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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/10/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3086 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Basile Parte_1
appellante contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
appellata
, nato a [...] il [...] CP_2
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5763/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione, notificato in data 26.02.2014, Parte_1
conveniva in giudizio la società nella qualità di impresa Controparte_1
designata in Campania per il F.G.V.S., per sentirla condannare, in solido con al risarcimento delle lesioni subite a seguito di sinistro stradale. CP_2
Affermava l'attrice che in data 02.01.2013 alle ore 15,00 in via Roma di Scafati, la propria autovettura Citroen Tg CZ 038LW, veniva tamponata da tergo dall'autovettura FO Escort tg CT 418 LJ M 6917At, di proprietà del CP_2
e sospinta contro altra autovettura che la precedeva.
Affermava, inoltre, che a seguito di detto urto la propria auto riportava non ben precisati danni sia alla parte anteriore che alla parte posteriore.
Poiché l'auto del cui attribuiva l'esclusiva responsabilità, era risultata CP_2
priva di copertura assicurativa, agiva ai sensi dell'art. 283 lett b) D Lgs
209/2005.
restava contumace mentre si costituiva in giudizio la CP_2 [...]
nella qualità, impugnando e contestando la domanda. CP_1
A seguito di espletamento di prova testimoniale la causa veniva sottoposta alla decisione finale del Giudice. Con sentenza nr. 5763/2017, pubblicata in data 06.12.2017, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore rigettava la domanda perché non provata, compensando le spese di lite.
Avverso detta decisione con atto notificato in data 15.05.2018 Parte_1
proponeva gravame.
L'appellante lamentava una errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie;
chiedeva quindi che, in riforma della sentenza impugnata, venisse affermata l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di , non assicurato;
in conseguenza venisse condannata la CP_2
compagnia , nella qualità, in solido con il predetto al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno quantificato genericamente in circa € 5.165,00; chiedeva inoltra condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
restava contumace anche nel giudizio di appello mentre la CP_2
società , nella qualità di impresa designata per il FGVS, si Controparte_1
costituiva in giudizio ed impugnava estensivamente l'atto di appello di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 31.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Innanzitutto, la descrizione del fatto storico nell'atto di citazione è caratterizzata da notevole genericità. Ad esempio, non è dato sapere i danni asseritamente subiti dal veicolo attoreo né quale veicolo si trovasse dinanzi alla Citroen di . Parte_1
E' principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi, è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e inattendibili dichiarazioni rilasciate dall'unico teste (testis unus testis nullus) non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. .
Il teste escusso confermava che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in atti il veicolo di parte attrice veniva tamponato da tergo da una FO IE e sospinto contro altra autovettura che lo precedeva (senza ricordare, fra l'altro, la marca ed il modello di quest'ultimo veicolo).
Tale ricostruzione è smentita dalla tipologia di danni riprodotta nelle foto allegate.
I danni presenti nella parte posteriore dell'autovettura attorea, infatti, non possono essere messi in relazione con la descritta dinamica.
Le ammaccature presenti all'altezza della targa senza ulteriori rientranze e le mere abrasioni presenti sul lato destro posteriore non sono compatibili con un preteso urto tanto violento da spingere il veicolo in avanti. Inoltre, non vi è traccia di danni sul medesimo veicolo nella parte anteriore.
Ne consegue che manca la prova del fatto storico.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3086 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Basile Parte_1
appellante contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
appellata
, nato a [...] il [...] CP_2
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5763/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione, notificato in data 26.02.2014, Parte_1
conveniva in giudizio la società nella qualità di impresa Controparte_1
designata in Campania per il F.G.V.S., per sentirla condannare, in solido con al risarcimento delle lesioni subite a seguito di sinistro stradale. CP_2
Affermava l'attrice che in data 02.01.2013 alle ore 15,00 in via Roma di Scafati, la propria autovettura Citroen Tg CZ 038LW, veniva tamponata da tergo dall'autovettura FO Escort tg CT 418 LJ M 6917At, di proprietà del CP_2
e sospinta contro altra autovettura che la precedeva.
Affermava, inoltre, che a seguito di detto urto la propria auto riportava non ben precisati danni sia alla parte anteriore che alla parte posteriore.
Poiché l'auto del cui attribuiva l'esclusiva responsabilità, era risultata CP_2
priva di copertura assicurativa, agiva ai sensi dell'art. 283 lett b) D Lgs
209/2005.
restava contumace mentre si costituiva in giudizio la CP_2 [...]
nella qualità, impugnando e contestando la domanda. CP_1
A seguito di espletamento di prova testimoniale la causa veniva sottoposta alla decisione finale del Giudice. Con sentenza nr. 5763/2017, pubblicata in data 06.12.2017, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore rigettava la domanda perché non provata, compensando le spese di lite.
Avverso detta decisione con atto notificato in data 15.05.2018 Parte_1
proponeva gravame.
L'appellante lamentava una errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie;
chiedeva quindi che, in riforma della sentenza impugnata, venisse affermata l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di , non assicurato;
in conseguenza venisse condannata la CP_2
compagnia , nella qualità, in solido con il predetto al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno quantificato genericamente in circa € 5.165,00; chiedeva inoltra condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
restava contumace anche nel giudizio di appello mentre la CP_2
società , nella qualità di impresa designata per il FGVS, si Controparte_1
costituiva in giudizio ed impugnava estensivamente l'atto di appello di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 31.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Innanzitutto, la descrizione del fatto storico nell'atto di citazione è caratterizzata da notevole genericità. Ad esempio, non è dato sapere i danni asseritamente subiti dal veicolo attoreo né quale veicolo si trovasse dinanzi alla Citroen di . Parte_1
E' principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi, è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e inattendibili dichiarazioni rilasciate dall'unico teste (testis unus testis nullus) non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. .
Il teste escusso confermava che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in atti il veicolo di parte attrice veniva tamponato da tergo da una FO IE e sospinto contro altra autovettura che lo precedeva (senza ricordare, fra l'altro, la marca ed il modello di quest'ultimo veicolo).
Tale ricostruzione è smentita dalla tipologia di danni riprodotta nelle foto allegate.
I danni presenti nella parte posteriore dell'autovettura attorea, infatti, non possono essere messi in relazione con la descritta dinamica.
Le ammaccature presenti all'altezza della targa senza ulteriori rientranze e le mere abrasioni presenti sul lato destro posteriore non sono compatibili con un preteso urto tanto violento da spingere il veicolo in avanti. Inoltre, non vi è traccia di danni sul medesimo veicolo nella parte anteriore.
Ne consegue che manca la prova del fatto storico.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo