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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1989/2020 promossa da:
(C.F.: E (C.F.: Email_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO LORITO (pec: C.F._2
, giusta procura in atti;
Email_2
ATTORI
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_2 C.F._3 viale Tica n. 120, presso lo studio dell'avv. GABRIELE PASQUA, rappresentato e difeso dall'avv.
ROSA MARIA D'ANTONE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
) E (C.F.: ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio – notificata il 19.5.2020 – e Parte_3
, premesso di essere comproprietari fin dall'1.4.1985 di fondi agricoli siti in UG Parte_1
(SR) in c.da MA (o all'interno del villaggio Baia del Gambero, hanno adito il CP_4
Tribunale per sentire dichiarare l'esistenza, in favore dei detti beni oggetto di comproprietà, di servitù di attingimento d'acqua, di acquedotto e di passaggio a carico degli immobili limitrofi acquistati con atto dell'8.8.2016 da . Parte_2
In secondo luogo, gli attori in epigrafe hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto su uno dei terreni appartenenti a quest'ultimo. e hanno infine chiesto condannarsi alla Parte_3 Parte_1 Parte_2
cessazione di tutte le turbative dal medesimo arrecate al legittimo esercizio dei diritti reali sopra invocati, con la conseguente eliminazione dei manufatti in cui esse si erano concretate, ed al risarcimento del danno nella misura di €. 2.900,06, pari a quanto inutilmente corrisposto dagli esponenti per la sostituzione della pompa e del motore utilizzati per la fruizione del pozzo, in realtà non funzionanti in ragione della recisione della condotta elettrica ascrivibile a soggetti operanti nell'interesse del predetto convenuto.
Il contraddittorio è stato esteso anche a , e , del pari Controparte_1 CP_2 Controparte_3
comproprietari dei fondi ritenuti dominanti dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2020 si è costituito , Parte_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Il menzionato convenuto ha ritenuto non provata l'esistenza delle servitù invocate dagli attori, rilevando – quanto alla presa d'acqua, all'acquedotto ed al passaggio volto alla fruizione del pozzo – la insufficienza dei richiami ai rogiti notarili prodotti in atti e – quanto all'elettrodotto – la insussistenza dei presupposti della usucapione tenuto conto della arbitrarietà della installazione della condotta elettrica e della illegittimità amministrativa di quest'ultima.
ha poi contestato la pretesa risarcitoria azionata da e da Parte_2 Parte_3
, sostenendo che questi ultimi avrebbero potuto evitare il pregiudizio lamentato Parte_1
attraverso verifiche maggiormente diligenti.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
e . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni.
Rivelandosi superflua la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, il procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e , non Controparte_1 CP_2 Controparte_3
costituitisi nonostante la rituale notifica eseguita nei loro confronti.
3. Nel merito, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per le seguenti ragioni.
3.1. Gli attori e hanno anzitutto chiesto l'accertamento della Parte_3 Parte_1
esistenza di svariate servitù in favore dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o CP_4
– di cui sono comproprietari unitamente ai contumaci , e Controparte_1 CP_2 CP_3
- e censiti in catasto al foglio n. 18, particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2,
[...]
particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706 (v. all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione). I menzionati diritti reali su cosa altrui sono invocati da parte attrice a carico dei terreni appartenenti a , segnatamente censiti al catasto del medesimo comune di UG (SR) al Parte_2
foglio n. 18, particella n. 2871 quanto al pozzo necessario per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, particella n. 2868 quanto alla strada da percorrere per accedere al detto pozzo, particelle nn.
2868 e 2871 quanto alla condotta idrica destinata ad assicurare il collegamento tra il riferito pozzo e l'immobile attoreo, particelle nn. 2825 e 2871 quanto all'elettrodotto.
In proposito, la parte attrice deve reputarsi gravata della prova, avendo questa affermato di essere titolare di ius in re aliena.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà dell'immobile, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (così Cass. Civ.
Sez. II 8.9.2014, n. 18890; Cass. Civ. Sez. II 11.1.2017, n. 472).
In diritto, occorre peraltro ricordare che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare nel caso di specie è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare l'insorgenza delle servitù invocate dagli attori.
A scanso di equivoci, va rilevato che il fatto che il giudice individui, quale fondamento del dedotto diritto reale su cosa altrui, una fattispecie differente da quella espressamente richiamata dagli istanti non costituisce in alcun modo violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Con specifico riguardo alla materia oggetto di odierno esame, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1031 c.c., la servitù può essere costituita coattivamente o volontariamente ed anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Inoltre, in virtù dell'art. 1058 c.c., le servitù prediali possono sorgere per contratto o per testamento. Secondo quanto disposto dall'art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti risultano usucapibili, mentre non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
In merito al requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il Supremo Collegio ha evidenziato che esso si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di opera compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così, di recente, Cass. Civ. Sez. II 10.4.2024, n.
9694; Cass. Civ. Sez. II 10.3.2011, n. 5733).
3.2. Precisato quanto sopra in diritto, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, deve ritenersi provata l'esistenza – in favore degli immobili attorei ed a carico di quelli del convenuto
– delle servitù di presa d'acqua e di acquedotto prospettate in citazione. Parte_2
3.2.1. Orbene, va rilevato anzitutto che nell'atto rogato l'1.4.1985 dal notaio dott. Persona_1
(n. rep. 23621 e n. racc. 3716) con il quale gli attori e – unitamente Parte_3 Parte_1
ai contumaci , e – sono divenuti comproprietari dei Controparte_1 CP_2 Controparte_3
terreni reputati dominanti, per cessione effettuata da operante in nome e per Controparte_5 conto di AR XE e si legge testualmente che “il fondo sopra Controparte_6
descritto viene venduto ed accettato a corpo, con tutti gli inerenti diritti, accessioni dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, cioè nella sua destinazione agricola […]; il tutto così come pervenuto alla parte venditrice in dipendenza dell'acquisto fattone in data 11/maggio/1979 con atto a rogito Notaio da Persona_2 CP_7
– Repert. 95009 – registrato a Lentini […] in particolare sono compresi nella presente vendita la dotazione di acqua irrigua pari ad ore dodici per ogni turno mensile da edursi in perpetuo dal pozzo esistente nella stessa contrada e territorio accatastato alla part. 34 del foglio 18 – per la sua intera portata, ed in due turni di ore sei continuativi ogni quindici giorni, anche di notte se necessario” (v. pagg. 23-24 dell'all. 1 della citazione attorea).
Come emerge poi dall'atto rogato l'11.5.1979 dal notaio dott. (n. rep. 95009 e n. Persona_2
racc. 9756), i danti causa degli odierni attori hanno acquistato i fondi testé menzionati - a questi ultimi successivamente ceduti con il superiore negozio dell'1.4.1985 – da e da CP_8 CP_9
, con la specificazione che “il terreno venduto gode di una dotazione d'acqua irrigua di ore
[...] dodici per turno mensile, in perpetuo e per l'intera portata del pozzo esistente nella partc. 34 del fol.
18: detto quantitativo sarà prelevato in due turni mensili, se necessario anche notturni, di ore sei continuative ogni quindici giorni, restando convenuto che il sollevamento dell'acqua dal pozzo sarà
a cura dei venditori, ma le spese tutte di esercizio, quali energia elettrica, di assistenza etc. oltre ad una quota forfettaria per ammortamento, in ragione di un terzo delle spese di esercizio, sono a carico della parte acquirente che dovrà pagarle anticipatamente all'inizio di ogni anno, in base al preventivo che i venditori comunicheranno. Il mancato pagamento della quota sopradetta darà ai venditori il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua” (v. pagg.
4-5 dell'all. 20 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Sia nell'atto dell'1.4.1985 sia in quello precedente dell'11.5.1979 il risultato pratico individuato dalle parti è riferito al terreno alienato – e non anche alla persona degli acquirenti – e, al contempo, viene precisato che il vincolo è costituito “in perpetuo”.
I due suddetti riferimenti negoziali – ai quali occorre attribuire rilievo dall'angolo visuale di cui all'art. 1363 c.c. - rendono evidente come i contraenti abbiano inteso riferirsi al diritto di servitù di presa d'acqua, disciplinato dagli artt. 1080 e ss. c.c.
La costituzione di esso da parte di e , a carico del fondo un tempo CP_8 CP_9
individuato in catasto alla particella n. 34 del foglio n. 18, appare poi pienamente legittima, non essendo in alcun modo contestato che essi siano stati comproprietari di tale immobile al tempo della cessione di altri beni effettuata l'11.5.1979 in favore di AR XE e Controparte_6
A fini di chiarezza, è indispensabile precisare che la detta particella n. 34 ha in seguito mutato numerazione, divenendo la particella n. 586.
Ciò trova riscontro nell'atto rogato dal notaio dott. in data 24.4.1981 (n. rep. 96874 Persona_2
e n. racc. 10686) con cui – unitamente alla moglie – ha CP_9 Controparte_10
trasferito il predetto fondo alle figlie – coniugata -, e Controparte_11 CP_12 CP_13
(v. all. 21 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 CP_14
c.p.c.).
In tale rogito si legge testualmente che “a fini catastali si specifica che la particella 586 a sua volta deriva dalla frazionata 34/a” (v. pag. 5 del citato all. 21 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ancora, il bene in esame ha subito ulteriore variazione nella numerazione.
Ed infatti, come risulta dalla visura storica in atti (v. all. F – pagg. 14 e ss. - della perizia di parte attrice, costituente l'all. 22 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.), la particella n. 586 è confluita nella unità censita al n. 2871. Quest'ultima è stata trasferita – gravata dal peso sopra prefigurato - da e CP_15 CP_14
, da un lato, e dai germani e (aventi causa della
[...] Controparte_16 Controparte_17 precedente comproprietaria ), da un altro lato, all'odierno convenuto Controparte_11 [...]
con atto rogato dal notaio dott. in data 8.8.2016 (n. rep. 30327 e n. Parte_2 Persona_3
racc. 12847; v. pagg. 11-13 dell'all. 2 della citazione).
Per altro verso, come si è visto, la menzionata servitù, essendo prevista in favore degli immobili acquistati con atto dell'11.5.1979 da AR XE e – rappresentati da Controparte_6
-, deve intendersi dagli stessi alienata agli attori e Controparte_5 Parte_3 [...]
ed ai contumaci , e , con l'ulteriore rogito Pt_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dell'1.4.1985.
3.2.2. Ricordato come, visto il carattere autodeterminato dei diritti reali, non sia precluso al giudice rilevare d'ufficio un fatto costitutivo di essi diverso da quello prospettato da parte attrice (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565 cit.; Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684 cit.;
Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851 cit.), si rileva che risultano nel caso di specie comprovati anche i requisiti dell'acquisto per usucapione.
Deve ribadirsi che con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio gli attori hanno chiesto accertarsi l'esistenza di servitù di presa d'acqua e di acquedotto, riconducibili alla disciplina degli artt. 1080 e ss. c.c., da un lato, e dell'art. 1033 c.c., da un altro lato (v. pag. 1 della citazione, ove si prospetta l'esercizio di azione “confessoria … per domandare al Giudice adito il riconoscimento delle servitù
… di attingimento d'acqua, di acquedotto”).
Va poi chiarito che il transito attraverso i fondi del convenuto non risulta Parte_2
prospettato come autonomo oggetto di diritto reale altrui.
Diversamente, gli attori hanno specificato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. che “la servitù di passaggio che ci occupa è istituita per consentire l'accesso al pozzo” (v. la nota n. 3 a pag. 7 della predetta memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.).
In altri termini, essa deve intendersi rientrante tra i c.d. adminicula servitutis, ossia tra le facoltà accessorie alla servitù – nella specie, di presa d'acqua - e necessarie al suo esercizio.
In proposito, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, il Supremo Collegio ha chiarito che la servitù di attingere acqua, in quanto non apparente, non può acquistarsi per usucapione salvo che sia accompagnata da una facoltà accessoria di passaggio sul fondo in cui la fonte si trova e tale passaggio venga esercitato su un viottolo predisposto sul fondo asservito esclusivamente per l'adduzione dal fondo dominante alla fonte;
infatti, per il collegamento fra tali adminicula servitutis
e contenuto primario della servitù, questa ben può essere ritenuta apparente per l'esistenza di opere visibili e permanenti necessarie al suo esercizio e costituenti indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, in guisa da potersi presumere che il proprietario di questi ne sia a conoscenza (così
Cass. Civ. Sez. II 17.11.1979, n. 5983).
Ebbene, quanto richiesto dalla Corte regolatrice deve ritenersi verificatosi nel caso di specie.
Preliminarmente si evidenzia che i luoghi sui quali insistono la condotta idrica destinata all'eduzione ed il pozzo nonché la strada volta a consentire il raggiungimento di quest'ultimo risultano con estrema chiarezza riprodotti nel materiale fotografico depositato dagli attori (v., in ordine, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, le foto nn. 8, 7, 6, 9, 10, 5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione;
v. anche, per la puntuale collocazione di quanto ritratto da ciascuna di tali foto nelle varie unità catastali oggetto di causa, l'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa).
A tal proposito, si evidenzia in diritto che, per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati ex art. 2712 c.c., sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità
(così Cass. Civ. Sez. II 4.12.2023, n. 33744; Cass. Civ. Sez. II 23.4.2018, n. 9977; Cass. Civ. Sez. III
9.4.2009, n. 8682).
Non essendo stata articolata sul punto alcuna censura dal convenuto , del tutto Parte_2 superflua si è rivelata la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dalle parti costituite al fine di ricostruire lo stato degli ambienti oggetto di giudizio.
Tanto premesso, il testimone escusso nell'interesse degli attori, , all'udienza del Testimone_1
7.4.2022, ha inequivocabilmente confermato come i signori e – Parte_3 Parte_1
quantomeno dal 1996, sicché il ventennio deve considerarsi maturato (prima della instaurazione della presente lite) non oltre il 2016 – abbiano fatto uso del pozzo testé menzionato, raggiungendolo per il tramite della stradella sopra meglio descritta – specificamente riconosciuta all'esito della esibizione del materiale fotografico - e traendo dallo stesso acqua destinata a confluire verso i propri terreni attraverso la condotta idrica del pari individuata.
Ed infatti, alle domande “16) vero o no che dal 1985 il Sig. e la moglie Parte_3 Pt_1
sin dal 1985 si recano regolarmente al pozzo – un tempo di proprietà e oggi di proprietà
[...] CP_9
in C.da MA Frandanese - utilizzando una stradella che si dirama da Parte_2
altra stradella comune […] già all'epoca esistente all'interno del fondo (oggi) di proprietà
“ ” e da quella stradella transitano da oltre trent'anni a piedi e anche con mezzi pesanti Parte_2
per giungere al pozzo ivi presente ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo e degli impianti idrico ed elettrico ivi collocati?”, “17) Vero o no che almeno dall'aprile del 1985 i coniugi / attingono acqua, per scopi irrigui, dal pozzo trivellato Parte_3 Parte_1
ubicato nella medesima contrada - al foglio 18, part. 2871 del Comune di UG e che riconosce dalle foto esibite ai nn. 1, 10 e 22 del fascicolo di parte attrice?”, “18) Vero o no che i coniugi
/ per giungere al pozzo in argomento hanno sempre utilizzato la Parte_3 Parte_1
stradella carrabile percorrendola a piedi e anche con automezzi di lavoro e sin dal 01.04.1985 hanno avuto libero accesso a detto pozzo senza rendere alcun conto ai proprietari del terreno in cui il pozzo insiste?”, “19) Vero o no che ai margini della stradella esistente all'interno del fondo Parte_2
esiste e si diparte - almeno dal 1985 - una condotta idrica testé menzionata che deriva l'acqua prelevata dal pozzo fino al fondo di proprietà / ?” e “20) Vero o no che riconosce Pt_3 Pt_1
detta stradella dalle foto che le vengono esibite in quanto parte degli allegati nn. 1, 10 e 22 del fascicolo di parte attrice?” (v. pagg.
4-5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), il suddetto soggetto ha così risposto: “16- Posso dire che tra il 1994, il 1995 e il 1996 ho lavorato nell'agrumeto del sig. per attività di irrigazione;
ho visto quindi CP_9
personalmente che e si sono recati presso il prezzo” (rectius: il Parte_3 Parte_1
pozzo) “un tempo di proprietà ; li ho visti scendere diverse volte, circa due o tre a settimana CP_9
[…]. Ho visto e passare con la macchina per giungere al pozzo;
ricordo anche che Pt_3 Pt_1
una volta si ruppe la pompa e venne un camion con la gru per tirare fuori la pompa e sostituirla;
i signori e erano presenti, in quanto li vidi. Tali fatti credo si siano verificati intorno Pt_3 Pt_1 al 1995”; “17- Confermo che i signori e utilizzano il pozzo per scopo di irrigazione;
Pt_3 Pt_1
ciò accade anche da prima del 1994. Previa esibizione di tutte le foto di parte attrice, allegate in citazione, riconosco i luoghi;
in particolare, noto la gru che ha estratto la pompa;
mentre l'ultima foto (all. 8) ritrae la strada da percorrere per giungere al pozzo, un tempo di terra battuta bianca ma oggi ricca di erba non curata;
era questa la strada che e percorrevano per giungere Pt_3 Pt_1 al pozzo;
li ho visti percorrere questa strada più volte, anche con la macchina”; “18- Confermo
l'utilizzo della stradella sia a piedi sia con mezzi. Non so dire con precisione se tale transito sia iniziato nel 1985; certamente dal 1994 in poi sì, perché ero presente. I signori e Pt_3 Pt_1 passavano per la strada senza chiedere il permesso ad alcuno”; “19- Confermo che la stradella di cui ho parlato ha al margine una condotta idrica che conduce l'acqua dal pozzo in discorso fino al fondo dei e ”; “20- Confermo che nel materiale fotografico esibito vi è la strada in Pt_3 Pt_1
argomento”.
La portata di tali puntuali dichiarazioni – si ripete, confermate anche di fronte alla esibizione di materiale fotografico, attraverso il quale è stato possibile collocare con precisione sia il pozzo, sia la strada di accesso a quest'ultimo, sia la condotta idrica – non può ritenersi inficiata dalle affermazioni rese dagli altri testimoni e . Testimone_2 Testimone_3
Questi ultimi, escussi nell'interesse del convenuto all'udienza del 7.4.2022, Parte_2
estremamente vaghi nelle loro affermazioni, si sono infatti limitati a riferire di essere a conoscenza del fatto che del pozzo oggetto di causa si siano avvalsi anche i signori e di non aver visto la Per_4 famiglia svolgere analoga attività (v. quanto dichiarato da : “ho visto il sig. Pt_3 Testimone_2
utilizzare il pozzo, qualche volta;
preciso che concretamente non ho mai visto il sig. Per_4 Per_4
utilizzare il pozzo;
posso solo dire che ci ha consentito di fruire di acqua. Non so specificare se si tratti di pozzo o trivella … non ho mai visto il signor recarsi presso il pozzo”; v. quanto Pt_3 dichiarato da : “posso riferire solo di quanto accaduto dal 2001-2002 in poi. Sono Testimone_3
il marito di e abbiamo acquistato in quegli anni, tra il 2003 e il 2004, la casa Parte_4
in Baia del Gambero in UG;
da quel momento ho visione dei luoghi. Da quel momento confermo che i signori hanno goduto del fondo limitrofo oggi di proprietà di … sui luoghi Per_4 Parte_2
vi è un pozzo, quasi sotto casa mia. Si tratta di un pozzo. Quando svolgeva le opere di urbanizzazione,
ST attingeva acqua da quel pozzo;
ho visto ciò diverse volte nel periodo in cui lui costruiva. È capitato anche successivamente … non ho visto utilizzare il pozzo di cui ho parlato prima”). Pt_3
Ciò non può tuttavia spogliare di rilevanza le dichiarazioni rilasciate da , dal Testimone_1
momento che i testi e non possono avere avuto visione diretta di Testimone_2 Testimone_3
quanto accade costantemente nei luoghi oggetto di causa.
Per altro verso, il fatto che gli odierni attori abbiano concretamente esercitato poteri di fatto corrispondenti al contenuto della servitù invocata risulta, più in generale, sotteso alle affermazioni rese dagli ultimi due testi e sentiti all'udienza del 13.10.2022 (v. Testimone_4 Testimone_5 quanto dichiarato da : “ho tranciato i cavi che erano di fuori;
ciò si è verificato, Testimone_4
credo, nel 2019 … in quella occasione ho visto il sig. , con cui ho parlato”; v. quanto Pt_3 dichiarato da “il sig. era da lì da prima del 1999; è proprietario di un terreno Testimone_5 Pt_3
da tempo risalente;
il pozzo – profondo circa 142 metri – è stato da noi gestito in quell'arco di tempo ma l'ha utilizzato che del resto aveva un giardino da irrigare”). Pt_3
A conferma del carattere apparente della servitù di cui si discute, si rileva che la stradella attraverso la quale gli attori sostengono di avere diritto di accedere al pozzo oggetto di causa – a piedi e con mezzi anche pesanti - si mostra, con chiarezza, preordinata a tale specifica funzione, essendo il suo punto iniziale direttamente proiettato verso la porzione della più ampia strada principale di accesso ai fondi posta immediatamente di fronte alla proprietà attorea (v. all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, da cui si nota che il punto iniziale della stradella di accesso al pozzo contrassegnata col colore rosa risulta immediatamente oltre la particella n. 2716 di proprietà attorea;
cfr. Cass. Civ. Sez. II 17.11.1979, n. 5983 cit.).
Deve per completezza evidenziarsi che nessuna rilevanza assume la circostanza che dalle unità immobiliari beneficiate da servitù sia possibile accedere al pozzo oggetto di causa per il tramite di percorsi alternativi rispetto a quello sopra prefigurato.
Ed invero, il fatto che un immobile sia privo di accessi e sia dunque qualificabile come intercluso costituisce il presupposto per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, secondo quanto disposto dall'art. 1051 c.c., mentre non può considerarsi necessario in sede di accertamento dell'usucapione di servitù volontaria.
In tal senso si è inequivocabilmente e condivisibilmente espressa la Suprema Corte, per la quale “la servitù di passaggio costituita per usucapione, infatti, ha natura di servitù volontaria;
sicché, al fine del riconoscimento del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051 – 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto” (così Cass. Civ. Sez. II
7.8.2013, n. 18859; Cass. Civ. Sez. II 22.11.1996, n. 10317).
Al contempo, il fatto che un immobile possa godere di una specifica via di approvvigionamento idrico costituisce senz'altro utilità sussumibile nella nozione di cui all'art. 1027 c.c.
3.2.3. Per tutte le ragioni illustrate ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2, e , Parte_3 Parte_1
comproprietari dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al CP_4
foglio n. 18 alla particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, devono reputarsi titolari di servitù di presa d'acqua esercitabile sul pozzo collocato nella particella n. 2871 del medesimo catasto, appartenente a
[...]
, con accesso – a piedi e con mezzi anche pesanti, a scopo di manutenzione - a partire Parte_2
dalla stradella posta all'interno della particella n. 2868 del citato convenuto, nonché della servitù di acquedotto relativa alla condotta idrica installata nelle particelle nn. 2868 e 2871 di proprietà di quest'ultimo (v., in ordine, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, le foto nn. 8, 7, 6, 9, 10,
5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione;
v. anche l'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa).
3.3. Sussistono, ancora, i presupposti per l'usucapione dell'ulteriore servitù di elettrodotto invocata da parte attrice.
In conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, anche tale diritto reale su cosa altrui si mostra usucapibile, essendo all'uopo sufficiente che quanto necessario per la trasmissione dell'energia elettrica in favore di un immobile sia stato mantenuto in una unità immobiliare appartenente a terzi per il tempo previsto dall'art. 1158 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II 24.2.2009, n. 4434; più di recente v.
Cass. Civ. Sez. II 18.11.2024, n. 29580).
Non esclude poi la maturazione della usucapione il fatto che l'installazione della condotta elettrica sia avvenuta senza il rispetto delle norme di settore.
Come esattamente osservato da parte attrice, la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. del testo unico dell'11.12.1933, n. 1775 non è esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale, di solito, si modella tale servitù e non esclude che la corrispondente servitù volontaria possa essere costituita per libera convenzione delle parti o negli altri modi previsti nell'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (v. Cass. Civ. Sez. II
23.7.1983, n. 5077; v. anche Cass. Civ. Sez. II 18.6.1996, n. 5606).
Orbene, quanto richiesto dal Supremo Collegio deve considerarsi verificatosi nel caso di specie.
All'udienza del 7.4.2022, sentito sugli articolati attorei “24) Vero o no che dal 1996 il Sig. Pt_3
ha fatto funzionare il pozzo e la pompa sommersa tramite una fornitura elettrica che passa da un cavo proveniente dal contatore principale posto in un armadio elettrico collocato all'imboccatura della stradella comune di accesso ai fondi e che corre all'interno di un tubo di metallo di tipo mannesmann?” e “25) Vero o no che quello stesso cavo elettrico che alimenta il pozzo, in maniera visibile e apparente, prosegue lungo tutta la stradella interna di accesso al pozzo per arrivare al terreno di proprietà dei Sig.ri e ?” (v. pag. 5 della memoria attorea depositata ai Pt_3 Pt_1 sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), il teste ha testualmente risposto: “24- Testimone_1
Confermo integralmente;
una volta sono andato a trovare e abbiamo discusso dei fili Pt_3 elettrici, in precario stato di conservazione. Tali fatti si sono svolti dopo il 1996”; “25- Confermo;
il cavo elettrico è ben visibile dal pozzo fino al terreno di e . Non mi ricordo se già nel Pt_3 Pt_1
1994 erano presenti questi cavi. Non ricordo a partire da quando essi furono installati”.
Pur a fronte di tale ultima affermazione, la installazione della condotta elettrica oggetto della servitù di cui si discute deve ritenersi avvenuta non oltre il 1996, con il che il ventennio deve intendersi maturato – al più tardi - nel 2016.
Ed infatti, rispondendo ad altra domanda (ossia all'articolato n. 16 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) ed in tal modo circoscrivendo inequivocabilmente l'intervallo temporale nel quale vennero installati i cavi elettrici in esame, il testimone Tes_1
ha affermato: “posso dire che tra il 1994, il 1995 e il 1996 ho lavorato nell'agrumeto del sig.
[...]
per attività di irrigazione”. CP_9 Anche da tale angolo visuale occorre rilevare che i luoghi nei quali insiste la condotta elettrica in discorso risultano con estrema chiarezza riprodotti nel materiale fotografico depositato dagli attori
(v., in ordine, le foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. 10 della citazione).
Pure a tal proposito deve inoltre precisarsi che nessuna censura, avverso le predette foto, è stata articolata da parte del convenuto (v. ancora le già citate Cass. Civ. Sez. II Parte_2
4.12.2023, n. 33744; Cass. Civ. Sez. II 23.4.2018, n. 9977; Cass. Civ. Sez. III 9.4.2009, n. 8682).
Nessuna significativa alterazione del percorso seguito è stata infine prospettata da quest'ultimo.
Anche in tal caso mostrandosi non necessaria la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, deve pertanto ritenersi provato che e , comproprietari dei fondi siti in UG (SR) Parte_3 Parte_1
in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla particella n. 2716, particella CP_4
n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n.
1706, abbiano acquistato per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto relativo alla condotta elettrica installata nelle particelle nn. 2825 e 2871 del medesimo catasto, appartenente a
[...]
(v., in ordine, le foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. 10 della citazione). Parte_2
3.4. Va accolta la domanda con cui gli attori hanno chiesto condannarsi quest'ultimo a far cessare tutte le turbative dal medesimo arrecate al legittimo esercizio dei diritti reali la cui esistenza è stata accertata ai precedente paragrafi 3.2 e 3.3.
Deve in primo luogo ricordarsi come la cessazione delle condotte lesive della servitù rientri tra le tutele riconoscibili al titolare dell'immobile dominante, ai sensi dell'art. 1079 c.c.
In secondo luogo, si rileva come del tutto incontestata sia l'apposizione da parte di
[...]
di rete volta a recintare i propri immobili gravati dal diritto reale su cosa altrui accertato Parte_2
ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 (v. pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto
). Parte_2
Non consta poi che l'eventuale cancello di accesso all'area così recintata sia stato messo a disposizione degli attori e . Parte_3 Parte_1
A tal riguardo, occorre ricordare che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso (art. 1064
c.c.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull'ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all'uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l'esercizio della servitù medesima (così Cass. Civ.
Sez. II 30.3.1995, n. 3804). In conclusione, va condannato a rimuovere i manufatti che impediscono il Parte_2
corretto esercizio delle servitù, segnatamente consistenti in paletti e rete metallica.
3.5. Va infine accolta la domanda con cui e hanno chiesto la Parte_3 Parte_1
condanna del menzionato convenuto al risarcimento del danno nella misura di €. 2.900,06.
Tale importo corrisponde a quanto inutilmente sborsato dagli attori per la sostituzione della pompa e del motore utilizzati per la fruizione del pozzo, in realtà non funzionanti in ragione della recisione della condotta elettrica ascrivibile a soggetti operanti nell'interesse di . Parte_2
Il fatto che un terzo incaricato da quest'ultimo – per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. – abbia cagionato il danno lamentato da parte attrice è stato confermato dall'istruttoria orale espletata.
In particolare, all'udienza del 13.10.2022, , ossia il soggetto di cui si è – senza Testimone_4
che ciò sia stato contestato - avvalso per l'esecuzione di lavori nei propri fondi, Parte_2
ha esplicitamente ammesso di aver reciso la condotta elettrica che forma oggetto di servitù – per come accertato al paragrafo 3.3 -, confermando la versione dei fatti prospettata dagli attori e dichiarando:
“ho rotto i cavi su una base di cemento;
vi era una vecchia tettoia finita per terra;
a quel punto ho ripulito la base e ho tranciato i cavi che erano di fuori;
ciò si è verificato, credo, nel 2019”.
Ancora, alle domande “7) vero no che riconosce l'esecuzione dei lavori del 23.10.2019 dalle foto ai
n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 dell'allegato 10 del fascicolo di parte attrice?”, “8) Vero o no che tale riparazione fu eseguita il 23.10.2019 e il Sig. Le ha consegnato, in Parte_3 contanti, la somma di €. 2.900,06 risultante dalla fattura n. 116 del 31.10.2019 emessa dalla Hydro
Tecno Pompe di che Lei riconosce in quanto Le viene qui esibito Parte_5 come documento distinto come allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice?” e “9) Vero o no che per
i lavori di sostituzione e posa in opera dei dispositivi in questione si impiegò un camion munito di gru e che dispositivi da sostituire sono collocati a una profondità di 150 metri?” (v. pag. 19 della citazione), il teste , escusso all'udienza del 7.4.2022, ha risposto: “7- Confermo Testimone_6 quanto detto alla domanda n. 2” (ossia: “2- Previa esibizione del materiale fotografico allegato alla citazione, riconosco i luoghi;
confermo che la gru ritratta è quella condotta dal sig. che ho Per_1
menzionato e che io stesso ho contattato;
per la verifica io sono stato contattato da;
specifico Pt_3 che l'ultima fotografia ritratta riproduce la strada che abbiamo percorso per giungere al pozzo;
strada che abbiamo attraversato anche con il mezzo condotto da . Preciso ancora che nelle Per_1 foto riconosco anche la mia presenza”); “8- Confermo che i lavori vennero fatturati da Incontro;
la fattura riguardava la mano d'opera e l'installazione di pompa di 12 cavalli”; “9- Confermo integralmente. La gru di cui si parla è quella che ho visionato nelle foto esibite”. Risulta pertanto pienamente confermato che, in ragione del pregiudizio arrecato alla condotta elettrica oggetto di servitù in favore degli immobili degli attori, questi ultimi abbiano sostenuto l'esborso di
€. 2.900,06.
Non coglie poi nel segno la deduzione con cui ha rappresentato che, “ove Parte_2
l'operatore interpellato dal avesse operato con diligenza e previamente verificato la Pt_3
presenza di passaggio di corrente elettrica, certamente non sarebbe stato necessario operare alcunché” (v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di ). Parte_2
Deve infatti ritenersi che in tal modo il predetto convenuto abbia sollevato eccezione riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Tanto ricordato, la superiore eccezione si mostra infondata.
Non può invero esigersi, secondo l'ordinaria diligenza, che il danneggiato, prima di sostenere esborsi da ritenersi del tutto ragionevoli per far fronte a criticità emerse in via oggettiva, si attivi al fine di verificare se sussistano fattori, radicalmente disancorati dalla propria condotta (e, dunque, dalla propria sfera di controllo) ma idonei a rendere non necessaria la spesa stessa.
In secondo luogo, decisivo si mostra il fatto che l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve qualificarsi come eccezione in senso proprio e stretto, sollevabile soltanto con la tempestiva comparsa di costituzione e risposta (v. Cass.
Civ. Sez. III 11.3.2021, n. 6940; Cass. Civ. Sez. III 27.7.2015, n. 15750; Cass. Civ. Sez. III 28.5.2009,
n. 12571; Cass. Civ. Sez. I 5.2.1992, n. 12267; v., di recente, nel medesimo senso, App. Catania Sez.
II 12.11.2024, n. 1666, che ha confermato – sul punto – sentenza emessa da questo Tribunale).
Nel caso di specie, la prima udienza di comparizione, giusta provvedimento emesso dal precedente magistrato ai sensi dell'art. 168-bis, ult. comma, c.p.c., si è tenuta il 21.12.2020.
Avuto riguardo a tale data, manifestamente tardiva deve ritenersi la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto , in quanto intervenuta il 19.12.2020 (v. Parte_2
storico del fascicolo).
Non rileva poi il fatto che gli attori “nulla” abbiano saputo “riferire” in merito a “cosa ne sia stato della vecchia pompa”, sostituita – come si è visto – al costo di €. 2.900,06 (v., per tale deduzione, pag. 5 della comparsa conclusionale del convenuto ). Parte_2
Ed infatti, sebbene il Supremo Collegio abbia ricordato la rilevabilità d'ufficio di ogni questione afferente alla determinazione dell'esatta misura del danno risarcibile, ciò presuppone che essa emerga alla luce delle “risultanze del giudizio” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 17.2.2023, n. 5119; Cass.
Civ. Sez. III 30.10.2020, n. 24177). Nella vicenda in esame, come si è evidenziato, non si evince dagli atti di causa che quanto rimosso dal pozzo destinato a servire gli immobili attorei sia stato conservato ed abbia mantenuto una utilità economicamente valutabile.
In conclusione, pertanto, deve riconoscersi a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per equivalente monetario, la complessiva somma di €. 2.900,06.
Su siffatto importo, trattandosi di credito per responsabilità extracontrattuale correlata alla lesione di servitù, va accordata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T., a far data dal giorno dell'evento dannoso (23.10.2019) e fino alla data della liquidazione (arg. Cass. Civ. Sez. II 5.3.2021,
n. 6192).
Sulla somma via via rivalutata vanno altresì riconosciuti gli interessi c.d. compensativi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, “gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito” (Cass. Civ. Sez. I 1.12.1992, n. 12839).
Si è aggiunto che “la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo” (Cass. Civ. Sez. III
14.12.1991, n. 13508).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, esse gravano a carico di in quanto integralmente soccombente. Parte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €.
26.000,00; v. pag. 20 della citazione). Nessuna statuizione va emessa in punto di spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con
, e , non essendo essi soccombenti rispetto ad alcuna Controparte_1 CP_2 Controparte_3
domanda ed essendo i medesimi rimasti contumaci (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte non soccombente sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1989/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che e , comproprietari Parte_3 Parte_1
dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla CP_4
particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, sono titolari di servitù di presa d'acqua esercitabile sul pozzo collocato nella particella n. 2871 del medesimo catasto, appartenente a , con Parte_2
accesso – a piedi e con mezzi anche pesanti, a scopo di manutenzione - a partire dalla stradella posta all'interno della particella n. 2868 del citato convenuto, nonché della servitù di acquedotto relativa alla condotta idrica installata nelle particelle nn. 2868 e 2871 di proprietà di quest'ultimo, secondo quanto meglio individuato, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, alle foto nn. 8, 7, 6, 9, 10,
5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, nonché dall'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa;
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che e , comproprietari Parte_3 Parte_1
dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla CP_4
particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, sono titolari del diritto di servitù di elettrodotto relativo alla condotta elettrica installata nelle particelle nn. 2825 e 2871 del medesimo catasto, appartenente a
, secondo quanto meglio individuato dalle foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. Parte_2
10 della citazione;
- condanna a rimuovere i paletti e la rete metallica che turbano l'esercizio delle Parte_2
servitù sopra individuate, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a risarcire in solido a e a la Parte_2 Parte_3 Parte_1 somma di €. 2.900,06, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- condanna a pagare in solido in favore di e di Parte_2 Parte_3 Parte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con CP_1
e , per le ragioni di cui in motivazione.
[...] CP_2 Controparte_3
Così deciso in Siracusa, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1989/2020 promossa da:
(C.F.: E (C.F.: Email_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO LORITO (pec: C.F._2
, giusta procura in atti;
Email_2
ATTORI
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_2 C.F._3 viale Tica n. 120, presso lo studio dell'avv. GABRIELE PASQUA, rappresentato e difeso dall'avv.
ROSA MARIA D'ANTONE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
) E (C.F.: ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio – notificata il 19.5.2020 – e Parte_3
, premesso di essere comproprietari fin dall'1.4.1985 di fondi agricoli siti in UG Parte_1
(SR) in c.da MA (o all'interno del villaggio Baia del Gambero, hanno adito il CP_4
Tribunale per sentire dichiarare l'esistenza, in favore dei detti beni oggetto di comproprietà, di servitù di attingimento d'acqua, di acquedotto e di passaggio a carico degli immobili limitrofi acquistati con atto dell'8.8.2016 da . Parte_2
In secondo luogo, gli attori in epigrafe hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto su uno dei terreni appartenenti a quest'ultimo. e hanno infine chiesto condannarsi alla Parte_3 Parte_1 Parte_2
cessazione di tutte le turbative dal medesimo arrecate al legittimo esercizio dei diritti reali sopra invocati, con la conseguente eliminazione dei manufatti in cui esse si erano concretate, ed al risarcimento del danno nella misura di €. 2.900,06, pari a quanto inutilmente corrisposto dagli esponenti per la sostituzione della pompa e del motore utilizzati per la fruizione del pozzo, in realtà non funzionanti in ragione della recisione della condotta elettrica ascrivibile a soggetti operanti nell'interesse del predetto convenuto.
Il contraddittorio è stato esteso anche a , e , del pari Controparte_1 CP_2 Controparte_3
comproprietari dei fondi ritenuti dominanti dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2020 si è costituito , Parte_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Il menzionato convenuto ha ritenuto non provata l'esistenza delle servitù invocate dagli attori, rilevando – quanto alla presa d'acqua, all'acquedotto ed al passaggio volto alla fruizione del pozzo – la insufficienza dei richiami ai rogiti notarili prodotti in atti e – quanto all'elettrodotto – la insussistenza dei presupposti della usucapione tenuto conto della arbitrarietà della installazione della condotta elettrica e della illegittimità amministrativa di quest'ultima.
ha poi contestato la pretesa risarcitoria azionata da e da Parte_2 Parte_3
, sostenendo che questi ultimi avrebbero potuto evitare il pregiudizio lamentato Parte_1
attraverso verifiche maggiormente diligenti.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
e . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni.
Rivelandosi superflua la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, il procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e , non Controparte_1 CP_2 Controparte_3
costituitisi nonostante la rituale notifica eseguita nei loro confronti.
3. Nel merito, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per le seguenti ragioni.
3.1. Gli attori e hanno anzitutto chiesto l'accertamento della Parte_3 Parte_1
esistenza di svariate servitù in favore dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o CP_4
– di cui sono comproprietari unitamente ai contumaci , e Controparte_1 CP_2 CP_3
- e censiti in catasto al foglio n. 18, particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2,
[...]
particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706 (v. all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione). I menzionati diritti reali su cosa altrui sono invocati da parte attrice a carico dei terreni appartenenti a , segnatamente censiti al catasto del medesimo comune di UG (SR) al Parte_2
foglio n. 18, particella n. 2871 quanto al pozzo necessario per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, particella n. 2868 quanto alla strada da percorrere per accedere al detto pozzo, particelle nn.
2868 e 2871 quanto alla condotta idrica destinata ad assicurare il collegamento tra il riferito pozzo e l'immobile attoreo, particelle nn. 2825 e 2871 quanto all'elettrodotto.
In proposito, la parte attrice deve reputarsi gravata della prova, avendo questa affermato di essere titolare di ius in re aliena.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà dell'immobile, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (così Cass. Civ.
Sez. II 8.9.2014, n. 18890; Cass. Civ. Sez. II 11.1.2017, n. 472).
In diritto, occorre peraltro ricordare che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova;
non viola pertanto il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684; Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851).
In altri termini, potendo il giudice rilevare d'ufficio in base agli atti di causa la sussistenza di un titolo costitutivo dei diritti reali, ciò che occorre verificare nel caso di specie è se, all'esito del giudizio espletato, possa ritenersi integrata la prova della verificazione di un fatto o di un atto idoneo a determinare l'insorgenza delle servitù invocate dagli attori.
A scanso di equivoci, va rilevato che il fatto che il giudice individui, quale fondamento del dedotto diritto reale su cosa altrui, una fattispecie differente da quella espressamente richiamata dagli istanti non costituisce in alcun modo violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Con specifico riguardo alla materia oggetto di odierno esame, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1031 c.c., la servitù può essere costituita coattivamente o volontariamente ed anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Inoltre, in virtù dell'art. 1058 c.c., le servitù prediali possono sorgere per contratto o per testamento. Secondo quanto disposto dall'art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti risultano usucapibili, mentre non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
In merito al requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il Supremo Collegio ha evidenziato che esso si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di opera compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così, di recente, Cass. Civ. Sez. II 10.4.2024, n.
9694; Cass. Civ. Sez. II 10.3.2011, n. 5733).
3.2. Precisato quanto sopra in diritto, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, deve ritenersi provata l'esistenza – in favore degli immobili attorei ed a carico di quelli del convenuto
– delle servitù di presa d'acqua e di acquedotto prospettate in citazione. Parte_2
3.2.1. Orbene, va rilevato anzitutto che nell'atto rogato l'1.4.1985 dal notaio dott. Persona_1
(n. rep. 23621 e n. racc. 3716) con il quale gli attori e – unitamente Parte_3 Parte_1
ai contumaci , e – sono divenuti comproprietari dei Controparte_1 CP_2 Controparte_3
terreni reputati dominanti, per cessione effettuata da operante in nome e per Controparte_5 conto di AR XE e si legge testualmente che “il fondo sopra Controparte_6
descritto viene venduto ed accettato a corpo, con tutti gli inerenti diritti, accessioni dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, cioè nella sua destinazione agricola […]; il tutto così come pervenuto alla parte venditrice in dipendenza dell'acquisto fattone in data 11/maggio/1979 con atto a rogito Notaio da Persona_2 CP_7
– Repert. 95009 – registrato a Lentini […] in particolare sono compresi nella presente vendita la dotazione di acqua irrigua pari ad ore dodici per ogni turno mensile da edursi in perpetuo dal pozzo esistente nella stessa contrada e territorio accatastato alla part. 34 del foglio 18 – per la sua intera portata, ed in due turni di ore sei continuativi ogni quindici giorni, anche di notte se necessario” (v. pagg. 23-24 dell'all. 1 della citazione attorea).
Come emerge poi dall'atto rogato l'11.5.1979 dal notaio dott. (n. rep. 95009 e n. Persona_2
racc. 9756), i danti causa degli odierni attori hanno acquistato i fondi testé menzionati - a questi ultimi successivamente ceduti con il superiore negozio dell'1.4.1985 – da e da CP_8 CP_9
, con la specificazione che “il terreno venduto gode di una dotazione d'acqua irrigua di ore
[...] dodici per turno mensile, in perpetuo e per l'intera portata del pozzo esistente nella partc. 34 del fol.
18: detto quantitativo sarà prelevato in due turni mensili, se necessario anche notturni, di ore sei continuative ogni quindici giorni, restando convenuto che il sollevamento dell'acqua dal pozzo sarà
a cura dei venditori, ma le spese tutte di esercizio, quali energia elettrica, di assistenza etc. oltre ad una quota forfettaria per ammortamento, in ragione di un terzo delle spese di esercizio, sono a carico della parte acquirente che dovrà pagarle anticipatamente all'inizio di ogni anno, in base al preventivo che i venditori comunicheranno. Il mancato pagamento della quota sopradetta darà ai venditori il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua” (v. pagg.
4-5 dell'all. 20 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Sia nell'atto dell'1.4.1985 sia in quello precedente dell'11.5.1979 il risultato pratico individuato dalle parti è riferito al terreno alienato – e non anche alla persona degli acquirenti – e, al contempo, viene precisato che il vincolo è costituito “in perpetuo”.
I due suddetti riferimenti negoziali – ai quali occorre attribuire rilievo dall'angolo visuale di cui all'art. 1363 c.c. - rendono evidente come i contraenti abbiano inteso riferirsi al diritto di servitù di presa d'acqua, disciplinato dagli artt. 1080 e ss. c.c.
La costituzione di esso da parte di e , a carico del fondo un tempo CP_8 CP_9
individuato in catasto alla particella n. 34 del foglio n. 18, appare poi pienamente legittima, non essendo in alcun modo contestato che essi siano stati comproprietari di tale immobile al tempo della cessione di altri beni effettuata l'11.5.1979 in favore di AR XE e Controparte_6
A fini di chiarezza, è indispensabile precisare che la detta particella n. 34 ha in seguito mutato numerazione, divenendo la particella n. 586.
Ciò trova riscontro nell'atto rogato dal notaio dott. in data 24.4.1981 (n. rep. 96874 Persona_2
e n. racc. 10686) con cui – unitamente alla moglie – ha CP_9 Controparte_10
trasferito il predetto fondo alle figlie – coniugata -, e Controparte_11 CP_12 CP_13
(v. all. 21 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 CP_14
c.p.c.).
In tale rogito si legge testualmente che “a fini catastali si specifica che la particella 586 a sua volta deriva dalla frazionata 34/a” (v. pag. 5 del citato all. 21 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ancora, il bene in esame ha subito ulteriore variazione nella numerazione.
Ed infatti, come risulta dalla visura storica in atti (v. all. F – pagg. 14 e ss. - della perizia di parte attrice, costituente l'all. 22 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.), la particella n. 586 è confluita nella unità censita al n. 2871. Quest'ultima è stata trasferita – gravata dal peso sopra prefigurato - da e CP_15 CP_14
, da un lato, e dai germani e (aventi causa della
[...] Controparte_16 Controparte_17 precedente comproprietaria ), da un altro lato, all'odierno convenuto Controparte_11 [...]
con atto rogato dal notaio dott. in data 8.8.2016 (n. rep. 30327 e n. Parte_2 Persona_3
racc. 12847; v. pagg. 11-13 dell'all. 2 della citazione).
Per altro verso, come si è visto, la menzionata servitù, essendo prevista in favore degli immobili acquistati con atto dell'11.5.1979 da AR XE e – rappresentati da Controparte_6
-, deve intendersi dagli stessi alienata agli attori e Controparte_5 Parte_3 [...]
ed ai contumaci , e , con l'ulteriore rogito Pt_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dell'1.4.1985.
3.2.2. Ricordato come, visto il carattere autodeterminato dei diritti reali, non sia precluso al giudice rilevare d'ufficio un fatto costitutivo di essi diverso da quello prospettato da parte attrice (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 23.9.2019, n. 23565 cit.; Cass. Civ. Sez. II 22.7.2014, n. 16684 cit.;
Cass. Civ. Sez. II 24.11.2010, n. 23851 cit.), si rileva che risultano nel caso di specie comprovati anche i requisiti dell'acquisto per usucapione.
Deve ribadirsi che con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio gli attori hanno chiesto accertarsi l'esistenza di servitù di presa d'acqua e di acquedotto, riconducibili alla disciplina degli artt. 1080 e ss. c.c., da un lato, e dell'art. 1033 c.c., da un altro lato (v. pag. 1 della citazione, ove si prospetta l'esercizio di azione “confessoria … per domandare al Giudice adito il riconoscimento delle servitù
… di attingimento d'acqua, di acquedotto”).
Va poi chiarito che il transito attraverso i fondi del convenuto non risulta Parte_2
prospettato come autonomo oggetto di diritto reale altrui.
Diversamente, gli attori hanno specificato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. che “la servitù di passaggio che ci occupa è istituita per consentire l'accesso al pozzo” (v. la nota n. 3 a pag. 7 della predetta memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.).
In altri termini, essa deve intendersi rientrante tra i c.d. adminicula servitutis, ossia tra le facoltà accessorie alla servitù – nella specie, di presa d'acqua - e necessarie al suo esercizio.
In proposito, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, il Supremo Collegio ha chiarito che la servitù di attingere acqua, in quanto non apparente, non può acquistarsi per usucapione salvo che sia accompagnata da una facoltà accessoria di passaggio sul fondo in cui la fonte si trova e tale passaggio venga esercitato su un viottolo predisposto sul fondo asservito esclusivamente per l'adduzione dal fondo dominante alla fonte;
infatti, per il collegamento fra tali adminicula servitutis
e contenuto primario della servitù, questa ben può essere ritenuta apparente per l'esistenza di opere visibili e permanenti necessarie al suo esercizio e costituenti indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, in guisa da potersi presumere che il proprietario di questi ne sia a conoscenza (così
Cass. Civ. Sez. II 17.11.1979, n. 5983).
Ebbene, quanto richiesto dalla Corte regolatrice deve ritenersi verificatosi nel caso di specie.
Preliminarmente si evidenzia che i luoghi sui quali insistono la condotta idrica destinata all'eduzione ed il pozzo nonché la strada volta a consentire il raggiungimento di quest'ultimo risultano con estrema chiarezza riprodotti nel materiale fotografico depositato dagli attori (v., in ordine, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, le foto nn. 8, 7, 6, 9, 10, 5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione;
v. anche, per la puntuale collocazione di quanto ritratto da ciascuna di tali foto nelle varie unità catastali oggetto di causa, l'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa).
A tal proposito, si evidenzia in diritto che, per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati ex art. 2712 c.c., sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità
(così Cass. Civ. Sez. II 4.12.2023, n. 33744; Cass. Civ. Sez. II 23.4.2018, n. 9977; Cass. Civ. Sez. III
9.4.2009, n. 8682).
Non essendo stata articolata sul punto alcuna censura dal convenuto , del tutto Parte_2 superflua si è rivelata la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dalle parti costituite al fine di ricostruire lo stato degli ambienti oggetto di giudizio.
Tanto premesso, il testimone escusso nell'interesse degli attori, , all'udienza del Testimone_1
7.4.2022, ha inequivocabilmente confermato come i signori e – Parte_3 Parte_1
quantomeno dal 1996, sicché il ventennio deve considerarsi maturato (prima della instaurazione della presente lite) non oltre il 2016 – abbiano fatto uso del pozzo testé menzionato, raggiungendolo per il tramite della stradella sopra meglio descritta – specificamente riconosciuta all'esito della esibizione del materiale fotografico - e traendo dallo stesso acqua destinata a confluire verso i propri terreni attraverso la condotta idrica del pari individuata.
Ed infatti, alle domande “16) vero o no che dal 1985 il Sig. e la moglie Parte_3 Pt_1
sin dal 1985 si recano regolarmente al pozzo – un tempo di proprietà e oggi di proprietà
[...] CP_9
in C.da MA Frandanese - utilizzando una stradella che si dirama da Parte_2
altra stradella comune […] già all'epoca esistente all'interno del fondo (oggi) di proprietà
“ ” e da quella stradella transitano da oltre trent'anni a piedi e anche con mezzi pesanti Parte_2
per giungere al pozzo ivi presente ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo e degli impianti idrico ed elettrico ivi collocati?”, “17) Vero o no che almeno dall'aprile del 1985 i coniugi / attingono acqua, per scopi irrigui, dal pozzo trivellato Parte_3 Parte_1
ubicato nella medesima contrada - al foglio 18, part. 2871 del Comune di UG e che riconosce dalle foto esibite ai nn. 1, 10 e 22 del fascicolo di parte attrice?”, “18) Vero o no che i coniugi
/ per giungere al pozzo in argomento hanno sempre utilizzato la Parte_3 Parte_1
stradella carrabile percorrendola a piedi e anche con automezzi di lavoro e sin dal 01.04.1985 hanno avuto libero accesso a detto pozzo senza rendere alcun conto ai proprietari del terreno in cui il pozzo insiste?”, “19) Vero o no che ai margini della stradella esistente all'interno del fondo Parte_2
esiste e si diparte - almeno dal 1985 - una condotta idrica testé menzionata che deriva l'acqua prelevata dal pozzo fino al fondo di proprietà / ?” e “20) Vero o no che riconosce Pt_3 Pt_1
detta stradella dalle foto che le vengono esibite in quanto parte degli allegati nn. 1, 10 e 22 del fascicolo di parte attrice?” (v. pagg.
4-5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), il suddetto soggetto ha così risposto: “16- Posso dire che tra il 1994, il 1995 e il 1996 ho lavorato nell'agrumeto del sig. per attività di irrigazione;
ho visto quindi CP_9
personalmente che e si sono recati presso il prezzo” (rectius: il Parte_3 Parte_1
pozzo) “un tempo di proprietà ; li ho visti scendere diverse volte, circa due o tre a settimana CP_9
[…]. Ho visto e passare con la macchina per giungere al pozzo;
ricordo anche che Pt_3 Pt_1
una volta si ruppe la pompa e venne un camion con la gru per tirare fuori la pompa e sostituirla;
i signori e erano presenti, in quanto li vidi. Tali fatti credo si siano verificati intorno Pt_3 Pt_1 al 1995”; “17- Confermo che i signori e utilizzano il pozzo per scopo di irrigazione;
Pt_3 Pt_1
ciò accade anche da prima del 1994. Previa esibizione di tutte le foto di parte attrice, allegate in citazione, riconosco i luoghi;
in particolare, noto la gru che ha estratto la pompa;
mentre l'ultima foto (all. 8) ritrae la strada da percorrere per giungere al pozzo, un tempo di terra battuta bianca ma oggi ricca di erba non curata;
era questa la strada che e percorrevano per giungere Pt_3 Pt_1 al pozzo;
li ho visti percorrere questa strada più volte, anche con la macchina”; “18- Confermo
l'utilizzo della stradella sia a piedi sia con mezzi. Non so dire con precisione se tale transito sia iniziato nel 1985; certamente dal 1994 in poi sì, perché ero presente. I signori e Pt_3 Pt_1 passavano per la strada senza chiedere il permesso ad alcuno”; “19- Confermo che la stradella di cui ho parlato ha al margine una condotta idrica che conduce l'acqua dal pozzo in discorso fino al fondo dei e ”; “20- Confermo che nel materiale fotografico esibito vi è la strada in Pt_3 Pt_1
argomento”.
La portata di tali puntuali dichiarazioni – si ripete, confermate anche di fronte alla esibizione di materiale fotografico, attraverso il quale è stato possibile collocare con precisione sia il pozzo, sia la strada di accesso a quest'ultimo, sia la condotta idrica – non può ritenersi inficiata dalle affermazioni rese dagli altri testimoni e . Testimone_2 Testimone_3
Questi ultimi, escussi nell'interesse del convenuto all'udienza del 7.4.2022, Parte_2
estremamente vaghi nelle loro affermazioni, si sono infatti limitati a riferire di essere a conoscenza del fatto che del pozzo oggetto di causa si siano avvalsi anche i signori e di non aver visto la Per_4 famiglia svolgere analoga attività (v. quanto dichiarato da : “ho visto il sig. Pt_3 Testimone_2
utilizzare il pozzo, qualche volta;
preciso che concretamente non ho mai visto il sig. Per_4 Per_4
utilizzare il pozzo;
posso solo dire che ci ha consentito di fruire di acqua. Non so specificare se si tratti di pozzo o trivella … non ho mai visto il signor recarsi presso il pozzo”; v. quanto Pt_3 dichiarato da : “posso riferire solo di quanto accaduto dal 2001-2002 in poi. Sono Testimone_3
il marito di e abbiamo acquistato in quegli anni, tra il 2003 e il 2004, la casa Parte_4
in Baia del Gambero in UG;
da quel momento ho visione dei luoghi. Da quel momento confermo che i signori hanno goduto del fondo limitrofo oggi di proprietà di … sui luoghi Per_4 Parte_2
vi è un pozzo, quasi sotto casa mia. Si tratta di un pozzo. Quando svolgeva le opere di urbanizzazione,
ST attingeva acqua da quel pozzo;
ho visto ciò diverse volte nel periodo in cui lui costruiva. È capitato anche successivamente … non ho visto utilizzare il pozzo di cui ho parlato prima”). Pt_3
Ciò non può tuttavia spogliare di rilevanza le dichiarazioni rilasciate da , dal Testimone_1
momento che i testi e non possono avere avuto visione diretta di Testimone_2 Testimone_3
quanto accade costantemente nei luoghi oggetto di causa.
Per altro verso, il fatto che gli odierni attori abbiano concretamente esercitato poteri di fatto corrispondenti al contenuto della servitù invocata risulta, più in generale, sotteso alle affermazioni rese dagli ultimi due testi e sentiti all'udienza del 13.10.2022 (v. Testimone_4 Testimone_5 quanto dichiarato da : “ho tranciato i cavi che erano di fuori;
ciò si è verificato, Testimone_4
credo, nel 2019 … in quella occasione ho visto il sig. , con cui ho parlato”; v. quanto Pt_3 dichiarato da “il sig. era da lì da prima del 1999; è proprietario di un terreno Testimone_5 Pt_3
da tempo risalente;
il pozzo – profondo circa 142 metri – è stato da noi gestito in quell'arco di tempo ma l'ha utilizzato che del resto aveva un giardino da irrigare”). Pt_3
A conferma del carattere apparente della servitù di cui si discute, si rileva che la stradella attraverso la quale gli attori sostengono di avere diritto di accedere al pozzo oggetto di causa – a piedi e con mezzi anche pesanti - si mostra, con chiarezza, preordinata a tale specifica funzione, essendo il suo punto iniziale direttamente proiettato verso la porzione della più ampia strada principale di accesso ai fondi posta immediatamente di fronte alla proprietà attorea (v. all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, da cui si nota che il punto iniziale della stradella di accesso al pozzo contrassegnata col colore rosa risulta immediatamente oltre la particella n. 2716 di proprietà attorea;
cfr. Cass. Civ. Sez. II 17.11.1979, n. 5983 cit.).
Deve per completezza evidenziarsi che nessuna rilevanza assume la circostanza che dalle unità immobiliari beneficiate da servitù sia possibile accedere al pozzo oggetto di causa per il tramite di percorsi alternativi rispetto a quello sopra prefigurato.
Ed invero, il fatto che un immobile sia privo di accessi e sia dunque qualificabile come intercluso costituisce il presupposto per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, secondo quanto disposto dall'art. 1051 c.c., mentre non può considerarsi necessario in sede di accertamento dell'usucapione di servitù volontaria.
In tal senso si è inequivocabilmente e condivisibilmente espressa la Suprema Corte, per la quale “la servitù di passaggio costituita per usucapione, infatti, ha natura di servitù volontaria;
sicché, al fine del riconoscimento del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051 – 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto” (così Cass. Civ. Sez. II
7.8.2013, n. 18859; Cass. Civ. Sez. II 22.11.1996, n. 10317).
Al contempo, il fatto che un immobile possa godere di una specifica via di approvvigionamento idrico costituisce senz'altro utilità sussumibile nella nozione di cui all'art. 1027 c.c.
3.2.3. Per tutte le ragioni illustrate ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2, e , Parte_3 Parte_1
comproprietari dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al CP_4
foglio n. 18 alla particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, devono reputarsi titolari di servitù di presa d'acqua esercitabile sul pozzo collocato nella particella n. 2871 del medesimo catasto, appartenente a
[...]
, con accesso – a piedi e con mezzi anche pesanti, a scopo di manutenzione - a partire Parte_2
dalla stradella posta all'interno della particella n. 2868 del citato convenuto, nonché della servitù di acquedotto relativa alla condotta idrica installata nelle particelle nn. 2868 e 2871 di proprietà di quest'ultimo (v., in ordine, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, le foto nn. 8, 7, 6, 9, 10,
5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione;
v. anche l'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa).
3.3. Sussistono, ancora, i presupposti per l'usucapione dell'ulteriore servitù di elettrodotto invocata da parte attrice.
In conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, anche tale diritto reale su cosa altrui si mostra usucapibile, essendo all'uopo sufficiente che quanto necessario per la trasmissione dell'energia elettrica in favore di un immobile sia stato mantenuto in una unità immobiliare appartenente a terzi per il tempo previsto dall'art. 1158 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II 24.2.2009, n. 4434; più di recente v.
Cass. Civ. Sez. II 18.11.2024, n. 29580).
Non esclude poi la maturazione della usucapione il fatto che l'installazione della condotta elettrica sia avvenuta senza il rispetto delle norme di settore.
Come esattamente osservato da parte attrice, la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. del testo unico dell'11.12.1933, n. 1775 non è esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale, di solito, si modella tale servitù e non esclude che la corrispondente servitù volontaria possa essere costituita per libera convenzione delle parti o negli altri modi previsti nell'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (v. Cass. Civ. Sez. II
23.7.1983, n. 5077; v. anche Cass. Civ. Sez. II 18.6.1996, n. 5606).
Orbene, quanto richiesto dal Supremo Collegio deve considerarsi verificatosi nel caso di specie.
All'udienza del 7.4.2022, sentito sugli articolati attorei “24) Vero o no che dal 1996 il Sig. Pt_3
ha fatto funzionare il pozzo e la pompa sommersa tramite una fornitura elettrica che passa da un cavo proveniente dal contatore principale posto in un armadio elettrico collocato all'imboccatura della stradella comune di accesso ai fondi e che corre all'interno di un tubo di metallo di tipo mannesmann?” e “25) Vero o no che quello stesso cavo elettrico che alimenta il pozzo, in maniera visibile e apparente, prosegue lungo tutta la stradella interna di accesso al pozzo per arrivare al terreno di proprietà dei Sig.ri e ?” (v. pag. 5 della memoria attorea depositata ai Pt_3 Pt_1 sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), il teste ha testualmente risposto: “24- Testimone_1
Confermo integralmente;
una volta sono andato a trovare e abbiamo discusso dei fili Pt_3 elettrici, in precario stato di conservazione. Tali fatti si sono svolti dopo il 1996”; “25- Confermo;
il cavo elettrico è ben visibile dal pozzo fino al terreno di e . Non mi ricordo se già nel Pt_3 Pt_1
1994 erano presenti questi cavi. Non ricordo a partire da quando essi furono installati”.
Pur a fronte di tale ultima affermazione, la installazione della condotta elettrica oggetto della servitù di cui si discute deve ritenersi avvenuta non oltre il 1996, con il che il ventennio deve intendersi maturato – al più tardi - nel 2016.
Ed infatti, rispondendo ad altra domanda (ossia all'articolato n. 16 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) ed in tal modo circoscrivendo inequivocabilmente l'intervallo temporale nel quale vennero installati i cavi elettrici in esame, il testimone Tes_1
ha affermato: “posso dire che tra il 1994, il 1995 e il 1996 ho lavorato nell'agrumeto del sig.
[...]
per attività di irrigazione”. CP_9 Anche da tale angolo visuale occorre rilevare che i luoghi nei quali insiste la condotta elettrica in discorso risultano con estrema chiarezza riprodotti nel materiale fotografico depositato dagli attori
(v., in ordine, le foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. 10 della citazione).
Pure a tal proposito deve inoltre precisarsi che nessuna censura, avverso le predette foto, è stata articolata da parte del convenuto (v. ancora le già citate Cass. Civ. Sez. II Parte_2
4.12.2023, n. 33744; Cass. Civ. Sez. II 23.4.2018, n. 9977; Cass. Civ. Sez. III 9.4.2009, n. 8682).
Nessuna significativa alterazione del percorso seguito è stata infine prospettata da quest'ultimo.
Anche in tal caso mostrandosi non necessaria la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, deve pertanto ritenersi provato che e , comproprietari dei fondi siti in UG (SR) Parte_3 Parte_1
in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla particella n. 2716, particella CP_4
n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n.
1706, abbiano acquistato per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto relativo alla condotta elettrica installata nelle particelle nn. 2825 e 2871 del medesimo catasto, appartenente a
[...]
(v., in ordine, le foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. 10 della citazione). Parte_2
3.4. Va accolta la domanda con cui gli attori hanno chiesto condannarsi quest'ultimo a far cessare tutte le turbative dal medesimo arrecate al legittimo esercizio dei diritti reali la cui esistenza è stata accertata ai precedente paragrafi 3.2 e 3.3.
Deve in primo luogo ricordarsi come la cessazione delle condotte lesive della servitù rientri tra le tutele riconoscibili al titolare dell'immobile dominante, ai sensi dell'art. 1079 c.c.
In secondo luogo, si rileva come del tutto incontestata sia l'apposizione da parte di
[...]
di rete volta a recintare i propri immobili gravati dal diritto reale su cosa altrui accertato Parte_2
ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 (v. pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto
). Parte_2
Non consta poi che l'eventuale cancello di accesso all'area così recintata sia stato messo a disposizione degli attori e . Parte_3 Parte_1
A tal riguardo, occorre ricordare che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso (art. 1064
c.c.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull'ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all'uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l'esercizio della servitù medesima (così Cass. Civ.
Sez. II 30.3.1995, n. 3804). In conclusione, va condannato a rimuovere i manufatti che impediscono il Parte_2
corretto esercizio delle servitù, segnatamente consistenti in paletti e rete metallica.
3.5. Va infine accolta la domanda con cui e hanno chiesto la Parte_3 Parte_1
condanna del menzionato convenuto al risarcimento del danno nella misura di €. 2.900,06.
Tale importo corrisponde a quanto inutilmente sborsato dagli attori per la sostituzione della pompa e del motore utilizzati per la fruizione del pozzo, in realtà non funzionanti in ragione della recisione della condotta elettrica ascrivibile a soggetti operanti nell'interesse di . Parte_2
Il fatto che un terzo incaricato da quest'ultimo – per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. – abbia cagionato il danno lamentato da parte attrice è stato confermato dall'istruttoria orale espletata.
In particolare, all'udienza del 13.10.2022, , ossia il soggetto di cui si è – senza Testimone_4
che ciò sia stato contestato - avvalso per l'esecuzione di lavori nei propri fondi, Parte_2
ha esplicitamente ammesso di aver reciso la condotta elettrica che forma oggetto di servitù – per come accertato al paragrafo 3.3 -, confermando la versione dei fatti prospettata dagli attori e dichiarando:
“ho rotto i cavi su una base di cemento;
vi era una vecchia tettoia finita per terra;
a quel punto ho ripulito la base e ho tranciato i cavi che erano di fuori;
ciò si è verificato, credo, nel 2019”.
Ancora, alle domande “7) vero no che riconosce l'esecuzione dei lavori del 23.10.2019 dalle foto ai
n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 dell'allegato 10 del fascicolo di parte attrice?”, “8) Vero o no che tale riparazione fu eseguita il 23.10.2019 e il Sig. Le ha consegnato, in Parte_3 contanti, la somma di €. 2.900,06 risultante dalla fattura n. 116 del 31.10.2019 emessa dalla Hydro
Tecno Pompe di che Lei riconosce in quanto Le viene qui esibito Parte_5 come documento distinto come allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice?” e “9) Vero o no che per
i lavori di sostituzione e posa in opera dei dispositivi in questione si impiegò un camion munito di gru e che dispositivi da sostituire sono collocati a una profondità di 150 metri?” (v. pag. 19 della citazione), il teste , escusso all'udienza del 7.4.2022, ha risposto: “7- Confermo Testimone_6 quanto detto alla domanda n. 2” (ossia: “2- Previa esibizione del materiale fotografico allegato alla citazione, riconosco i luoghi;
confermo che la gru ritratta è quella condotta dal sig. che ho Per_1
menzionato e che io stesso ho contattato;
per la verifica io sono stato contattato da;
specifico Pt_3 che l'ultima fotografia ritratta riproduce la strada che abbiamo percorso per giungere al pozzo;
strada che abbiamo attraversato anche con il mezzo condotto da . Preciso ancora che nelle Per_1 foto riconosco anche la mia presenza”); “8- Confermo che i lavori vennero fatturati da Incontro;
la fattura riguardava la mano d'opera e l'installazione di pompa di 12 cavalli”; “9- Confermo integralmente. La gru di cui si parla è quella che ho visionato nelle foto esibite”. Risulta pertanto pienamente confermato che, in ragione del pregiudizio arrecato alla condotta elettrica oggetto di servitù in favore degli immobili degli attori, questi ultimi abbiano sostenuto l'esborso di
€. 2.900,06.
Non coglie poi nel segno la deduzione con cui ha rappresentato che, “ove Parte_2
l'operatore interpellato dal avesse operato con diligenza e previamente verificato la Pt_3
presenza di passaggio di corrente elettrica, certamente non sarebbe stato necessario operare alcunché” (v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di ). Parte_2
Deve infatti ritenersi che in tal modo il predetto convenuto abbia sollevato eccezione riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Tanto ricordato, la superiore eccezione si mostra infondata.
Non può invero esigersi, secondo l'ordinaria diligenza, che il danneggiato, prima di sostenere esborsi da ritenersi del tutto ragionevoli per far fronte a criticità emerse in via oggettiva, si attivi al fine di verificare se sussistano fattori, radicalmente disancorati dalla propria condotta (e, dunque, dalla propria sfera di controllo) ma idonei a rendere non necessaria la spesa stessa.
In secondo luogo, decisivo si mostra il fatto che l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve qualificarsi come eccezione in senso proprio e stretto, sollevabile soltanto con la tempestiva comparsa di costituzione e risposta (v. Cass.
Civ. Sez. III 11.3.2021, n. 6940; Cass. Civ. Sez. III 27.7.2015, n. 15750; Cass. Civ. Sez. III 28.5.2009,
n. 12571; Cass. Civ. Sez. I 5.2.1992, n. 12267; v., di recente, nel medesimo senso, App. Catania Sez.
II 12.11.2024, n. 1666, che ha confermato – sul punto – sentenza emessa da questo Tribunale).
Nel caso di specie, la prima udienza di comparizione, giusta provvedimento emesso dal precedente magistrato ai sensi dell'art. 168-bis, ult. comma, c.p.c., si è tenuta il 21.12.2020.
Avuto riguardo a tale data, manifestamente tardiva deve ritenersi la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto , in quanto intervenuta il 19.12.2020 (v. Parte_2
storico del fascicolo).
Non rileva poi il fatto che gli attori “nulla” abbiano saputo “riferire” in merito a “cosa ne sia stato della vecchia pompa”, sostituita – come si è visto – al costo di €. 2.900,06 (v., per tale deduzione, pag. 5 della comparsa conclusionale del convenuto ). Parte_2
Ed infatti, sebbene il Supremo Collegio abbia ricordato la rilevabilità d'ufficio di ogni questione afferente alla determinazione dell'esatta misura del danno risarcibile, ciò presuppone che essa emerga alla luce delle “risultanze del giudizio” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 17.2.2023, n. 5119; Cass.
Civ. Sez. III 30.10.2020, n. 24177). Nella vicenda in esame, come si è evidenziato, non si evince dagli atti di causa che quanto rimosso dal pozzo destinato a servire gli immobili attorei sia stato conservato ed abbia mantenuto una utilità economicamente valutabile.
In conclusione, pertanto, deve riconoscersi a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per equivalente monetario, la complessiva somma di €. 2.900,06.
Su siffatto importo, trattandosi di credito per responsabilità extracontrattuale correlata alla lesione di servitù, va accordata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T., a far data dal giorno dell'evento dannoso (23.10.2019) e fino alla data della liquidazione (arg. Cass. Civ. Sez. II 5.3.2021,
n. 6192).
Sulla somma via via rivalutata vanno altresì riconosciuti gli interessi c.d. compensativi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, “gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito” (Cass. Civ. Sez. I 1.12.1992, n. 12839).
Si è aggiunto che “la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo” (Cass. Civ. Sez. III
14.12.1991, n. 13508).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, esse gravano a carico di in quanto integralmente soccombente. Parte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €.
26.000,00; v. pag. 20 della citazione). Nessuna statuizione va emessa in punto di spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con
, e , non essendo essi soccombenti rispetto ad alcuna Controparte_1 CP_2 Controparte_3
domanda ed essendo i medesimi rimasti contumaci (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte non soccombente sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1989/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che e , comproprietari Parte_3 Parte_1
dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla CP_4
particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, sono titolari di servitù di presa d'acqua esercitabile sul pozzo collocato nella particella n. 2871 del medesimo catasto, appartenente a , con Parte_2
accesso – a piedi e con mezzi anche pesanti, a scopo di manutenzione - a partire dalla stradella posta all'interno della particella n. 2868 del citato convenuto, nonché della servitù di acquedotto relativa alla condotta idrica installata nelle particelle nn. 2868 e 2871 di proprietà di quest'ultimo, secondo quanto meglio individuato, a partire dal pozzo e fino alla proprietà attorea, alle foto nn. 8, 7, 6, 9, 10,
5, 4, 14, 3, 13, 2, 1, 15, 16 e 17 dell'all. F della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, nonché dall'all. C della perizia di parte attrice, costituente l'all. 1 della citazione, in cui il pozzo è contrassegnato col colore azzurro, la condotta idrica dalla linea di colore nero e la strada di accesso al pozzo stesso col colore rosa;
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, che e , comproprietari Parte_3 Parte_1
dei fondi siti in UG (SR) in c.da MA (o censiti in catasto al foglio n. 18 alla CP_4
particella n. 2716, particella n. 2718, subalterni nn. 1 e 2, particella n. 1733, particella n. 1734, particella n. 2918 e particella n. 1706, sono titolari del diritto di servitù di elettrodotto relativo alla condotta elettrica installata nelle particelle nn. 2825 e 2871 del medesimo catasto, appartenente a
, secondo quanto meglio individuato dalle foto nn. 1, 2, 8, 13, 20 e 21 dell'all. Parte_2
10 della citazione;
- condanna a rimuovere i paletti e la rete metallica che turbano l'esercizio delle Parte_2
servitù sopra individuate, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a risarcire in solido a e a la Parte_2 Parte_3 Parte_1 somma di €. 2.900,06, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- condanna a pagare in solido in favore di e di Parte_2 Parte_3 Parte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con CP_1
e , per le ragioni di cui in motivazione.
[...] CP_2 Controparte_3
Così deciso in Siracusa, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti