Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026REG.PROV.COLL.
N. 01152/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2023, proposto da Calogera LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01304/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- del provvedimento n. 5 del 13/6/2018, notificato il 15/6/2018, col quale il Dirigente del Settore V disponeva l'acquisizione al patrimonio del Comune di Agrigento e la trascrizione nei Registri Immobiliari di una tettoia tamponata con pannelli di cartongesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. ST Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia ha ad oggetto l’atto con cui il Comune di Agrigento ha dato corso alla sequenza repressiva prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, adottando il provvedimento n. 5 del 13 giugno 2018, notificato il 15 giugno 2018, recante accertamento di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria e conseguente attivazione delle misure acquisitive e pubblicitarie, con riferimento all’opera abusiva e all’area di sedime, individuata come porzione del lastrico solare dell’immobile.
L’antefatto amministrativo è rappresentato dall’ordinanza n. 27 dell’8 febbraio 2013, notificata il 13 febbraio 2013, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive, descritte come realizzazione, al piano secondo dell’immobile sito in Agrigento, via Gela n. 46, di un vano di circa 35 mq ricavato mediante tamponatura della preesistente tettoia con assi in legno all’esterno e pannelli di cartongesso all’interno, sui lati est, ovest e nord, con struttura portante in legno e copertura a falda.
2. La legittimità dell’ordinanza demolitoria è stata oggetto di precedente contenzioso, definito con il rigetto del ricorso in primo grado e con la conferma in appello: questo Consiglio, con sentenza n. 529/2021 (ricorso n. 762/2018 R.G.), ha respinto i motivi di gravame, confermando la puntuale individuazione dell’opera e il corretto inquadramento della vicenda nel contesto dei vincoli insistenti sull’area, con conseguente necessità del preventivo vaglio dell’Autorità preposta alla tutela e dell’astensione dall’avvio dei lavori sino al rilascio dell’autorizzazione.
In tale giudizio, sono stati altresì valorizzati i chiarimenti comunali resi al TAR Sicilia, dai quali emerge la distinzione tra interventi differenti: l’autorizzazione comunale n. 372/2010 e il parere della Soprintendenza prot. n. 3160/2012 risultavano, nella ricostruzione confermata da questa Sezione, riferibili ad altre lavorazioni e, in particolare, alla chiusura di una tettoia in legno posta al piano terra, non già alla chiusura della tettoia posta all’ultimo piano per ricavare un vano in sopraelevazione, oggetto della repressione edilizia.
3. Il provvedimento oggetto di gravame n. 5/2018 si presenta, testualmente, come atto di accertamento dell’inottemperanza e di attivazione delle conseguenze legali: richiama i commi 3, 4 e 5 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dà conto del limite massimo dell’area acquisibile e ricorda che, una volta acquisita, l’opera è destinata alla demolizione salvo deliberazione consiliare nei ristretti casi previsti; dispone la notifica del verbale di accertamento e inottemperanza e, ad avvenuta notifica, la trasmissione all’ufficio competente per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari delle opere abusive e dell’area di sedime, indicata come porzione del lastrico solare dell’immobile identificato in catasto (foglio 163, particella 1452, sub 10).
4. La sig.ra LI ha impugnato tale atto innanzi al TAR Sicilia–Palermo che con sentenza n. 1304/2023 ha respinto il ricorso, valorizzando la natura conseguenziale dell’acquisizione, la definitività dell’ordine demolitorio e il contesto vincolistico insistente sull’area (Valle dei Templi, zona B, vincolo paesaggistico “Galasso”).
Con l’odierno appello, l’interessata insiste nella richiesta di riforma, deducendo, in sintesi, la pretesa contraddittorietà dell’atto, la carenza di una ricognizione effettiva per mancato accesso, l’asserita irregolarità delle notifiche e, in particolare, l’indeterminatezza dell’area di sedime anche in ragione della natura condominiale del fabbricato.
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
5. All’udienza del giorno 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va respinto.
È necessario, anzitutto, fissare con chiarezza il perimetro della controversia. In questa sede non viene in rilievo, se non come presupposto ormai stabilizzato, la legittimità dell’ordinanza demolitoria n. 27/2013 e la qualificazione dell’opera: tali profili sono stati già scrutinati e definiti nel precedente giudizio concluso con la sentenza n. 529/2021, che ha respinto i motivi di gravame e ha confermato la ricostruzione dell’intervento come chiusura della preesistente tettoia volta a ricavare un vano in sopraelevazione, in assenza dei necessari titoli.
Ne discende che l’odierno giudizio ha ad oggetto, in senso proprio, il solo provvedimento consequenziale n. 5/2018, adottato in applicazione della sequenza repressiva prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte della constatata inottemperanza. In tale prospettiva, una parte delle doglianze dell’appellante – nella misura in cui tende a riproporre, sotto altre etichette, una diversa lettura della consistenza e natura dell’opera – non può che scontrarsi con l’esistenza del precedente giudiziale che ha già definito tali aspetti.
I. Posto ciò, non può essere condivisa la censura di intrinseca contraddittorietà dell’atto, fondata sul fatto che esso sarebbe “intestato” come accertamento di inottemperanza ma conterrebbe disposizioni acquisitive e di trascrizione.
Il rilievo non coglie nel segno, perché trascura la struttura stessa dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. La disciplina edilizia, nella fase che segue la mancata ottemperanza all’ingiunzione, attribuisce all’accertamento dell’inottemperanza – previa notifica – una funzione ulteriore e tipica: esso costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. È dunque fisiologico che l’atto, pur qualificandosi come accertamento, contenga le determinazioni consequenziali necessarie ad attivare la fase esecutiva e pubblicitaria della misura. Nel caso di specie, il provvedimento n. 5/2018 fa precisamente questo: richiama la disciplina legale, dispone la notifica e, ad avvenuta notifica, la trasmissione all’ufficio competente per l’immissione in possesso e la trascrizione, individuando oggetto e sedime.
II. È parimenti infondata la critica relativa alla pretesa inidoneità dell’accertamento per mancato accesso. Il verbale del marzo 2018, richiamato nel provvedimento, dà conto di un sopralluogo effettivamente eseguito, del tentativo di accesso da più ingressi e della mancata risposta; ma, soprattutto, precisa che dall’esterno è stato possibile verificare la persistenza della chiusura della tettoia con assi di legno, elemento direttamente pertinente, perché l’ordine demolitorio imponeva proprio la rimozione della tamponatura e il ripristino dello stato dei luoghi. In altri termini, a fronte di un abuso che si manifesta attraverso una chiusura esterna e visibile, la constatazione dall’esterno della permanenza della chiusura costituisce un riscontro intrinsecamente significativo della mancata ottemperanza, tanto più se letto in continuità con la precedente comunicazione di inottemperanza del 2013 richiamata dal provvedimento.
III. Sotto il profilo delle notifiche, va rimarcato che il provvedimento n. 5/2018 dispone espressamente la notifica dell’accertamento e costruisce la trasmissione per l’immissione in possesso e la trascrizione come effetto successivo “ad avvenuta notifica”; e, comunque, l’atto risulta notificato il 15 giugno 2018, tanto che l’appellante lo ha tempestivamente impugnato e ha dispiegato integralmente le proprie difese, sicché non emerge, né è dimostrata, alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
IV. Viene, poi, in rilievo la doglianza più articolata, relativa alla determinazione dell’area di sedime, che l’appellante reputa generica e, quindi, inidonea a sorreggere la trascrizione, anche in ragione della natura condominiale del fabbricato.
Anche tale censura non può essere accolta, se letta alla luce del contenuto complessivo dell’atto e dei dati istruttori richiamati.
La censura di indeterminatezza dell’area di sedime non persuade, poiché il provvedimento n. 5/2018 incorpora e richiama un verbale di consistenza redatto dal personale tecnico comunale: in data 13 marzo 2018 il tecnico incaricato si è recato sui luoghi, indicando sia l’accesso originario in via Gela n. 46 sia un nuovo accesso pedonale in via delle Fucsie n. 3; ha dato conto della mancata risposta al campanello, ma ha precisato che dall’esterno è stato possibile accertare che la tettoia ubicata al piano secondo risultava ancora chiusa con assi di legno, con conseguente persistente inottemperanza all’ordinanza n. 27/2013; ha inoltre richiamato, sulla base degli elaborati tecnici, le dimensioni dell’opera (m 4,95 x m 7,05, pari a mq 34,90) e il volume (mc 99,45 circa).
A ciò si aggiunge che la doglianza dell’appellante tende a trasformare una questione di concreta delimitazione tecnica in una pretesa indeterminatezza radicale, che non è evincibile dal testo dell’atto e non è dimostrata con specifiche allegazioni circa l’impossibilità oggettiva di identificare la porzione interessata o circa un’eventuale acquisizione eccedente i limiti di legge. Quanto, poi, alla evocata natura condominiale, essa non risulta, nei termini prospettati, idonea a travolgere la legittimità del provvedimento: l’atto amministrativo individua il bene inciso e ne collega l’acquisizione alla porzione di lastrico correlata all’opera abusiva; eventuali questioni di riparto o titolarità nei rapporti tra privati restano estranee al sindacato di legittimità dell’azione repressiva e, se del caso, trovano disciplina nei rimedi propri dell’ordinamento civilistico.
Resta, infine, il profilo che il primo Giudice ha messo opportunamente in risalto e che, in questa sede, va ribadito con chiarezza, poiché rappresenta un elemento di contesto che rafforza la linearità della soluzione di rigetto: l’area in cui insiste l’immobile è assoggettata a vincoli di particolare intensità, come ricostruito dal TAR Sicilia (Valle dei Templi dichiarata zona archeologica di interesse nazionale, successiva perimetrazione con prescrizioni e ricomprensione in zona B, nonché vincolo paesaggistico “Galasso”).
In parallelo, la sentenza n. 529/2021 – anche sulla base dei chiarimenti comunali resi nel precedente giudizio – ha escluso la sovrapponibilità tra gli atti autorizzativi invocati dalla parte e l’intervento oggetto di repressione, confermando che qui si discute della chiusura della tettoia posta all’ultimo piano per ricavare un vano, e non di interventi diversi (in particolare, al piano terra), con conseguente difetto dei necessari titoli e doverosità della reazione amministrativa.
In tale quadro, la tesi dell’appellante secondo cui l’acquisizione sarebbe incoerente con la finalità ripristinatoria e con i vincoli non regge: l’acquisizione non è alternativa alla tutela ripristinatoria, ma ne costituisce presidio di effettività quando il privato non ottempera, e la disciplina richiamata nel provvedimento chiarisce, in modo espresso, che l’opera acquisita è di regola destinata alla demolizione, salva l’ipotesi tipizzata della deliberazione consiliare e sempre nel rispetto dei limiti ambientali e urbanistici.
V. In conclusione, la sentenza appellata ha correttamente ricondotto la vicenda alla struttura legale dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha valorizzato la definitività dell’ingiunzione demolitoria e il contesto vincolistico, e ha coerentemente respinto le censure; l’appello non contiene elementi idonei a scalfire tale impianto.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite in mancanza di costituzione del Comune di Agrigento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1152 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
ST Di ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST Di ET | RT GI |
IL SEGRETARIO