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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1684/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
5.02.2025 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO SOATTINI (C.F. , del foro di Vicenza, con C.F._2 secondo studio in (21100) Varese in via Cavallotti n. 8 ed in (21024)
Biandronno, via Trieste n. 5, giusta delega in calce all'atto di citazione, “quivi domiciliati”. attore
E
persona del suo procuratore speciale Controparte_1
Avv. giusta poteri conferiti con procura del 23 CP_2 ottobre 2023 Repertorio 19.680 – Raccolta 7.562 per atto del Notaio
Dott. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara Persona_1
Bertolini presso lo studio della quale, sito in Palermo Via XX
Settembre n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111
c.p.c. depositato il 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art 83, comma 3,
c.p.c..
CONCLUSIONI per parte attrice pagina 1 di 8 Nel merito. In via principale. Previo accertamento della responsabilità contrattuale di (P. IV Controparte_1
) per culpa in eligendo, per culpa in vigilando, per P.IVA_1 omissione dei doveri informativi, e per inadempimento contrattuale per i motivi articolati in narrativa, condannare di
[...]
(P. IV al risarcimento del danno Controparte_1 P.IVA_1 patrimoniale occorso al SInor e dunque a corrispondere PT
l'importo di euro 9.985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta insussistenza della responsabilità contrattuale di (P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 previo accertamento della responsabilità ex art 2049 cod. civ. a carico di (P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 condannare la convenuta a corrispondere all'attore l'importo di euro
9,985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito. Con vittoria di specie.
CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale, in ragione delle domande di manleva e regresso, disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., autorizzando,
[...] alla citazione dei terzi -nel rispetto dei Controparte_1 termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.- IG.ra (C.F. P_
) nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._3
(VA), Via delle Betulle n. 1 nella sua qualità di ex socia accomandataria di e P_ Controparte_4
e IG.ra (C.F. , nata il 23
[...] Parte_2 C.F._4 giugno 1964 e residente in [...]1945 n. 69, Luino (VA);
2) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e in atti;
Controparte_5
pagina 2 di 8 3) in subordine, per le ragioni espresse al paragrafo 3) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e Controparte_5 in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
4) in subordine, previo ogni opportuno accertamento, per le ragioni espresse al paragrafo 4) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e in atti, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la IG.ra nella sua qualità di ex socia accomandataria di P_
e a tenere P_ Controparte_4 indenne e/o, in ogni caso, a rimborsare, anche a titolo di regresso,
a tutte le somme che la stessa Controparte_1 dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti del IG.
, comprensive di rivalutazione e interessi;
Parte_1
5) in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento, per le ragioni espresse al paragrafo 5) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e in atti, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della domanda svolta nei confronti della IG.ra nella sua P_ qualità di ex socia accomandataria di e P_ Controparte_4
di cui al punto 4), condannare la IG.ra ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 2055 c.c., a rimborsare a Controparte_1 tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti del IG. comprensive di Parte_1 rivalutazione e interessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che fosse condannata, ai sensi dell'art. 1228 CP_5
c.c. o, in subordine, dell'art. 2049 c.c., a corrispondergli euro
9.985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che nell'ottobre 2005
agente generale assicurativo della compagnia Ergo Parte_2
pagina 3 di 8 ID S.p.a (divenuta poi , gli proponeva la Controparte_5 sottoscrizione di un contratto di assicurazione con capitale assicurato pari ad euro 5.000,00; che l'attore consegnava alla SI.ra l'assegno n. 174579843-09 dell'importo di euro 5.000,00 PT intestato “ad e girato da in nome e Controparte_6 Parte_2 per conto di;
che negli anni 2010, 2011 e 2012, Controparte_6
l'attore consegnava alla medesima agente, che li incassava in nome e per conto di Ergo, gli assegni n. 5009047454-08 dell'importo pari a
Euro 1.644,22, n. 5168323393-12 dell'importo pari a Euro 1.661,46 e n. 5168323396-02 dell'importo pari a Euro 1.660,00; che il SI.
stipulava il contratto di assicurazione sulla vita n. 242380 PT con la compagnia Bajerische Vita S.p.a., poi confluita nella società
Ergo ID S.p.a.; che la SI.ra , con dichiarazione PT sottoscritta, dichiarava di ritirare l'assegno n. 5168323396-02, dell'importo di euro 1.660,00, per il pagamento del premio di polizza n. 242380 del 20.07.2012; che in data 24.09.2010 il SI. PT riceveva da Ergo ID s.p.a comunicazione con la quale la
NI lamentava il mancato pagamento del canone annuo della polizza assicurativa;
che il SI. si rivolgeva quindi alla PT propria agente di fiducia, SI.ra , che lo rassicurava circa la PT rapida soluzione del disguido sorto;
che ciò si verificava anche in occasione di altri solleciti ricevuti dalla NI;
che, infine, insospettito, l'attore si recava presso la filiale dell'agenzia
[...]
ed apprendeva che l'ultimo premio pagato della polizza CP_6
n. 242380 era quello al 20.07.2010 e che nessun altro investimento in prodotti assicurativi era stato effettuato per il tramite della SI.ra che, quest'ultima, a seguito della denuncia Parte_2 dell'attore, veniva rinviata a giudizio per il reato ex art. 81 cp,
646 cp, e 61 n. 11 c.p. e condannata con sentenza n. 766 del 9 agosto
2019, divenuta irrevocabile;
che sussisteva la responsabilità contrattuale della convenuta 1228 c.c., per gli Controparte_5 inadempimenti posti in essere dall'agente , o extracontrattuale PT ex art. 2049 c.c., ricorrendo il nesso di occasionalità necessaria pagina 4 di 8 tra l'attività professionale dalla stessa esercitata e la commissione degli illeciti perpetrati.
costituendosi, chiedeva che le domande attoree Controparte_5 fossero rigettate. Deduceva in particolare: che il SI. era PT titolare esclusivamente della polizza n. 242380/242381, emessa da
Bayerische Vita S.p.A nell'agosto 1996, gestita fino all'anno 2012 dall'Agenzia AS e Basile Assicuratori s.a.s. di AS OL
& C.; che il premio relativo alla rata della polizza n.
242380/242381, scaduto in data 20 luglio 2010, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione, veniva successivamente corrisposto mediante pagamento con assegno n. 5009047454-08; che la
NI non era tenuta a rispondere dell'operato della IG.ra PT
in quanto , così come precedentemente Bayerische Vita
[...] CP_5
S.p.A. e Ergo ID S.p.A. non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la medesima;
che il diritto risarcitorio era comunque prescritto.
In data 27 dicembre 2023 quale Controparte_1 cessionaria del ramo d'azienda e odierna titolare dell'intero portafoglio di interveniva ai sensi e per gli Controparte_5 effetti dell'art. 111 c.p.c. nel presente giudizio, facendo proprie tutte le ragioni già espresse in atti dalla società cedente.
In data 13 febbraio 2024, stante la liquidazione coatta amministrativa di veniva dichiarata l'interruzione Controparte_5 del processo, riassunto dal SI. nei confronti di PT [...]
(di seguito, indicata anche, facendo riferimento Controparte_1
a tutte le società via via succedutesi, come NI).
Tanto premesso le domande avanzate dall'attore non possono trovare accoglimento.
Rileva in primo luogo la circostanza per la quale la SInora PT non era un'agente di Bayerische Vita S.p.A., di Ergo ID
S.p.A. o potendo operare esclusivamente come sub Controparte_5 agente (doc. 11 parte convenuta). Non risulta inoltre che la
NI convenuta abbia conferito alla medesima alcun incarico,
pagina 5 di 8
considerato che
la gestione della polizza n. 242380/242381 era affidata all'Agenzia AS e Controparte_4
(doc. n. 12 parte convenuta). Nessun contratto
[...] veniva poi stipulato tra la NI e l'attore nel 2005. L'unico documento prodotto in merito da parte attrice (doc 1) non reca infatti alcun riferimento alla NI.
Sul punto, pertanto, non si condivide quanto affermato nella sentenza penale del Tribunale di Varese (doc. 15B parte attrice) laddove afferma che la SI.ra operava come agente della società “ PT [...]
. CP_6
Risulta invece in atti che la IG.ra era subagente / PT collaboratrice della e (pag. 3 P_ Controparte_4 doc. 5 parte convenuta)
Ciò posto, “alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. (tra le altre Cass. 25251/2011).
Parimenti, “la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub – agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub – agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure pagina 6 di 8 mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa. (Cass. 23973/2019):
L'attore, che fondava la citazione sull'erroneo presupposto che la SI.ra fosse un'agente della NI, non allegava PT né provava alcun elemento dal quale desumere una delle circostanze sopra indicate e cioè che la SI.ra operasse PT comunque secondo le indicazioni della NI, o fosse in qualche modo inserita nell'organizzazione imprenditoriale della stessa.
Al più, come de resto affermato negli atti conclusivi dalla stessa parte attrice, può dirsi provato l'inserimento della SI.ra nell'apparato collaborativo ed organizzativo Parte_2 dell'agenzia generale e;
ciò CP_4 Controparte_4 non implica, per quanto detto, tuttavia, che dell'operato del sub agente debba rispondere anche la NI convenuta che, non esercitava sulla SI.ra alcun potere di direzione e/o PT controllo.
Neppure rileva in tale contesto che la SI.ra abbia PT potuto spendere il nome della NI, per accreditarsi presso il SI. . Non risulta provato, infatti, neppure PT che la NI abbia in qualche modo colposamente cooperato a ingenerare nell'attore l'affidamento su uno stabile inserimento nel sub agente nella sua organizzazione, ad esempio mettendo a sua disposizione moduli o locali.
Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domanda avanzate da;
Parte_1 condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in euro 4237,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano 25.05.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1684/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
5.02.2025 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO SOATTINI (C.F. , del foro di Vicenza, con C.F._2 secondo studio in (21100) Varese in via Cavallotti n. 8 ed in (21024)
Biandronno, via Trieste n. 5, giusta delega in calce all'atto di citazione, “quivi domiciliati”. attore
E
persona del suo procuratore speciale Controparte_1
Avv. giusta poteri conferiti con procura del 23 CP_2 ottobre 2023 Repertorio 19.680 – Raccolta 7.562 per atto del Notaio
Dott. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara Persona_1
Bertolini presso lo studio della quale, sito in Palermo Via XX
Settembre n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111
c.p.c. depositato il 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art 83, comma 3,
c.p.c..
CONCLUSIONI per parte attrice pagina 1 di 8 Nel merito. In via principale. Previo accertamento della responsabilità contrattuale di (P. IV Controparte_1
) per culpa in eligendo, per culpa in vigilando, per P.IVA_1 omissione dei doveri informativi, e per inadempimento contrattuale per i motivi articolati in narrativa, condannare di
[...]
(P. IV al risarcimento del danno Controparte_1 P.IVA_1 patrimoniale occorso al SInor e dunque a corrispondere PT
l'importo di euro 9.985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta insussistenza della responsabilità contrattuale di (P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 previo accertamento della responsabilità ex art 2049 cod. civ. a carico di (P. IV , Controparte_1 P.IVA_1 condannare la convenuta a corrispondere all'attore l'importo di euro
9,985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito. Con vittoria di specie.
CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale, in ragione delle domande di manleva e regresso, disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., autorizzando,
[...] alla citazione dei terzi -nel rispetto dei Controparte_1 termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.- IG.ra (C.F. P_
) nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._3
(VA), Via delle Betulle n. 1 nella sua qualità di ex socia accomandataria di e P_ Controparte_4
e IG.ra (C.F. , nata il 23
[...] Parte_2 C.F._4 giugno 1964 e residente in [...]1945 n. 69, Luino (VA);
2) nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e in atti;
Controparte_5
pagina 2 di 8 3) in subordine, per le ragioni espresse al paragrafo 3) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e Controparte_5 in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
4) in subordine, previo ogni opportuno accertamento, per le ragioni espresse al paragrafo 4) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e in atti, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la IG.ra nella sua qualità di ex socia accomandataria di P_
e a tenere P_ Controparte_4 indenne e/o, in ogni caso, a rimborsare, anche a titolo di regresso,
a tutte le somme che la stessa Controparte_1 dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti del IG.
, comprensive di rivalutazione e interessi;
Parte_1
5) in ulteriore subordine, previo ogni opportuno accertamento, per le ragioni espresse al paragrafo 5) parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e in atti, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della domanda svolta nei confronti della IG.ra nella sua P_ qualità di ex socia accomandataria di e P_ Controparte_4
di cui al punto 4), condannare la IG.ra ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 2055 c.c., a rimborsare a Controparte_1 tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti del IG. comprensive di Parte_1 rivalutazione e interessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che fosse condannata, ai sensi dell'art. 1228 CP_5
c.c. o, in subordine, dell'art. 2049 c.c., a corrispondergli euro
9.985,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che nell'ottobre 2005
agente generale assicurativo della compagnia Ergo Parte_2
pagina 3 di 8 ID S.p.a (divenuta poi , gli proponeva la Controparte_5 sottoscrizione di un contratto di assicurazione con capitale assicurato pari ad euro 5.000,00; che l'attore consegnava alla SI.ra l'assegno n. 174579843-09 dell'importo di euro 5.000,00 PT intestato “ad e girato da in nome e Controparte_6 Parte_2 per conto di;
che negli anni 2010, 2011 e 2012, Controparte_6
l'attore consegnava alla medesima agente, che li incassava in nome e per conto di Ergo, gli assegni n. 5009047454-08 dell'importo pari a
Euro 1.644,22, n. 5168323393-12 dell'importo pari a Euro 1.661,46 e n. 5168323396-02 dell'importo pari a Euro 1.660,00; che il SI.
stipulava il contratto di assicurazione sulla vita n. 242380 PT con la compagnia Bajerische Vita S.p.a., poi confluita nella società
Ergo ID S.p.a.; che la SI.ra , con dichiarazione PT sottoscritta, dichiarava di ritirare l'assegno n. 5168323396-02, dell'importo di euro 1.660,00, per il pagamento del premio di polizza n. 242380 del 20.07.2012; che in data 24.09.2010 il SI. PT riceveva da Ergo ID s.p.a comunicazione con la quale la
NI lamentava il mancato pagamento del canone annuo della polizza assicurativa;
che il SI. si rivolgeva quindi alla PT propria agente di fiducia, SI.ra , che lo rassicurava circa la PT rapida soluzione del disguido sorto;
che ciò si verificava anche in occasione di altri solleciti ricevuti dalla NI;
che, infine, insospettito, l'attore si recava presso la filiale dell'agenzia
[...]
ed apprendeva che l'ultimo premio pagato della polizza CP_6
n. 242380 era quello al 20.07.2010 e che nessun altro investimento in prodotti assicurativi era stato effettuato per il tramite della SI.ra che, quest'ultima, a seguito della denuncia Parte_2 dell'attore, veniva rinviata a giudizio per il reato ex art. 81 cp,
646 cp, e 61 n. 11 c.p. e condannata con sentenza n. 766 del 9 agosto
2019, divenuta irrevocabile;
che sussisteva la responsabilità contrattuale della convenuta 1228 c.c., per gli Controparte_5 inadempimenti posti in essere dall'agente , o extracontrattuale PT ex art. 2049 c.c., ricorrendo il nesso di occasionalità necessaria pagina 4 di 8 tra l'attività professionale dalla stessa esercitata e la commissione degli illeciti perpetrati.
costituendosi, chiedeva che le domande attoree Controparte_5 fossero rigettate. Deduceva in particolare: che il SI. era PT titolare esclusivamente della polizza n. 242380/242381, emessa da
Bayerische Vita S.p.A nell'agosto 1996, gestita fino all'anno 2012 dall'Agenzia AS e Basile Assicuratori s.a.s. di AS OL
& C.; che il premio relativo alla rata della polizza n.
242380/242381, scaduto in data 20 luglio 2010, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione, veniva successivamente corrisposto mediante pagamento con assegno n. 5009047454-08; che la
NI non era tenuta a rispondere dell'operato della IG.ra PT
in quanto , così come precedentemente Bayerische Vita
[...] CP_5
S.p.A. e Ergo ID S.p.A. non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la medesima;
che il diritto risarcitorio era comunque prescritto.
In data 27 dicembre 2023 quale Controparte_1 cessionaria del ramo d'azienda e odierna titolare dell'intero portafoglio di interveniva ai sensi e per gli Controparte_5 effetti dell'art. 111 c.p.c. nel presente giudizio, facendo proprie tutte le ragioni già espresse in atti dalla società cedente.
In data 13 febbraio 2024, stante la liquidazione coatta amministrativa di veniva dichiarata l'interruzione Controparte_5 del processo, riassunto dal SI. nei confronti di PT [...]
(di seguito, indicata anche, facendo riferimento Controparte_1
a tutte le società via via succedutesi, come NI).
Tanto premesso le domande avanzate dall'attore non possono trovare accoglimento.
Rileva in primo luogo la circostanza per la quale la SInora PT non era un'agente di Bayerische Vita S.p.A., di Ergo ID
S.p.A. o potendo operare esclusivamente come sub Controparte_5 agente (doc. 11 parte convenuta). Non risulta inoltre che la
NI convenuta abbia conferito alla medesima alcun incarico,
pagina 5 di 8
considerato che
la gestione della polizza n. 242380/242381 era affidata all'Agenzia AS e Controparte_4
(doc. n. 12 parte convenuta). Nessun contratto
[...] veniva poi stipulato tra la NI e l'attore nel 2005. L'unico documento prodotto in merito da parte attrice (doc 1) non reca infatti alcun riferimento alla NI.
Sul punto, pertanto, non si condivide quanto affermato nella sentenza penale del Tribunale di Varese (doc. 15B parte attrice) laddove afferma che la SI.ra operava come agente della società “ PT [...]
. CP_6
Risulta invece in atti che la IG.ra era subagente / PT collaboratrice della e (pag. 3 P_ Controparte_4 doc. 5 parte convenuta)
Ciò posto, “alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. (tra le altre Cass. 25251/2011).
Parimenti, “la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub – agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub – agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure pagina 6 di 8 mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa. (Cass. 23973/2019):
L'attore, che fondava la citazione sull'erroneo presupposto che la SI.ra fosse un'agente della NI, non allegava PT né provava alcun elemento dal quale desumere una delle circostanze sopra indicate e cioè che la SI.ra operasse PT comunque secondo le indicazioni della NI, o fosse in qualche modo inserita nell'organizzazione imprenditoriale della stessa.
Al più, come de resto affermato negli atti conclusivi dalla stessa parte attrice, può dirsi provato l'inserimento della SI.ra nell'apparato collaborativo ed organizzativo Parte_2 dell'agenzia generale e;
ciò CP_4 Controparte_4 non implica, per quanto detto, tuttavia, che dell'operato del sub agente debba rispondere anche la NI convenuta che, non esercitava sulla SI.ra alcun potere di direzione e/o PT controllo.
Neppure rileva in tale contesto che la SI.ra abbia PT potuto spendere il nome della NI, per accreditarsi presso il SI. . Non risulta provato, infatti, neppure PT che la NI abbia in qualche modo colposamente cooperato a ingenerare nell'attore l'affidamento su uno stabile inserimento nel sub agente nella sua organizzazione, ad esempio mettendo a sua disposizione moduli o locali.
Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domanda avanzate da;
Parte_1 condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in euro 4237,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano 25.05.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 8 di 8