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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2619/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ROBERTA ROSA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gambolò, Via Cotta n. 16;
Le parti hanno presentato ricorso congiunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale assieme alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il signor ontinuerà ad abitare nella casa familiare sita in Gambolò, C.so Parte_1
UM I n. 73 e la signora si impegna ad asportare dalla stessa ogni bene ed Pt_2 effetto personale entro il 30.7.2025.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire, con possibilità di modificare tale calendario di comune accordo:
pag. 1 di 5 il padre terrà con sé i figli a weekend alternati, dal sabato a mezzogiorno sino al lunedì; più precisamente, nei weekend di sua spettanza, il signor errà dal Parte_1 Per_1 sabato a mezzogiorno sino alle ore 14.00 del lunedì, quando lo accompagnerà a casa della madre, mentre per quanto riguarda ed , dal sabato a mezzogiorno Per_2 CP_1 sino al lunedì, nel momento in cui o il padre o la madre accompagneranno i bambini a scuola;
in ragione degli impegni lavorativi del signor e dell'attuale stato di Parte_1 disoccupazione della signora , i genitori concordano che, in ogni caso, anche nei Pt_2 weekend che non saranno di sua spettanza, il padre terrà con sé i figli tutte le domeniche come segue: il signor ecupererà i bambini la domenica alle ore 9.30 a casa Parte_1 della madre e terrà sino alle ore 14.00 del lunedì, quando lo accompagnerà a Per_1 casa della signora , mentre per quanto riguarda ed , dalle 9.30 di Pt_2 Per_2 CP_1 domenica sino al lunedì, nel momento in cui o il padre o la madre accompagneranno i bambini a scuola;
durante le festività natalizie: la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre. Dal 26 al 31 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali i genitori terranno i figli in egual misura, ad anni alterni tenendo con sè i minori il giorno di Pasqua;
i minori, inoltre, trascorreranno il giorno del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con la sig.ra , anche se tali festività dovessero ricadere nei giorni di visita Pt_2 del padre con possibilità per quest'ultimo di recuperare l'incontro in un altro giorno della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
trascorrerà, invece, con il IG. il giorno del Parte_1 compleanno di quest'ultimo e la Festa del papà, anche se tali ricorrenze non dovessero ricadere nei giorni di visita;
i genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno di ciascun figlio, previo accordo tra di loro e ferma restando la volontà dei minori. Altri incontri saranno concordati tra i genitori durante eventuali altri periodi di vacanza scolastica compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e tenendo possibilmente conto anche della volontà e delle esigenze dei bambini. In ogni caso ciascun genitore avrà piena libertà di contatto telefonico con i bambini in ogni momento della settimana;
pag. 2 di 5 durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e analogamente farà la madre;
i genitori comunicheranno reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze estive ed i relativi periodi, con sospensione degli incontri nelle settimane di vacanza con l'altro genitore, salvo diverse modalità di incontro concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori.
Ciascuno dei genitori si impegna a garantire all'altro la possibilità di partecipare, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei minori, alla quotidianità dei bambini anche nei giorni di permanenza presso l'altro. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impedimenti lavorativi che impediscano il rispetto del piano delle visite come sopra prospettato, con tempestività; con facoltà di ampio recupero per il genitore che non sarà riuscito a stare con il figlio nei tempi di propria spettanza, previo accordo con l'altro genitore.
4. Avuto riguardo alla collocazione dei minori ed alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, disporre che il IG. ersi alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Pt_2 per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), pari ad € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione secondo indici ISTAT che maturerà
a far data da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo riferimento, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, prot. 2323/2016 del 9/11/2016. Sempre in ordine al riparto delle spese, le parti concordano che, in deroga rispetto alle previsioni del Protocollo, il signor Parte_1 concorrerà assieme alla madre al pagamento della mensa scolastica dei figli minori, che verrà quindi pagata in misura pari al 50% da ciascun genitore.
Il signor si onererà di eseguire i pagamenti in favore della signora , Parte_1 Pt_2 relativi al contributo per il mantenimento ordinario dei bambini, nella misura di € 600,00 come sopra stabilita, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal 10 luglio
2025. Fermo restando quanto sopra, le parti osserveranno, quale regola generale,
l'impegno di ciascuna di esse di provvedere a qualsiasi ed ogni altra spesa ordinaria e straordinaria necessaria per i minori secondo modalità condivise.
pag. 3 di 5 5. Disporre che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà corrisposto dall' CP_2 integralmente a favore della IG.ra . Il IG. si impegna, al riguardo, Pt_2 Parte_1
a non presentare istanza alcuna a proprio favore e, ove necessario, a sottoscrivere qualsivoglia istanza, documento o dichiarazione affinché l'erogazione dello stesso avvenga in favore esclusivo della madre dei minori.
6. Posto che, da ottobre 2024, nella casa familiare di Gambolò, C.so UM I n. 73 abita il signor soltanto, le parti convengono che i relativi canoni di Parte_3 locazione e gli oneri condominiali siano dovuti per intero ed in via esclusiva dal signor sebbene il contratto di locazione sia ancora intestato a entrambi Parte_1 gli ex conviventi more uxorio.
7. Disporre che i signori e si impegnino a comunicarsi Pt_2 Parte_1 tempestivamente ogni cambiamento di residenza e/o di recapito, anche telefonico, e si concedano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
8. Dar atto che, con la sottoscrizione del presente accordo e fatte salve le pattuizioni ivi previste, le parti dichiarano di aver tra loro regolato e definito ogni questione economico-patrimoniale relativa alla pregressa e cessata convivenza e di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente per gli intercorsi pregressi rapporti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
, nato il [...] in [...], Persona_3 Parte_4
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Persona_4 il 14/04/2022 in VIGEVANO (PV) che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizion sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473
pag. 4 di 5 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 24.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2619/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ROBERTA ROSA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gambolò, Via Cotta n. 16;
Le parti hanno presentato ricorso congiunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale assieme alla madre, con collocamento prevalente presso la medesima. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il signor ontinuerà ad abitare nella casa familiare sita in Gambolò, C.so Parte_1
UM I n. 73 e la signora si impegna ad asportare dalla stessa ogni bene ed Pt_2 effetto personale entro il 30.7.2025.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire, con possibilità di modificare tale calendario di comune accordo:
pag. 1 di 5 il padre terrà con sé i figli a weekend alternati, dal sabato a mezzogiorno sino al lunedì; più precisamente, nei weekend di sua spettanza, il signor errà dal Parte_1 Per_1 sabato a mezzogiorno sino alle ore 14.00 del lunedì, quando lo accompagnerà a casa della madre, mentre per quanto riguarda ed , dal sabato a mezzogiorno Per_2 CP_1 sino al lunedì, nel momento in cui o il padre o la madre accompagneranno i bambini a scuola;
in ragione degli impegni lavorativi del signor e dell'attuale stato di Parte_1 disoccupazione della signora , i genitori concordano che, in ogni caso, anche nei Pt_2 weekend che non saranno di sua spettanza, il padre terrà con sé i figli tutte le domeniche come segue: il signor ecupererà i bambini la domenica alle ore 9.30 a casa Parte_1 della madre e terrà sino alle ore 14.00 del lunedì, quando lo accompagnerà a Per_1 casa della signora , mentre per quanto riguarda ed , dalle 9.30 di Pt_2 Per_2 CP_1 domenica sino al lunedì, nel momento in cui o il padre o la madre accompagneranno i bambini a scuola;
durante le festività natalizie: la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre. Dal 26 al 31 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali i genitori terranno i figli in egual misura, ad anni alterni tenendo con sè i minori il giorno di Pasqua;
i minori, inoltre, trascorreranno il giorno del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con la sig.ra , anche se tali festività dovessero ricadere nei giorni di visita Pt_2 del padre con possibilità per quest'ultimo di recuperare l'incontro in un altro giorno della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
trascorrerà, invece, con il IG. il giorno del Parte_1 compleanno di quest'ultimo e la Festa del papà, anche se tali ricorrenze non dovessero ricadere nei giorni di visita;
i genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno di ciascun figlio, previo accordo tra di loro e ferma restando la volontà dei minori. Altri incontri saranno concordati tra i genitori durante eventuali altri periodi di vacanza scolastica compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e tenendo possibilmente conto anche della volontà e delle esigenze dei bambini. In ogni caso ciascun genitore avrà piena libertà di contatto telefonico con i bambini in ogni momento della settimana;
pag. 2 di 5 durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e analogamente farà la madre;
i genitori comunicheranno reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze estive ed i relativi periodi, con sospensione degli incontri nelle settimane di vacanza con l'altro genitore, salvo diverse modalità di incontro concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori.
Ciascuno dei genitori si impegna a garantire all'altro la possibilità di partecipare, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei minori, alla quotidianità dei bambini anche nei giorni di permanenza presso l'altro. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impedimenti lavorativi che impediscano il rispetto del piano delle visite come sopra prospettato, con tempestività; con facoltà di ampio recupero per il genitore che non sarà riuscito a stare con il figlio nei tempi di propria spettanza, previo accordo con l'altro genitore.
4. Avuto riguardo alla collocazione dei minori ed alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, disporre che il IG. ersi alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Pt_2 per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), pari ad € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione secondo indici ISTAT che maturerà
a far data da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo riferimento, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, prot. 2323/2016 del 9/11/2016. Sempre in ordine al riparto delle spese, le parti concordano che, in deroga rispetto alle previsioni del Protocollo, il signor Parte_1 concorrerà assieme alla madre al pagamento della mensa scolastica dei figli minori, che verrà quindi pagata in misura pari al 50% da ciascun genitore.
Il signor si onererà di eseguire i pagamenti in favore della signora , Parte_1 Pt_2 relativi al contributo per il mantenimento ordinario dei bambini, nella misura di € 600,00 come sopra stabilita, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal 10 luglio
2025. Fermo restando quanto sopra, le parti osserveranno, quale regola generale,
l'impegno di ciascuna di esse di provvedere a qualsiasi ed ogni altra spesa ordinaria e straordinaria necessaria per i minori secondo modalità condivise.
pag. 3 di 5 5. Disporre che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà corrisposto dall' CP_2 integralmente a favore della IG.ra . Il IG. si impegna, al riguardo, Pt_2 Parte_1
a non presentare istanza alcuna a proprio favore e, ove necessario, a sottoscrivere qualsivoglia istanza, documento o dichiarazione affinché l'erogazione dello stesso avvenga in favore esclusivo della madre dei minori.
6. Posto che, da ottobre 2024, nella casa familiare di Gambolò, C.so UM I n. 73 abita il signor soltanto, le parti convengono che i relativi canoni di Parte_3 locazione e gli oneri condominiali siano dovuti per intero ed in via esclusiva dal signor sebbene il contratto di locazione sia ancora intestato a entrambi Parte_1 gli ex conviventi more uxorio.
7. Disporre che i signori e si impegnino a comunicarsi Pt_2 Parte_1 tempestivamente ogni cambiamento di residenza e/o di recapito, anche telefonico, e si concedano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
8. Dar atto che, con la sottoscrizione del presente accordo e fatte salve le pattuizioni ivi previste, le parti dichiarano di aver tra loro regolato e definito ogni questione economico-patrimoniale relativa alla pregressa e cessata convivenza e di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente per gli intercorsi pregressi rapporti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
, nato il [...] in [...], Persona_3 Parte_4
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Persona_4 il 14/04/2022 in VIGEVANO (PV) che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizion sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473
pag. 4 di 5 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 24.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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