislatore ha chiaramente ricompreso anche il c.d. danno morale nell'ambito del risarcimento di cui all'art. 139 ed ha espressamente escluso che possano essere risarcite poste ulteriori perché la liquidazione prevista ricomprende (è esaustiva) tutti i possibili aspetti del danno non patrimoniale.
La norma in questione appare aver messo un punto fermo sulla diatriba circa l'individuazione del danno non patrimoniale risarcibile e garantisce indubbiamente maggiore uniformità di trattamento di situazioni simili. Trattandosi poi di micro-permanenti (e quindi di lesioni di non eccessiva entità) la percentuale di personalizzazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice (e comunque da esercitare – come già detto – all'esito di adeguata prova anche presuntiva circa le conseguenze ulteriori) appare sufficiente a garantire quell'adeguata personalizzazione del danno invocata sinora da Dottrina e giurisprudenza e che corrisponde ad evidenti esigenze di equità sostanziale (si noti ancora – ai fini della verifica dell'equità della soluzione adottata e della tenuta della stessa rispetto ai principio della Costituzione – che il sistema complessivo delineato dal Legislatore è stato dichiaratamente adottato “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” come espressamente previsto anche se solo dall'art. 138 per le macro- permanenti).
Pertanto, ritiene il giudicante di dover integralmente seguire il nuovo dettato legislativo e limitare la liquidazione dell'intero danno non patrimoniale a quanto risultante dall'applicazione dell'art. 139 cod. ass. (con le eventuali integrazioni ivi previste e previa dimostrazione dei relativi presupposti di applicabilità).
Ritiene poi il giudicante (re melius perpensa) di dover applicare la nuova normativa anche per i danni ed i sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Infatti, il danno viene liquidato all'attualità (e quindi nella vigenza della nuova norma) e costituisce quindi un giusto parametro per la liquidazione equitativa del danno risarcibile, apparendo del tutto iniquo ed irragionevole perpetrare le disparità di trattamento che la novella del 2017 ha evidente voluto eliminare.
Le lesioni riportate dall'attore a seguito della caduta sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU che ne ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'incidente. Relativamente alla entità delle stesse, possono essere accolti i risultati della
CTU medico legale in quanto immuni da vizi logico - giuridici e correttamente motivati.
A seguito dell'incidente avvenuto in data 13.4.2020 nell'abitazione del convenuto in via Pozzano n.
10 in Castellammare di Stabia (Na), l'attore ha riportato: “Esiti cicatriziali multipli all'arto superiore sx, fianco sx., collo piede da pregresse ustioni” (cfr. CTU del dott. depositata in Persona_2 data 26.2.2024).
Da tale evento traumatico è derivata un'inabilità temporanea totale della durata di gg. 15 e un'inabilità temporanea parziale di gg. 15 al valore del 50%, e di ulteriori gg. 15 al valore del 25% e sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU, nella misura del 9 %. Nel caso di specie si tratta di lesioni di lieve entità, con postumi non superiori al 9% (c.d. micro- permanenti).
Per evidenti ragioni di equità ed omogeneità nei criteri di liquidazione per i vari tipi di lesione in rapporto ai diversi casi che possono in concreto verificarsi, questo giudicante ritiene opportuno rifarsi ai criteri introdotti (per le c.d. micropermanenti con postumi non superiori al 9%) inizialmente dalla
L. 57/2001 e succ. modifiche (e ciò nonostante tale normativa non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, anche perché non trattasi di lesioni derivanti da sinistro conseguente alla circolazione di veicolo a motore o di natante).
Pertanto, per il c.d. danno biologico andranno applicati i criteri originariamente introdotti dalla L.
5.3.2001 n. 57 e fatti propri poi dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative Tabelle ministeriali (aggiornate periodicamente).
Nella fattispecie qui in esame non può essere compensata la sofferenza psico-fisica (c.d. danno morale) in carenza di qualsivoglia prova (anche solo presuntiva) sulla sua sussistenza. Nemmeno sono emersi quegli specifici aspetti “dinamico-relazionali personali” su cui abbia inciso “in maniera rilevante” la lesione.
Per cui, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (31 anni), il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo di € 19,000,2 per il danno biologico (già comprensivo, come detto, della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi).
Su tale somma competeranno gli interessi legali da oggi al saldo (e ciò in considerazione del fatto che sono stati utilizzati criteri di valutazione all'attualità).
A questo punto va esaminata la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei CP_1 confronti della quale Compagnia assicuratrice dei danni provocati a Controparte_2 terzi.
Ebbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta essendo stata fornita la prova circa la sussistenza di detto rapporto contrattuale, del resto neppure contestato, attesa la produzione del contratto medesimo in corso di validità all'epoca del sinistro e della copertura del rischio de quo, desumibile dall'art. 64 della polizza che in relazione alla tutela del fabbricato e della sua proprietà prevede di tenere “indenne l' e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano Parte_2 tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale”. Sicchè, non avendo la Compagnia assicuratrice fornito adeguata prova che l'attore rientra in una delle categorie per le quali, ai sensi dell'articolo 67 della polizza, non opera la copertura assicurativa, risultando, invece, di contro, dalla documentazione anagrafica agli atti, la prova della terzietà del danneggiato, va condannata a rivalere esso di ogni somma che questi sia condannato CP_1
a pagare in favore dell'attrice in virtù della presente sentenza, comprese le spese di lite.
Conseguentemente la va condannata a manlevare il convenuto Controparte_2 [...]
dalle somme di cui lo stesso è stato condannato al pagamento in favore dell'attore CP_1 Pt_1
nonché al pagamento delle spese di lite relativamente al rapporto di garanzia tra le parti,
[...] liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di AR
, e sulla domanda di garanzia avanzata da nei confronti di CP_1 CP_1 così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti di e lo AR CP_1 condanna al pagamento in favore dell'attore della somma già di € 19.000,2 per i danni da lesioni, oltre interessi legali da oggi al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € CP_1
237,00 per spese e € 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv. Gianluca Fuccillo e Raffaele A. Calogero antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
CP_1
- accoglie la domanda di garanzia svolta da nei confronti della CP_1 [...]
in persona del direttore dei sinistri p.t. e, per l'effetto, condanna quest'ultima a Controparte_2 rivalerlo di tutte somme, comprese quelle di lite, di cui esso è stato condannato a pagare in CP_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 15.7.2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Del Sorbo)