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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.251 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 13 febbraio 1959, ivi elettivamente domiciliato in via Rochester
n.2, presso lo studio dell'avv. Valeria D'Anca, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Via Monzambano n. 10, elettivamente domiciliata in
Gela, Corso Vittorio Emanuele 175, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iannì,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 17.02.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' per vederla condannare a risarcire i danni subiti a causa di CP_1
un sinistro stradale.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 31 maggio 2019, alle ore 5,20
circa, il proprio mezzo Renault Trafic tg. CH577YY, condotto da , Persona_1
mentre percorreva la SS.640, giunto alla kilometrica 26+300, direzione
Agrigento, “”incappava con uno pneumatico con cerchione che vagava sulla sua
corsia di marcia, il quale si incastrava nella parte bassa del mezzo da lui
condotto in quella occasione. Il conducente nulla ha potuto fare per evitare
l'impatto, a causa del modo incontrollato con cui tale oggetto si muoveva sulla strada…..””
Nell'occorso l'automezzo riportava danni per € 5.813,32.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando gli assunti della CP_1
controparte e, conseguentemente, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Indi, conclusasi la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
La domanda attorea è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Invero, preliminarmente, occorre rilevare che l'azione risarcitoria de qua deve essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., addebitandosi i danni reclamati all'urto con un oggetto disperso sulla sede autostradale.
A tal riguardo, deve rammentarsi il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità del custode, disciplinata dall'art. 2051
c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la
2 propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque,
negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex pluribus, Cass. 993/2009).
Sotto diverso profilo, il caso fortuito può essere integrato dalla circostanza che l'oggetto estraneo sia stato rilasciato da altro veicolo immediatamente prima del sinistro e che l'ente gestore non abbia avuto un tempo utile per la manutenzione.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha reiteramente marcato la differenza tra cause intrinseche e cause estrinseche, e tra difetti strutturali del bene stradale (per sconnessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e/o naturali (olio, materiali dispersi, e simili).
Nel primo caso, l'onere probatorio ex art. 2051 c.c. a carico del gestore della strada pubblica è più gravoso, emergendo con maggiore evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e comunque l'assenza del caso fortuito per il rapporto diretto di derivazione del danno dalla cosa in custodia;
nel secondo caso, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
Un'Amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove
“”dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero da una situazione la
quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso
3 esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr ex pluribus Cass. 7805/2017)
Così ricostruito il complesso ed articolato quadro di diritto, può dunque esaminarsi il merito del caso concreto.
L'evento storico rappresentato dall'attore ha trovato conferma nella relazione di sinistro redatta dai Carabinieri di Canicatti, versata agli atti.
Tuttavia ciò non è sufficiente per l'accoglimento della domanda dovendosi valutare il caso fortuito, nella specie rappresentato dalla circostanza che l'oggetto estraneo è stato perso da altro mezzo certamente poco prima del sinistro, senza lasciare la possibilità all'ente gestore di intervenire.
Lo stesso attore, invero afferma che “lo pneumatico con cerchione vagava sulla sua corsia di marcia”” ed ancora “lo pneumatico si muoveva sulla strada in modo incontrollato””.
Né a provare il contrario può essere il fatto che al momento dell'intervento dei
Carabinieri non sia stato rinvenuto alcun autocarro in panne per aver perso uno pneumatico.
Infatti, come è ben noto, un autocarro, specialmente quello con più assi e più
pneumatici, può tranquillamente muoversi anche senza uno pneumatico,
rimanendo stabile ed ugualmente controllabile.
Per di più se lo pneumatico fosse stato lì da tempo, come asserito dall'attore, ci sarebbero stati altri incidenti o sinistri analoghi.
Dalle superiori circostanze discende che il sinistro è ascrivibile ad un evento esterno esorbitante dalla sfera di intervento e controllo dell'ente gestore, vale a dire, in ultima analisi, al caso fortuito, e che coerentemente non vi è nesso causale tra il sinistro e la custodia del bene che incombeva sull'ente convenuto.
La domanda attorea va, pertanto, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM. 147/2022.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda di risarcimento incoata da;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, in data 16 aprile 2025.
IL G.O.P.
Elvira Gambino
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