Articolo 27 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 26Articolo 28
Versione
3 settembre 1862
Art. 27.

Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.

E' parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862