Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1979, n. 2035
CASS
Sentenza 10 aprile 1979

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L'inammissibilita dell'intervento, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio di merito, in relazione al carattere incidentale e non autonomo del procedimento che si instaura con il regolamento medesimo, non soffre deroga in favore della pubblica amministrazione, in considerazione del potere ad essa conferito, ancorche non parte in causa, di chiedere che venga accertato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma del secondo comma dell'art 41 cod proc civ, atteso che tale potere puo essere esercitato solo per iniziativa del prefetto e con le forme previste dall'art 368 cod proc civ. ( V 1179/78, mass n 390536).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1979, n. 2035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2035
    Data del deposito : 10 aprile 1979

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