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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5367/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Usai (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via
Venezia n. 8, come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti: Marta Bonci e Giacomo
Vinattieri, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 19 aprile 2023 e il titolo presupposto, deducendo: a) che né il Sig. , nè il suo Amministratore Parte_1 di Sostegno Rag. ha avuto formale notizia, a Parte_2
pagina 1 di 4 mezzo notificazione, dell'instaurazione, in Olanda, del giudizio di divisione dei beni incardinato dalla ex moglie, odierna convenuta;
b) che, per tale ragione, la pronuncia resa dal Tribunale danese non potrebbe essere riconosciuta ed eseguita, in quanto contraria all'ordine pubblico (art. 45 reg. ue 1215/12); c) che l'”Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale” non sarebbe stato allegato all'atto di precetto;
c) che il precetto indica l'importo dovuto in euro, senza specificare il tasso di cambio rispetto alle corone danesi.
L'attore ha pertanto chiesto, in via cautelare, la sospensione del titolo e dell'atto di precetto e, per l'effetto, l'inibizione dell'inizio dell'esecuzione forzata;
nel merito, di dichiarare il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione nonché dell'efficacia esecutiva del titolo estero posto a fondamento dell'atto di precetto sopra specificato;
in ogni caso revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'atto di precetto notificato in data 19 aprile 2023 da parte di . Controparte_1
Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione al precetto e/o agli atti esecutivi.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
15.12.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le difese svolte da si incentrano sulla contestazione Parte_1 dell'efficacia del titolo esecutivo europeo della pronuncia SKS S5-
1066/2020 resa dal Giudice danese, sostenendo l'avvenuta violazione del principio del contraddittorio per non essere egli stato messo nella condizione di partecipare al processo tenutosi in
Danimarca.
Tali assunti risultano, tuttavia, smentiti dalle seguenti molteplici circostanze: a) dal doc. 1 dimesso da parte convenuta emerge chiaramente che il sig. abbia partecipato, mediante l'avvocato CP_1
TE LL, incaricato quale suo rappresentante, al procedimento pagina 2 di 4 di divisione dei beni curato dall'avvocato Birgitte Bjorn;
b) l'avv.
Johan nominato per il tramite dell'avv. Usai ha Controparte_2 dichiarato di volere proporre una formale opposizione avverso il progetto di divisione depositato in Tribunale (circostanza non contestata e attestata dal doc. 3 di parte convenuta); c) il doc. 5a di parte convenuta riporta la traduzione asseverata del provvedimento adottato dal Tribunale danese, nel quale, tra l'altro, si dà atto che “l'avvocato Johan Hartmann Stæger tramite e-mail del 17 gennaio 2022 comunicava di entrare nella causa per conto del sig. , e che quest'ultimo confutava la validità della Parte_1 convenzione matrimoniale nonché della valutazione dei beni attivi.
Tramite il verbale di cui al registro degli atti giudiziari del 31 gennaio 2022 il Tribunale comunicava alle parti un termine di 4 settimane per proporre una causa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge danese sulla divisione dei beni tra coniugi [N.d.t.: ægtefælleskifteloven], qualora le parti intendessero insistere nelle proprie eccezioni”, dato, questo, che attesta la fattiva partecipazione dell'odierno attore al giudizio di divisione;
d) è stata dimessa la prova della notificazione del titolo al sig. in data CP_1 successiva alla cessazione della procedura per AdS (doc. 5b di parte convenuta).
Alla luce di tali circostanze, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano tale da precludere il riconoscimento e l'esecuzione della pronuncia straniera in Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree e, per l'effetto, revoca il provvedimento pagina 3 di 4 di sospensione della procedura esecutiva;
Condanna parte attrice altresì a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5367/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Usai (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via
Venezia n. 8, come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti: Marta Bonci e Giacomo
Vinattieri, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 19 aprile 2023 e il titolo presupposto, deducendo: a) che né il Sig. , nè il suo Amministratore Parte_1 di Sostegno Rag. ha avuto formale notizia, a Parte_2
pagina 1 di 4 mezzo notificazione, dell'instaurazione, in Olanda, del giudizio di divisione dei beni incardinato dalla ex moglie, odierna convenuta;
b) che, per tale ragione, la pronuncia resa dal Tribunale danese non potrebbe essere riconosciuta ed eseguita, in quanto contraria all'ordine pubblico (art. 45 reg. ue 1215/12); c) che l'”Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale” non sarebbe stato allegato all'atto di precetto;
c) che il precetto indica l'importo dovuto in euro, senza specificare il tasso di cambio rispetto alle corone danesi.
L'attore ha pertanto chiesto, in via cautelare, la sospensione del titolo e dell'atto di precetto e, per l'effetto, l'inibizione dell'inizio dell'esecuzione forzata;
nel merito, di dichiarare il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione nonché dell'efficacia esecutiva del titolo estero posto a fondamento dell'atto di precetto sopra specificato;
in ogni caso revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'atto di precetto notificato in data 19 aprile 2023 da parte di . Controparte_1
Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione al precetto e/o agli atti esecutivi.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
15.12.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le difese svolte da si incentrano sulla contestazione Parte_1 dell'efficacia del titolo esecutivo europeo della pronuncia SKS S5-
1066/2020 resa dal Giudice danese, sostenendo l'avvenuta violazione del principio del contraddittorio per non essere egli stato messo nella condizione di partecipare al processo tenutosi in
Danimarca.
Tali assunti risultano, tuttavia, smentiti dalle seguenti molteplici circostanze: a) dal doc. 1 dimesso da parte convenuta emerge chiaramente che il sig. abbia partecipato, mediante l'avvocato CP_1
TE LL, incaricato quale suo rappresentante, al procedimento pagina 2 di 4 di divisione dei beni curato dall'avvocato Birgitte Bjorn;
b) l'avv.
Johan nominato per il tramite dell'avv. Usai ha Controparte_2 dichiarato di volere proporre una formale opposizione avverso il progetto di divisione depositato in Tribunale (circostanza non contestata e attestata dal doc. 3 di parte convenuta); c) il doc. 5a di parte convenuta riporta la traduzione asseverata del provvedimento adottato dal Tribunale danese, nel quale, tra l'altro, si dà atto che “l'avvocato Johan Hartmann Stæger tramite e-mail del 17 gennaio 2022 comunicava di entrare nella causa per conto del sig. , e che quest'ultimo confutava la validità della Parte_1 convenzione matrimoniale nonché della valutazione dei beni attivi.
Tramite il verbale di cui al registro degli atti giudiziari del 31 gennaio 2022 il Tribunale comunicava alle parti un termine di 4 settimane per proporre una causa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge danese sulla divisione dei beni tra coniugi [N.d.t.: ægtefælleskifteloven], qualora le parti intendessero insistere nelle proprie eccezioni”, dato, questo, che attesta la fattiva partecipazione dell'odierno attore al giudizio di divisione;
d) è stata dimessa la prova della notificazione del titolo al sig. in data CP_1 successiva alla cessazione della procedura per AdS (doc. 5b di parte convenuta).
Alla luce di tali circostanze, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano tale da precludere il riconoscimento e l'esecuzione della pronuncia straniera in Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree e, per l'effetto, revoca il provvedimento pagina 3 di 4 di sospensione della procedura esecutiva;
Condanna parte attrice altresì a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4