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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. CO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 526/2023 R.G. promossa da
C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1987, difeso dall'avv. CO Mancuso;
ricorrente contro
, con sede a Catanzaro, Via Gregorio Aracri n. 24, P. IVA: Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., , nato a P.IVA_1 Controparte_2
Catanzaro il 05.08.1970 C.F.: difesa dall'avv. Danilo Colabraro;
C.F._2
resistente e ricorrente in riconvenzionale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, sulla premessa di essere stato assunto, in data 07.06.2021, dalla
[...]
, con la qualifica di psicologo inquadrato nel livello E2 CCNL Cooperative Controparte_1
Sociali, lamenta: che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di coordinatore, di fatto mai eseguite per causa imputabile al datore;
di avere concordato verbalmente, in sede di assunzione, uno stipendio più elevato rispetto alla retribuzione tabellare contrattuale, nella misura di euro 200,00 mensili, in modo da raggiungere l'importo netto di euro 1.700,00, equivalente alla retribuzione percepita presso il precedente datore di lavoro;
che il datore gli aveva negato le ferie richieste nel mese di agosto 2022; di essere stato, in data 31.10.2022, eliminato dal gruppo whatsapp;
di essersi dimesso per giusta causa il giorno 01.01.2023, stante il mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2022 e della 13^ mensilità. Richiede, pertanto, la corresponsione dell'importo di euro 12.326,45, di cui €
2.761,42, a titolo di TFR non versato alla cessazione del rapporto, ed euro 9.565,03 a titolo di differenze retributive ad esso dovute e non pagate, nonché il risarcimento del danno da mobbing o straining, da quantificarsi in via equitativa.
Sennonché, come condivisibilmente eccepisce parte resistente, del vantato diritto il ricorrente non offre la benché minima prova.
Si osserva, anzitutto, che la pretesa attorea in ordine al pagamento della somma addizionale di euro
200,00 mensili, in aggiunta allo stipendio tabellare, non trova fondamento in un documento scritto.
In effetti, è lo stesso ricorrente a precisare che tale somma supplementare era stata concordata oralmente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro ed offre di provare tale circostanza a mezzo testi.
Tuttavia, la prova per testi è sul punto inammissibile, ai sensi dell'art. 2722 c.c., trattandosi di un patto aggiunto al contenuto di un documento, per il quale si allega che la stipulazione è stata contemporanea al perfezionamento dell'accordo scritto, sicché, in conformità alla ratio legis di tale disposizione, è assai poco plausibile che, a fronte della stipulazione di un accordo scritto, le parti abbiano concluso un'altra pattuizione in forma orale, non risultante dal documento, al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto.
Pertanto, in presenza del contratto di lavoro scritto stipulato dalle parti in data 07.06.2021, che ha fissato l'importo della retribuzione mensile spettante al lavoratore in euro 1.909,18 lorde, non è possibile ritenere – né, dunque, ammettere la relativa prova per testi - che le parti abbiano lasciato alla forma orale l'ulteriore pattuizione della somma di euro 200,00 mensili aggiuntiva sulla retribuzione, atteso che tale pattuizione contrasterebbe inammissibilmente con quanto risultante dal documento scritto.
Per tali motivi, al ricorrente che ha percepito la somma lorda di € 1.909,18 mensili, in conformità alle previsioni del CCNL Cooperative Sociali (retribuzione base euro 1.831,71, ex art. 76 CCNL citato, più indennità prevista dall'art. 47, lett. e, CCNL, pari ad euro 77,47, per una retribuzione complessiva di euro 1.909,18), non spetta la reclamata maggiorazione retributiva di € 200,00 mensili.
Passando al preteso demansionamento e/o scarsa valorizzazione della sua professionalità, si osserva che l'attore invoca l'attribuzione di una funzione che assume essergli dovuta sulla scorta del CCNL di categoria applicabile al suo rapporto, senza che, tuttavia, il contratto di lavoro individuale stipulato con la Cooperativa l'abbia in alcun modo contemplata. Egli, infatti, risulta essere stato inquadrato come psicologo, livello E2, CCNL Cooperative Sociali, che prevede, all'art. 47, rubricato “prestazioni specialistiche, attività di coordinamento”, tanto le prestazioni specialistiche, come appunto quella che l'interessato ha espletato in qualità di psicologo, quanto le attività di coordinamento che, nel caso concreto, risultavano affidate a soggetti diversi all'interno della struttura. Pertanto, una volta diversificata la figura dello specialista da quella del coordinatore, non può dirsi che quest'ultima funzione gli sia stata automaticamente assegnata per il sol fatto che il contratto di lavoro prevedesse la qualifica di psicologo con inquadramento al livello
E2 e mansioni di gestione dell'aera di Neuropsicologia e Psicologia Clinica. Di qui, la conclusione che l'attore non ha svolto la pretesa attività di coordinamento per il semplice motivo che tale funzione non gli è stata conferita per contratto, né al momento dell'assunzione, né successivamente. Nessun demansionamento o scarsa valorizzazione della sua professionalità può essere dunque imputabile al datore di lavoro.
Relativamente alla questione delle ferie richieste ed asseritamente negate, è solo il caso di osservare che le ferie di agosto 2022, giusta previsione di cui all'art. 60 CCNL di categoria, sono state concordate tra le parti, come risulta dalle buste paga di giugno, luglio e agosto 2022 (cfr. all. n. 4 fascicolo resistente), che attestano come l'attore abbia usufruito complessivamente di diciotto giorni di ferie, di cui tre giorni a giugno, tre giorni a luglio e dodici giorni nel mese di agosto (dal 15 al 27 agosto), e che, al termine delle ferie agostane, egli abbia fruito di un periodo di malattia, dal
30.08.2022 al 03.09.2022, prorogata poi fino ad ottobre 2022 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo).
Quanto alle doglianze inerenti alla ricerca di un nuovo psicologo da parte della , alla CP_1 richiesta di visita fiscale per malattia del ricorrente che la stessa (legittimamente) avanzò all'INPS il giorno 05.10.2022, nonché alla esclusione dell'istante dal gruppo Whatsapp (non della , CP_1 ma) degli educatori, in data 31.10.2022, trattasi di circostanze neutre, irrilevanti ai fini della decisione.
Il ricorrente deduce, infine, di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa, in data 01.01.2023, con decorrenza dal giorno successivo (cfr. all. n. 9 fascicolo resistente), in ragione della mancata tempestiva retribuzione della mensilità di dicembre 2022, nonché della 13^ mensilità 2022.
Anche in tal caso, la condotta attorea non è sorretta da una valida giustificazione.
L'art. 84 CCNL di categoria prevede che “La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese”, sicché, nel caso concreto, la retribuzione di dicembre 2022 e la 13^ mensilità avrebbero dovuto essere pagate dalla entro il giorno 20.01.2023. Al momento delle dimissioni presentate dal CP_1 lavoratore (01.01.2023), non ricorreva, dunque, un valido motivo che ne giustificasse il recesso per giusta causa, atteso che la retribuzione del mese di dicembre non era ancora maturata, per cui alcun ritardo nella relativa corresponsione era imputabile al datore di lavoro. Ma, in disparte dalla previsione di siffatta norma contrattuale, può convenirsi con parte resistente che il mancato pagamento, entro il 31 dicembre, della retribuzione relativa al mese di dicembre non avrebbe potuto legittimare le dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente il successivo primo gennaio.
Per tale ragione, la , non riconoscendo la giusta causa insita nelle dimissioni inoltrate dal CP_1 dipendente il giorno 01.01.2023, ha correttamente comunicato agli uffici competenti che si versava in ipotesi di dimissioni volontarie (cfr. all. n. 5 fascicolo resistente).
Di qui la domanda che parte resistente ha avanzato in via riconvenzionale per il pagamento del preavviso di novanta giorni, previsto dall'art. 33 CCNL, atteso che la mancata comunicazione del preavviso da parte del ricorrente determina a suo carico l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al numero dei giorni di omesso preavviso.
La ha conseguentemente trattenuto, a titolo di indennità di mancato preavviso, CP_1 nell'ultima busta paga di gennaio 2023, la somma di euro 5.727,00, equivalente a tre mesi di retribuzione, per cui, conguagliando le reciproche partite di dare e avere, mercé la detrazione dall'ammontare della suddetta indennità dell'importo dovuto dall'azienda per la retribuzione di dicembre 2022, per la 13^ mensilità e per il TFR, risulta un debito a carico del lavoratore verso il datore pari alla somma netta di euro 1.698,02 (cfr. busta paga di gennaio 2023; all. n. 4 fascicolo resistente).
Pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da parte resistente, il ricorrente va condannato a pagare, per le causali esposte, la somma netta di euro 1.698,02 (la cui entità non risulta neppure contestata).
Poco è a dirsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente per mobbing e/o straining, di cui difettano gli elementi costitutivi, vale a dire l'esistenza di una condotta vessatoria asseritamente perpetrata dal datore nei confronti del lavoratore, di un presunto danno derivatone a quest'ultimo, nonché dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi in capo al datore.
In effetti, l'attore non ha offerto alcuna prova della configurabilità della dedotta illecita fattispecie, salva la produzione di un unico certificato medico per malattia dal 30.08.2022 al 03.09.2022 (per soli
5 giorni), che riporta una diagnosi di sindrome ansiosa non correlata ad uno specifico fattore. Non si ravvisano in atti ulteriori certificati medici riferiti a detta sindrome ansiosa, sicché, al netto della sua eziopatogenesi, può ragionevolmente reputarsi che si sia trattato di un episodio isolato che non ha avuto conseguenze dannose sulla salute del lavoratore. Alla luce di quanto sopra esposto e, per utilizzare le parole di parte resistente, deve ritenersi come nella vicenda per cui è causa non sia configurabile “Nessun demansionamento, nessuna negazione delle ferie, nessuna esclusione dal gruppo whatsapp, nessun isolamento, nessun impedimento circa
l'espletamento della professionalità, nessuna richiesta di visita fiscale insolita o illegittima, nessuna sanzione disciplinare, nessun ritardo nella corresponsione delle retribuzioni. Niente di niente, insomma”.
Tanto comporta la condanna dell'attore alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ma, l'istante va altresì condannato a pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., una somma di danaro, equitativamente determinata in euro 2.500,00, per avere agito in giudizio con colpa grave.
Sul punto, si ritiene infatti che l'attore sia meritevole della sanzione prevista dalla citata disposizione, dal momento che ha proposto una domanda la cui infondatezza era largamente prevedibile già al momento del deposito del ricorso, sicché egli non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'inconsistenza della propria posizione e comunque ha agito senza avere compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, condanna il ricorrente al pagamento, per le causali suesposte, della somma netta di euro 1.698,02, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che liquida in euro
2.500,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge;
4) condanna parte ricorrente a pagare alla controparte, a titolo di sanzione di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., la somma di euro 2.500,00.
Catanzaro, lì 24.10.2025 Il Giudice del Lavoro
CO AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. CO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 526/2023 R.G. promossa da
C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1987, difeso dall'avv. CO Mancuso;
ricorrente contro
, con sede a Catanzaro, Via Gregorio Aracri n. 24, P. IVA: Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., , nato a P.IVA_1 Controparte_2
Catanzaro il 05.08.1970 C.F.: difesa dall'avv. Danilo Colabraro;
C.F._2
resistente e ricorrente in riconvenzionale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, sulla premessa di essere stato assunto, in data 07.06.2021, dalla
[...]
, con la qualifica di psicologo inquadrato nel livello E2 CCNL Cooperative Controparte_1
Sociali, lamenta: che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di coordinatore, di fatto mai eseguite per causa imputabile al datore;
di avere concordato verbalmente, in sede di assunzione, uno stipendio più elevato rispetto alla retribuzione tabellare contrattuale, nella misura di euro 200,00 mensili, in modo da raggiungere l'importo netto di euro 1.700,00, equivalente alla retribuzione percepita presso il precedente datore di lavoro;
che il datore gli aveva negato le ferie richieste nel mese di agosto 2022; di essere stato, in data 31.10.2022, eliminato dal gruppo whatsapp;
di essersi dimesso per giusta causa il giorno 01.01.2023, stante il mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2022 e della 13^ mensilità. Richiede, pertanto, la corresponsione dell'importo di euro 12.326,45, di cui €
2.761,42, a titolo di TFR non versato alla cessazione del rapporto, ed euro 9.565,03 a titolo di differenze retributive ad esso dovute e non pagate, nonché il risarcimento del danno da mobbing o straining, da quantificarsi in via equitativa.
Sennonché, come condivisibilmente eccepisce parte resistente, del vantato diritto il ricorrente non offre la benché minima prova.
Si osserva, anzitutto, che la pretesa attorea in ordine al pagamento della somma addizionale di euro
200,00 mensili, in aggiunta allo stipendio tabellare, non trova fondamento in un documento scritto.
In effetti, è lo stesso ricorrente a precisare che tale somma supplementare era stata concordata oralmente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro ed offre di provare tale circostanza a mezzo testi.
Tuttavia, la prova per testi è sul punto inammissibile, ai sensi dell'art. 2722 c.c., trattandosi di un patto aggiunto al contenuto di un documento, per il quale si allega che la stipulazione è stata contemporanea al perfezionamento dell'accordo scritto, sicché, in conformità alla ratio legis di tale disposizione, è assai poco plausibile che, a fronte della stipulazione di un accordo scritto, le parti abbiano concluso un'altra pattuizione in forma orale, non risultante dal documento, al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto.
Pertanto, in presenza del contratto di lavoro scritto stipulato dalle parti in data 07.06.2021, che ha fissato l'importo della retribuzione mensile spettante al lavoratore in euro 1.909,18 lorde, non è possibile ritenere – né, dunque, ammettere la relativa prova per testi - che le parti abbiano lasciato alla forma orale l'ulteriore pattuizione della somma di euro 200,00 mensili aggiuntiva sulla retribuzione, atteso che tale pattuizione contrasterebbe inammissibilmente con quanto risultante dal documento scritto.
Per tali motivi, al ricorrente che ha percepito la somma lorda di € 1.909,18 mensili, in conformità alle previsioni del CCNL Cooperative Sociali (retribuzione base euro 1.831,71, ex art. 76 CCNL citato, più indennità prevista dall'art. 47, lett. e, CCNL, pari ad euro 77,47, per una retribuzione complessiva di euro 1.909,18), non spetta la reclamata maggiorazione retributiva di € 200,00 mensili.
Passando al preteso demansionamento e/o scarsa valorizzazione della sua professionalità, si osserva che l'attore invoca l'attribuzione di una funzione che assume essergli dovuta sulla scorta del CCNL di categoria applicabile al suo rapporto, senza che, tuttavia, il contratto di lavoro individuale stipulato con la Cooperativa l'abbia in alcun modo contemplata. Egli, infatti, risulta essere stato inquadrato come psicologo, livello E2, CCNL Cooperative Sociali, che prevede, all'art. 47, rubricato “prestazioni specialistiche, attività di coordinamento”, tanto le prestazioni specialistiche, come appunto quella che l'interessato ha espletato in qualità di psicologo, quanto le attività di coordinamento che, nel caso concreto, risultavano affidate a soggetti diversi all'interno della struttura. Pertanto, una volta diversificata la figura dello specialista da quella del coordinatore, non può dirsi che quest'ultima funzione gli sia stata automaticamente assegnata per il sol fatto che il contratto di lavoro prevedesse la qualifica di psicologo con inquadramento al livello
E2 e mansioni di gestione dell'aera di Neuropsicologia e Psicologia Clinica. Di qui, la conclusione che l'attore non ha svolto la pretesa attività di coordinamento per il semplice motivo che tale funzione non gli è stata conferita per contratto, né al momento dell'assunzione, né successivamente. Nessun demansionamento o scarsa valorizzazione della sua professionalità può essere dunque imputabile al datore di lavoro.
Relativamente alla questione delle ferie richieste ed asseritamente negate, è solo il caso di osservare che le ferie di agosto 2022, giusta previsione di cui all'art. 60 CCNL di categoria, sono state concordate tra le parti, come risulta dalle buste paga di giugno, luglio e agosto 2022 (cfr. all. n. 4 fascicolo resistente), che attestano come l'attore abbia usufruito complessivamente di diciotto giorni di ferie, di cui tre giorni a giugno, tre giorni a luglio e dodici giorni nel mese di agosto (dal 15 al 27 agosto), e che, al termine delle ferie agostane, egli abbia fruito di un periodo di malattia, dal
30.08.2022 al 03.09.2022, prorogata poi fino ad ottobre 2022 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo).
Quanto alle doglianze inerenti alla ricerca di un nuovo psicologo da parte della , alla CP_1 richiesta di visita fiscale per malattia del ricorrente che la stessa (legittimamente) avanzò all'INPS il giorno 05.10.2022, nonché alla esclusione dell'istante dal gruppo Whatsapp (non della , CP_1 ma) degli educatori, in data 31.10.2022, trattasi di circostanze neutre, irrilevanti ai fini della decisione.
Il ricorrente deduce, infine, di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa, in data 01.01.2023, con decorrenza dal giorno successivo (cfr. all. n. 9 fascicolo resistente), in ragione della mancata tempestiva retribuzione della mensilità di dicembre 2022, nonché della 13^ mensilità 2022.
Anche in tal caso, la condotta attorea non è sorretta da una valida giustificazione.
L'art. 84 CCNL di categoria prevede che “La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese”, sicché, nel caso concreto, la retribuzione di dicembre 2022 e la 13^ mensilità avrebbero dovuto essere pagate dalla entro il giorno 20.01.2023. Al momento delle dimissioni presentate dal CP_1 lavoratore (01.01.2023), non ricorreva, dunque, un valido motivo che ne giustificasse il recesso per giusta causa, atteso che la retribuzione del mese di dicembre non era ancora maturata, per cui alcun ritardo nella relativa corresponsione era imputabile al datore di lavoro. Ma, in disparte dalla previsione di siffatta norma contrattuale, può convenirsi con parte resistente che il mancato pagamento, entro il 31 dicembre, della retribuzione relativa al mese di dicembre non avrebbe potuto legittimare le dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente il successivo primo gennaio.
Per tale ragione, la , non riconoscendo la giusta causa insita nelle dimissioni inoltrate dal CP_1 dipendente il giorno 01.01.2023, ha correttamente comunicato agli uffici competenti che si versava in ipotesi di dimissioni volontarie (cfr. all. n. 5 fascicolo resistente).
Di qui la domanda che parte resistente ha avanzato in via riconvenzionale per il pagamento del preavviso di novanta giorni, previsto dall'art. 33 CCNL, atteso che la mancata comunicazione del preavviso da parte del ricorrente determina a suo carico l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al numero dei giorni di omesso preavviso.
La ha conseguentemente trattenuto, a titolo di indennità di mancato preavviso, CP_1 nell'ultima busta paga di gennaio 2023, la somma di euro 5.727,00, equivalente a tre mesi di retribuzione, per cui, conguagliando le reciproche partite di dare e avere, mercé la detrazione dall'ammontare della suddetta indennità dell'importo dovuto dall'azienda per la retribuzione di dicembre 2022, per la 13^ mensilità e per il TFR, risulta un debito a carico del lavoratore verso il datore pari alla somma netta di euro 1.698,02 (cfr. busta paga di gennaio 2023; all. n. 4 fascicolo resistente).
Pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da parte resistente, il ricorrente va condannato a pagare, per le causali esposte, la somma netta di euro 1.698,02 (la cui entità non risulta neppure contestata).
Poco è a dirsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente per mobbing e/o straining, di cui difettano gli elementi costitutivi, vale a dire l'esistenza di una condotta vessatoria asseritamente perpetrata dal datore nei confronti del lavoratore, di un presunto danno derivatone a quest'ultimo, nonché dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi in capo al datore.
In effetti, l'attore non ha offerto alcuna prova della configurabilità della dedotta illecita fattispecie, salva la produzione di un unico certificato medico per malattia dal 30.08.2022 al 03.09.2022 (per soli
5 giorni), che riporta una diagnosi di sindrome ansiosa non correlata ad uno specifico fattore. Non si ravvisano in atti ulteriori certificati medici riferiti a detta sindrome ansiosa, sicché, al netto della sua eziopatogenesi, può ragionevolmente reputarsi che si sia trattato di un episodio isolato che non ha avuto conseguenze dannose sulla salute del lavoratore. Alla luce di quanto sopra esposto e, per utilizzare le parole di parte resistente, deve ritenersi come nella vicenda per cui è causa non sia configurabile “Nessun demansionamento, nessuna negazione delle ferie, nessuna esclusione dal gruppo whatsapp, nessun isolamento, nessun impedimento circa
l'espletamento della professionalità, nessuna richiesta di visita fiscale insolita o illegittima, nessuna sanzione disciplinare, nessun ritardo nella corresponsione delle retribuzioni. Niente di niente, insomma”.
Tanto comporta la condanna dell'attore alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ma, l'istante va altresì condannato a pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., una somma di danaro, equitativamente determinata in euro 2.500,00, per avere agito in giudizio con colpa grave.
Sul punto, si ritiene infatti che l'attore sia meritevole della sanzione prevista dalla citata disposizione, dal momento che ha proposto una domanda la cui infondatezza era largamente prevedibile già al momento del deposito del ricorso, sicché egli non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'inconsistenza della propria posizione e comunque ha agito senza avere compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, condanna il ricorrente al pagamento, per le causali suesposte, della somma netta di euro 1.698,02, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che liquida in euro
2.500,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge;
4) condanna parte ricorrente a pagare alla controparte, a titolo di sanzione di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., la somma di euro 2.500,00.
Catanzaro, lì 24.10.2025 Il Giudice del Lavoro
CO AR