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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6425 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1891/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Anna Maria Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1891/2024 R.G., vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su , (c.f. Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Bindocci (c.f. ), C.F._3 C.F._4 presso la quale elettivamente domiciliano,
Appellanti
E
(c.f. ) in proprio e nella qualità di presidente Controparte_1 C.F._5 dell'allora (c.f. ) – oggi cancellata - in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manfroni (c.f.
Pagina 1 e MI OR (c.f. ) presso il cui studio C.F._6 C.F._7 elettivamente domicilia,
Appellata
(c.f. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Turrio Baldassarri, presso il cui studio Controparte_4 elettivamente domicilia
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 252/2024
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e entrambi nella qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la potestà genitoriale sulla minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa del sinistro CP_5 occorso in data 19.03.2014 quando, alle ore 20 circa, terminata la lezione di nuoto sincronizzato, dopo aver fatto la doccia, uscendo dal locale dove erano situate le docce, la stessa cadeva rovinosamente a terra;
gli attori addebitavano tale caduta alla presunta presenza sulla pavimentazione di una copiosa pozza di acqua stagnante e saponosa, fuoriuscita dalle docce e non defluita.
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e diritto tutto quanto dedotto e CP_5 chiedendo: - in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa - nel merito il rigetto della domanda;
- in subordine una Controparte_3 rideterminazione delle somme richieste, con condanna al pagamento delle stesse da parte della terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. ed in subordine di accertare e dichiarare il concorso di colpa della minore e per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio.
Il tribunale di Tivoli, istruita la causa, con sentenza nr. 252/2024 ha rigettato la domanda con condanna alle spese di lite, ritenendo il fatto ascrivibile al caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
Pagina 2 attribuendo al comportamento della parte lesa esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, e ritenendo quindi assorbita la domanda di manleva della convenuta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e entrambi nella loro qualità di Pt_1 Pt_2 esercenti la responsabilità genitoriale su deducendo in sintesi la “Violazione, Persona_1 omessa e/o carente applicazione sia dell'art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 183
c.p.c., comma 6, art. 2697 c.c., che ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c.” e chiedendo la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento di una responsabilità della ex art. 2051 CP_2
c.c. ovvero 2043 c.c. e/o ancora ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2048 c.c. con condanna della stessa in solido con la al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.325,85 o nella Controparte_3 misura ritenuta di giustizia, nonché alle spese di CTU, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere al procuratore antistatario.
Si è costituita in proprio e nella qualità di presidente dell'allora Controparte_1 [...]
– cancellata – la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione CP_5 proposta per carenza di legittimazione attiva a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di , e nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto. Persona_1
Si è altresì costituita la la quale a sua volta ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_3 attiva da parte degli appellanti ed ha chiesto il rigetto del gravame proposto.
A seguito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata riservata in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
L'appello è inammissibile.
Le eccezioni mosse dalle appellate in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo a e sono fondate e meritano accoglimento. Pt_1 Parte_3
Dalla data di nascita riportata nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio, si evince che
, nata il [...], presunta danneggiata per i fatti di cui alla presente causa, è Persona_1 divenuta maggiorenne già nel corso del giudizio di primo grado, e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La S.C. ha statuito in materia con il pronunciamento a Sezioni Unite nr. 15783/2005: “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
Pagina 3 replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra
l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. (…). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando”. Principio consolidatosi nel tempo attraverso una serie di pronunciamenti che, come specificato con Ord. 23189/2018, hanno confermato “il principio secondo il quale ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per sé suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza che il processo di appello, erroneamente instauratosi con la notifica dell'impugnazione da parte dei genitori del minore divenuto - medio tempore -maggiorenne deve essere dichiarato senz'altro inammissibile”, convalidando dunque il principio già dettato dalle sezioni uniti nel 2005 (vedi Cass,
Sez. 3, Ord. 23189/2018 e Sez. 6-3, Ord. 2336/2023) e condiviso da questa Corte.
Nel caso di specie alla data in cui il giudice di primo grado ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - udienza del 18.05.2023 - aveva già Persona_1 compiuto 23 anni e tale evento non è stato né dichiarato né notificato dal procuratore degli attori costituiti quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia;
il giudizio di impugnazione doveva essere dunque instaurato da parte della avendo nel frattempo la stessa acquisito la Persona_1 capacità a stare in giudizio.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti appellate come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
Pagina 4 dichiara inammissibile l'appello,
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, da distrarsi, per la parte spettante a , in favore degli avv.ti Andrea Manfroni e MI OR Controparte_1 dichiaratasi antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 4 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Anna Maria Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1891/2024 R.G., vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su , (c.f. Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Bindocci (c.f. ), C.F._3 C.F._4 presso la quale elettivamente domiciliano,
Appellanti
E
(c.f. ) in proprio e nella qualità di presidente Controparte_1 C.F._5 dell'allora (c.f. ) – oggi cancellata - in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manfroni (c.f.
Pagina 1 e MI OR (c.f. ) presso il cui studio C.F._6 C.F._7 elettivamente domicilia,
Appellata
(c.f. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Turrio Baldassarri, presso il cui studio Controparte_4 elettivamente domicilia
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 252/2024
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e entrambi nella qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la potestà genitoriale sulla minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa del sinistro CP_5 occorso in data 19.03.2014 quando, alle ore 20 circa, terminata la lezione di nuoto sincronizzato, dopo aver fatto la doccia, uscendo dal locale dove erano situate le docce, la stessa cadeva rovinosamente a terra;
gli attori addebitavano tale caduta alla presunta presenza sulla pavimentazione di una copiosa pozza di acqua stagnante e saponosa, fuoriuscita dalle docce e non defluita.
Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e diritto tutto quanto dedotto e CP_5 chiedendo: - in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa - nel merito il rigetto della domanda;
- in subordine una Controparte_3 rideterminazione delle somme richieste, con condanna al pagamento delle stesse da parte della terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. ed in subordine di accertare e dichiarare il concorso di colpa della minore e per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio.
Il tribunale di Tivoli, istruita la causa, con sentenza nr. 252/2024 ha rigettato la domanda con condanna alle spese di lite, ritenendo il fatto ascrivibile al caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
Pagina 2 attribuendo al comportamento della parte lesa esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, e ritenendo quindi assorbita la domanda di manleva della convenuta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e entrambi nella loro qualità di Pt_1 Pt_2 esercenti la responsabilità genitoriale su deducendo in sintesi la “Violazione, Persona_1 omessa e/o carente applicazione sia dell'art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 183
c.p.c., comma 6, art. 2697 c.c., che ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c.” e chiedendo la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento di una responsabilità della ex art. 2051 CP_2
c.c. ovvero 2043 c.c. e/o ancora ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2048 c.c. con condanna della stessa in solido con la al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.325,85 o nella Controparte_3 misura ritenuta di giustizia, nonché alle spese di CTU, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere al procuratore antistatario.
Si è costituita in proprio e nella qualità di presidente dell'allora Controparte_1 [...]
– cancellata – la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione CP_5 proposta per carenza di legittimazione attiva a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di , e nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto. Persona_1
Si è altresì costituita la la quale a sua volta ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_3 attiva da parte degli appellanti ed ha chiesto il rigetto del gravame proposto.
A seguito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata riservata in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
L'appello è inammissibile.
Le eccezioni mosse dalle appellate in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo a e sono fondate e meritano accoglimento. Pt_1 Parte_3
Dalla data di nascita riportata nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio, si evince che
, nata il [...], presunta danneggiata per i fatti di cui alla presente causa, è Persona_1 divenuta maggiorenne già nel corso del giudizio di primo grado, e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La S.C. ha statuito in materia con il pronunciamento a Sezioni Unite nr. 15783/2005: “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
Pagina 3 replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra
l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. (…). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando”. Principio consolidatosi nel tempo attraverso una serie di pronunciamenti che, come specificato con Ord. 23189/2018, hanno confermato “il principio secondo il quale ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per sé suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza che il processo di appello, erroneamente instauratosi con la notifica dell'impugnazione da parte dei genitori del minore divenuto - medio tempore -maggiorenne deve essere dichiarato senz'altro inammissibile”, convalidando dunque il principio già dettato dalle sezioni uniti nel 2005 (vedi Cass,
Sez. 3, Ord. 23189/2018 e Sez. 6-3, Ord. 2336/2023) e condiviso da questa Corte.
Nel caso di specie alla data in cui il giudice di primo grado ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - udienza del 18.05.2023 - aveva già Persona_1 compiuto 23 anni e tale evento non è stato né dichiarato né notificato dal procuratore degli attori costituiti quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia;
il giudizio di impugnazione doveva essere dunque instaurato da parte della avendo nel frattempo la stessa acquisito la Persona_1 capacità a stare in giudizio.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti appellate come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
Pagina 4 dichiara inammissibile l'appello,
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, da distrarsi, per la parte spettante a , in favore degli avv.ti Andrea Manfroni e MI OR Controparte_1 dichiaratasi antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 4 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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