Art. 27.
Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.
E' parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.
Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.
E' parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.