Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2025, proposto da
KH KR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del rigetto della domanda di conversione 2023 (da permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato), emesso dalla Prefettura di Grosseto in data 21 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RE UC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento datato 21 luglio 2025, con cui l’U.T.G.-Prefettura di Grosseto ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
2) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha depositato relazione difensiva in data 24 novembre 2025.
3) Dagli atti di causa risulta quanto segue:
- a) in data 13 dicembre 2023, il lavoratore ricorrente presentava, presso l’U.T.G.-Prefettura di Grosseto, istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, riferita al datore di lavoro Gilani OL Service s.r.l.s. (domanda codice GR2209279421);
- b) la Prefettura di Grosseto inviava comunicazione del 10 luglio 2025, di preavviso di rigetto, perché il datore non presentava “ una capacità economica congrua per l'accoglimento dell'istanza avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 30 bis, comma 8, del DPR n. 394/99. In particolare, nonostante la società abbia avuto in forza 15 dipendenti, risulta presentata la sola dichiarazione reddituale da parte della società riferita all'anno 2023 con importi pari a zero nonostante la stessa risulti costituita dal 24/07/2019. Peraltro, il datore di lavoro non risulta aver tempestivamente soddisfatto gli obblighi contributivi. La fattispecie complessivamente non presenta, pertanto, elementi idonei a ritenere sussistenti i requisiti per l'assunzione con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” ;
- c) il ricorrente espone che, in ragione del tempo nel frattempo trascorso dalla presentazione della domanda, aveva nel frattempo ricevuto nuova offerta lavorativa da altro datore di lavoro, Domina Servizi e Gestioni s.r.l.;
- d) in data 21 luglio 2025 la Prefettura emetteva provvedimento di diniego, codice pratica P-GR/UQ/2023/103132, richiamando quanto indicato nel preavviso di rigetto e dando atto che, “ decorso il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica ”;
- e) per tali motivi il lavoratore, in data 5 agosto 2025, chiedeva il riesame della sua posizione alla luce della nuova situazione lavorativa, senza ricevere riscontro.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che sia il provvedimento di diniego che il precedente preavviso di rigetto sono nulli per mancata sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile del procedimento stesso.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la possibilità di convertire il permesso di soggiorno detenuto a carattere di lavoro stagionale in lavoro subordinato è espressamente prevista dall’art. 24, comma 10, D. Lgs. n. 286/1998, che prevede che “ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” ;
- b) nella suddetta norma non vi sono richiami ai requisiti economici del datore di lavoro;
- c) di converso, l’art. 30-bis, comma 8, D.P.R. n.394/99, richiamato a fondamento del rigetto impugnato, recita nel senso che “Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza” ;
- d) la predetta disposizione è relativa agli accertamenti relativi ai datori richiedenti i lavoratori sulla base dei flussi di ingresso, ma non ai lavoratori che già si trovano in Italia, com’è nel caso di specie.
6) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) l’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998, prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” ;
- b) la Prefettura ha omesso di valutare l’attuale posizione lavorativa del ricorrente, il quale, a causa del ritardo nella definizione del procedimento, all’atto del diniego aveva cessato il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro originario, durato oltre un anno, e trovato una nuova opportunità lavorativa con altro datore di lavoro.
7) Col quarto motivo di ricorso si deduce che la Prefettura avrebbe dovuto quantomeno valutare la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione, considerato che, a fronte del ritardo con cui è stata definita la pratica, il ricorrente lavora in Italia da almeno tre anni.
8) Con ordinanza n. 611 del 29.10.2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi in gioco e veniva fissata l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, all’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso (con cui si sostiene la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di sottoscrizione) è infondato, perché l’Amministrazione ha spiegato, nella propria relazione, che il provvedimento è generato da sistemi informativi automatizzati in uso alla Pubblica Amministrazione (Portale SPI) e la copia cartacea o il file “pdf “ che vengono notificati al destinatario costituiscono una riproduzione dell'originale, il quale è redatto e conservato nei sistemi informatici dell'Amministrazione. A fronte di tale spiegazione, parte ricorrente non ha fornito elementi tali da porre nel dubbio la riconducibilità dell’atto all’U.T.G.-Prefettura di Grosseto.
1.1) Al riguardo, vale comunque osservare che la giurisprudenza ha ormai chiarito che “ 6 […] l’assenza di formale sottoscrizione del provvedimento di rigetto non elide la possibilità di attribuire comunque, all’amministrazione […] , la effettiva “provenienza” del medesimo atto. Si veda al riguardo la pacifica giurisprudenza sulla assenza di firma dei provvedimenti tributari o amministrativi in generale secondo cui, più da vicino: “Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che la giurisprudenza ha recentemente (e condivisibilmente) osservato, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la "non leggibilità" della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza (C.d.S., sez. IV, 7 luglio 200, n. 4356; sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712); è stato anche rilevato (Cass. sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375) che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo” (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n.29; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3119)” (C.d.S. n. 8141 del 10 ottobre 2024).
2) Il secondo motivo di ricorso (con cui si sostiene l’inconferenza dell’art. 30-bis, comma 8, D.P.R. n. 394/1999, con la conseguenza che l’Amministrazione, trattandosi di lavoratore già in Italia, non avrebbe dovuto verificare la capacità economica del datore di lavoro ma avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare la pregressa attività lavorativa del ricorrente per tre mesi) è pure infondato, perché questo T.A.R. ha già affermato che “- a) non può sostenersi che il paragrafo “C” della Circolare [interministeriale] n. 648 del 30 gennaio 2023 faccia riferimento solo agli stranieri che non siano già inseriti nel mercato del lavoro nazionale e che, quindi, non si applicherebbe ai casi, come quello di specie, di lavoratori (stagionali) già inseriti nel mercato del lavoro nazionale; - b) infatti, il suddetto paragrafo “C” fa chiaro riferimento ai casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, affermando al riguardo la competenza degli Ispettorati Territoriali del Lavoro alla verifica della “presenza dei requisiti per la costituzione del nuovo rapporto di lavoro”, della “avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale”, della “durata dello stesso” per almeno tre mesi e della regolarità contributiva in favore del lavoratore “nel periodo considerato”; - c) conseguentemente, potevano essere legittimamente indagati i dati fiscali del datore come elementi per verificarne la solidità economica ai fini assuntivi ” (T.A.R. Toscana, n. 1601 del 7 ottobre 2025).
3) Il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Col terzo motivo si deduce che l’Amministrazione ha omesso di valutare l’attuale posizione lavorativa del ricorrente, il quale, a causa del ritardo nella definizione del procedimento, all’atto del diniego aveva cessato il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro originario, durato oltre un anno, e trovato una nuova opportunità lavorativa con altro datore di lavoro. Col quarto motivo di ricorso si deduce che l’Amministrazione, anche a causa del ritardo con cui ha definito il procedimento, avrebbe quantomeno dovuto rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione.
3.1) Al riguardo, va osservato quanto segue.
3.2) Va rilevato che l’Amministrazione non contesta in fatto che le sia pervenuta l’istanza con cui, sia pure a procedimento definito (il 21 luglio 2025), veniva chiesto (il 5 agosto 2025) il riesame della posizione del ricorrente. Infatti, nella sua relazione difensiva, la Prefettura afferma che “ La documentazione relativa alla nuova azienda è stata inviata soltanto il 05/08/2025, quindi chiaramente dopo il preavviso di rigetto e in un momento in cui l'istruttoria principale era già conclusa con esito negativo. Occorre inoltre sottolineare che l'Amministrazione non è assolutamente tenuta a mutare l'oggetto del procedimento o a riaprire l'istruttoria per una nuova e diversa fattispecie contrattuale presentata in itinere, potendo il ricorrente presentare eventualmente una nuova istanza autonoma per la nuova offerta, che necessita evidentemente dell’avvio di una nuova fase istruttoria e di valutazione dei requisiti del nuovo datore di lavoro” (pag. 6 cit. relazione).
3.3) Così riassunta la vicenda in fatto sulla base del principio di non contestazione, deve convenirsi con l’Amministrazione che essa ha correttamente deciso sui dati che risultavano dall’istruttoria, i quali riguardavano il precedente datore di lavoro. Pertanto il terzo motivo di ricorso va respinto.
3.4) Con riferimento al quarto motivo di ricorso (con cui si deduce che la P.A. avrebbe quantomeno dovuto rilasciare un permesso per attesa occupazione), anche esso è infondato, considerato che questo T.A.R. ha affermato che “ La giurisprudenza ha ormai chiarito che “3.1 … l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta” (C.d.S. n. 4839 del 4 giugno 2025) ” (T.A.R. Toscana, n. 1843 del 13 novembre 2025). Il caso di specie è diverso, perché si tratta di un diniego di conversione dal permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato nel senso della mancanza dei requisiti assuntivi in capo al medesimo datore di lavoro.
4) Il ricorso va quindi respinto, ma va precisato che la stessa Amministrazione ha fatto salva la possibilità che il lavoratore ricorrente presenti “ una nuova istanza autonoma per la nuova offerta, che necessita evidentemente dell’avvio di una nuova fase istruttoria e di valutazione dei requisiti del nuovo datore di lavoro”. Quindi, qualora il ricorrente presenti una nuova istanza, dovrà essergli assicurata, nelle more della definizione del procedimento, la regolare permanenza sul territorio nazionale, anche al fine dello svolgimento dell’attività lavorativa.
5) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CI, Presidente
RE UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE UC | ND CI |
IL SEGRETARIO