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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6575/2021 in data 21/10/2021, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Maddalena Manavello e
Aldo Agostinacchio
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Garofalo e Ludovica
Bernardi
parte convenuta
e con la chiamata in causa di
) CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dagli avv. TE Colledan e
Michele De Pieri Cont
) (P.I. ) Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Lombardi
terzi chiamati
avente per oggetto: Responsabilità professionale,
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per : Parte_1
- Accertato e dichiarato l'inadempimento del geom. al CP_1
contratto inter partes di cui all'allegato 2 e comunque agli obblighi di correttezza e diligenza professionale dovuta in relazione alla natura dell'incarico di progettista e direttore lavori conferitigli dal signor
, condannarsi per l'effetto il convenuto al Pt_1
risarcimento dei danni tutti causati dalla negligente condotta del convenuto medesimo, quantificati in € 9.150,00 relativi al pagamento, da parte dell'attore, della fattura n.ro 101/001 del 22/06/2021 emessa dall'impresa D&D
Costruzioni S.N.C. di RA Geom. AR e NO
TE ed in € 59.500,00 più Iva quale aggravio dei costi di realizzazione dell'immobile attoreo a causa della condotta del Geom. , ovvero nella diversa somma, anche CP_1
maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
- Accertata e dichiarata la responsabilità solidale dell'IN. con limitato riferimento alle CP_2
problematiche inerenti al piano di demolizione, ed alle
Pag. 2 di 26 operazioni conseguenti allo stesso, della porzione di fabbricato di proprietà dell'attore, condannarsi l'ing.
, anche in via solidale con il Geom. al CP_2 CP_1
risarcimento dei danni tutti, causati all'attore, già quantificati nell'importo di € 9.150,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU, con diverso consulente, già formulata all'udienza del 16.5.2024 per i motivi tutti evidenziati nelle osservazioni alla relazione peritale effettuate dal consulente tecnico di parte attrice, in particolare a quelle riportate dal CTU nella propria relazione alle pagine 71 e 72, a cui il tecnico non ha dato risposta e nelle quali si evidenziano motivi di responsabilità del geom. , quale direttore dei lavori e CP_1
dell'ing. , quale redattore del piano di demolizione. CP_2
Oltre alle responsabilità del geom. per aver CP_1
predisposto un progetto per il quale evidentemente non era competente e che infatti prevedeva una soluzione tecnica irrealizzabile e per non aver sollevato la problematica con il progettista esecutivo, così inducendo l'attore a modificare il progetto iniziale di realizzazione del fabbricato.
Si insiste, altresì, per l'accoglimento dell'istanza di interrogatorio formale del geom. sul seguente CP_1
capitolo: 1) Vero che in data 12 giugno 2019 ha inviato al
Pag. 3 di 26 signor la comunicazione e-mail di cui al Parte_1
doc. 5, che si rammostra, con allegate le bozze di lettera di cui ai docc. n.. 6 e 7 che si rammostrano.
Inoltre si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 1.7.2019 erano presenti in Conegliano, via Santa Rosa
n. 8/b i signori Per_1 Parte_1 CP_1
e 2) Vero che nella CP_2 Persona_2
circostanza di cui al capitolo che precede i signori
[...]
, e Per_1 Parte_1 CP_1 CP_2
hanno sottoscritto il verbale di cui al Persona_2
documento n. 8 che si rammostra.
Si indicano come testimoni sui capitoli di prova testimoniale nn. 1 e 2 i signori residente in Per_1
Conegliano e la signora Persona_2
3) Vero che nel mese di giugno del 2021 ha eseguito lavori di rinforzo strutturale della parete del fabbricato sito in
Conegliano, Via Santa Rosa n. 8/b, in aderenza alla quale era presente una frazione di fabbricato che era stata in precedenza demolita;
4) Vero che in relazione ai lavori di cui al capitolo che precede ha emesso la fattura di cui al doc. 12 che si rammostra;
5) Vero che la fattura di cui al capitolo che precede è stata regolarmente pagata dal signor
. Parte_1
Si indicano come testimoni sui capitoli nn. 3, 4 e 5 il signor RA AR, con domicilio in Volpago del
Pag. 4 di 26 LL (TV) ed il signor TE NO con domicilio in Volpago del LL (TV).
6) Vero che in data 11 giugno 2020 ha presenziato ad un sopralluogo presso l'immobile sito in Conegliano Veneto
(TV), via Santa Rosa n. 8/b;
7) Vero che il sopralluogo di cui sopra è stato convocato per verificare lo stato dei luoghi e la reale sussistenza dei danni lamentati dalla famiglia a seguito della Per_3
demolizione della frazione di fabbricato di proprietà del signor;
Pt_1
8) Vero che lo stato dei luoghi da Lei rinvenuto nel sopralluogo di cui al capitolo che precede era conforme a quanto scritto nel verbale di cui al doc. 11 che si rammostra;
9) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 6) sono stati concordati gli interventi di ripristino indicati nel verbale di cui al doc. 11 a cura e spese del signor
10) Vero che tra la documentazione tecnico Parte_1
amministrativa afferente i lavori da eseguirsi sull'immobile del signor in Conegliano Parte_1
Veneto (TV), Via Santa Rosa 8/a, mancava un rilievo sulla statica globale del fabbricato ante demolizione.
Si indica quale testimone sui capitoli da 6 a 10 l'ing.
con domicilio in MA di VE (TV) e Testimone_1
l'ing. con domicilio in Conegliano Veneto Testimone_2
(TV).
Pag. 5 di 26 11) Vero che il progetto esecutivo da Lei redatto e relativo all'immobile del signor sito in Conegliano, Pt_1
via Santa Rosa 8/A si è basato sul progetto architettonico redatto dal geom. ; CP_1
12) Vero che il progetto esecutivo di cui al capitolo che precede non prevedeva di inglobare lo sporto del tetto dell'immobile dei signori e Parte_2 Per_4
13) Vero che le tavole di cui ai docc. nn. 24, 25 e 26, che si rammostrano, sono le uniche rappresentazioni allegate al progetto esecutivo da Lei redatto ed inerente il fabbricato da edificare in Conegliano, Via Santa Rosa n. 8/A. Si
indica quale testimone sui capitoli 11 e 12 e 13 l'ing.
di Bolzano. Testimone_3
14) Vero che la platea afferente l'immobile da realizzare in Conegliano, via Santa Rosa 8/A gettata nel luglio 2019 occupava il sedime originario della frazione di immobile acquistato dal signor e dunque in aderenza Parte_1
all'immobile di proprietà dei signori e Parte_2 [...]
. Per_4
15) Vero che in conseguenza dell'impossibilità di realizzare l'immobile del signor nella posizione Pt_1
originaria di cui al progetto architettonico del geom.
, nell'ottobre 2021 è stata da Voi realizzata nuova CP_1
platea con annesse nuove predisposizioni di scarico in posizione diversa;
Pag. 6 di 26 16) Vero che il geom. ha ricoperto di ruolo di CP_1
direttore dei lavori per le opere di realizzazione della platea nel mese di luglio 2019;
17) Vero che le fatture nn. 39 e 54 del 2019 da Lei emesse nei confronti del signor Le sono state regolarmente Pt_1
pagate (doc. 27);
Si indica quale testimone sui capitoli da 13 a 17 il signor
. Testimone_4
18) Vero che le fatture nn. 515 e 516 del 2019, nn. 533 del
2021, nn. 344 e 345 del 2022 da Voi emesse nei confronti del signor sono state regolarmente pagate Parte_1
(doc. 28 - 29).
Si indica quale testimone sul capitolo n. 18 il signor della Tonin Ampelio S.r.l. con domicilio in Testimone_5
MO (TV).
19) Vero che la società VE Servizi Spa ha curato in favore del signor i lavori di spostamento Parte_1
dell'allacciamento idrico pertinente all'immobile sito in
Conegliano, Via Santa Rosa n. 8/A nel dicembre 2021;
20) Vero che quale corrispettivo per il servizio di cui al capitolo che precede la società VE Servizi Spa ha ricevuto dal signor il prezzo di € 1.300 + Parte_1
Iva, come da preventivo che si rammostra (doc. 30).
Si indica quale testimone sui capitoli nn. 19 e 20 il legale rappresentante della società VE Servizi Spa con sede in Codognè (TV).
Pag. 7 di 26 In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per Controparte_1
- nel merito, in principalità: rigettarsi, per tutte le ragioni esposte in atti, le domande tutte formulate nei confronti del geom. nell'atto di Controparte_1
citazione del signor in quanto Parte_1
inammissibili e infondate;
- nel merito, in subordine, nei confronti dell'ing. CP_2
: nella denegata ipotesi in cui le domande proposte
[...]
dal signor nei confronti del geom. Parte_1 [...]
dovessero trovare accoglimento, anche solo CP_1
parziale, condannarsi l'ing. a titolo di CP_2
responsabilità contrattuale, da contatto sociale ed extracontrattuale e se del caso anche a titolo di regresso tra condebitori solidali, a manlevare e tenere indenne il geom. da ogni spesa o esborso Controparte_1
conseguente, per le ragioni e sulla base dei titoli meglio indicati negli atti di causa;
- nel merito, in subordine, nei confronti della terza chiamata Controparte_5
l'Italia: nella denegata
[...]
ipotesi in cui le domande proposte dal signor Parte_1
nei confronti del geom.
[...] Controparte_1
dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, condannarsi Controparte_6
in persona del
[...]
Pag. 8 di 26 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il geom. da ogni spesa o Controparte_1
esborso conseguente, per le ragioni e sulla base dei titoli meglio indicati negli atti di causa;
- in via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) vero che nell'estate del 2018 il signor decideva di Parte_1
realizzare un edificio tradizionale, in laterizio e cemento, nella proprietà che aveva acquistato in
Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A; 2) vero che nell'estate del 2018 il signor a mezzo del geom. Parte_1
contattava il geom. per CP_7 Controparte_1
avere un preventivo delle spese di progettazione, pratiche di rilascio permesso di costruire e direzione lavori relativamente ad un edificio tradizionale in cemento e laterizio dal realizzare nella proprietà che aveva acquistato in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A; 3) vero che, a fronte dei preventivi ricevuti, nell'autunno del
2018 il signor desisteva dal realizzare Parte_1
nella proprietà che aveva acquistato in Conegliano, via
Santa Rosa n. 8/A, un edificio tradizionale in cemento e laterizio;
4) vero che nell'autunno 2018 il signor decideva di realizzare, nella proprietà che Parte_1
aveva acquistato in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, un edificio con struttura in legno;
5) vero che il contratto stipulato dal signor con la Tonin Ampelio Parte_1
s.r.l. nel febbraio 2019, aveva ad oggetto la fornitura e la posa in opera di un edificio con struttura in legno e
Pag. 9 di 26 includeva i calcoli strutturali e gli elaborati grafici per consegna al genio civile, la progettazione esecutiva delle strutture e la relativa direzione lavori strutturale, il progetto dell'impianto elettrico e di quello termoidraulico e quanto allo scopo necessario, nonché la realizzazione e posa in opera delle pareti portanti e dei solai, delle coperture, delle lattonerie, dei pavimenti, delle finestre, delle porte, dei sanitari e dei rivestimenti interni ed esterni nonché la demolizione dell'edificio esistente, gli scavi di sbancamento e il getto della platea in calcestruzzo e dei cordoli ove poggiare l'edificio in legno;
6) vero che il contratto intercorso tra il signor e la Tonin Ampelio s.r.l. nel febbraio 2019 Parte_1
prevedeva quale progettista delle strutture l'ing. arch.
di Bolzano;
7) vero che il contratto Testimone_3
intercorso tra il signor e la Tonin Ampelio Parte_1
s.r.l. nel febbraio 2019 prevedeva quale direttore lavori strutture in opera e legno l'arch. di Persona_5
MO; 8) vero che il contratto intercorso tra il signor e la Tonin Ampelio s.r.l. nel Parte_1
febbraio 2019 prevedeva quale responsabile del coordinamento per la sicurezza il geom. 9) CP_7
vero che il contratto intercorso tra il signor Parte_1
e la Tonin Ampelio s.r.l. nel febbraio 2019 prevedeva
[...]
quale responsabile dei lavori relativamente alla sicurezza del cantiere lo stesso signor 10) vero che Parte_1
il contratto intercorso tra il signor e la Parte_1
Tonin Ampelio s.r.l. nel febbraio 2019 prevedeva quale
Pag. 10 di 26 collaudatore statico l'ing. di Testimone_6
MO; 11) vero che, a seguito del contratto intercorso tra il signor e la Tonin Ampelio Parte_1
s.r.l. nel febbraio 2019, il geom. Controparte_1
veniva incaricato dal medesimo signor della sola Pt_1
progettazione architettonica dell'edificio da realizzarsi in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, volta all'ottenimento del permesso di costruire da parte del Comune di
Conegliano, e della successiva direzione lavori architettonici;
12) vero che della redazione del progetto esecutivo dell'edificio da realizzarsi da parte della Tonin
Ampelio s.r.l. a favore del signor veniva Parte_1
incaricato l'ing. 13) vero che, in Testimone_3
vista della redazione del progetto architettonico dell'edificio da realizzarsi in Conegliano, via Santa Rosa
n. 8/A, da parte del geom. era il Controparte_1
signor ad indicargli le specifiche tecniche Parte_1
come ricevute e concordate con la Tonin Ampelio s.r.l.; 14)
vero che nel periodo estate 2018/estate 2019, tra il signor e il geom. si era Parte_1 Controparte_1
instaurato un rapporto di fiducia caratterizzato da quotidiane interlocuzioni;
15) vero che nel periodo estate
2018/estate 2019, in conseguenza del rapporto tra loro instauratosi, il geom. si occupava di Controparte_1
coordinare i vari professionisti e le varie imprese incaricati dal signor per la realizzazione Parte_1
della sua nuova abitazione in Conegliano, via Santa Rosa n.
8/A, dandogli l'assistenza che di volta in volta
Pag. 11 di 26 necessitava;
16) vero che il signor Parte_1
reputava eccessivo il preventivo di spesa formulato dalla
Tonin Ampelio s.r.l. per la demolizione dell'edificio esistente nella primavera del 2019 sulla sua proprietà di
Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A; 17) vero che, in vista dell'esecuzione della demolizione dell'edificio esistente nella primavera del 2019 sulla sua proprietà di Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, da parte della ditta Tes_4
, il signor chiedeva al geom.
[...] Parte_1
di suggerirgli un ingegnere cui Controparte_1
assegnare l'incarico di redigere il piano di demolizione;
18) vero che, in vista dell'esecuzione della demolizione dell'edificio esistente nella primavera del 2019 sulla sua proprietà di Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, da parte della ditta , il signor – Testimone_4 Parte_1
per il tramite del geom. – assegnava Controparte_1
all'ing. l'incarico di redigere il piano di CP_2
demolizione; 19) vero che, in vista della redazione del piano di demolizione dell'edificio allora ivi esistente in
Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, in data 23 maggio 2019
l'ing. eseguiva un sopralluogo unitamente al signor CP_2
e al geom. 20) vero Parte_1 Controparte_1
che il committente e destinatario delle prestazioni rese dall'ing. per la redazione del piano di CP_2
demolizione dell'edificio esistente in Conegliano, via
Santa Rosa n. 8/A, nel periodo maggio-giugno 2019 era il proprietario dell'edificio stesso signor Parte_1
come da doc. 17 che si rammostra;
21) vero che la CP_1
Pag. 12 di 26 demolizione dell'edificio esistente in Conegliano, via
Santa Rosa n. 8/A nel giugno 2019 veniva eseguita dalla ditta sulla scorta delle indicazioni del Controparte_8
piano di demolizione redatto dall'ing. e CP_2
delle prescrizioni di sicurezza del responsabile della sicurezza geom. 22) vero che la platea in CP_7
cemento armato da realizzarsi in Conegliano, via Santa Rosa
n. 8/A, tra la fine di luglio 2019 e l'inizio di agosto
2019, veniva progettata dall'ing. 23) Testimone_3
vero che gli scavi per la realizzazione della platea in cemento armato in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A, tra la fine di luglio 2019 e l'inizio di agosto 2019 venivano realizzati dalla ditta secondo le Testimone_4
indicazioni progettuali dell'ing. e Testimone_3
sotto la direzione dell'arch. alla Persona_5
presenza del signor della Tonin Ampelio Testimone_5
s.r.l.; 24) vero che, in data 1 luglio 2019, l'ing. CP_2
partecipava ad un sopralluogo dell'edificio sito in
[...]
Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B, in qualità di ingegnere per le opere di demolizione, come da verbale che si rammostra.
Si indicano a testi: geom. di ZA Veneto;
CP_7
signor della Tonin Ampelio s.r.l.; ing. Testimone_5
di Bolzano;
arch. di Testimone_3 Persona_5
MO; signor ing. Testimone_4 Tes_6
di MO.
[...]
Pag. 13 di 26 Si chiede inoltre di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 25) vero che il signor conosceva l'esistenza dello sporto nella Parte_1
propria proprietà dell'edificio confinante sito in
Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B; 26) vero che la Tonin
Ampelio s.r.l., e per essa in particolare ma non solo il signor conosceva l'esistenza dello sporto Testimone_5
dell'edificio sito in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B
sulla confinante proprietà del signor 27) Parte_1
vero che il geom. conosceva l'esistenza dello CP_7
sporto dell'edificio sito in Conegliano, via Santa Rosa n.
8/B sulla confinante proprietà del signor Parte_1
28) vero che l'ing. conosceva Testimone_3
l'esistenza dello sporto dell'edificio sito in Conegliano,
via Santa Rosa n. 8/B sulla confinante proprietà del signor
29) vero che, a seguito degli intercorsi Parte_1
accordi contrattuali tra il signor e la Parte_1
Tonin Ampelio s.r.l. – di cui al doc. 4 di parte convenuta
, che si rammostra –, il progettista delle strutture ed CP_1
incaricato della redazione del progetto esecutivo era l'ing. 30) vero che le tavole di Testimone_3
progetto di cui al permesso di costruire prat. n. 37- 2019, di data 27 maggio 2019, del Comune di Conegliano, che si rammostra, rappresentano l'esistenza dello sporto dal tetto dell'edificio sito in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B, aggettante sulla proprietà confinante del signor Parte_1
.
[...]
Pag. 14 di 26 Si indicano a testi: geom. di ZA CP_7
Veneto; signor della Tonin Ampelio s.r.l.; Testimone_5
ing. di Bolzano;
dott. del Testimone_3 Tes_7
Comune di Conegliano.
Si chiede, ancora, di essere ammessi a prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 31) vero che le segnalazioni di danno dei signori e giungevano Pt_2 Per_4
alla conoscenza del signor alla fine di Parte_1
giugno 2019; 32) vero che in data 1 luglio 2019 si è tenuto un sopralluogo sulla proprietà dei signori e Pt_2 Per_4
in Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B, alla presenza del signor dell'ing. del geom. Parte_1 CP_2
e della signora 33) Controparte_1 Persona_2
vero che nel corso del sopralluogo di cui al capitolo precedente i signori e lamentavano la comparsa Pt_2 Per_4
di fessurazioni a seguito dei lavori di demolizione dell'adiacente immobile di via Santa Rosa n. 8 /A; 34) vero che, a seguito delle doglianze dei signori e Pt_2 Per_4
il signor decideva in piena autonomia di Parte_1
sospendere il cantiere di Conegliano, via Santa Rosa n.
8/A, nei primi giorni di agosto 2019; 35) vero che il
Comune di Conegliano non ha emesso un ordine di sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire prat. n. 37-
2019, di data 27 maggio 2019, che si rammostra, nel periodo dal 10 agosto 2019 al 7 ottobre 2021; 36) vero che l'Autorità giudiziaria di Treviso non ha mai emesso un ordine di sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire prat. n. 37-2019, di data 27 maggio 2019, che si
Pag. 15 di 26 rammostra, nel periodo dal 10 agosto 2019 al 7 ottobre
2021; 37) vero che il signor decideva di Parte_1
far iniziare i lavori di sistemazione della parete dell'edificio di Conegliano, via Santa Rosa n. 8/B, confinante con la sua proprietà nella seconda metà del mese di giugno 2021; 38) vero che nel settembre 2021 il cantiere di Conegliano, via Santa Rosa n. 8/A era ancora sospeso a far data dal mese di agosto 2019; 39) vero che il preventivo dei lavori da eseguirsi a cura dell'impresa
[...]
sulla proprietà del signor Testimone_4 Parte_1
nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 prevedeva già la realizzazione di un muro di sostegno e di una fondazione di sostegno del muro a confine dell'edificio di proprietà
e ; 40) vero che il consuntivo di spesa Per_4 CP_9
inviato al signor in data 4 settembre 2019, Parte_1
da parte della che si rammostra, Testimone_4
includeva la realizzazione di una muratura di sostegno della trave e di una fondazione di sostegno.
Si indicano a testi la signora di Persona_2
Conegliano; il dott. del Comune di Conegliano;
Tes_7
il signor di Conegliano;
la signora Tes_8 Per_4
di Conegliano;
il geom. AR RA di Volpago;
il signor TE NO di Volpago;
l'ing. Tes_1
di Vazzola;
il signor della Tonin
[...] Testimone_5
Ampelio s.r.l.; il signor Tes_4 Tes_4
Si chiede altresì di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli: 41) vero che in data 20 luglio 2020 il
Pag. 16 di 26 geom. si recava presso gli uffici Controparte_1
della in Treviso, Via Le Controparte_10
Canevare 30 int. 12; 42) vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente il geom. veniva Controparte_1
ricevuto dalla dott. e dal dott. Parte_3 Per_6
; 43) vero che nella circostanza di cui ai due
[...]
capitoli che precedono il geom. Controparte_1
consegnava al dott. e alla dott. Persona_6 Parte_3
copia della diffida, di data 30 giugno 2020, a
[...]
firma dell'avv. Maddalena Manavello, come da docc. che si rammostrano (docc. 35 e 36 di parte e doc. 21 CP_1
attoreo).
Si indicano a testi il dott. e la dott. Persona_6
della entrambi Parte_3 Controparte_11
con domicilio in Treviso;
- ancora in via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti avversarie tutte in quanto inammissibili, inconferenti, superflue e infondate;
in denegata ipotesi di loro accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti dall'attore, indicando allo scopo a testi:
geom. di ZA Veneto;
signor CP_7 Tes_5
della Tonin Ampelio s.r.l.; ing.
[...] Testimone_3
di Bolzano;
arch. di MO;
signor Persona_5
ing. di MO;
Testimone_4 Testimone_6
il dott. del Comune di Conegliano;
la signora Tes_7
di Conegliano;
il signor di Persona_2 Tes_8
Pag. 17 di 26 Conegliano;
la signora di Conegliano;
il geom. Per_4
AR RA di Volpago;
il signor TE NO di
Volpago; l'ing. di Vazzola. Testimone_1
Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere formulate da parte attrice e da parti chiamate in causa.
Per : CP_2
Nel merito: per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare le domande tutte formulate nei confronti dell'IN.
[...]
, poichè destituite di fondamento, in fatto e CP_2
diritto. In ogni caso: con rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite.
Per : Controparte_12
Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare:
rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di Controparte_1 CP_12
non sussistendo le condizioni di operatività della
[...]
garanzia assicurativa della polizza di responsabilità civile professionale nr. TCO-00094-000-11-C, per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di Controparte_1
per intervenuta decadenza dello Controparte_12
stesso geom. dal diritto al riconoscimento CP_1
Pag. 18 di 26 dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di responsabilità civile professionale nr. TCO-00094-000-11-C, per i motivi dedotti in narrativa nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di Controparte_1
nei confronti di previo rigetto Controparte_12
delle domande svolte nei confronti del geom.
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, CP_1
non sussistendo qualsivoglia profilo di responsabilità professionale allo stesso riferibile nell'esecuzione del suo incarico.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti geom. Controparte_1
nonché della domanda di manleva e garanzia da questi ultimi formulata di statuire la condanna Controparte_12
di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività
del contratto di assicurazione in atti, compresi franchigia
(pari a € 750,00) e massimale (pari a € 500.000,00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor quale proprietario di una Parte_1
porzione di fabbricato sita in Comune di Conegliano, Via
Santa Rosa n.ro 8/A (catastalmente identificata in COMUNE
DI CONEGLIANO - Sezione E - Foglio 10 (dieci) M.N. 810 Via
Santa Rosa, piano T-1, cat. A/5, cl. 1^, vani 6, R.C. Euro
Pag. 19 di 26 132,32 superficie catastale mq. 146) con muro in comune con l'altra porzione di fabbricato di proprietà dei signori e ha convenuto in giudizio il geom. Tes_8 Per_4
sostenendo di avere a questo conferito Controparte_13
l'incarico di progettista e direttore dei lavori di demolizione e ricostruzione di nuova abitazione con ampliamento di volume.
Iniziati i lavori di demolizione del fabbricato a fine giugno 2019, i confinanti e Parte_2 Per_4
lamentavano la formazione di cavillature e fessurazioni sul loro immobile.
Seguiva sopralluogo a seguito del quale si verificava la presenza di cavillature e fessurazioni;
ciò nonostante, il geom. decideva di proseguire nei lavori di CP_1
demolizione.
Veniva realizzato uno scavo lungo il sedime del muro in comune fra le abitazioni;
i vicini lamentavano ulteriori cavillature e fessurazioni nella loro abitazione e diffidavano il anche dall'intraprendere lavori di Pt_1
demolizione della copertura del loro fabbricato (il tetto dei vicini sporgeva sulla proprietà del . Pt_1
I lavori venivano quindi sospesi.
Seguiva ulteriore sopralluogo, all'esito del quale venivano individuati gli interventi necessari al ripristino del fabbricato esistente tanto dal punto di vista statico quanto dal punto di vista architettonico/murale; interventi che venivano effettuati nella seconda metà del mese di
Pag. 20 di 26 giugno 2021 dall' Controparte_14 Parte_4
AR e NO TE per il costo di € 9.150,00.
[...]
Il si rivolgeva ad altro professionista per la Pt_1
redazione di un nuovo progetto, perché quello del geom.
non rappresentava fedelmente lo stato dei luoghi;
CP_1
inoltre non era stata effettuata una valutazione circa la staticità e il rischio sismico.
Ciò premesso, l'attore ha lamentato la responsabilità
professionale del geometra e ha chiesto la condanna CP_1
del professionista al risarcimento dei danni.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione fattuale attorea.
Il aveva abbandonato l'iniziale intenzione di Pt_1
realizzare una ricostruzione in cemento armato e laterzio e aveva deciso di acquistare una casa in legno;
il venditore si sarebbe occupato del progetto e della posa. L'incarico conferito al ER era stato quindi limitato alla sola progettazione architettonica, volta all'ottenimento del permesso di costruire, e alla direzione dei lavori architettonici;
del progetto strutturale (in legno) e del collaudo statico venivano incaricati altri soggetti;
il piano di demolizione era stato redatto dall'ing CP_2
.
[...]
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
chiamava in causa l'IN e anche la propria CP_2
assicurazione
[...]
per essere Controparte_6
Pag. 21 di 26 da questi tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.
L'IN costituendosi in giudizio, eccepiva la CP_2
nullità della citazione per chiamata del terzo per violazione dell'art 163 comma 4 c.p.c.; negava ogni responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti, precisando di avere redatto con perizia il piano di demolizione richiestogli dal geom CP_1
chiedeva la chiamata in garanzia di
[...]
. Controparte_15
, quale Controparte_6 Controparte_6
chiamata in garanzia dal geom. , si costituiva in CP_1
giudizio ed eccepiva l'inoperatività della polizza e la decadenza;
chiedeva il rigetto della domanda;
in subordine limitare la condanna tenendo conto di franchigia e massimale.
L'IN rinunciava invece alla chiamata in giudizio CP_2
dell'assicurazione.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, all'esito di questa, trattenuta in decisione senza dare ingresso alle prove orali chieste dalle parti.
***
Dalla C.T.U. espletata dall'IN risulta Persona_7
in sintesi quanto segue.
- In sede di sopralluogo congiunto, non sono state riscontrate fessurazioni sull'immobile dei vicini come
Pag. 22 di 26 lamentate in ricorso;
lo stesso consulente dell'attore ha sottoscritto il verbale di sopralluogo.
Quanto alle due modeste lesioni individuate nel corso del sopralluogo effettuato ante causam nel giugno 2020, si trattava probabilmente di effetto di pregresse infiltrazioni, anteriori all'epoca del lavori sulla proprietà . Pt_1
Si legge nella relazione del CTU: … le modeste lesioni a
suo tempo rilevate non sembrano riconducibili ai lavori di demolizione che sono stati contestati ai convenuti, in
particolare al Geom. e all'IN. ma appaiono CP_1 CP_2
verosimilmente antecedenti perché la veranda costituisce una precaria costruzione che essendo priva delle morse di
collegamento con la struttura del fabbricato principale è
soggetta ad assestamenti e dilatazioni autonome che comportano il manifestarsi di fessurazioni e cedimenti
differenziati. Di norma tali vecchi manufatti, poveri come quello in esame e che risalgono all'epoca e all'uso rurale,
sono spesso realizzati privi di fondazioni in c.a. e con i
muri costruiti ad una sola testa (uno strato solo di mattoni uno sopra l'altro anziché due incrociati) sovente
appoggiati direttamente sul terreno ad una certa profondità dove si trova il suolo un po' più consolidato.
Il C.T.U. agiunge che, anche ove si dovesse ritenere che i modesti danni siano riconducibili alle opere effettuate sull'immobile , comunque questi “ non dipendono da Pt_1
presunte inadempienze dei convenuti che da un lato hanno
Pag. 23 di 26 operato in maniera corretta e coerente nell'ambito degli
incarichi e delle competenze di Legge ad essi affidati, ma andrebbero attribuiti in via solidale, semmai, ai soggetti
che hanno eseguito e diretto in concreto la demolizione non avendo adottato le necessarie consuete precauzioni
nell'abbattimento delle vecchie strutture e nel relativo
controllo in corso d'opera. In tale ipotesi le cause andrebbero ricercate, quindi, in un eccesso di vibrazioni
con martelli demolitori troppo potenti e per questo
“sbrigativi”, velocità della demolizione per contenere al
massimo i costi del personale, vibrazioni sul terreno
indotte dal carico del materiale di risulta e dal transito di automezzi pesanti, ecc. ecc..
-La responsabilità per la mancata previsione del placcaggio sulla facciata esterna della parete comune e per la conseguente sua tardiva esecuzione – opera di consolidamento strutturale necessaria anche in caso di spostamento della nuova casa, come si è voluto realizzare;
e da effettuarsi immediatamente dopo la demolizione e non a distanza di quasi due anni – ricade sull'impresa appaltatrice e sui professionisti preposti ai lavori strutturali.
Del tutto estranei a tale problematica sono invece sia il geom. – che non ha titolo per predisporre un progetto CP_1
strutturale - sia l'IN , il cui compito era limitato CP_2
alla redazione di un piano teorico di demolizione che non contemplava assolutamente la progettazione di alcuna opera
Pag. 24 di 26 speciale e permanente in cemento armato del tipo come il placcaggio con la
contro
-parete in c.a. regolamentate dalla
L. 1086/71 e dalle NTC 2018.
L'IN ha poi valutato che: Per_7
- “ non sussiste alcun pregiudizio e/o incompatibilità del
progetto architettonico redatto dal Geom. rispetto CP_1
allo stato di fatto dell'edificio sussistente nel momento della predisposizione del progetto medesimo” e che “ il
mantenimento dello sporto dei vicini non avrebbe comportato, quindi, alcuna conseguenza di rilievo, neanche
volumetrica, per la corretta e completa costruzione della
nuova porzione immobiliare così come prevista nei grafici di progetto del convenuto Geom. Il progetto del Geom. CP_1
, pertanto, era facilmente realizzabile”. CP_1
In sintesi dunque, richiamato qui integralmente il contenuto della relazione dell'IN – Persona_7
anche in risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice – e rilevata l'infondatezza delle eccezioni avanzate dai procuratori di parte attrice quanto all'operato del C.T.U. - come già considerato nell'ambito del “sub procedimento” ex art 92 disp att c.p.c. – nessuna responsabilità per presunte inadempienze può essere attribuita ai professionisti parti in causa , geom. e CP_1
eventuali danni andrebbero semmai riferiti CP_16
all'opera e ai lavori espletati da altri soggetti estranei al presente procedimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
Pag. 25 di 26 DM 30/5/2014 aggiornato (valore della causa compreso tra euro 52.000 e euro 260.000; la presenza di più parti in giudizio non ha comportato un particolare aggravamento dell'opera professionale) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 6575/2021 RG,
così decide:
1. respinge le domande di parte attrice;
2. condanna l'attore alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore delle altre parti;
spese che si liquidano per il convenuto in euro 7.616 come CP_2
chiesto per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
per gli altri convenuti in euro 14.103 oltre a rimborso spese generali, IVA e CP
come per legge;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico dell'attore Parte_1
Treviso, 12/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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