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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492405 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria e distrazione di spese
- l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401492405, notificatogli il 9 novembre 2024, per un importo complessivo di € 2.578,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1, int.12 (individuata in Catasto a Dati_Cat_1, sub. 43, cat. A/3).
In particolare, il contribuente precisava di avere sempre pagato la TARI per l'immobile (ove era da sempre storicamente residente) e per il periodo in questione, in base al codice contratto n.Numero_1 ed al codice utenza TARI n. Cod_Ut_1; lamentava che nell'accertamento in questione gli fosse stato attribuito da Roma Capitale - senza alcun preavviso della variazione -un diverso codice contratto n.Numero_2 ed un nuovo codice utenza TARI n. Cod_Ut_2; eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la
TARI e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente saldate, come documentato dalla allegate ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il ricorrente dichiarava di rinunziare all'istanza di sospensiva e la Corte dichiarava non luogo a provvedere.
Roma Capitale si costituiva con controdeduzioni depositate in data 19 gennaio 2026, insistendo sul fatto che non vi fosse prova della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI da parte del contribuente e confermando la legittimità dell'avviso di accertamento de quo;
per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 – in cui compariva solo il difensore di Roma Capitale che insisteva nelle conclusioni già rassegnate - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
***
Il ricorrente ha, infatti, documentato che per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI e la TEFA, relative all'immobile di Indirizzo_1 , int.12, lungi dall'essere rimaste insolute, secondo la prospettazione di Roma Capitale, sono state, in realtà, tutte regolarmente ed integralmente saldate dal titolare dell'utenza, come documentato dalle ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo, allegate dal ricorrente.
Sul punto l'Amministrazione capitolina è rimasta silente e non ha contestato in alcun modo la regolarità dei pagamenti, limitandosi a sostenere che non vi fosse prova della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI da parte de contribuente, ma senza dare spiegazione alcuna sugli effetti della variazione dei codici contratto ed utenza, relativi all'immobile di Indirizzo_1, int. 12, sulla legittimazione passiva e sulla effettiva titolarità dell'utenza TARI in capo al ricorrente.
Stando così le cose, a fronte della prova documentale dell'avvenuto e documentato saldo della TARI- TEFA per il periodo 2018/2023 da parte del contribuente ed in assenza di contestazioni da parte dell'ente impositore,
l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2)annulla l'avviso di accertamento impugnato;
3)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
4) distrae le somme indicate sub 3) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492405 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria e distrazione di spese
- l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401492405, notificatogli il 9 novembre 2024, per un importo complessivo di € 2.578,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1, int.12 (individuata in Catasto a Dati_Cat_1, sub. 43, cat. A/3).
In particolare, il contribuente precisava di avere sempre pagato la TARI per l'immobile (ove era da sempre storicamente residente) e per il periodo in questione, in base al codice contratto n.Numero_1 ed al codice utenza TARI n. Cod_Ut_1; lamentava che nell'accertamento in questione gli fosse stato attribuito da Roma Capitale - senza alcun preavviso della variazione -un diverso codice contratto n.Numero_2 ed un nuovo codice utenza TARI n. Cod_Ut_2; eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la
TARI e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente saldate, come documentato dalla allegate ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il ricorrente dichiarava di rinunziare all'istanza di sospensiva e la Corte dichiarava non luogo a provvedere.
Roma Capitale si costituiva con controdeduzioni depositate in data 19 gennaio 2026, insistendo sul fatto che non vi fosse prova della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI da parte del contribuente e confermando la legittimità dell'avviso di accertamento de quo;
per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 – in cui compariva solo il difensore di Roma Capitale che insisteva nelle conclusioni già rassegnate - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
***
Il ricorrente ha, infatti, documentato che per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI e la TEFA, relative all'immobile di Indirizzo_1 , int.12, lungi dall'essere rimaste insolute, secondo la prospettazione di Roma Capitale, sono state, in realtà, tutte regolarmente ed integralmente saldate dal titolare dell'utenza, come documentato dalle ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo, allegate dal ricorrente.
Sul punto l'Amministrazione capitolina è rimasta silente e non ha contestato in alcun modo la regolarità dei pagamenti, limitandosi a sostenere che non vi fosse prova della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI da parte de contribuente, ma senza dare spiegazione alcuna sugli effetti della variazione dei codici contratto ed utenza, relativi all'immobile di Indirizzo_1, int. 12, sulla legittimazione passiva e sulla effettiva titolarità dell'utenza TARI in capo al ricorrente.
Stando così le cose, a fronte della prova documentale dell'avvenuto e documentato saldo della TARI- TEFA per il periodo 2018/2023 da parte del contribuente ed in assenza di contestazioni da parte dell'ente impositore,
l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2)annulla l'avviso di accertamento impugnato;
3)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
4) distrae le somme indicate sub 3) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei