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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA RITA CP_1 C.F._1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA RITA Controparte_2 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Controparte_3 P.IVA_1
RITA
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI Controparte_4 C.F._3
ALESSANDRO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 16 gennaio 2025: per gli attori opponenti e Controparte_3 Controparte_2 [...]
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi CP_1
suesposti, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.123/2023 emesso dal Tribunale di Livorno perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le causali di cui in narrativa, limitando la somma dovuta, per tutte le causali di cui in narrativa, a complessive Euro
40.000,00 (Euro quarantamila/00) e/o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, o, in subordine, compensando le spese di lite”;
pagina 1 di 3 per il convenuto opposto “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: -1) In via Controparte_4
principale, nel merito: a) rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il
D.I. n. 123/2023, emesso da Tribunale di Livorno in data 30.01.23; -b) condannare gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, di una somma di denaro determinata ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso di il Tribunale di Livorno, con decreto n.123/2023 del 30 Controparte_4
gennaio 2023, ingiungeva alla società a e a Controparte_3 CP_1 CP_2
i pagare la somma di euro 100.000,00, oltre accessori.
[...]
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che aveva concluso una scrittura privata in data 4 ottobre
2021 con la quale la società e i Controparte_3 CP_1 Controparte_2
obbligavano, in solido tra loro, a pagare la somma di euro 120.000,00, attraverso varie rate, e che i predetti rimanevano inadempimenti al pagamento della rata di euro 20.000,00 con scadenza nel dicembre 2023, così si era integrata la decadenza dal termine e il ricorrente aveva diritto al pagamento dell'intera somma residua di euro 100.000,00.
II. Con atto notificato in data 17 marzo 2023, Controparte_3 CP_2
e proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e
[...] CP_1
deducevano che non avevano potuto rispettare il termine per il pagamento della rata del debito per la riduzione dei ricavi di impresa e per le conseguenti difficoltà finanziarie incontrate e chiedevano la revoca del decreto opposto.
III. Con comparsa depositata in data 23 giugno 2023 si costituiva in giudizio Controparte_4 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 I e III comma cpc.
IV. All'udienza del 21 dicembre 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali delle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
VI. L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo viene confermato.
pagina 2 di 3 Le difficoltà finanziarie non costituiscono una impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore idonea ad estinguere l'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1256 cc.
VII. e soccombenti, Controparte_3 Controparte_2 CP_1 vengono condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di Controparte_4
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I comma cpc e di condanna ai sensi dell'art-
96 III comma cpc vengono rigettate per il convenuto opposto non ha dimostrato di aver subito ulteriori oneri diversi da quelli già rimborsati in virtù della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_3
[...
e contro ogni diversa domanda, Controparte_2 CP_1 Controparte_4
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto n.123/2023 del 30 gennaio 2023; condanna e a pagare, in CP_3 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
solido tra loro, a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Controparte_4
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA RITA CP_1 C.F._1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA RITA Controparte_2 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Controparte_3 P.IVA_1
RITA
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI Controparte_4 C.F._3
ALESSANDRO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 16 gennaio 2025: per gli attori opponenti e Controparte_3 Controparte_2 [...]
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi CP_1
suesposti, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.123/2023 emesso dal Tribunale di Livorno perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le causali di cui in narrativa, limitando la somma dovuta, per tutte le causali di cui in narrativa, a complessive Euro
40.000,00 (Euro quarantamila/00) e/o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, o, in subordine, compensando le spese di lite”;
pagina 1 di 3 per il convenuto opposto “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno: -1) In via Controparte_4
principale, nel merito: a) rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il
D.I. n. 123/2023, emesso da Tribunale di Livorno in data 30.01.23; -b) condannare gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, di una somma di denaro determinata ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso di il Tribunale di Livorno, con decreto n.123/2023 del 30 Controparte_4
gennaio 2023, ingiungeva alla società a e a Controparte_3 CP_1 CP_2
i pagare la somma di euro 100.000,00, oltre accessori.
[...]
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che aveva concluso una scrittura privata in data 4 ottobre
2021 con la quale la società e i Controparte_3 CP_1 Controparte_2
obbligavano, in solido tra loro, a pagare la somma di euro 120.000,00, attraverso varie rate, e che i predetti rimanevano inadempimenti al pagamento della rata di euro 20.000,00 con scadenza nel dicembre 2023, così si era integrata la decadenza dal termine e il ricorrente aveva diritto al pagamento dell'intera somma residua di euro 100.000,00.
II. Con atto notificato in data 17 marzo 2023, Controparte_3 CP_2
e proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e
[...] CP_1
deducevano che non avevano potuto rispettare il termine per il pagamento della rata del debito per la riduzione dei ricavi di impresa e per le conseguenti difficoltà finanziarie incontrate e chiedevano la revoca del decreto opposto.
III. Con comparsa depositata in data 23 giugno 2023 si costituiva in giudizio Controparte_4 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 I e III comma cpc.
IV. All'udienza del 21 dicembre 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali delle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
VI. L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo viene confermato.
pagina 2 di 3 Le difficoltà finanziarie non costituiscono una impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore idonea ad estinguere l'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1256 cc.
VII. e soccombenti, Controparte_3 Controparte_2 CP_1 vengono condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di Controparte_4
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I comma cpc e di condanna ai sensi dell'art-
96 III comma cpc vengono rigettate per il convenuto opposto non ha dimostrato di aver subito ulteriori oneri diversi da quelli già rimborsati in virtù della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_3
[...
e contro ogni diversa domanda, Controparte_2 CP_1 Controparte_4
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto n.123/2023 del 30 gennaio 2023; condanna e a pagare, in CP_3 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
solido tra loro, a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Controparte_4
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3