Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
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8 maggio 1969
Art. 25. Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze

Il personale che abbia necessita' di assentarsi dal servizio per qualche ora o per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne informa la direzione sanitaria e quella amministrativa.
Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore.
Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio.
Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata.
I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermita'.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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