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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13994 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.6.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via A. Cantore n. 19 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Campanella dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Olimpia Ciccarelli per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.4.2025 introduceva il giudizio Parte_1 oppositivo di merito relativo all'accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma (n.r.g. 33562/2024) per il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992. Deduceva di avere presentato la relativa domanda amministrativa e che essa era stata ingiustamente respinta;
che aveva proposto ricorso per a.t.p.o. che si era concluso con il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992, ma non di quelle del comma 3. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva il presente tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica di “accertare e 1 dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio. Condannare l' al pagamento in favore del CP_2 ricorrente dell'indennità richiesta con dec al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa computando gli interessi legali fino al saldo effettivo, nonché rivalutazione monetaria”. Si costitutiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. CP_1
Udita la discussione orale delle parti la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
Premessa la tempestività del ricorso in opposizione deve, preliminarmente affermarsi che l'eccezione dell' di inammissibilità della domanda, per come CP_1 esplicitata nelle conclusioni dell'atto, è fondata. Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula pertanto dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). Pertanto è inammissibile la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ed è inammissibile la domanda di condanna al pagamento “dell'indennità richiesta” e ciò anche prescindendo dal fatto che per lo status di disabile di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 non è prevista alcuna indennità economica, con conseguente impossibilità giuridica del provvedimento richiesto e ulteriore profilo di inammissibilità. Poiché, tuttavia, dalla lettura complessiva del ricorso in opposizione emerge che la volontà dell'opponente fosse quella di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, in omaggio al principio processuale di conservazione degli atti, ritiene il Tribunale di poter operare una riqualificazione del petitum come tendente al mero accertamento dei suddetti requisiti. Così riqualificata, la domanda è infondata. Invero ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Inoltre, il nuovo testo dell'art. 3 della L. 104/1992, in vigore dal 30.6.2024, così recita: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura,
2 possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o. ha condivisibilmente concluso affermando che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “SPONDILOARTROPATIA CERVICALE AD EVOLUZIONE STENOSANTE IL CANALE MIDOLLARE, TRATTATA (DISTANZIATORI A Parte_2
LIVELLO C5-C6), CON RESIDUE DIFFICOLTÀ STATICO-POSTURALI E MOTORIE, IN ASSENZA DI SIGNIFICATIVA COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI DEAMBULATORIE E/O DI DETERMINAZIONE, CON SECONDARIE ALTERAZIONI SFINTERIALI (VESCICA NEUROGENA), IN QUADRO DI SPONDILO-ARTROSI LOMBARE, CON DISCOPATIE MULTIPLE, IN ASSENZA DI SOFFERENZA RADICOLARE PERIFERICA. IPERTENSIONE ARTERIOSA SISTEMICA, IN TRATT. FARMACOLOGICO SPECIFICO E BUON COMPENSO EMODINAMICO, IN ASSENZA DI DANNO ORGANICO DI RILIEVO, E DISCRETO MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE CONTRATTILE DEL AR (CLASSE FUNZIONALE NYHA I-II^). NEVRALGIA TRIGEMINALE, IN ASSENZA DI ETIOPATOGENESI ORGANICA, IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO SPECIFICO, CON CRISI A CARATTERE REMITTENTE-INTERMITTENTE, SCARSAMENTE RESPONSIVE ALLA TERAPIA” e che tali infermità non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitarie richieste dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale e ha accertato che il complesso patologico
“interessa precipuamente l'apparato osteoarticolare (ad etiologia degenerativa, con interessamento midollare, trattata chirurgicamente con buon recupero funzionale, in assenza di significativa compromissione delle capacità deambulatorie, motorie globali e/o di determinazione autonoma) ed il sistema nervoso periferico (ad etiologia compressiva e flogistica cronica, con ripercussioni sul sistema sfinterico urinario ed indicazione a presidi contenitivi)” e che coesistono menomazioni, di minor rilievo, di quello cardio-vascolare (ad etiologia ipertensiva, senza significativi segni strumentali di danno d'organo e/o deficit ella funzione contrattile del miocardio ad incidenza ejettiva documentati), ma che tali minorazioni sono “NON …di rilevanza tale da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione e/o tali da determinare una condizione di “svantaggio sociale” o di “emarginazione”, e di fatto NON CONSONE a configurare condizione di “HANDICAP GRAVE”.
3 Il consulente, inoltre, ha esaustivamente risposto ai rilievi critici mossi dal c.t.p. della parte ricorrente, con chiare e complete argomentazioni alle quali integralmente ci si riporta in quanto immuni da vizi e pienamente recepibili, esplicitando che il complesso morboso da cui è affetto il periziando di fatto non incide in modo rilevante sull'autonomia del soggetto e soprattutto i rilievi clinico- disfunzionali emersi in sede peritale, non hanno rilevato o evidenziato una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. A fronte del completo esame di tutta la documentazione sanitaria e delle puntuali, circostanziate, dettagliate risposte del c.t.u. alle osservazioni critiche di parte, nel presente giudizio di merito, l'opponente si è limitato genericamente a riprodurre le stesse identiche deduzioni critiche già precedentemente esposte. Né nella presente fase sono state mosse contestazioni ulteriori e diverse, né il ricorrente ha depositato nuova documentazione sanitaria. Pertanto il ricorso deve essere respinto. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, della precedente fase sommaria e della presente. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con decreto del giudice della fase di a.t.p.o., vanno invece poste a definitivo carico del ricorrente, soccombente nella fase di a.t.p.o. e nella presente, atteso che egli ha depositato una dichiarazione sostitutiva nella quale ha dichiarato che il proprio reddito relativo all'anno 2023 “non è superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR, elevato a € 34.585,23” e dunque inidonea ai fini di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Quanto alla dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso in opposizione di essere titolare di un reddito imponibile Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76 e 77 del TUSG, la stessa deve reputarsi inefficace in quanto non sottoscritta dal ricorrente (Cass. sez. lav. 30594/2022
“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente spese di lite tra le parti sia della fase di a.t.p.o.
, che della presente fase;
4 - pone le spese di c.t.u. della fase di a.t.p.o. a definitivo carico del ricorrente.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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