Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/10/2021, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 01005/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2021, proposto da
ER AG, ER DI, RL ZA, IN ON, IM GI e RI ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Resana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stecca S.n.c. di Stecca Loris e AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. 7977 del 09 agosto 2021, avente ad oggetto “ampliamento complesso artigianale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 55/2012”;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, ed in particolare:
della delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2019;
della nota prot n. 1061/2020 del 31.01.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Resana e di Stecca S.n.c.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso non presenta apprezzabili probabilità di accoglimento in merito, avuto riguardo:
-all' art. 77 comma 12 del Piano degli Interventi, che prevede, per le attività produttive in zona impropria che non siano state oggetto della specifica valutazione di incompatibilità di cui al comma 5, la applicabilità della procedura SUAP ex art. 3 L.R. 55/12 per gli ampliamenti in deroga;
-all' esistente stato di urbanizzazione consolidata dell'ambito e agli impegni urbanizzativi assunti dalla controinteressata;
-alla non obbligatorietà della comunicazione di avvio procedimentale ai vicini del richiedente il titolo edilizio;
-al richiamo delle risultanze istruttorie da parte del Consiglio Comunale, il cui deliberato può pertanto ritenersi motivato "per relationem" alle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di questa fase, che liquida in euro 1000 (mille) e oneri di legge in favore di ciascuno dei resistenti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO