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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6003/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 19.11.2024 contro l' Agenzia delle Entrate- SS, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034597076000, notificata il 29/08/2024, per la tassa rifiuti solidi urbani relativa agli anni dal 2008, 2010, 2011 e 2012 dell' importo complessivo di €3.102,88 comprensivo di interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Prescrizione del credito azionato relativo alla tassa rifiuti solidi urbani;
- Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- Mancata allegazione di atti endoprocedimentali - violazione del diritto di difesa del contribuente.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio e risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
In data 10.02.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- SS, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 13.06.2025 parte ricorrente depositava memorie chiedendo l' autorizzazione integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Società_1.
In data 27.06.2025 la Corte ordinava l' instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' ente impositore entro il termine perentorio di trenta giorni, rinviando per l' esame del merito all' udienza del 17.10.2025.
Parte ricorrente depositava prova documentale di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 Spa in data 06.08.2025.
Non risulta costituita l' Società_1 Spa in liquidazione benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. L' Società_1 Spa non costituendosi in giudizio non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Parimenti l' ADER non ha fornito in giudizio prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti per gli anni 2008-2010-2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguentecartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008-2010-2011-2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
Non viene riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non sussitendo gli estremi della malafede o della colpa grave, nè la prova di un danno concreto subito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina,sezione 12,in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cut se assolto in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034597076000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6003/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 19.11.2024 contro l' Agenzia delle Entrate- SS, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034597076000, notificata il 29/08/2024, per la tassa rifiuti solidi urbani relativa agli anni dal 2008, 2010, 2011 e 2012 dell' importo complessivo di €3.102,88 comprensivo di interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Prescrizione del credito azionato relativo alla tassa rifiuti solidi urbani;
- Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- Mancata allegazione di atti endoprocedimentali - violazione del diritto di difesa del contribuente.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio e risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
In data 10.02.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- SS, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 13.06.2025 parte ricorrente depositava memorie chiedendo l' autorizzazione integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Società_1.
In data 27.06.2025 la Corte ordinava l' instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' ente impositore entro il termine perentorio di trenta giorni, rinviando per l' esame del merito all' udienza del 17.10.2025.
Parte ricorrente depositava prova documentale di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 Spa in data 06.08.2025.
Non risulta costituita l' Società_1 Spa in liquidazione benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. L' Società_1 Spa non costituendosi in giudizio non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Parimenti l' ADER non ha fornito in giudizio prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti per gli anni 2008-2010-2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguentecartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008-2010-2011-2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
Non viene riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non sussitendo gli estremi della malafede o della colpa grave, nè la prova di un danno concreto subito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina,sezione 12,in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cut se assolto in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)