Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 26132/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Grosini Paola, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, CP_1 con l'Avv. Papandrea Mauro, giusta procura in atti;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia In punto: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte per l'udienza/verbale d'udienza del 27.05.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in Mira (VE), in data 9.06.2013, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del predetto Comune al n° 68 – parte 2 – Serie C
– Uff. 8 – anno 2013. Dal matrimonio sono nati due figli, e , nati il 19.03.2012. Per_1 Per_2
Le parti, dopo essere comparse in data 23.03.2021 dinanzi al Presidente f.f., si sono separate consensualmente come da decreto di omologazione del 1-6.04.2021 di questo Tribunale. La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo. La parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 27.05.2025, celebrata dinanzi al Giudice, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili come trascritte nel verbale d'udienza e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità al loro accordo. Preso atto dell'accordo sulle condizioni divorzili e delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, il Giudice ha assegnato nella medesima udienza la causa a sentenza, riservandosi di riferire in camera di conIGlio al Collegio per la decisione. pagina 1 di 3
P.Q.M.
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Mira (VE) in data 9.06.2013 e trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del predetto Comune al n° 68 – parte 2 – Serie C – Uff. 8 – anno 2013;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza del 27.05.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IGg.ri e in Parte_1 CP_1 data 9/06/2013 nel Comune di Mira iscritto al n° 68 – parte 2 – Serie C – Uff. 8 – anno 2013, con il regime di comunione dei beni, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mira, l'annotazione dell'emananda sentenza 2) disporre che i figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 coniugi con residenza e collocazione prevalente con la madre presso l'immobile sito in Venezia- Marghera Via Oreste Licori n. 30;
3) disporre che i genitori avranno il diritto di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e/o culturali dei minori, secondo il seguente calendario:
a) nella prima e nella terza settimana del mese, e resteranno con la madre dal lunedì al venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio ed il padre andrà a prenderli in piscina al termine del loro corso di nuoto ovvero a casa della madre dopo la fine del proprio turno di lavoro e li terrà con sè sino alla domenica sera dopo cena quando li riporterà a casa della madre;
b) nella seconda e nella quarta settimana del mese - nelle quali i figli resteranno con la madre durante il fine settimana-, e resteranno con il padre il venerdì o diverso giorno previamente concordato Per_1 Per_2 tra i genitori, dal termine del corso di nuoto dei figli o al termine dell'orario di lavoro del padre, sino a dopo cena quando li riaccompagnerà a casa della madre.
Vacanze scolastiche natalizie e pasquali: e trascorreranno ogni anno il 24/12 con il padre ed Per_1 Per_2 il 25/12 con la madre, ad anni alterni, invece, resteranno con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1° gennaio al 6 gennaio;
metà giorni delle vacanze Pasquali con un genitore e metà con l'altro, il giorno di Pasqua verrà alternato di anno in anno. 4) Vacanze scolastiche estive: durante il periodo estivo rimarrà in vigore il normale calendario di visite paterne. e , inoltre, trascorreranno con il padre almeno 15 giorni anche non continuativi, da Per_1 Per_2 concordare tra i coniugi entro il mese di aprile di ogni anno.
pagina 2 di 3 5) disporre che qualora i genitori si allontanassero con i figli minori dalla propria abituale residenza per uno o più giorni dovranno informarne l'altro genitore al quale andrà comunicata la diversa località in cui alloggeranno. In ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere previamente concordati dai genitori ed effettuati solo a seguito di espresso benestare;
4) disporre che il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di ciascun figlio, l'importo di €. 225,00 mensili (per un totale di €. 450,00 mensili), a decorrere da maggio 2025, e poi successivamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IG.ra già noto al IG. . Parte_1 CP_1
5) disporre che il IG. concorrerà nella misura del 50 % al pagamento delle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il protocollo d'intesa per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e Delle Persone in uso presso il Tribunale di Venezia;
6) disporre che l'assegno unico per i figli conviventi sia percepito integralmente dalla IG.ra , e Parte_1 che la stessa possa usufruire delle detrazioni cui il nucleo familiare avesse diritto;
7) Spese di lite compensate”.
-Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella Camera di conIGlio del 27.05.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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