Articolo 7 della Legge 12 giugno 1984, n. 222
Articolo 6Articolo 8
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21 aprile 1988
Art. 7. Perequazione automatica

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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