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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 792/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via A. Manzoni , n. 24, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Mobilio (PEC: ), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del rappresentante legale pro tempore. CP_1
RESISTENTE COSTUMACE
Oggetto: Indennità chilometrica.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che I) aveva prestato la sua attività lavorativa, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 18.01.2017 al 15.06.2020, quale operatore ecologico, inquadrato di livello IIB, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti CP_1 urbani, svolgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” MA, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (MA). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 7.729,31. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare che il ricorrente per ogni giorno di lavoro è costretto per esigenze aziendali a percorrere andata e ritorno il tragitto tra la sede di lavoro sita in Vibo Valentia e la sede operativa aziendale sita in Località Grande
1 nel Comune di MA ( Vv ) ove è allocato il deposito dei mezzi aziendali, utilizzando la propria autovettura personale per esigenze di servizio;
b. di conseguenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il rimborso spese per uso autovettura previsto dall'art. 37 lettera a) C.C.N.L. Fise Assoambiente applicato inter partes;
c. per l'effetto condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente relativamente al 1° ottobre 2017-15 giugno 2020 della complessiva somma di € 6.245,58 al lordo delle eventuali ritenute di legge, o alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, otre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; d. condannare, altresì, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Nonostante la regolarità della notifica a , la società non si è costituita in giudizio. Si dichiara, CP_1 pertanto, la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel raccogliere, Pt_1 trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di MA, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di MA direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come
«Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di MA.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è
2 neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato MA (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in MA.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via A. Manzoni , n. 24, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Mobilio (PEC: ), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del rappresentante legale pro tempore. CP_1
RESISTENTE COSTUMACE
Oggetto: Indennità chilometrica.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che I) aveva prestato la sua attività lavorativa, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 18.01.2017 al 15.06.2020, quale operatore ecologico, inquadrato di livello IIB, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti CP_1 urbani, svolgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” MA, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (MA). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 7.729,31. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare che il ricorrente per ogni giorno di lavoro è costretto per esigenze aziendali a percorrere andata e ritorno il tragitto tra la sede di lavoro sita in Vibo Valentia e la sede operativa aziendale sita in Località Grande
1 nel Comune di MA ( Vv ) ove è allocato il deposito dei mezzi aziendali, utilizzando la propria autovettura personale per esigenze di servizio;
b. di conseguenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il rimborso spese per uso autovettura previsto dall'art. 37 lettera a) C.C.N.L. Fise Assoambiente applicato inter partes;
c. per l'effetto condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente relativamente al 1° ottobre 2017-15 giugno 2020 della complessiva somma di € 6.245,58 al lordo delle eventuali ritenute di legge, o alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, otre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; d. condannare, altresì, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Nonostante la regolarità della notifica a , la società non si è costituita in giudizio. Si dichiara, CP_1 pertanto, la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel raccogliere, Pt_1 trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di MA, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di MA direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come
«Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di MA.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è
2 neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato MA (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in MA.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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