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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6724/2019 depositato il 04/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 826/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70AB800985 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non - impugnava con autonomi ricorsi gli avvisi di accertamento nn. TY701B800982-2013 e TY70AB800985-2013 notificatigli dall'Agenzia delle entrate si Siracusa (cfr. ricorsi introduttivi in atti).
Le relative pretese scaturivano da una verifica della Guardia di Finanza – p.t. di Siracusa a conclusione della quale veniva redatto pvc notificato al Contribuente (cfr. pvc in atti).
In occasione delle verifiche di che trattasi emergeva che il Contribuente - con rogito del Notaio
Nominativo_2 - aveva stipulato una “ … permuta di cosa presente con cosa futura …” avente ad oggetto un terreno edificabile sito a Siracusa, Indirizzo_1 (cfr. documentazione in atti).
La cessione veniva effettuata quale “titolare” dell'omonima ditta a favore della “Savoldi Costruzioni” per l'importo di € 595.000,00 in assenza di fattura.
Il terreno di che trattasi era stato acquistato dal Contribuente in data 3 novembre 2005, quale “titolare” della citata Ditta al prezzo di € 80.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Il terreno ceduto era stato oggetto di rivalutazione da parte del Contribuente (Legge n. 448/2001) sulla base di una perizia extragiudiziale del 20/02/2008 dalla quale era risultato un presumibile valore di mercato di euro 595.000,00.
Successivamente alla perizia sopracitata - allo scopo di “affrancare” la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla futura cessione - il Contribuente aveva provveduto a versare (“Imposta sostitutiva” con aliquota del 4%) euro 23.802,00.
L'Agenzia delle entrate - ritenendo che la Legge n. 448/2001, come modificata dalla Legge n. 244/2007, esclude dall'ambito oggettivo di applicazione i terreni posseduti da imprese commerciali - notificava gli
Avvisi di cui si è detto recuperando a tassazione gli importi meglio indicati in atti (cfr. provvedimenti originariamente impugnati).
Il Contribuente - come già accennato - impugnava i provvedimenti contestandoli e chiedendone l'annullamento (cfr. ricorsi introduttivi in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Con sentenza n. 826/01/19 del 19 novembre 201 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa - previa riunione dei ricorsi - li accoglieva (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 7 della Legge n. 448/2001 dispone che “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi … per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”.
2.- Il Contribuente – come detto - esercita una attività imprenditoriale (“costruzione edifici”): nel rogito di
“permuta” (del quale si è già detto) è intervenuto quale “titolare” della sua impresa.
Pertanto, il terreno in questione deve ritenersi far parte del compendio aziendale.
Depongono in tale direzione anche le dichiarazioni rese dallo stesso imprenditore ai Militari verbalizzanti
(cfr. pvc in atti); il Quadro RG del Modello Unico 2008 e del Modello Unico 2010, relativi, rispettivamente, al periodo d'imposta precedente e a quello successivo all'anno in cui è stata effettuata la cessione, nel quale viene evidenziato che l'ammontare delle “giacenze iniziali” e delle “rimanenze finali” è capiente rispetto al
“valore di acquisto” del terreno oggetto di cessione, pari ad euro 80.000,00 (cfr. documentazione in atti).
3.- Il terreno edificabile è stato inserito nel “compendio aziendale”: ne consegue la legittimità della pretesa ai fini IRPEF, IVA ed IRAP.
Ed infatti, trattandosi di terreno riconducibile all' “attività d'impresa” ricorreva l'obbligo di emettere fattura della relativa cessione contabilizzandone il ricavo, ai fini IRPEF, e facendolo concorrere alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.”causalità”, Ordinanza
Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente appellato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6724/2019 depositato il 04/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 826/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701B800982 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70AB800985 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 – operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non - impugnava con autonomi ricorsi gli avvisi di accertamento nn. TY701B800982-2013 e TY70AB800985-2013 notificatigli dall'Agenzia delle entrate si Siracusa (cfr. ricorsi introduttivi in atti).
Le relative pretese scaturivano da una verifica della Guardia di Finanza – p.t. di Siracusa a conclusione della quale veniva redatto pvc notificato al Contribuente (cfr. pvc in atti).
In occasione delle verifiche di che trattasi emergeva che il Contribuente - con rogito del Notaio
Nominativo_2 - aveva stipulato una “ … permuta di cosa presente con cosa futura …” avente ad oggetto un terreno edificabile sito a Siracusa, Indirizzo_1 (cfr. documentazione in atti).
La cessione veniva effettuata quale “titolare” dell'omonima ditta a favore della “Savoldi Costruzioni” per l'importo di € 595.000,00 in assenza di fattura.
Il terreno di che trattasi era stato acquistato dal Contribuente in data 3 novembre 2005, quale “titolare” della citata Ditta al prezzo di € 80.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Il terreno ceduto era stato oggetto di rivalutazione da parte del Contribuente (Legge n. 448/2001) sulla base di una perizia extragiudiziale del 20/02/2008 dalla quale era risultato un presumibile valore di mercato di euro 595.000,00.
Successivamente alla perizia sopracitata - allo scopo di “affrancare” la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla futura cessione - il Contribuente aveva provveduto a versare (“Imposta sostitutiva” con aliquota del 4%) euro 23.802,00.
L'Agenzia delle entrate - ritenendo che la Legge n. 448/2001, come modificata dalla Legge n. 244/2007, esclude dall'ambito oggettivo di applicazione i terreni posseduti da imprese commerciali - notificava gli
Avvisi di cui si è detto recuperando a tassazione gli importi meglio indicati in atti (cfr. provvedimenti originariamente impugnati).
Il Contribuente - come già accennato - impugnava i provvedimenti contestandoli e chiedendone l'annullamento (cfr. ricorsi introduttivi in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Con sentenza n. 826/01/19 del 19 novembre 201 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa - previa riunione dei ricorsi - li accoglieva (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 7 della Legge n. 448/2001 dispone che “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi … per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”.
2.- Il Contribuente – come detto - esercita una attività imprenditoriale (“costruzione edifici”): nel rogito di
“permuta” (del quale si è già detto) è intervenuto quale “titolare” della sua impresa.
Pertanto, il terreno in questione deve ritenersi far parte del compendio aziendale.
Depongono in tale direzione anche le dichiarazioni rese dallo stesso imprenditore ai Militari verbalizzanti
(cfr. pvc in atti); il Quadro RG del Modello Unico 2008 e del Modello Unico 2010, relativi, rispettivamente, al periodo d'imposta precedente e a quello successivo all'anno in cui è stata effettuata la cessione, nel quale viene evidenziato che l'ammontare delle “giacenze iniziali” e delle “rimanenze finali” è capiente rispetto al
“valore di acquisto” del terreno oggetto di cessione, pari ad euro 80.000,00 (cfr. documentazione in atti).
3.- Il terreno edificabile è stato inserito nel “compendio aziendale”: ne consegue la legittimità della pretesa ai fini IRPEF, IVA ed IRAP.
Ed infatti, trattandosi di terreno riconducibile all' “attività d'impresa” ricorreva l'obbligo di emettere fattura della relativa cessione contabilizzandone il ricavo, ai fini IRPEF, e facendolo concorrere alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.”causalità”, Ordinanza
Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente appellato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR