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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 501 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell'Anna, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in San Donato di Lecce, alla Via Giacomo Brodolini n° 11, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI Novembre. pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale in via Rubichi, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 15/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. n. 1175/2022 del
27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022: “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti del per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 5.2.2015 Pt_1 Controparte_1
CP_ presso la rampa di decelerazione che collega la S.S. 101 all'Ospedale Vito Fazzi di a causa di un segnale stradale che invadeva la corsia d marcia del il quale a bordo dell'autocarro Renault, perdeva il controllo del mezzo e usciva Pt_1
fuori strada, ribaltandosi e subendo lesioni personali.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e espletata consulenza tecnica di ufficio, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con la suddetta sentenza n. 1175/2022, il Tribunale di Lecce così decideva: ““definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad € 3.158,71 in favore CP_1
dell'attore, oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 264,00 per spese vive ed in € 2.400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge, con compensazione della restante metà e con distrazione in favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio.”
Il primo giudice rilevava che l'attore “a bordo dell'autocarro, all'uscita della curva sul tratto di strada interessato, si accostava al margine della carreggiata, tenendosi strettamente a destra per via del traffico veicolare nell'opposta corsia di marcia, allorquando si vedeva all'improvviso palesare l'ingombro del cartello della segnaletica stradale che pendeva sulla corsia di sua pertinenza e perdeva il controllo del mezzo, uscendo di strada.
Appare dunque sussistente, in tal senso l'insidiosità della res per l'utente della strada, non prevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza a causa della conformità dei luoghi, che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l'evento occorso all'attore, il quale si è attenuto alle prescrizioni della normativa di settore alla guida del veicolo e che non sembra aver concorso alla causazione del danno sofferto”.
Avverso detta sentenza, il sig. ha proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 15/05/2024., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo di appello, il sig. lamenta la “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. Pt_1
OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I DANNI
PATRIMONIALI SUBITI DALL'ATTORE”; assume che “la sentenza impugnata è illegittima ed ingiusta nella parte in cui ha completamente omesso di liquidare i danni all'autocarro del sig. ammontanti ad € 9.669,32, Pt_1
documentalmente provati nel giudizio di primo grado e mai contestati dall'appellato ” Controparte_1
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Premesso che non vi è alcuna impugnazione in riferimento all'accertata responsabilità del sinistro occorso, attribuita in via esclusiva al l'appellante lamenta la mancata liquidazione dei danni CP_1
patrimoniali riportati dall'autocarro tg. CJ054FA di sua proprietà, in occasione del sinistro, quantificati nell'atto introduttivo del giudizio in € 9.669,32, come da preventivo dettagliato in atti.
Erroneamente il primo giudice non ha provveduto a liquidarli, sebbene avesse ritenuto sufficiente la prova documentale offerta e rigettato la prova testi sul punto.
Il Comune appellato ha contestato solo l'esibizione del preventivo, ritenendolo non sufficiente a provare il danno.
Recentemente la Suprema Corte ha affrontato il tema della prova del danno materiale risarcibile in seguito al sinistro stradale e ha affermato che per ottenere il risarcimento, non è indispensabile dimostrare di aver già sostenuto la spesa (ad esempio, con una fattura quietanzata). È sufficiente provare l'esistenza del danno e il suo ammontare, e un preventivo dettagliato e congruo può assolvere a questa funzione: “In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la "perdita subita" di cui all'art. 1223 c.c. non può essere limitata ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente verificatisi, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso futuro per le riparazioni necessarie. Il vinculum iuris costituito da tale obbligazione rappresenta infatti già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, rientrando nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui questi è titolare. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno materiale al veicolo non è subordinato all'effettiva esecuzione delle riparazioni, né alla prova della diminuzione del valore commerciale del mezzo o della sua vendita ad un prezzo inferiore. Il danneggiato può quindi ottenere il risarcimento dei costi necessari per le riparazioni anche qualora decida di non procedere materialmente al ripristino del veicolo, come espressamente previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n.
209/2005. Una volta provato il nesso causale tra evento dannoso e danno, il giudice non può negare il risarcimento per mancata dimostrazione del quantum, potendo questo essere determinato anche in via equitativa. L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza del danno e del nesso eziologico, mentre la quantificazione del
3 pregiudizio può avvenire anche mediante valutazione equitativa.” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5159 del
17 febbraio 2023).
Di conseguenza il deve essere condannato a risarcire i danni materiali riportati dall'autocarro tg. CP_1
CJ054FA di proprietà del sig. , in occasione del sinistro, quantificati in € 9.669,32 come da preventivo Pt_1
depositato in atti.
Alcuna statuizione viene fatta in merito agli interessi in quanto manca la prova dell'avvenuto pagamento.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese e competenze, nonché delle spese di ctu: “Le spese e competenze sono state compensate nella misura del 50% sull'errato presupposto di una sproporzione tra quanto richiesto in citazione, € 21563,11, e quanto liquidato - € 3158,71.” E ancora “è errata la Sentenza n. 1175/22 nella parte in cui condanna l'attore al pagamento esclusivo delle competenze liquidate al CTU, dott. . Il ha contestato integralmente i danni non patrimoniali Persona_1 Controparte_1
lamentati dall'appellante ed ha richiesto la CTU medica. Conseguentemente è sullo stesso Ente locale che debbono gravare quanto meno in via concorsuale i costi della CTU.”
Il motivo è fondato.
L'accertata responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, giustifica la condanna del CP_1
a corrispondere le spese di giudizio, che vengono rideterminate come da dispositivo, e le spese CP_1
di ctu, che di regola seguono la soccombenza. In tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata.
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere riformata, come indicato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio e le spese di ctu, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 1175/2022 del 27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022, accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna il a versare al sig. la somma complessiva di € 9.669,32 Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione in favore Controparte_1
del difensore dichiaratosi distrattario, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio liquidati, quanto al primo grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi e, quanto al presente
4 grado, in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre - per entrambi i gradi di giudizio - contributo unificato, i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.
- pone a carico del appellato le spese di ctu. CP_1
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 501 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell'Anna, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in San Donato di Lecce, alla Via Giacomo Brodolini n° 11, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI Novembre. pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale in via Rubichi, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 15/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. n. 1175/2022 del
27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022: “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti del per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 5.2.2015 Pt_1 Controparte_1
CP_ presso la rampa di decelerazione che collega la S.S. 101 all'Ospedale Vito Fazzi di a causa di un segnale stradale che invadeva la corsia d marcia del il quale a bordo dell'autocarro Renault, perdeva il controllo del mezzo e usciva Pt_1
fuori strada, ribaltandosi e subendo lesioni personali.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e espletata consulenza tecnica di ufficio, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con la suddetta sentenza n. 1175/2022, il Tribunale di Lecce così decideva: ““definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad € 3.158,71 in favore CP_1
dell'attore, oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 264,00 per spese vive ed in € 2.400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge, con compensazione della restante metà e con distrazione in favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio.”
Il primo giudice rilevava che l'attore “a bordo dell'autocarro, all'uscita della curva sul tratto di strada interessato, si accostava al margine della carreggiata, tenendosi strettamente a destra per via del traffico veicolare nell'opposta corsia di marcia, allorquando si vedeva all'improvviso palesare l'ingombro del cartello della segnaletica stradale che pendeva sulla corsia di sua pertinenza e perdeva il controllo del mezzo, uscendo di strada.
Appare dunque sussistente, in tal senso l'insidiosità della res per l'utente della strada, non prevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza a causa della conformità dei luoghi, che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l'evento occorso all'attore, il quale si è attenuto alle prescrizioni della normativa di settore alla guida del veicolo e che non sembra aver concorso alla causazione del danno sofferto”.
Avverso detta sentenza, il sig. ha proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 15/05/2024., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo di appello, il sig. lamenta la “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. Pt_1
OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I DANNI
PATRIMONIALI SUBITI DALL'ATTORE”; assume che “la sentenza impugnata è illegittima ed ingiusta nella parte in cui ha completamente omesso di liquidare i danni all'autocarro del sig. ammontanti ad € 9.669,32, Pt_1
documentalmente provati nel giudizio di primo grado e mai contestati dall'appellato ” Controparte_1
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Premesso che non vi è alcuna impugnazione in riferimento all'accertata responsabilità del sinistro occorso, attribuita in via esclusiva al l'appellante lamenta la mancata liquidazione dei danni CP_1
patrimoniali riportati dall'autocarro tg. CJ054FA di sua proprietà, in occasione del sinistro, quantificati nell'atto introduttivo del giudizio in € 9.669,32, come da preventivo dettagliato in atti.
Erroneamente il primo giudice non ha provveduto a liquidarli, sebbene avesse ritenuto sufficiente la prova documentale offerta e rigettato la prova testi sul punto.
Il Comune appellato ha contestato solo l'esibizione del preventivo, ritenendolo non sufficiente a provare il danno.
Recentemente la Suprema Corte ha affrontato il tema della prova del danno materiale risarcibile in seguito al sinistro stradale e ha affermato che per ottenere il risarcimento, non è indispensabile dimostrare di aver già sostenuto la spesa (ad esempio, con una fattura quietanzata). È sufficiente provare l'esistenza del danno e il suo ammontare, e un preventivo dettagliato e congruo può assolvere a questa funzione: “In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la "perdita subita" di cui all'art. 1223 c.c. non può essere limitata ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente verificatisi, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso futuro per le riparazioni necessarie. Il vinculum iuris costituito da tale obbligazione rappresenta infatti già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, rientrando nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui questi è titolare. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno materiale al veicolo non è subordinato all'effettiva esecuzione delle riparazioni, né alla prova della diminuzione del valore commerciale del mezzo o della sua vendita ad un prezzo inferiore. Il danneggiato può quindi ottenere il risarcimento dei costi necessari per le riparazioni anche qualora decida di non procedere materialmente al ripristino del veicolo, come espressamente previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n.
209/2005. Una volta provato il nesso causale tra evento dannoso e danno, il giudice non può negare il risarcimento per mancata dimostrazione del quantum, potendo questo essere determinato anche in via equitativa. L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza del danno e del nesso eziologico, mentre la quantificazione del
3 pregiudizio può avvenire anche mediante valutazione equitativa.” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5159 del
17 febbraio 2023).
Di conseguenza il deve essere condannato a risarcire i danni materiali riportati dall'autocarro tg. CP_1
CJ054FA di proprietà del sig. , in occasione del sinistro, quantificati in € 9.669,32 come da preventivo Pt_1
depositato in atti.
Alcuna statuizione viene fatta in merito agli interessi in quanto manca la prova dell'avvenuto pagamento.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese e competenze, nonché delle spese di ctu: “Le spese e competenze sono state compensate nella misura del 50% sull'errato presupposto di una sproporzione tra quanto richiesto in citazione, € 21563,11, e quanto liquidato - € 3158,71.” E ancora “è errata la Sentenza n. 1175/22 nella parte in cui condanna l'attore al pagamento esclusivo delle competenze liquidate al CTU, dott. . Il ha contestato integralmente i danni non patrimoniali Persona_1 Controparte_1
lamentati dall'appellante ed ha richiesto la CTU medica. Conseguentemente è sullo stesso Ente locale che debbono gravare quanto meno in via concorsuale i costi della CTU.”
Il motivo è fondato.
L'accertata responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, giustifica la condanna del CP_1
a corrispondere le spese di giudizio, che vengono rideterminate come da dispositivo, e le spese CP_1
di ctu, che di regola seguono la soccombenza. In tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata.
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere riformata, come indicato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio e le spese di ctu, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 1175/2022 del 27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022, accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna il a versare al sig. la somma complessiva di € 9.669,32 Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione in favore Controparte_1
del difensore dichiaratosi distrattario, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio liquidati, quanto al primo grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi e, quanto al presente
4 grado, in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre - per entrambi i gradi di giudizio - contributo unificato, i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.
- pone a carico del appellato le spese di ctu. CP_1
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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