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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3689/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GIANNI SPINA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ES CO attore contro
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
UE SS convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1 Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, l'estinzione e/o la nullità e/o l'inefficacia, con effetto ex tunc dalla data del 21.12.2020, della clausola n. 7 degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Vicenza in data 14.12.2020 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
a tale titolo.
[...]
Per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 della somma di € 88.500,00 (ricalcolata alla data odierna), o della diversa Parte_1 somma che risulterà di giustizia, indebitamente percepita a far data dal 21.12.2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., del contratto di cui alla clausola n. 7 degli accordi di separazione per eccessiva onerosità sopravvenuta e, per l'effetto, dichiarare non più dovuto dal sig. alcun importo a tale titolo a far data dalla domanda giudiziale. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta
Ci si oppone, per i motivi ampiamente dedotti, alle prove orali richieste da parte attrice;
si confida nel rigetto delle domande tutte formulate dall'attore, con vittoria delle spese di lite anche relative al procedimento cautelare formulato in corso di causa e dichiarato inammissibile e al suo reclamo, anch'esso in toto rigettato.
MOTIVAZIONE
FA
e si sono sposati l'8.1.2000 e hanno avuto una figlia, Controparte_1 Parte_1
nata il [...]. Per_1
2 Nel 2020 i coniugi si sono separati. L'accordo di separazione omologato in data 24.11.2020 prevede, tra l'altro, il seguente punto:
“7) il sig. inoltre verserà nelle mani della signora , in ragione del Pt_1 CP_1 collocamento di con la madre e della sua rinunzia all'assegnazione della casa
Per_1 coniugale che, proprio a seguito del collocamento filiale le sarebbe spettata, e quindi a titolo sia di ristoro parziale delle spese affrontante per il reperimento di una nuova casa per sé e per la figlia , sia a titolo di indennizzo per la rinunzia all'assegnazione della casa
Per_1 coniugale, la somma di € 1.500 mensili e ciò per tutto il tempo in cui la signora CP_1 avrebbe potuto abitare, quale assegnataria perché collocataria della figlia , la casa
Per_1 ex coniugale di Breganze, ossia sino all'autosufficienza economica di e comunque
Per_1 per un periodo non inferiore a 10 anni a fare data dal deposito del presente ricorso;
tale somma sarà versata con le medesime modalità e contestualmente all'assegno di mantenimento ordinario di ”.
Per_1
Pende tra le parti il giudizio di divorzio (n. 404/24 R.G.).
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 9.9.2024 ha convenuto avanti Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale chiedendo venisse accertata l'intervenuta caducazione della detta condizione n. 7 dell'accordo di separazione, con effetto dal 21.12.2020, e la condanna della convenuta a restituire le somme versate a titolo di indennizzo, in forza della detta clausola, in epoca successiva alla data suindicata. L'attore ha chiesto inoltre la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
, costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
Con ricorso cautelare in corso di causa del 27.9.2024 ha chiesto l'emissione Parte_1 di un provvedimento d'urgenza per la sospensione della detta clausola che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.12.2024, è stato dichiarato inammissibile.
ha quindi proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_1 resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che, in data 25.3.2025, è stato rigettato.
3 Per l'udienza del 20.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
La domanda attorea è infondata.
L'indennità di cui alla condizione n. 7 dell'accordo di separazione riveste natura contrattuale e, come è stato peraltro già stabilito nel giudizio di divorzio e ammesso pacificamente da entrambe le parti, segue la disciplina propria dei negozi giuridici che fa capo all'art. 1372 c.c.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa costantemente in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. 1,
n. 16909 del 19/08/2015) e, da ultimo, ha ribadito che “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
20034 del 22/07/2024).
Stabilito, pertanto, che la detta condizione rientra tra quegli accordi “occasionali” stipulati durante la separazione, che regolano rapporti patrimoniali estranei ai doveri coniugali e dunque scollegati al mantenimento o ad altre forme di solidarietà coniugale suscettibili di modifica in sede di divorzio, si è dovuto verificare se l'obbligazione di pagamento dell'indennità prevista nella detta clausola n. 7, secondo le regole del diritto comune dei contratti, si fosse frattanto estinta, resa nulla o inefficace come preteso dall'attore.
Detta verifica ha sortito esito negativo in quanto tale obbligazione di pagamento non si è caducata, né per “il venir meno della causa in concreto e della presupposizione oggettiva” dedotto dall'attore né per altre ragioni, e si ritiene tuttora valida ed efficace.
4 L'attore, partendo dalla premessa che “Nel caso di specie, la causa concreta dell'indennizzo non era il mero pagamento di un “prezzo”, come semplicisticamente asserito da controparte, ma lo scopo pratico di “ristorare” la sig.ra delle spese necessarie a reperire una CP_1 nuova abitazione per sé e la figlia”, è giunto alla conclusione che “Tale causa concreta è venuta meno per una duplice, decisiva ragione: a) L'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio [...] b) Il venir meno del presupposto oggettivo: la dimora in un immobile diverso da quello locato” (v. pagg. 4 e 5 note conclusive).
Così facendo, tuttavia, oltre a contraddire se stesso quando fin poche righe prima affermava che “la clausola n. 7) costituisce “contenuto eventuale” dell'accordo di separazione. Non si tratta di un'obbligazione di mantenimento, ma di un patto a natura contrattuale, che ha trovato mera “occasione” nella separazione, senza averne “causa” (v. pag. 3 note conclusive), ha dato corso ad un ragionamento che non può certo dirsi corretto sulla base di quanto si è premesso e stabilito sopra.
Se infatti, come si è detto, l'indennità di cui alla clausola n. 7 dell'accordo di separazione ha natura contrattuale ed è pertanto assoggettata alla relativa disciplina, l'instaurazione da parte della convenuta di una convivenza more uxorio ed il suo dimorare in un immobile diverso da quello locato, come pure la modifica delle condizioni patrimoniali dell'attore, sono circostanze che non ne incidono né inficiano la validità e l'efficacia, risultando sostanzialmente irrilevanti ai presenti fini.
L'art. 1372 c.c., rubricato “efficacia del contratto”, stabilisce che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, tra le quali possiamo annoverare l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta,
l'eccessiva onerosità sopravvenuta, il recesso legale o altre specifiche previste dalla legge per particolari tipologie di contratto, le quali tutte non paiono essersi verificate - e comunque l'attore non le ha dedotte - nel caso di specie.
Il venir meno della causa o del presupposto negoziale per il verificarsi delle dette circostanze, contrariamente a quanto affermato dall'attore, non può dunque portare alla caducazione dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo di cui alla condizione n. 7 dell'accordo di
5 separazione in quanto le medesime circostanze attengono al mantenimento o ad altre forme di solidarietà coniugale e risultano pertanto suscettibili di modifica soltanto in sede di divorzio
(la già citata Cass. 16909/2015 è chiarissima in tal senso: “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710
c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.”).
La domanda svolta in via principale dall'attore deve quindi essere rigettata.
Parimenti, deve respingersi la domanda di risoluzione della clausola contrattuale de qua che l'attore ha svolto ai sensi dell'art. 1467 c.c. in via subordinata e ciò poiché tale domanda deve reputarsi inammissibile in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata per la prima volta con le note conclusive del 10.11.2025.
Conclusioni e spese
Le domande attoree vanno tutte rigettate e la condizione n. 7 dell'accordo di separazione omologato in data 24.11.2020 deve ritenersi valida ed efficace.
L'attore, risultato soccombente, va condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare, liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 12.489,00, di cui € 10.860,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, nonché di quello cautelare, liquidate in € 7.475,00, di cui €
6.500,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GIANNI SPINA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ES CO attore contro
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
UE SS convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
1 Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, l'estinzione e/o la nullità e/o l'inefficacia, con effetto ex tunc dalla data del 21.12.2020, della clausola n. 7 degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Vicenza in data 14.12.2020 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
a tale titolo.
[...]
Per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 della somma di € 88.500,00 (ricalcolata alla data odierna), o della diversa Parte_1 somma che risulterà di giustizia, indebitamente percepita a far data dal 21.12.2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., del contratto di cui alla clausola n. 7 degli accordi di separazione per eccessiva onerosità sopravvenuta e, per l'effetto, dichiarare non più dovuto dal sig. alcun importo a tale titolo a far data dalla domanda giudiziale. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta
Ci si oppone, per i motivi ampiamente dedotti, alle prove orali richieste da parte attrice;
si confida nel rigetto delle domande tutte formulate dall'attore, con vittoria delle spese di lite anche relative al procedimento cautelare formulato in corso di causa e dichiarato inammissibile e al suo reclamo, anch'esso in toto rigettato.
MOTIVAZIONE
FA
e si sono sposati l'8.1.2000 e hanno avuto una figlia, Controparte_1 Parte_1
nata il [...]. Per_1
2 Nel 2020 i coniugi si sono separati. L'accordo di separazione omologato in data 24.11.2020 prevede, tra l'altro, il seguente punto:
“7) il sig. inoltre verserà nelle mani della signora , in ragione del Pt_1 CP_1 collocamento di con la madre e della sua rinunzia all'assegnazione della casa
Per_1 coniugale che, proprio a seguito del collocamento filiale le sarebbe spettata, e quindi a titolo sia di ristoro parziale delle spese affrontante per il reperimento di una nuova casa per sé e per la figlia , sia a titolo di indennizzo per la rinunzia all'assegnazione della casa
Per_1 coniugale, la somma di € 1.500 mensili e ciò per tutto il tempo in cui la signora CP_1 avrebbe potuto abitare, quale assegnataria perché collocataria della figlia , la casa
Per_1 ex coniugale di Breganze, ossia sino all'autosufficienza economica di e comunque
Per_1 per un periodo non inferiore a 10 anni a fare data dal deposito del presente ricorso;
tale somma sarà versata con le medesime modalità e contestualmente all'assegno di mantenimento ordinario di ”.
Per_1
Pende tra le parti il giudizio di divorzio (n. 404/24 R.G.).
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 9.9.2024 ha convenuto avanti Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale chiedendo venisse accertata l'intervenuta caducazione della detta condizione n. 7 dell'accordo di separazione, con effetto dal 21.12.2020, e la condanna della convenuta a restituire le somme versate a titolo di indennizzo, in forza della detta clausola, in epoca successiva alla data suindicata. L'attore ha chiesto inoltre la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
, costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
Con ricorso cautelare in corso di causa del 27.9.2024 ha chiesto l'emissione Parte_1 di un provvedimento d'urgenza per la sospensione della detta clausola che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.12.2024, è stato dichiarato inammissibile.
ha quindi proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_1 resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che, in data 25.3.2025, è stato rigettato.
3 Per l'udienza del 20.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
La domanda attorea è infondata.
L'indennità di cui alla condizione n. 7 dell'accordo di separazione riveste natura contrattuale e, come è stato peraltro già stabilito nel giudizio di divorzio e ammesso pacificamente da entrambe le parti, segue la disciplina propria dei negozi giuridici che fa capo all'art. 1372 c.c.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa costantemente in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. 1,
n. 16909 del 19/08/2015) e, da ultimo, ha ribadito che “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
20034 del 22/07/2024).
Stabilito, pertanto, che la detta condizione rientra tra quegli accordi “occasionali” stipulati durante la separazione, che regolano rapporti patrimoniali estranei ai doveri coniugali e dunque scollegati al mantenimento o ad altre forme di solidarietà coniugale suscettibili di modifica in sede di divorzio, si è dovuto verificare se l'obbligazione di pagamento dell'indennità prevista nella detta clausola n. 7, secondo le regole del diritto comune dei contratti, si fosse frattanto estinta, resa nulla o inefficace come preteso dall'attore.
Detta verifica ha sortito esito negativo in quanto tale obbligazione di pagamento non si è caducata, né per “il venir meno della causa in concreto e della presupposizione oggettiva” dedotto dall'attore né per altre ragioni, e si ritiene tuttora valida ed efficace.
4 L'attore, partendo dalla premessa che “Nel caso di specie, la causa concreta dell'indennizzo non era il mero pagamento di un “prezzo”, come semplicisticamente asserito da controparte, ma lo scopo pratico di “ristorare” la sig.ra delle spese necessarie a reperire una CP_1 nuova abitazione per sé e la figlia”, è giunto alla conclusione che “Tale causa concreta è venuta meno per una duplice, decisiva ragione: a) L'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio [...] b) Il venir meno del presupposto oggettivo: la dimora in un immobile diverso da quello locato” (v. pagg. 4 e 5 note conclusive).
Così facendo, tuttavia, oltre a contraddire se stesso quando fin poche righe prima affermava che “la clausola n. 7) costituisce “contenuto eventuale” dell'accordo di separazione. Non si tratta di un'obbligazione di mantenimento, ma di un patto a natura contrattuale, che ha trovato mera “occasione” nella separazione, senza averne “causa” (v. pag. 3 note conclusive), ha dato corso ad un ragionamento che non può certo dirsi corretto sulla base di quanto si è premesso e stabilito sopra.
Se infatti, come si è detto, l'indennità di cui alla clausola n. 7 dell'accordo di separazione ha natura contrattuale ed è pertanto assoggettata alla relativa disciplina, l'instaurazione da parte della convenuta di una convivenza more uxorio ed il suo dimorare in un immobile diverso da quello locato, come pure la modifica delle condizioni patrimoniali dell'attore, sono circostanze che non ne incidono né inficiano la validità e l'efficacia, risultando sostanzialmente irrilevanti ai presenti fini.
L'art. 1372 c.c., rubricato “efficacia del contratto”, stabilisce che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, tra le quali possiamo annoverare l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta,
l'eccessiva onerosità sopravvenuta, il recesso legale o altre specifiche previste dalla legge per particolari tipologie di contratto, le quali tutte non paiono essersi verificate - e comunque l'attore non le ha dedotte - nel caso di specie.
Il venir meno della causa o del presupposto negoziale per il verificarsi delle dette circostanze, contrariamente a quanto affermato dall'attore, non può dunque portare alla caducazione dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo di cui alla condizione n. 7 dell'accordo di
5 separazione in quanto le medesime circostanze attengono al mantenimento o ad altre forme di solidarietà coniugale e risultano pertanto suscettibili di modifica soltanto in sede di divorzio
(la già citata Cass. 16909/2015 è chiarissima in tal senso: “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710
c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.”).
La domanda svolta in via principale dall'attore deve quindi essere rigettata.
Parimenti, deve respingersi la domanda di risoluzione della clausola contrattuale de qua che l'attore ha svolto ai sensi dell'art. 1467 c.c. in via subordinata e ciò poiché tale domanda deve reputarsi inammissibile in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata per la prima volta con le note conclusive del 10.11.2025.
Conclusioni e spese
Le domande attoree vanno tutte rigettate e la condizione n. 7 dell'accordo di separazione omologato in data 24.11.2020 deve ritenersi valida ed efficace.
L'attore, risultato soccombente, va condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare, liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 12.489,00, di cui € 10.860,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, nonché di quello cautelare, liquidate in € 7.475,00, di cui €
6.500,00 per compensi, ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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