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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4618/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Massimo Falci, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Posidonia n. 212, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in
Verona al vicolo S. Bernardino n. 5A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 06/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 496/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
57.128,36, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di prestito personale n. 20002503113123 e dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito n.
20002503113102, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, in quanto gli estratti conto da essa depositati non sono stati sottoscritti dalla non viene indicata la qualità del certificatore la Controparte_1
cui firma è anche illeggibile;
che dall'estratto conto in relazione al contratto di apertura di credito, a costituire prova scritta ai fini dell' ottenimento di un decreto ingiuntivo è rappresentato dalla circostanza per cui da tale documento non è possibile ricavare le condizioni attive e passive praticate dalla Findomestic né l' interesse applicato sulle operazioni attive e passive, infatti, sempre con riferimento all'estratto conto al contratto
20002503113102, non è dato comprendere quando e come convenute spese di bollo e soprattutto il tasso di interesse applicato se non con un richiamo, in ultima pagina, dell' estratto conto ma non è dato sapere da quando è stato calcolato l' interesse ovvero se il tasso abbia subito variazioni nel corso del rapporto;
che, quanto al contratto di prestito personale n.
20002503113123 se è vero che dall' estratto conto alla pagina n. 1 è indicato il T.A.N 08,95 % e T.A.E.G. 09,32% pattuito in contratto, alla penultima pagina viene indicato un tasso del 14,60% non convenuto ed evidentemente variato senza fornire alcuna informazione al riguardo all' odierno opponente. A tanto si aggiunga che, sempre in merito al contratto n. 20002503113123, dall' estratto conto risultano contabilizzati n. 47 pagamenti in acconto da € 300,00 ed alcuni per € 150,00 ed invece egli ha
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza effettuato n. 51 acconti come da bollettini di c/c che produce sub. 3; quale secondo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria è prescritto ai sensi dell'articolo 2948, n. 4), c.c., quanto meno per gli interessi, trattandosi di interessi e pagamenti periodici in tempo più breve di un anno;
quale terzo motivo di opposizione, calcolati interessi di mora essi non possono essere riconosciuti poiché il rapporto in questione è tra consumatore e professionista e non può applicarsi il D.Lgs. n. 231/2002, riguardante gli interessi moratori nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, né vi è prova di una specifica pattuizione per iscritto di accettazione di interessi moratori da parte dell'odierno opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 496/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MASSIMO FALCI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_2
l'opponente non ha contestato: - di avere sottoscritto il contratto n.
20002503113123 e il contratto n.
20002503113102 con Findomestic e di averne ricevuto copia debitamente sottoscritta;
- di avere ricevuto le comunicazioni di cessione dei crediti;
- di avere ricevuto l'erogazione del prestito personale e di aver utilizzato la linea di credito revolving;
- gli acquisti e/o utilizzi effettuati con la carta di credito revolving, così come documentati nell'estratto conto prodotto sub doc. 11 monitorio;
- di avere dato un principio di esecuzione ai contratti, mediante il versamento di parte delle rate di rimborso pattuite;
- di non avere onorato integralmente i propri debiti;
che essa ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, depositando i contratti la cui stipulazione non è stata contestata ed avendo allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non ha dato prova di avere restituito quanto ingiunto;
che, per quanto
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza riguarda il finanziamento rotativo, il contratto n. 20002503113102 prevede espressamente il T.A.N. (15,36%), il T.A.E.G. (19,97%) ed il tasso di mora
(14,60%), che sono di gran lunga inferiori al tasso soglia (24,85%) per la categoria e il periodo di riferimento (credito revolving, II^ trimestre 2012); che, per quanto riguarda il finanziamento personale, il contratto n.
20002503113123 prevede espressamente il T.A.N. (8,95%), il T.A.E.G.
(9,32%) ed il tasso di mora (14,60%), che, anche in questo caso, sono di gran lunga inferiori al tasso soglia (18,9875%) per la categoria e il periodo di riferimento (crediti personali, I^ trimestre 2015); che l'opponente sembrerebbe poi contestare l'applicazione di interessi usurai e anatocistici in relazione al contratto n. 20002503113123; che, innanzitutto, evidenzia l'eccezione è totalmente generica e quindi inammissibile;
che, in ogni caso, i tassi e le condizioni pattuiti ed applicati sono leciti;
che, in merito all'anatocismo, osserva che l'eccezione è destituita di fondamento e priva di qualsiasi riscontro, infatti: - non vi è alcuna previsione di capitalizzazione periodica degli interessi;
- non si capisce dall'eccezione neppure cosa controparte ritenga sia stato capitalizzato e da dove ciò sia desumibile;
che il termine di prescrizione applicabile ai contratti di finanziamento, ivi compresi gli interessi, è quello ordinario decennale;
che essendo, infatti, tale contratto a tempo indeterminato o comunque rinnovabile automaticamente alle scadenze, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto e, quindi, dal 29/12/2015; che in merito alla linea di credito l'ultimo pagamento (non contestato) risale al 05/8/2015 e tale pagamento costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.; che, in ogni caso, la prescrizione è stata altresì interrotta da a mezzo lettere CP_1
raccomandate di comunicazione della cessione del credito e contestuale sollecito di pagamento del 20/6/2019, regolarmente ricevute dall'opponente; che, inoltre, il debitore, in merito al contratto n.
20002503113123, ha effettuato una serie di pagamenti parziali, gli ultimi
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza nel luglio-agosto 2019, che sono idonei atti interruttivi ex art. 2944 c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 496/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
04/2/2022 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 06/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 04/2/2022).
2 – Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, in quanto gli estratti conto da essa depositati non sarebbero stati sottoscritti dalla non sarebbe indicata la Controparte_1
qualità del certificatore, la cui firma è anche illeggibile e che, in ogni caso,
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza dall'estratto conto relativo al contratto di apertura di credito non sarebbe possibile ricavare le condizioni attive e passive praticate dalla Findomestic, né l' interesse applicato sulle operazioni attive e passive. L'opponente ha poi dedotto, quanto al contratto di prestito personale n. 20002503113123, che se è vero che dall'estratto conto alla pagina n. 1 è indicato il T.A.N dello
08,95 % ed il T.A.E.G. 09,32% pattuito in contratto, alla penultima pagina viene indicato un tasso del 14,60% non convenuto ed evidentemente variato senza fornire alcuna informazione al riguardo all' odierno opponente. Da ultimo l'opponente ha eccepito che in merito al contratto n.
20002503113123, dall' estratto conto risultano contabilizzati n. 47 pagamenti in acconto da € 300,00 ed alcuni per € 150,00 ed invece egli ha effettuato n. 51 acconti come da bollettini di c/c che produce in allegato al n. 3.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Invero, la opposta ha assolto all'onere della Controparte_1
prova su di essa incombente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697
c.c., di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria, avendo depositato i contratti i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, regolarmente sottoscritti dall'opponente e con le condizioni economiche pattuite (cfr. all.ti 2 e 7 della produzione della fase monitoria, nonché 3 e 4 della seconda memoria istruttoria) ed i relativi estratti conto (cfr. all.ti 6 e 11 della produzione della fase monitoria), a nulla rilevando che essi non siano stati emessi dalla stessa opposta bensì dalla cedente del credito, anche considerato che essi recano la descrizione analitica della composizione della creditoria.
Tuttavia, a fronte di tale prova fornita dalla opposta, attrice in senso sostanziale, la parte opponente, quale debitrice convenuta in senso sostanziale, ha fornito prova documentale di avere adempiuto parzialmente all'obbligazione restitutoria rinveniente dal contratto di prestito personale n.
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza 20002503113123, producendo i bollettini (cfr. all. 3 della produzione di parte opponente) che comprovano il pagamento dei seguenti importi:
- € 300,00 per la rata di Settembre del 2015;
- € 300,00 per la rata di Agosto del 2015;
- € 300,00 per la rata di Settembre del 2015;
- € 300,00 per la rata di Ottobre del 2015;
- € 300,00 per la rata di Settembre del 2015;
- € 300,00 per la rata di Gennaio del 2016;
- € 300,00 per la rata di Febbraio del 2016;
- € 300,00 per la rata di Marzo del 2016;
- € 300,00 per la rata di Aprile del 2016;
- € 300,00 per la rata di Maggio del 2016;
- € 300,00 per la rata di Giugno del 2016;
- € 300,00 per la rata di Luglio del 2016;
- € 300,00 per la rata di Agosto del 2016;
- € 300,00 per la rata di Settembre del 2016;
- € 300,00 per la rata di Ottobre del 2016;
- € 300,00 per la rata di Novembre del 2016;
- € 300,00 per la rata di Dicembre del 2016;
- € 300,00 per la rata di Febbraio del 2017;
- € 300,00 per la rata di Marzo del 2017;
- € 300,00 per la rata di Aprile del 2017;
- € 150,00 per la rata di Maggio del 2017;
- € 150,00 per la rata di Giugno del 2017;
- € 150,00 per la rata di Luglio del 2017;
- € 150,00 per la rata di Agosto del 2017;
- € 300,00 per la rata di Settembre del 2017;
- € 150,00 per la rata di Ottobre del 2017;
- € 150,00 per la rata di Novembre del 2017;
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza - € 150,00 per la rata di Dicembre del 2017;
- € 150,00 per la rata di Febbraio del 2018;
- € 150,00 per la rata di Marzo del 2018;
- € 150,00 per la rata di Aprile del 2018;
- € 150,00 per la rata di Maggio del 2018;
- € 150,00 per la rata di Giugno del 2018;
- € 150,00 per la rata di Luglio del 2018;
- € 150,00 per la rata di Agosto del 2018;
- € 150,00 per la rata di Settembre del 2018;
- € 150,00 per la rata di Ottobre del 2018;
- € 150,00 per la rata di Novembre del 2018;
- € 150,00 per la rata di Gennaio del 2019;
- € 150,00 per la rata di Febbraio del 2019;
- € 150,00 per la rata di Marzo del 2019;
- € 150,00 per la rata di Aprile del 2019;
- € 150,00 per la rata di Maggio del 2019;
- € 150,00 per la rata di Luglio del 2019;
- € 150,00 per la rata di Agosto del 2019.
Di talchè l'opponente ha fornito la prova di avere adempiuto, sia pure parzialmente, alla propria obbligazione restitutoria derivante dal contratto di prestito personale n. 20002503113123 nella misura di € 9.900,00 mediante pagamenti che non risultano contabilizzati nell'estratto conto depositato dalla parte opposta (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria), ragion per cui tale importo va defalcato dalla debitoria come oggetto di ingiunzione, pari ad € 52.855,12.
Pertanto il debito derivante dal contratto di prestito personale n.
20002503113123 va rideterminato in complessivi € 42.688,12.
3 - Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il credito azionato in via monitoria sarebbe prescritto ai sensi dell'articolo
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza 2948, n. 4), c.c., quanto meno per gli interessi, trattandosi di interessi e pagamenti periodici in tempo più breve di un anno.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Costituisce infatti “ius receptum” in giurisprudenza di legittimità che l'unicità del debito contratto mediante sottoscrizione di un finanziamento non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 1110/1994;
Cass. Civ., n. 12707/2002; Cass. Civ., n. 18915/2013).
Applicando il principio di diritto al caso di specie ne consegue che, decorrendo il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto di finanziamento, avvenuta il 29/12/2015, il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'articolo 2946 c.c. avente ad oggetto il diritto alla restituzione degli interessi debitori si sarebbe prescritto il 29/12/2025; tuttavia, essendo intervenuta nel frattempo la notifica del Decreto
Ingiuntivo, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione del diritto di credito attivato in via monitoria.
Quanto poi alle presunte illegittimità delle condizioni economiche pattuite nei contratti oggetto di causa, le relative contestazioni appaiono del tutto generiche, oltre che smentite documentalmente, risultando esse validamente convenute tra le parti (cfr. all.ti 2 e 7 della produzione della fase monitoria, 3 e 4 della produzione di parte opposta).
4 - Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione parte opponente lamenta che non potrebbero essere riconosciuti gli interessi di mora nella misura richiesta, poiché il rapporto in questione è tra consumatore e professionista e non può applicarsi il D.Lgs. n. 231/2002, riguardante gli interessi moratori nei rapporti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, né vi è prova
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza di una specifica pattuizione per iscritto di accettazione di interessi moratori da parte dell'odierno opponente.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, dalla lettura del ricorso monitorio (cfr.) si evince chiaramente che la opposta ha chiesto condannarsi il sig. al pagamento del capitale, Pt_1
nonché degli interessi al tasso legale, sicchè non vi è dubbio che essi siano non solo dovuti, ma anche che non vi siano possibili profili di illegittimità della loro misura, essendo dovuti nella misura sancita “ex lege”.
SULL'ESITO DEL GIUDIZIO
5 - In considerazione dell'accoglimento del primo motivo di opposizione nei termini di cui sopra consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 496/2020 va revocato ed il sig. Pt_1
va condannato al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
di complessivi € 46.961,36 (pari alla sommatoria del saldo
[...]
rideterminato del contratto di prestito personale n. 20002503113123, pari ad € 42.688,12, e del saldo del contratto n. 20002503113102, pari ad €
4.273,24), oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata accolta solo in parte, sono poste a carico di e, considerate la natura, Parte_1
il valore (€ 46.931,36, pari a quello del “decisum”) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), nonché € 268,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione),
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo l'opponente partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 04/2/2022), il sig. Parte_1
va condannato al pagamento al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
496/2020 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di complessivi € 46.961,36 (pari alla Controparte_1
sommatoria del saldo rideterminato del contratto di prestito personale n. 20002503113123, pari ad € 42.688,12, e del saldo del contratto n.
20002503113102, pari ad € 4.273,24), oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
4.077,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Salerno il 12/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4618/2020 - Sentenza