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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3940/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Quartucciu, presso lo studio dell'avv. Pierandrea Parte_1
Cambarau, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv.
CO IA, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione a precetto con istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 615 e 618 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati (EPPI) in data 12 febbraio 2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 65.881,14, in forza del decreto ingiuntivo n. 605/2023 emesso dal
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro nel procedimento R.G. n. 2430/2023.
Con l'atto introduttivo, l'opponente ha dedotto l'illegittimità del precetto nella parte in cui è stato richiesto il pagamento dell'I.V.A. sulle spese legali liquidate in sede monitoria e con l'atto di precetto.
Il giudizio è stato inizialmente incardinato innanzi al Tribunale di Cagliari in sede civile;
con decreto del 21 giugno 2024 è stata rilevata la competenza della Sezione Lavoro, con conseguente trasmissione degli atti.
Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata disposta la reiscrizione della causa nel ruolo della
Sezione Lavoro.
Con decreto del 5 dicembre 2024 è stata fissata l'udienza di discussione ed è stata autorizzata l'integrazione degli atti nei termini assegnati. pagina 1 di 3 L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha resistito in giudizio.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
2.1. L'opposizione si è concentrata esclusivamente sulle voci di I.V.A. applicate alle spese legali poste a carico dell'opponente, per un importo complessivo di euro 701,74, di cui euro 589,91 a titolo di I.V.A. (22%) sui compensi liquidati in sede monitoria ed euro 111,83 a titolo di I.V.A.
(22%) sui compensi relativi all'atto di precetto, a fronte di un importo complessivo intimato pari a euro 65.881,14.
L'unica contestazione di merito formulata dall'opponente ha infatti riguardato la dedotta non debenza dell'I.V.A., sul presupposto che le parti del giudizio fossero entrambe soggetti passivi d'imposta.
A sostegno di tale assunto, l'opponente ha richiamato l'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, osservando che l'imposta sul valore aggiunto deve essere addebitata, a titolo di rivalsa, dal prestatore del servizio al committente, nonché l'art. 21 del medesimo decreto, relativo agli obblighi di fatturazione delle prestazioni professionali.
Ha quindi richiamato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91/E, che, richiamando la circolare ministeriale n. 203/E del 6 dicembre 1994, afferma che il soggetto soccombente in giudizio è tenuto al pagamento dell'I.V.A. sulle spese legali, salvo il caso in cui il vincitore di causa abbia titolo a esercitare la detrazione dell'imposta in quanto soggetto passivo d'imposta e la controversia inerisca all'esercizio della sua attività.
Su tale base, l'opponente ha infine invocato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia obbligatoria, valorizza il principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore, fondato sull'art. 2 Cost. (Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273).
2.2. Il principio invocato non si applica al caso di specie.
In primo luogo, il soggetto risultato vittorioso nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo atto di precetto è l' Controparte_1
ente di obbligatoria che non svolge attività di impresa.
[...] CP_1
Dalla documentazione in atti non emerge che l'EPPI abbia titolo a esercitare il diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, né che le spese legali sostenute si collochino nell'ambito di operazioni imponibili riferibili a un'attività economica detraibile, con conseguente difetto del presupposto soggettivo richiesto per l'operatività del principio invocato dall'opponente in tema di non debenza dell'I.V.A. sulle spese legali.
pagina 2 di 3 In secondo luogo, neppure l'opponente ha dimostrato di rivestire la qualità di soggetto passivo d'imposta. La circostanza, dedotta in atti, dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, con indicazione del relativo numero di iscrizione, non comporta di per sé la titolarità di partita I.V.A., né integra prova dello svolgimento di attività professionale in regime di imposta. In nessuna parte degli atti l'opponente ha indicato un numero di partita I.V.A. o ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esercizio di attività assoggettata a tale regime fiscale.
In assenza della dimostrazione che il soggetto vittorioso abbia titolo alla detrazione dell'I.V.A.
(profilo che, ai fini dell'applicazione del principio giurisprudenziale invocato, è dirimente) la pretesa di rivalsa dell'imposta sulle spese legali risulta conforme al quadro normativo di riferimento.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione, che deve pertanto essere respinta.
2.3. In definitiva, deve dichiararsi che l' Controparte_1 ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di per le
[...] Parte_1 somme riportate nel precetto notificato il 12 febbraio 2024.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che l' ha diritto Controparte_1 Controparte_1 ad agire esecutivamente nei confronti di per le somme riportate nel precetto Parte_1 notificato il 12 febbraio 2024;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.699,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3940/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Quartucciu, presso lo studio dell'avv. Pierandrea Parte_1
Cambarau, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv.
CO IA, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione a precetto con istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 615 e 618 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati (EPPI) in data 12 febbraio 2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 65.881,14, in forza del decreto ingiuntivo n. 605/2023 emesso dal
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro nel procedimento R.G. n. 2430/2023.
Con l'atto introduttivo, l'opponente ha dedotto l'illegittimità del precetto nella parte in cui è stato richiesto il pagamento dell'I.V.A. sulle spese legali liquidate in sede monitoria e con l'atto di precetto.
Il giudizio è stato inizialmente incardinato innanzi al Tribunale di Cagliari in sede civile;
con decreto del 21 giugno 2024 è stata rilevata la competenza della Sezione Lavoro, con conseguente trasmissione degli atti.
Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata disposta la reiscrizione della causa nel ruolo della
Sezione Lavoro.
Con decreto del 5 dicembre 2024 è stata fissata l'udienza di discussione ed è stata autorizzata l'integrazione degli atti nei termini assegnati. pagina 1 di 3 L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha resistito in giudizio.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
2.1. L'opposizione si è concentrata esclusivamente sulle voci di I.V.A. applicate alle spese legali poste a carico dell'opponente, per un importo complessivo di euro 701,74, di cui euro 589,91 a titolo di I.V.A. (22%) sui compensi liquidati in sede monitoria ed euro 111,83 a titolo di I.V.A.
(22%) sui compensi relativi all'atto di precetto, a fronte di un importo complessivo intimato pari a euro 65.881,14.
L'unica contestazione di merito formulata dall'opponente ha infatti riguardato la dedotta non debenza dell'I.V.A., sul presupposto che le parti del giudizio fossero entrambe soggetti passivi d'imposta.
A sostegno di tale assunto, l'opponente ha richiamato l'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, osservando che l'imposta sul valore aggiunto deve essere addebitata, a titolo di rivalsa, dal prestatore del servizio al committente, nonché l'art. 21 del medesimo decreto, relativo agli obblighi di fatturazione delle prestazioni professionali.
Ha quindi richiamato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91/E, che, richiamando la circolare ministeriale n. 203/E del 6 dicembre 1994, afferma che il soggetto soccombente in giudizio è tenuto al pagamento dell'I.V.A. sulle spese legali, salvo il caso in cui il vincitore di causa abbia titolo a esercitare la detrazione dell'imposta in quanto soggetto passivo d'imposta e la controversia inerisca all'esercizio della sua attività.
Su tale base, l'opponente ha infine invocato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia obbligatoria, valorizza il principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore, fondato sull'art. 2 Cost. (Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273).
2.2. Il principio invocato non si applica al caso di specie.
In primo luogo, il soggetto risultato vittorioso nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo atto di precetto è l' Controparte_1
ente di obbligatoria che non svolge attività di impresa.
[...] CP_1
Dalla documentazione in atti non emerge che l'EPPI abbia titolo a esercitare il diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, né che le spese legali sostenute si collochino nell'ambito di operazioni imponibili riferibili a un'attività economica detraibile, con conseguente difetto del presupposto soggettivo richiesto per l'operatività del principio invocato dall'opponente in tema di non debenza dell'I.V.A. sulle spese legali.
pagina 2 di 3 In secondo luogo, neppure l'opponente ha dimostrato di rivestire la qualità di soggetto passivo d'imposta. La circostanza, dedotta in atti, dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, con indicazione del relativo numero di iscrizione, non comporta di per sé la titolarità di partita I.V.A., né integra prova dello svolgimento di attività professionale in regime di imposta. In nessuna parte degli atti l'opponente ha indicato un numero di partita I.V.A. o ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esercizio di attività assoggettata a tale regime fiscale.
In assenza della dimostrazione che il soggetto vittorioso abbia titolo alla detrazione dell'I.V.A.
(profilo che, ai fini dell'applicazione del principio giurisprudenziale invocato, è dirimente) la pretesa di rivalsa dell'imposta sulle spese legali risulta conforme al quadro normativo di riferimento.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione, che deve pertanto essere respinta.
2.3. In definitiva, deve dichiararsi che l' Controparte_1 ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di per le
[...] Parte_1 somme riportate nel precetto notificato il 12 febbraio 2024.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che l' ha diritto Controparte_1 Controparte_1 ad agire esecutivamente nei confronti di per le somme riportate nel precetto Parte_1 notificato il 12 febbraio 2024;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.699,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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