Art. 7. Perequazione automatica
Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.
Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.