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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/08/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 351/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 351/2021, avente ad oggetto: “ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI DIRITTI REALI POSSESSO E TRASCRIZIONI (REGOLAMENTO DI CONFINI E APPOSIZIONE DI TERMINI)”
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 in Contrada Cusatino s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Maria Dacquì (C.F. , ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Leonida Bissolati n. 29;
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DI
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_2 C.F._5 ivi residente, in Contrada Gazzana – Fosse snc, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv. Leonardo Infantolino (C.F. ), ed C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in RA (CL), Via Duca n. 6;
PARTE INTERVENUTA
***
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 10.03.2021 e ritualmente notificato alla controparte insieme a decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio Parte_1
, esperendo azione di regolamento di confini e conseguente apposizione di CP_1
1 termini in relazione al confine tra i fondi, entrambi censiti al Catasto Terreni del Comune di RA al Foglio n. 16, e contraddistinti rispettivamente a mappale n. 291 (di proprietà di parte attrice) e mappale n. 170 (di proprietà di parte convenuta).
1.2. Parte ricorrente evidenziava che il confine, non delimitato da alcun segno visibile, si sarebbe tratto dal tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05/10/1987, contemplato dall'atto di compravendita del fondo ad opera di parte ricorrente, prot. n. 144945 del 23/12/1987 in Notaio , e che l'azione Per_1 si sarebbe resa necessaria in ragione di un'opposizione della convenuta ad operazioni di realizzazione di una recinzione, richieste da parte attrice per ragioni di sicurezza, e che in precedenza sarebbero state concordate, in quanto non condivideva la delimitazione del confine da parte dei tecnici nominati.
1.3. Pertanto, domandava: regolamentare i confini (conformemente a quanto sopra spiegato o nel modo stabilito da nominando CTU), ed autorizzare all'apposizione dei termini, a spese comuni, da quantificarsi. Con vittoria di spese, di cui avrebbe chiesto distrazione in sede di precisazione delle conclusioni.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta eccepiva preliminarmente: l'improcedibilità per mancata mediazione, la nullità del ricorso per genericità, l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini per essere evidente il confine tra i due fondi, il difetto di legittimazione attiva e di sopravvenuto difetto di interesse di controparte, in quanto in data 18.03.2021 aveva venduto il fondo a terzi. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, affermando che il confine era dato dall'increspatura lungo la linea di confine, determinata dal diverso livellamento tra i due fondi limitrofi, e negando vi fosse stato un accordo per la recinzione. Inoltre, proponeva in via riconvenzionale domanda di usucapione, affermando di avere posseduto pacificamente e continuativamente sin dal 1994 una striscia di due-tre metri oltre al confine originario, conformemente allo stato naturale dei luoghi.
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra, con vittoria di spese e compensi di causa.
3. Immediatamente prima della prima udienza, interveniva ex art. 105 comma 1 c.p.c.
[...]
, quale subacquirente da parte attrice, tra le altre, della particella n. 170. Egli svolgeva difese CP_2 aderenti alla posizione della sua dante causa, sia in rito sia sul merito, sostenendone le ragioni e contestando le pretese di controparte, nonché resistendo alla domanda riconvenzionale. Pertanto, sostanzialmente riproduceva le conclusioni di parte attrice, con vittoria di spese e compensi di lite, di cui avrebbe chiesto la distrazione in comparsa conclusionale.
4.1. Svoltasi infruttuosamente la procedura di mediazione, e procedutosi a conversione del rito in ordinario, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte convenuta contestava l'autenticità della procura al difensore della parte intervenuta;
quindi, la causa veniva istruita a mezzo di acquisizioni documentali, prove testimoniali e per interpello, nonché con svolgimento di CTU.
4.2. Le parti, pertanto, precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.04.2025, come da atti introduttivi, ed inoltre parte intervenuta domandando pronunciarsi la responsabilità aggravata di parte convenuta. Quindi, con ordinanza del 24.04.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che venivano a scadere in data 14.07.2025.
4.3. In sede di comparsa conclusionale, parte convenuta dichiarava inoltre di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione, oltre a chiedere la responsabilità aggravata dell'attrice. Mentre quest'ultima, in sede di memoria di replica, domandava la cancellazione di un'espressione sconveniente contenuta nella comparsa conclusionale della convenuta, con conseguente risarcimento.
§§§
2 1. Preliminarmente, vanno operate le seguenti considerazioni su alcune eccezioni preliminari di parte convenuta.
1.1. Infondata è l'eccezione in ordine alla procura alle liti di parte intervenuta, in quanto “La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, […], ha natura essenzialmente pubblicistica, […]. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.” (così Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 10240 del 04/05/2009 (Rv. 608182 - 01), e in senso conforme, le successive Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17473 del 02/09/2015 (Rv. 637465
- 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19785 del 25/07/2018 (Rv. 650194 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 25066 del 16/09/2021, pagg. 8-9). Querela di falso che non è stata mai proposta, con conseguente persistenza della pubblica fede.
1.2. Superata è l'eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, in quanto questa è stata poi svolta infruttuosamente in corso di causa (cfr. verbale negativo allegato alle note di parte attrice e di parte intervenuta in data 18.02.2022).
1.3. Infondata è l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che ha i contenuti sufficienti per consentire l'identificazione certa di petitum e causa petendi, in quanto, pur nella sua sinteticità, fa perfettamente comprendere il tipo di azione esercitato e quali siano i fondi oggetto della domanda.
1.4. Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto del presupposto dell'incertezza del confine tra fondi, in quanto proprio le difese di parte convenuta, rispetto all'indicazione del confine operata da parte attrice, sono significative di un'incertezza del confine stesso (poi, come dirà il CTU, anche su un piano oggettivo, cfr. infra par. 3.3.1., e come risulterà dalle testimonianze degli ingegneri e , cfr. infra par.
3.2.2. lett. D), le parti erano state impegnate in un tentativo Pt_2 Pt_3 di delimitazione dello stesso non andato a buon fine) e dunque dell'esigenza di porvi un accertamento giudiziale.
1.5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto questa ha sì alienato la particella 291, ma lo ha fatto in data 18.03.2021 (cfr. visura in all. 7 alla comparsa di risposta, ed all. 1 alla comparsa di intervento), ossia in data successiva all'introduzione del presente giudizio, avutasi con deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il 10.03.2021 (in base all'insegnamento, traibile ex art. 39 comma 3 c.p.c., per cui i procedimenti che iniziano con ricorso si intendono pendenti dal momento del deposito dello stesso, cfr. anche Cass. Civ. SSUU, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 (Rv. 632845 - 01); Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24790 del 20/11/2014 (Rv. 633592 - 01) Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22947 del 10/11/2016 (Rv. 641508 - 01)). E allora, vale l'applicazione dell'art. 111 comma 1 c.p.c., per cui “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.” Peraltro, nel caso di specie è anche intervenuto il successore (come da comma 3), mentre, in relazione alla posizione dell'alienante, non si può certo dire che sia difettato per fatto sopravvenuto l'interesse all'accertamento del confine, proprio in ragione dell'alienazione del fondo, indicato con certi confini, alla parte intervenuta (la quale, peraltro e a maggior ragione, si era in questa sede riservata azione risarcitoria avverso l'attrice nel caso di soccombenza verso la parte convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione).
2.1. Venendo al merito, nel caso di specie, si tratta di accertare l'esatto posizionamento della linea di confine tra le particelle individuate al Catasto Terreni del Comune di RA ai nn. 291 e 170 del foglio 16, con conseguente apposizione dei termini.
2.2. In contrapposizione alla domanda principale, parte convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione in relazione alla porzione di terra sul confine eventualmente oggetto di valutazioni divergenti tra le parti sul confine. Tale domanda è stata oggetto di rinuncia in sede di
3 comparsa conclusionale (ciò che si ritiene consentito, in ragione della possibilità che hanno sempre le parti di restringere il thema decidendum, cfr. da ultimo Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)), e dunque tecnicamente non ci si potrà pronunciare sulla stessa. È però altrettanto evidente che, essendosi avuta una rinuncia alla domanda riconvenzionale totalmente a valle della causa, si trarranno le dovute conseguenze, sia in termini di analisi dell'istruttoria comunque svolta (la stessa parte convenuta argomenta la rinuncia alla domanda proprio alla luce dell'istruttoria svolta) anche sulla stessa, sia in termini di spese di giudizio (cfr. infra par. 6.1.)
3.1. Anzitutto è incontestata la titolarità dei fondi confinanti, rispettivamente in capo a parte attrice (e poi a parte intervenuta) e a parte convenuta, in ogni caso sufficientemente provata documentalmente (cfr. rispettivamente: il contratto di compravendita allegato al ricorso, nonché l'atto Con di compravendita tra e in all. 6 alla comparsa di risposta ed all. 1 alla comparsa di CP_2 intervento;
la donazione in favore di parte convenuta, in all. 8 alla comparsa di risposta), tenuto anche conto che nell'azione di regolamento dei confini, trattandosi di c.d. conflitto tra fondi e non tra titoli, non è necessaria ai fini della legittimazione la c.d. prova diabolica (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020 (Rv. 659399 - 01)).
3.2. È noto che, ai fini della prova del confine, l'art. 950 c.c. prevede che il giudice possa avvalersi di qualunque mezzo di prova, e che, solo in mancanza di altri elementi, deve attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
3.2.1. Nel corso dell'istruttoria, anzitutto parte attrice ha prodotto in uno al suo ricorso, all'interno della propria relazione di parte (pagg. 7-8), l'invocato tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987, che viene direttamente menzionato nel corpo del titolo di proprietà dell'attrice, nella parte in cui si delineano i confini del terreno (cfr. pag. 2 dell'atto).
3.2.2. L'istruttoria orale, da leggersi sia in funzione dell'azione di regolamento di confine, sia in funzione della domanda riconvenzionale di usucapione (pur nella precisazione di quanto si è sopra detto al par. 2.2.), non ha fornito elementi significativi ad entrambi i fini (salvo, al limite, un ristretto profilo di ulteriore valorizzazione del suddetto tipo di frazionamento, in relazione a quanto si dirà alla lett. D)):
A) L'interrogatorio formale di parte attrice non ha fatto emergere gli estremi di alcuna confessione, né in relazione al posizionamento del confine (in quanto la parte ha sostenuto che parte convenuta nel tempo ha operato un lieve sconfinamento), né in relazione ai presupposti per l'usucapione (in quanto ha sostenuto di avere, tramite gli uomini di famiglia, sempre coltivato il fondo, e di aver lamentato, almeno da 7-8 anni fa, gli sconfinamenti avversari).
B) La testimonianza di (quale soggetto che arava il fondo della parte Testimone_1 convenuta) anzitutto è caratterizzata da forti elementi di inattendibilità e contraddizione. Anzitutto al cap. 1 concludeva la risposta con l'inciso “ed il confine è sempre stato così.”, senza che ancora gli fosse stato chiesto qualcosa sul confine tra fondi. Poi, mostratagli la foto richiamata al cap. 4 (ossia la foto n. 3), ha dichiarato di non riconoscere quanto gli veniva mostrato (pur avendo risposto di aver arato il fondo da dieci anni, e poi rispondendo ai capp.
5-6 nel senso di essersi “attenuto al CP_1 confine con l'altro terreno, che è stato sempre lì. […] non ho mai sconfinato, il limite è sempre là, mai toccato”). Ancora, prima dichiarava e precisava di avere arato il campo della da 10 anni, CP_1 ma poi a chiarimento ha precisato che “sono 4-5 anni che non lavoro più e sono in pensione […] negli ultimi 4-5 anni non ho lavorato più.”. In secondo luogo, ai fini della domanda di usucapione, anche a voler dar per buone le risposte del teste, egli comunque ha negato di avere arato dal 1994, ma solo negli ultimi 10 anni, facendo dunque riferimento ad un tempo, comunque, insufficiente ai fini del maturare dell'usucapione ordinaria.
C) La testimonianza di (suocero del fratello della convenuta), anzitutto è insufficiente Testimone_2 ai fini dell'usucapione, in quanto in un inciso ha affermato che “ho a che fare con il fondo della
4 da più di 15 anni.”, con una indicazione non precisa al fine di giungere ai vent'anni di CP_1 usucapione ordinaria. Ed è comunque vaga sul confine, basandosi sull'indicazione col dito sulla foto mostrata (peraltro indicandolo verticalmente, e non secondo la linea prospettica della foto stessa) e sull'affermazione di un dislivello tra fondi, dei quali uno sarebbe stato più alto e uno più basso, ma con una indicazione del tutto generica allo scopo (tant'è che egli ha pure affermato che “dalla foto non sono in grado di ricordare quale dei due fosse più alto e quale fosse più basso).
D) La testimonianza dei due tecnici e si incentra più sulle operazioni che stavano Pt_2 Pt_3 compiendo per le parti, e quindi su profili solo indirettamente rilevanti alla decisione, anche se un minimo di indicazione sulla fonte della fissazione del confine si può trarre. Al riguardo, se da una parte opera ai capp.
2-3 dell'atto di intervento un indiretto riferimento al sopra menzionato Pt_2 tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987 come fonte del confine (“Cap. 2: sì, siamo stati in catasto ed abbiamo prelevato copia del frazionamento che ha generato la divisione di questa particella che prima era intera. Cap. 3: sì, come da risposta precedente”), sugli stessi Pt_3 capitoli è più vago (Cap. 3: non ricordo la data, ma sì siamo stati insieme a vedere varie documentazioni, probabilmente anche quello ma non ricordo nello specifico il numero e l'anno.”), e poi, a chiarimento, fa riferimento ad una divergenza di visioni con il collega (“Il geom. aveva Pt_2 individuato il confine sulla base di un riferimento documentale su un atto di aggiornamento catastale. Io avevo invece,. Avendo eseguito rilievi sovrabbondanti, anche in relazione alla posizione dei fabbricati e confini limitrofi, non trovavo coincidenza sulla posizione di questo confine. ADR: non ricordo a vantaggio di quale dei due fondi andasse la posizione del confine da me individuata rispetto invece a quella individuata dal collega.”). In sostanza, si ha a che fare con una combinazione di testimonianze che lascia sullo sfondo il riferimento al richiesto tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987, non ponendo un chiaro e univoco riferimento allo stesso, ma d'altra parte rimanendo ancora più vaga su eventuali fonti alternative, con la conseguenza che va allora valorizzata la predetta produzione documentale quale fonte del confine predetto.
3.3. La suddetta rilevanza è stata altresì valorizzata dalla CTU, che pur nella sua sinteticità si considera caratterizzata da correttezza metodologica, completezza espositiva, assenza di vizi logico- motivazionali, così da poter essere valutata come adeguato ausilio alla decisione.
3.3.1. Anzitutto, in relazione alla consulenza primaria, depositata in data 25.01.2024, si ha conferma del fatto che non vi fosse alcun segno tangibile del confine sui luoghi, in quanto il consulente afferma che (grassetti aggiunti) “Il confine che divide i due fondi oggetto della presente […] al momento dei nostri sopralluoghi, non presentava nessun segno identificativo dello stesso. Addirittura, l'aratura sembrava essere stata fatta in continuità tra i due fondi. Non è stato individuato nessun segno distintivo che potesse indicare una ipotetica linea di confine.” (pag. 5); e poi nelle conclusioni che“Tutta l'area interessata, […] non presenta nessun segno identificativo dei confini” (pag. 6).
3.3.2. In risposta alle osservazioni di parte attrice ed intervenuta, esplicitando quanto in effetti non si traeva univocamente dalla bozza di consulenza, risponde chiaramente che (grassetto aggiunto) “In riferimento a quanto “Osservato” dalle parti, il sottoscritto C.T.U., conferma quanto già scritto nella propria Relazione, puntualizzando che, il confine determinato a seguito della elaborazione del rilievo, rispecchia fedelmente il tipo di Frazionamento del 05/10/1987 che ha generato la linea di confine tra le due particelle in oggetto. Tale linea di confine, sarà fedelmente riportata nel successivo picchettaggio sul terreno.” In questo senso condivisibilmente facendo riferimento all'unico dato documentale presente in atti.
3.3.3. Essendo mancata una rappresentazione grafica del confine, e dunque resosi necessario un richiamo (ordinanza del 01.02.2024), con deposito integrativo del 01.03.2024, il consulente lo ha tracciato graficamente in relazione ai punti 101-102-103-104 (pag. 6), poi confermando ulteriormente in sede di risposta alle osservazioni di parte convenuta (deposito del 10.04.2024, pag. 5, grassetto aggiunto) “La linea di confine determinata rispecchia fedelmente quella scaturente dal Tipo di
5 Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987 , allegata al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio .” Per_1
3.4. Può dunque concludersi con adeguata certezza nel senso che il confine tra i due fondi rispecchia fedelmente quello scaturente dal Tipo di Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987, allegata al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio , per come indicato nella CTU e relativi Per_1 allegati, con depositi del 25.01.2024 e del 10.04.2024, e per come tracciato con deposito del 01.03.2024;
4.1. Successivamente si è provveduto, da parte del CTU, a picchettare il confine, in modo da renderlo tangibile sui luoghi, in funzione dell'azione di apposizione dei termini. Al riguardo, si è reso necessario nuovo richiamo (ordinanza del 26.04.2024), in esito del quale, con deposito del 11.11.2024, si è operata l'apposizione di sette picchetti in ferro numerati da 1 a 7 (cfr. pag. 14, nonché rappresentazione grafica a pag. 16 dell'all. 3, e fotografie dei picchetti alle pagg. da 18 a 21 dello stesso all.3). Rispetto al quale poi si è fornito ulteriore chiarimento con indicazione analitica delle coordinate di apposizione dei picchetti con deposito del 13.03.2025.
4.2. Pertanto, individuato il confine, andrà disposta a carico di tutte le parti costituite del presente giudizio l'apposizione dei termini (che potrà avvenire sfruttando i picchetti già apposti dal CTU), con l'utilizzo di paletti in cemento o in metallo, segni lapidei, reti metalliche, ovvero altri stabili ed evidenti supporti materiali, conformemente ai confini come sopra individuati, a spese comuni, secondo il disposto dell'art. 951 c.c. Laddove per “spese comuni”, data la peculiare situazione che si ha nel caso di specie, deve intendersi che la spesa graverà (a titolo di riparto interno) per il 50% sulla parte convenuta, e per il rimanente 50% nel complesso tra parte attrice e parte intervenuta.
5. Quanto ad altri profili di contesa tra le parti, emersi o riemersi negli scritti conclusionali, brevemente:
a) non si rinviene per nessuna delle parti l'abuso dello strumento processuale tale da configurare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto le domande e le eccezioni proposte appaiono proprie della ordinaria dinamica processuale, anche qualora si fossero rivelate infondate, ma non tali da configurare il minimo della colpa grave propria di tale ipotesi normativa;
b) l'espressione “comportamento schizofrenico della ricorrente”, denunciata in memoria di replica da parte attrice in relazione alla comparsa conclusionale di parte convenuta, non integra gli estremi dell'art. 89 c.p.c., in quanto: anzitutto, l'espressione usata non necessariamente ha ormai nel linguaggio odierno il solo significato tecnico patologico mentale individuato da parte attrice, ma può bene indicare, certamente in modo pungente, un comportamento ritenuto quale incoerente e contraddittorio;
e comunque non può dirsi espressione avulsa dall'oggetto della lite (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14552 del 22/06/2009 (Rv. 608653 - 01)), in quanto volta ad evidenziare una linea di parte ritenuta appunto non condivisibile, in funzione di orientamento del convincimento del giudice;
c) nulla sarà dovuto per la consulenza grafologica di parte, effettuata nell'interesse di parte intervenuta in relazione alla questione relativa all'autenticità della procura, in quanto, giusta la motivazione di cui al precedente par. 1.1., essa era superflua ai fini della decisione sul punto;
d) nulla sarà dovuto per spese e compensi di mediazione della parte intervenuta, in quanto la domanda per tale esborso è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque oltremodo tardivamente, e pertanto va dichiarata inammissibile;
6.1. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, che, dato l'accoglimento del regolamento dei confini esattamente per come richiesto da parte attrice e da parte intervenuta, nonché in relazione alla già citata rinuncia solo in via conclusionale alla domanda riconvenzionale di
6 usucapione, si riscontra in capo alla parte convenuta. Esse si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Di esse sarà disposta la distrazione in favore dei rispettivi difensori, che si sono dichiarati antistatari.
6.2. Secondo lo stesso criterio si pone il carico definitivo delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 351/2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA, in accoglimento dell'azione di regolamento di confini esperita dalla parte attrice e dalla parte intervenuta nei Parte_1 Controparte_2 confronti della parte convenuta , che, in relazione al Catasto Terreni del CP_1 Comune di RA (CL), Foglio 16, il confine tra le particelle (o mappali) nn. 291 e 170 è quello risultante dal Tipo di Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987, allegato al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio , per come indicato nella CTU e Per_1 relativi allegati, redatti dal CTU Ing, , con depositi del 25.01.2024 e del Persona_2
10.04.2024, e per come dallo stesso tracciato con deposito del 01.03.2024;
2) PRENDE ATTO della rinuncia, ad opera di parte convenuta , alla CP_1 domanda riconvenzionale di usucapione spiegata nella comparsa di risposta;
3) DISPONE, in accoglimento dell'azione di apposizione dei termini esperita dalla parte attrice e dalla parte intervenuta nei confronti della parte Parte_1 Controparte_2 convenuta , a carico di ciascuna parte ed in favore delle altre, CP_1 l'apposizione dei termini sul confine individuato in base al punto 1) di questo dispositivo, sul tracciato contraddistinto dai picchetti apposti dal CTU (per come individuati nei depositi del 11.11.2024 e 13.03.2025), mediante l'installazione di paletti in cemento o in metallo, segni lapidei, reti metalliche, ovvero altri stabili ed evidenti supporti materiali, a spese comuni (da intendersi, quale riparto interno: 50 % a carico della parte convenuta , e CP_1 50% a carico complessivo della parte attrice e della parte intervenuta Parte_1 [...] ; CP_2
4) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di parte intervenuta Controparte_2 per pagamento spese e compensi di mediazione;
5) RIGETTA le domande di lite temeraria spiegate dalle parti;
6) RIGETTA per il resto le domande eventualmente residue;
7) CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte attrice , che si liquidano in € 113,00 per esborsi ed € 702,00 Parte_1 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20 % in ragione dell'obiettiva lunghezza della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
8) CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte intervenuta che si liquidano in € 70,00 per Controparte_2 esborsi ed € 571,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi introduttiva e decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20 % in ragione dell'obiettiva lunghezza della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
7 9) PONE a definitivo carico della parte convenuta le spese di CTU;
CP_1
10) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti formalità pubblicitarie;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 08.08.2025 Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 351/2021, avente ad oggetto: “ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI DIRITTI REALI POSSESSO E TRASCRIZIONI (REGOLAMENTO DI CONFINI E APPOSIZIONE DI TERMINI)”
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 in Contrada Cusatino s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Onofrio Campione (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Maria Dacquì (C.F. , ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Leonida Bissolati n. 29;
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DI
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_2 C.F._5 ivi residente, in Contrada Gazzana – Fosse snc, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv. Leonardo Infantolino (C.F. ), ed C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in RA (CL), Via Duca n. 6;
PARTE INTERVENUTA
***
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 10.03.2021 e ritualmente notificato alla controparte insieme a decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio Parte_1
, esperendo azione di regolamento di confini e conseguente apposizione di CP_1
1 termini in relazione al confine tra i fondi, entrambi censiti al Catasto Terreni del Comune di RA al Foglio n. 16, e contraddistinti rispettivamente a mappale n. 291 (di proprietà di parte attrice) e mappale n. 170 (di proprietà di parte convenuta).
1.2. Parte ricorrente evidenziava che il confine, non delimitato da alcun segno visibile, si sarebbe tratto dal tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05/10/1987, contemplato dall'atto di compravendita del fondo ad opera di parte ricorrente, prot. n. 144945 del 23/12/1987 in Notaio , e che l'azione Per_1 si sarebbe resa necessaria in ragione di un'opposizione della convenuta ad operazioni di realizzazione di una recinzione, richieste da parte attrice per ragioni di sicurezza, e che in precedenza sarebbero state concordate, in quanto non condivideva la delimitazione del confine da parte dei tecnici nominati.
1.3. Pertanto, domandava: regolamentare i confini (conformemente a quanto sopra spiegato o nel modo stabilito da nominando CTU), ed autorizzare all'apposizione dei termini, a spese comuni, da quantificarsi. Con vittoria di spese, di cui avrebbe chiesto distrazione in sede di precisazione delle conclusioni.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta eccepiva preliminarmente: l'improcedibilità per mancata mediazione, la nullità del ricorso per genericità, l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini per essere evidente il confine tra i due fondi, il difetto di legittimazione attiva e di sopravvenuto difetto di interesse di controparte, in quanto in data 18.03.2021 aveva venduto il fondo a terzi. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, affermando che il confine era dato dall'increspatura lungo la linea di confine, determinata dal diverso livellamento tra i due fondi limitrofi, e negando vi fosse stato un accordo per la recinzione. Inoltre, proponeva in via riconvenzionale domanda di usucapione, affermando di avere posseduto pacificamente e continuativamente sin dal 1994 una striscia di due-tre metri oltre al confine originario, conformemente allo stato naturale dei luoghi.
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra, con vittoria di spese e compensi di causa.
3. Immediatamente prima della prima udienza, interveniva ex art. 105 comma 1 c.p.c.
[...]
, quale subacquirente da parte attrice, tra le altre, della particella n. 170. Egli svolgeva difese CP_2 aderenti alla posizione della sua dante causa, sia in rito sia sul merito, sostenendone le ragioni e contestando le pretese di controparte, nonché resistendo alla domanda riconvenzionale. Pertanto, sostanzialmente riproduceva le conclusioni di parte attrice, con vittoria di spese e compensi di lite, di cui avrebbe chiesto la distrazione in comparsa conclusionale.
4.1. Svoltasi infruttuosamente la procedura di mediazione, e procedutosi a conversione del rito in ordinario, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte convenuta contestava l'autenticità della procura al difensore della parte intervenuta;
quindi, la causa veniva istruita a mezzo di acquisizioni documentali, prove testimoniali e per interpello, nonché con svolgimento di CTU.
4.2. Le parti, pertanto, precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.04.2025, come da atti introduttivi, ed inoltre parte intervenuta domandando pronunciarsi la responsabilità aggravata di parte convenuta. Quindi, con ordinanza del 24.04.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che venivano a scadere in data 14.07.2025.
4.3. In sede di comparsa conclusionale, parte convenuta dichiarava inoltre di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione, oltre a chiedere la responsabilità aggravata dell'attrice. Mentre quest'ultima, in sede di memoria di replica, domandava la cancellazione di un'espressione sconveniente contenuta nella comparsa conclusionale della convenuta, con conseguente risarcimento.
§§§
2 1. Preliminarmente, vanno operate le seguenti considerazioni su alcune eccezioni preliminari di parte convenuta.
1.1. Infondata è l'eccezione in ordine alla procura alle liti di parte intervenuta, in quanto “La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, […], ha natura essenzialmente pubblicistica, […]. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.” (così Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 10240 del 04/05/2009 (Rv. 608182 - 01), e in senso conforme, le successive Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17473 del 02/09/2015 (Rv. 637465
- 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19785 del 25/07/2018 (Rv. 650194 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 25066 del 16/09/2021, pagg. 8-9). Querela di falso che non è stata mai proposta, con conseguente persistenza della pubblica fede.
1.2. Superata è l'eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, in quanto questa è stata poi svolta infruttuosamente in corso di causa (cfr. verbale negativo allegato alle note di parte attrice e di parte intervenuta in data 18.02.2022).
1.3. Infondata è l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che ha i contenuti sufficienti per consentire l'identificazione certa di petitum e causa petendi, in quanto, pur nella sua sinteticità, fa perfettamente comprendere il tipo di azione esercitato e quali siano i fondi oggetto della domanda.
1.4. Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione per difetto del presupposto dell'incertezza del confine tra fondi, in quanto proprio le difese di parte convenuta, rispetto all'indicazione del confine operata da parte attrice, sono significative di un'incertezza del confine stesso (poi, come dirà il CTU, anche su un piano oggettivo, cfr. infra par. 3.3.1., e come risulterà dalle testimonianze degli ingegneri e , cfr. infra par.
3.2.2. lett. D), le parti erano state impegnate in un tentativo Pt_2 Pt_3 di delimitazione dello stesso non andato a buon fine) e dunque dell'esigenza di porvi un accertamento giudiziale.
1.5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto questa ha sì alienato la particella 291, ma lo ha fatto in data 18.03.2021 (cfr. visura in all. 7 alla comparsa di risposta, ed all. 1 alla comparsa di intervento), ossia in data successiva all'introduzione del presente giudizio, avutasi con deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il 10.03.2021 (in base all'insegnamento, traibile ex art. 39 comma 3 c.p.c., per cui i procedimenti che iniziano con ricorso si intendono pendenti dal momento del deposito dello stesso, cfr. anche Cass. Civ. SSUU, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 (Rv. 632845 - 01); Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24790 del 20/11/2014 (Rv. 633592 - 01) Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22947 del 10/11/2016 (Rv. 641508 - 01)). E allora, vale l'applicazione dell'art. 111 comma 1 c.p.c., per cui “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.” Peraltro, nel caso di specie è anche intervenuto il successore (come da comma 3), mentre, in relazione alla posizione dell'alienante, non si può certo dire che sia difettato per fatto sopravvenuto l'interesse all'accertamento del confine, proprio in ragione dell'alienazione del fondo, indicato con certi confini, alla parte intervenuta (la quale, peraltro e a maggior ragione, si era in questa sede riservata azione risarcitoria avverso l'attrice nel caso di soccombenza verso la parte convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione).
2.1. Venendo al merito, nel caso di specie, si tratta di accertare l'esatto posizionamento della linea di confine tra le particelle individuate al Catasto Terreni del Comune di RA ai nn. 291 e 170 del foglio 16, con conseguente apposizione dei termini.
2.2. In contrapposizione alla domanda principale, parte convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione in relazione alla porzione di terra sul confine eventualmente oggetto di valutazioni divergenti tra le parti sul confine. Tale domanda è stata oggetto di rinuncia in sede di
3 comparsa conclusionale (ciò che si ritiene consentito, in ragione della possibilità che hanno sempre le parti di restringere il thema decidendum, cfr. da ultimo Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)), e dunque tecnicamente non ci si potrà pronunciare sulla stessa. È però altrettanto evidente che, essendosi avuta una rinuncia alla domanda riconvenzionale totalmente a valle della causa, si trarranno le dovute conseguenze, sia in termini di analisi dell'istruttoria comunque svolta (la stessa parte convenuta argomenta la rinuncia alla domanda proprio alla luce dell'istruttoria svolta) anche sulla stessa, sia in termini di spese di giudizio (cfr. infra par. 6.1.)
3.1. Anzitutto è incontestata la titolarità dei fondi confinanti, rispettivamente in capo a parte attrice (e poi a parte intervenuta) e a parte convenuta, in ogni caso sufficientemente provata documentalmente (cfr. rispettivamente: il contratto di compravendita allegato al ricorso, nonché l'atto Con di compravendita tra e in all. 6 alla comparsa di risposta ed all. 1 alla comparsa di CP_2 intervento;
la donazione in favore di parte convenuta, in all. 8 alla comparsa di risposta), tenuto anche conto che nell'azione di regolamento dei confini, trattandosi di c.d. conflitto tra fondi e non tra titoli, non è necessaria ai fini della legittimazione la c.d. prova diabolica (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020 (Rv. 659399 - 01)).
3.2. È noto che, ai fini della prova del confine, l'art. 950 c.c. prevede che il giudice possa avvalersi di qualunque mezzo di prova, e che, solo in mancanza di altri elementi, deve attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
3.2.1. Nel corso dell'istruttoria, anzitutto parte attrice ha prodotto in uno al suo ricorso, all'interno della propria relazione di parte (pagg. 7-8), l'invocato tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987, che viene direttamente menzionato nel corpo del titolo di proprietà dell'attrice, nella parte in cui si delineano i confini del terreno (cfr. pag. 2 dell'atto).
3.2.2. L'istruttoria orale, da leggersi sia in funzione dell'azione di regolamento di confine, sia in funzione della domanda riconvenzionale di usucapione (pur nella precisazione di quanto si è sopra detto al par. 2.2.), non ha fornito elementi significativi ad entrambi i fini (salvo, al limite, un ristretto profilo di ulteriore valorizzazione del suddetto tipo di frazionamento, in relazione a quanto si dirà alla lett. D)):
A) L'interrogatorio formale di parte attrice non ha fatto emergere gli estremi di alcuna confessione, né in relazione al posizionamento del confine (in quanto la parte ha sostenuto che parte convenuta nel tempo ha operato un lieve sconfinamento), né in relazione ai presupposti per l'usucapione (in quanto ha sostenuto di avere, tramite gli uomini di famiglia, sempre coltivato il fondo, e di aver lamentato, almeno da 7-8 anni fa, gli sconfinamenti avversari).
B) La testimonianza di (quale soggetto che arava il fondo della parte Testimone_1 convenuta) anzitutto è caratterizzata da forti elementi di inattendibilità e contraddizione. Anzitutto al cap. 1 concludeva la risposta con l'inciso “ed il confine è sempre stato così.”, senza che ancora gli fosse stato chiesto qualcosa sul confine tra fondi. Poi, mostratagli la foto richiamata al cap. 4 (ossia la foto n. 3), ha dichiarato di non riconoscere quanto gli veniva mostrato (pur avendo risposto di aver arato il fondo da dieci anni, e poi rispondendo ai capp.
5-6 nel senso di essersi “attenuto al CP_1 confine con l'altro terreno, che è stato sempre lì. […] non ho mai sconfinato, il limite è sempre là, mai toccato”). Ancora, prima dichiarava e precisava di avere arato il campo della da 10 anni, CP_1 ma poi a chiarimento ha precisato che “sono 4-5 anni che non lavoro più e sono in pensione […] negli ultimi 4-5 anni non ho lavorato più.”. In secondo luogo, ai fini della domanda di usucapione, anche a voler dar per buone le risposte del teste, egli comunque ha negato di avere arato dal 1994, ma solo negli ultimi 10 anni, facendo dunque riferimento ad un tempo, comunque, insufficiente ai fini del maturare dell'usucapione ordinaria.
C) La testimonianza di (suocero del fratello della convenuta), anzitutto è insufficiente Testimone_2 ai fini dell'usucapione, in quanto in un inciso ha affermato che “ho a che fare con il fondo della
4 da più di 15 anni.”, con una indicazione non precisa al fine di giungere ai vent'anni di CP_1 usucapione ordinaria. Ed è comunque vaga sul confine, basandosi sull'indicazione col dito sulla foto mostrata (peraltro indicandolo verticalmente, e non secondo la linea prospettica della foto stessa) e sull'affermazione di un dislivello tra fondi, dei quali uno sarebbe stato più alto e uno più basso, ma con una indicazione del tutto generica allo scopo (tant'è che egli ha pure affermato che “dalla foto non sono in grado di ricordare quale dei due fosse più alto e quale fosse più basso).
D) La testimonianza dei due tecnici e si incentra più sulle operazioni che stavano Pt_2 Pt_3 compiendo per le parti, e quindi su profili solo indirettamente rilevanti alla decisione, anche se un minimo di indicazione sulla fonte della fissazione del confine si può trarre. Al riguardo, se da una parte opera ai capp.
2-3 dell'atto di intervento un indiretto riferimento al sopra menzionato Pt_2 tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987 come fonte del confine (“Cap. 2: sì, siamo stati in catasto ed abbiamo prelevato copia del frazionamento che ha generato la divisione di questa particella che prima era intera. Cap. 3: sì, come da risposta precedente”), sugli stessi Pt_3 capitoli è più vago (Cap. 3: non ricordo la data, ma sì siamo stati insieme a vedere varie documentazioni, probabilmente anche quello ma non ricordo nello specifico il numero e l'anno.”), e poi, a chiarimento, fa riferimento ad una divergenza di visioni con il collega (“Il geom. aveva Pt_2 individuato il confine sulla base di un riferimento documentale su un atto di aggiornamento catastale. Io avevo invece,. Avendo eseguito rilievi sovrabbondanti, anche in relazione alla posizione dei fabbricati e confini limitrofi, non trovavo coincidenza sulla posizione di questo confine. ADR: non ricordo a vantaggio di quale dei due fondi andasse la posizione del confine da me individuata rispetto invece a quella individuata dal collega.”). In sostanza, si ha a che fare con una combinazione di testimonianze che lascia sullo sfondo il riferimento al richiesto tipo di frazionamento n. 21/1/1987 del 05.10.1987, non ponendo un chiaro e univoco riferimento allo stesso, ma d'altra parte rimanendo ancora più vaga su eventuali fonti alternative, con la conseguenza che va allora valorizzata la predetta produzione documentale quale fonte del confine predetto.
3.3. La suddetta rilevanza è stata altresì valorizzata dalla CTU, che pur nella sua sinteticità si considera caratterizzata da correttezza metodologica, completezza espositiva, assenza di vizi logico- motivazionali, così da poter essere valutata come adeguato ausilio alla decisione.
3.3.1. Anzitutto, in relazione alla consulenza primaria, depositata in data 25.01.2024, si ha conferma del fatto che non vi fosse alcun segno tangibile del confine sui luoghi, in quanto il consulente afferma che (grassetti aggiunti) “Il confine che divide i due fondi oggetto della presente […] al momento dei nostri sopralluoghi, non presentava nessun segno identificativo dello stesso. Addirittura, l'aratura sembrava essere stata fatta in continuità tra i due fondi. Non è stato individuato nessun segno distintivo che potesse indicare una ipotetica linea di confine.” (pag. 5); e poi nelle conclusioni che“Tutta l'area interessata, […] non presenta nessun segno identificativo dei confini” (pag. 6).
3.3.2. In risposta alle osservazioni di parte attrice ed intervenuta, esplicitando quanto in effetti non si traeva univocamente dalla bozza di consulenza, risponde chiaramente che (grassetto aggiunto) “In riferimento a quanto “Osservato” dalle parti, il sottoscritto C.T.U., conferma quanto già scritto nella propria Relazione, puntualizzando che, il confine determinato a seguito della elaborazione del rilievo, rispecchia fedelmente il tipo di Frazionamento del 05/10/1987 che ha generato la linea di confine tra le due particelle in oggetto. Tale linea di confine, sarà fedelmente riportata nel successivo picchettaggio sul terreno.” In questo senso condivisibilmente facendo riferimento all'unico dato documentale presente in atti.
3.3.3. Essendo mancata una rappresentazione grafica del confine, e dunque resosi necessario un richiamo (ordinanza del 01.02.2024), con deposito integrativo del 01.03.2024, il consulente lo ha tracciato graficamente in relazione ai punti 101-102-103-104 (pag. 6), poi confermando ulteriormente in sede di risposta alle osservazioni di parte convenuta (deposito del 10.04.2024, pag. 5, grassetto aggiunto) “La linea di confine determinata rispecchia fedelmente quella scaturente dal Tipo di
5 Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987 , allegata al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio .” Per_1
3.4. Può dunque concludersi con adeguata certezza nel senso che il confine tra i due fondi rispecchia fedelmente quello scaturente dal Tipo di Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987, allegata al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio , per come indicato nella CTU e relativi Per_1 allegati, con depositi del 25.01.2024 e del 10.04.2024, e per come tracciato con deposito del 01.03.2024;
4.1. Successivamente si è provveduto, da parte del CTU, a picchettare il confine, in modo da renderlo tangibile sui luoghi, in funzione dell'azione di apposizione dei termini. Al riguardo, si è reso necessario nuovo richiamo (ordinanza del 26.04.2024), in esito del quale, con deposito del 11.11.2024, si è operata l'apposizione di sette picchetti in ferro numerati da 1 a 7 (cfr. pag. 14, nonché rappresentazione grafica a pag. 16 dell'all. 3, e fotografie dei picchetti alle pagg. da 18 a 21 dello stesso all.3). Rispetto al quale poi si è fornito ulteriore chiarimento con indicazione analitica delle coordinate di apposizione dei picchetti con deposito del 13.03.2025.
4.2. Pertanto, individuato il confine, andrà disposta a carico di tutte le parti costituite del presente giudizio l'apposizione dei termini (che potrà avvenire sfruttando i picchetti già apposti dal CTU), con l'utilizzo di paletti in cemento o in metallo, segni lapidei, reti metalliche, ovvero altri stabili ed evidenti supporti materiali, conformemente ai confini come sopra individuati, a spese comuni, secondo il disposto dell'art. 951 c.c. Laddove per “spese comuni”, data la peculiare situazione che si ha nel caso di specie, deve intendersi che la spesa graverà (a titolo di riparto interno) per il 50% sulla parte convenuta, e per il rimanente 50% nel complesso tra parte attrice e parte intervenuta.
5. Quanto ad altri profili di contesa tra le parti, emersi o riemersi negli scritti conclusionali, brevemente:
a) non si rinviene per nessuna delle parti l'abuso dello strumento processuale tale da configurare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto le domande e le eccezioni proposte appaiono proprie della ordinaria dinamica processuale, anche qualora si fossero rivelate infondate, ma non tali da configurare il minimo della colpa grave propria di tale ipotesi normativa;
b) l'espressione “comportamento schizofrenico della ricorrente”, denunciata in memoria di replica da parte attrice in relazione alla comparsa conclusionale di parte convenuta, non integra gli estremi dell'art. 89 c.p.c., in quanto: anzitutto, l'espressione usata non necessariamente ha ormai nel linguaggio odierno il solo significato tecnico patologico mentale individuato da parte attrice, ma può bene indicare, certamente in modo pungente, un comportamento ritenuto quale incoerente e contraddittorio;
e comunque non può dirsi espressione avulsa dall'oggetto della lite (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14552 del 22/06/2009 (Rv. 608653 - 01)), in quanto volta ad evidenziare una linea di parte ritenuta appunto non condivisibile, in funzione di orientamento del convincimento del giudice;
c) nulla sarà dovuto per la consulenza grafologica di parte, effettuata nell'interesse di parte intervenuta in relazione alla questione relativa all'autenticità della procura, in quanto, giusta la motivazione di cui al precedente par. 1.1., essa era superflua ai fini della decisione sul punto;
d) nulla sarà dovuto per spese e compensi di mediazione della parte intervenuta, in quanto la domanda per tale esborso è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque oltremodo tardivamente, e pertanto va dichiarata inammissibile;
6.1. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, che, dato l'accoglimento del regolamento dei confini esattamente per come richiesto da parte attrice e da parte intervenuta, nonché in relazione alla già citata rinuncia solo in via conclusionale alla domanda riconvenzionale di
6 usucapione, si riscontra in capo alla parte convenuta. Esse si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Di esse sarà disposta la distrazione in favore dei rispettivi difensori, che si sono dichiarati antistatari.
6.2. Secondo lo stesso criterio si pone il carico definitivo delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 351/2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA, in accoglimento dell'azione di regolamento di confini esperita dalla parte attrice e dalla parte intervenuta nei Parte_1 Controparte_2 confronti della parte convenuta , che, in relazione al Catasto Terreni del CP_1 Comune di RA (CL), Foglio 16, il confine tra le particelle (o mappali) nn. 291 e 170 è quello risultante dal Tipo di Frazionamento (n. 211/01/1987) del 05.10.1987, allegato al Rogito del 23.12.1987 (Prot. n. 144945) del Notaio , per come indicato nella CTU e Per_1 relativi allegati, redatti dal CTU Ing, , con depositi del 25.01.2024 e del Persona_2
10.04.2024, e per come dallo stesso tracciato con deposito del 01.03.2024;
2) PRENDE ATTO della rinuncia, ad opera di parte convenuta , alla CP_1 domanda riconvenzionale di usucapione spiegata nella comparsa di risposta;
3) DISPONE, in accoglimento dell'azione di apposizione dei termini esperita dalla parte attrice e dalla parte intervenuta nei confronti della parte Parte_1 Controparte_2 convenuta , a carico di ciascuna parte ed in favore delle altre, CP_1 l'apposizione dei termini sul confine individuato in base al punto 1) di questo dispositivo, sul tracciato contraddistinto dai picchetti apposti dal CTU (per come individuati nei depositi del 11.11.2024 e 13.03.2025), mediante l'installazione di paletti in cemento o in metallo, segni lapidei, reti metalliche, ovvero altri stabili ed evidenti supporti materiali, a spese comuni (da intendersi, quale riparto interno: 50 % a carico della parte convenuta , e CP_1 50% a carico complessivo della parte attrice e della parte intervenuta Parte_1 [...] ; CP_2
4) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di parte intervenuta Controparte_2 per pagamento spese e compensi di mediazione;
5) RIGETTA le domande di lite temeraria spiegate dalle parti;
6) RIGETTA per il resto le domande eventualmente residue;
7) CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte attrice , che si liquidano in € 113,00 per esborsi ed € 702,00 Parte_1 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20 % in ragione dell'obiettiva lunghezza della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
8) CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte intervenuta che si liquidano in € 70,00 per Controparte_2 esborsi ed € 571,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi introduttiva e decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20 % in ragione dell'obiettiva lunghezza della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
7 9) PONE a definitivo carico della parte convenuta le spese di CTU;
CP_1
10) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti formalità pubblicitarie;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 08.08.2025 Il Giudice Dario Albergo
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