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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Impellizzeri, Parte_1
ATTORE
Contro
(già e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a Controparte_1 CP_1 rogito del Notaio in Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020, Persona_1
(già , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Controparte_2 CP_3 presente atto, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 24.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
102/2023, emesso dal Tribunale di Enna il 23.3.2023, notificato a mezzo di servizio postale l'1.4.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.724,78, oltre interessi di mora al tasso legale, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo pagamento, oltre alle spese del procedimento.
All'uopo esponeva:
- la nullità del decreto ingiuntivo per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria con riguardo al contratto di prestito intercorso con Controparte_4
pagina 1 di 6 - il difetto di prova scritta, stante l'evidente discrepanza tra il contratto (n. 06132789) invocato a fondamento della pretesa monitoria e la documentazione versata in atti;
- il difetto di legittimazione attiva di ex art. 100 c.p.c., stante la manifesta Controparte_1 incertezza sulla relativa (asserita) titolarità;
- il difetto dei requisiti previsti dalla legge in quanto il credito asseritamente vantato non era certo, né liquido, né esigibile.
- la non debenza delle somme ingiunte perché non risultavano correttamente discriminate le somme asseritamente dovute a titolo di capitale da quelle altrettanto asseritamente dovute a titolo di interessi e/o spese;
inoltre, non risultavano imputate le somme percepite dall'Istituto finanziatore dall'Assicurazione, che garantiva il rimborso delle rate nel caso di disoccupazione, copertura per la quale aveva pure sborsato un (ulteriore) premio.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con il favore delle spese CP_1 di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.11.2025 dove è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo, parte opponente ha dedotto la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, in quanto i contratti di finanziamento e/o prestito in genere debbono contenere, al loro interno o, quantomeno, nel documento di sintesi, l'indicazione, espressa in punti percentuali, del costo totale dell'operazione per il cliente, avuto riguardo a tutti i costi collegati all'erogazione del credito, con la conseguenza che, in mancanza, gli stessi contratti possono essere dichiarati nulli.
Il motivo è infondato.
E' noto che il TAEG è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione non incide sugli elementi strutturali del contratto nè comporta la nullità del finanziamento, poiché si tratta solo di un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento (v. Cass. 39169/2021).
pagina 2 di 6 Quanto all'ISC, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (come il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Par L' invero assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Peraltro, il contratto in esame riporta TAN, TAEG, tasso di mora e specifica tutti i costi associati al finanziamento.
Ne consegue l'infondatezza del relativo motivo.
Con riguardo al motivo afferente il difetto di legittimazione attiva, va premesso che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «… in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Orbene, nell'atto di appello non vi è contestazione sull'effettiva stipulazione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra la società originaria creditrice (che di tali crediti aveva riacquistato la disponibilità dopo una prima cessione in favore di altro soggetto) e la Controparte_1
Dunque, nella specie, deve ritenersi incontestata l'esistenza del contratto di cessione di crediti;
quel che è contestata è solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Orbene, la società deducente ha prodotto sul punto:
pagina 3 di 6 - contratto di finanziamento con per € 21.005,00, da rimborsarsi mediante il Controparte_4 versamento di n. 72 rate mensili di € 388,61 cadauna;
- contratto di cessione di crediti pro soluto del 25.06.2021 da a Controparte_4 [...]
, comprensivo del credito rinveniente dal predetto finanziamento;
CP_5
- comunicazione di a della cessione del finanziamento Controparte_5 Parte_1 in questione;
- contratto di cessione di crediti del 08.03.2022 da a;
- Controparte_5 Controparte_1 cessione a del credito oggetto di finanziamento;
Controparte_1
CP_
- comunicazione al inviata da in nome e per conto di Parte_1 CP_2 [...]
, relativa alla cessione del credito da del 9.3.2022. CP_1 Controparte_5
Nel caso di specie, il credito deriva dal contratto di finanziamento erogato da Intesa San Paolo ed il credito ceduto è classificato come credito “a sofferenza”; esso è rinvenibile nella lista disponibile presso il sito internet della cessionaria e non rientra nella categoria dei crediti esclusi;
anche con riferimento alla seconda cessione (da a , il credito rientra tra quelli Controparte_5 CP_1 ceduti in base all'avviso contenuto nella G.U., in quanto non supera gli euro 100.000,00, trae origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, rapporti di credito personale, finanziamenti non garantiti, aperture di credito, carte di credito, leasing, cessione del quinto dello stipendio della pensione, delegazioni di pagamento;
infine, il credito non ricade in alcune delle ipotesi di esclusione previste.
Ne deriva che anche il motivo afferente il difetto di titolarità attiva della creditrice ricorrente è infondato, stante altresì il dimostrato invio, nel corso degli anni, di comunicazioni regolarmente ricevute da controparte, con le quali era stata data notizia al dell'avvenuta cessione del Pt_1 credito derivante dal contratto di finanziamento de quo (cfr. doc.ti 4 e 6).
Quanto al merito della spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta e la mancanza di prova del credito, stante la evidente discrepanza tra il contratto (n. ), invocato a fondamento della pretesa monitoria e la P.IVA_1 documentazione versata in atti (proposta contrattuale di recante il numero Controparte_4
000001315655).
Sul punto, va detto che parte opposta in fase monitoria a prodotto il contratto di finanziamento (doc.
2), con le condizioni, l'accettazione, la sottoscrizione del cliente, il piano di ammortamento, e l'estratto conto, che riporta il saldo passivo finale (doc. 8).
Il credito, pertanto, ha trovato pieno riscontro documentale.
pagina 4 di 6 Quanto alla mancata efficacia probatoria del saldaconto, nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione, laddove la contestazione dell'estratto mossa da controparte sia del tutto generica.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto che in sede monitoria, si è Controparte_6 limitata a produrre una semplice attestazione priva di ogni certificazione della sua conformità alle scritture contabili e di una attestazione di verità e liquidità del credito e, quindi, inidonea ad integrare la prova scritta del credito in sede monitoria, in quanto non equiparabile all'estratto conto richiesto dal predetto art. 50 T.U.B.
Il motivo è infondato, posto che l'estratto conto è certificato da un dirigente della banca ai sensi dell'art. 50 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, per cui è assistito da una presunzione di veridicità.
Quanto al fatto che la pretesa creditizia azionata da non sarebbe in alcun Controparte_1 modo fondata, stante la non debenza delle somme ingiunte, perché non risultano correttamente discriminate le somme asseritamente dovute a titolo di capitale da quelle altrettanto asseritamente dovute a titolo di interessi e/o spese e perchè non risultano computate le rate comunque pagate e quelle percepite dall'Istituto finanziatore dall'Assicurazione (v.si la proposta versata in atti,
“Modalità di erogazione ed eventuali garanzie”), copertura per la quale il aveva pure Pt_1 esborsato un (ulteriore) premio, va detto che il motivo è del tutto generico, posto che, a fronte del contratto di finanziamento, recante le condizioni contrattuali, il capitale erogato, il numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati, nonché l'estratto conto prodotto certificato dal Dirigente della banca, in quanto conforme alle scritture contabili da essa detenute, parte opponente non ha affatto dimostrato l'erroneità degli estratti conto prodotti e il pagamento delle rate
(o di alcune) di rimborso, limitandosi a contestare l'esattezza dei conteggi operati dalla banca, che ha indicato le rate impagate e gli interessi applicati.
Al che non ha minimamente adempiuto, neppure indicando quali somme Controparte_7
avrebbe versato per il sinistro per cui è causa (indicato con il numero ).
[...] PartitaIVA_2
Ne deriva che dalla lettura del testo contrattuale, emerge che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione finanziaria sono perfettamente identificabili, è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato prodotto in atti;
la contestazione della somma dovuta è del tutto generica, non essendo stato specificato quali somme sarebbero “non dovute” ed a quale titolo, né il motivo per il quale la somma riportata nell'estratto conto sarebbe erronea.
Pertanto, il relativo motivo va rigettato, perché infondato. pagina 5 di 6 In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000,00 parametri minimi data la non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre r.f.sg., Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24-11-2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Impellizzeri, Parte_1
ATTORE
Contro
(già e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a Controparte_1 CP_1 rogito del Notaio in Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020, Persona_1
(già , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Controparte_2 CP_3 presente atto, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 24.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
102/2023, emesso dal Tribunale di Enna il 23.3.2023, notificato a mezzo di servizio postale l'1.4.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.724,78, oltre interessi di mora al tasso legale, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo pagamento, oltre alle spese del procedimento.
All'uopo esponeva:
- la nullità del decreto ingiuntivo per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria con riguardo al contratto di prestito intercorso con Controparte_4
pagina 1 di 6 - il difetto di prova scritta, stante l'evidente discrepanza tra il contratto (n. 06132789) invocato a fondamento della pretesa monitoria e la documentazione versata in atti;
- il difetto di legittimazione attiva di ex art. 100 c.p.c., stante la manifesta Controparte_1 incertezza sulla relativa (asserita) titolarità;
- il difetto dei requisiti previsti dalla legge in quanto il credito asseritamente vantato non era certo, né liquido, né esigibile.
- la non debenza delle somme ingiunte perché non risultavano correttamente discriminate le somme asseritamente dovute a titolo di capitale da quelle altrettanto asseritamente dovute a titolo di interessi e/o spese;
inoltre, non risultavano imputate le somme percepite dall'Istituto finanziatore dall'Assicurazione, che garantiva il rimborso delle rate nel caso di disoccupazione, copertura per la quale aveva pure sborsato un (ulteriore) premio.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con il favore delle spese CP_1 di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.11.2025 dove è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo, parte opponente ha dedotto la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, in quanto i contratti di finanziamento e/o prestito in genere debbono contenere, al loro interno o, quantomeno, nel documento di sintesi, l'indicazione, espressa in punti percentuali, del costo totale dell'operazione per il cliente, avuto riguardo a tutti i costi collegati all'erogazione del credito, con la conseguenza che, in mancanza, gli stessi contratti possono essere dichiarati nulli.
Il motivo è infondato.
E' noto che il TAEG è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione non incide sugli elementi strutturali del contratto nè comporta la nullità del finanziamento, poiché si tratta solo di un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento (v. Cass. 39169/2021).
pagina 2 di 6 Quanto all'ISC, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (come il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Par L' invero assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Peraltro, il contratto in esame riporta TAN, TAEG, tasso di mora e specifica tutti i costi associati al finanziamento.
Ne consegue l'infondatezza del relativo motivo.
Con riguardo al motivo afferente il difetto di legittimazione attiva, va premesso che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «… in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Orbene, nell'atto di appello non vi è contestazione sull'effettiva stipulazione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra la società originaria creditrice (che di tali crediti aveva riacquistato la disponibilità dopo una prima cessione in favore di altro soggetto) e la Controparte_1
Dunque, nella specie, deve ritenersi incontestata l'esistenza del contratto di cessione di crediti;
quel che è contestata è solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Orbene, la società deducente ha prodotto sul punto:
pagina 3 di 6 - contratto di finanziamento con per € 21.005,00, da rimborsarsi mediante il Controparte_4 versamento di n. 72 rate mensili di € 388,61 cadauna;
- contratto di cessione di crediti pro soluto del 25.06.2021 da a Controparte_4 [...]
, comprensivo del credito rinveniente dal predetto finanziamento;
CP_5
- comunicazione di a della cessione del finanziamento Controparte_5 Parte_1 in questione;
- contratto di cessione di crediti del 08.03.2022 da a;
- Controparte_5 Controparte_1 cessione a del credito oggetto di finanziamento;
Controparte_1
CP_
- comunicazione al inviata da in nome e per conto di Parte_1 CP_2 [...]
, relativa alla cessione del credito da del 9.3.2022. CP_1 Controparte_5
Nel caso di specie, il credito deriva dal contratto di finanziamento erogato da Intesa San Paolo ed il credito ceduto è classificato come credito “a sofferenza”; esso è rinvenibile nella lista disponibile presso il sito internet della cessionaria e non rientra nella categoria dei crediti esclusi;
anche con riferimento alla seconda cessione (da a , il credito rientra tra quelli Controparte_5 CP_1 ceduti in base all'avviso contenuto nella G.U., in quanto non supera gli euro 100.000,00, trae origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, rapporti di credito personale, finanziamenti non garantiti, aperture di credito, carte di credito, leasing, cessione del quinto dello stipendio della pensione, delegazioni di pagamento;
infine, il credito non ricade in alcune delle ipotesi di esclusione previste.
Ne deriva che anche il motivo afferente il difetto di titolarità attiva della creditrice ricorrente è infondato, stante altresì il dimostrato invio, nel corso degli anni, di comunicazioni regolarmente ricevute da controparte, con le quali era stata data notizia al dell'avvenuta cessione del Pt_1 credito derivante dal contratto di finanziamento de quo (cfr. doc.ti 4 e 6).
Quanto al merito della spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta e la mancanza di prova del credito, stante la evidente discrepanza tra il contratto (n. ), invocato a fondamento della pretesa monitoria e la P.IVA_1 documentazione versata in atti (proposta contrattuale di recante il numero Controparte_4
000001315655).
Sul punto, va detto che parte opposta in fase monitoria a prodotto il contratto di finanziamento (doc.
2), con le condizioni, l'accettazione, la sottoscrizione del cliente, il piano di ammortamento, e l'estratto conto, che riporta il saldo passivo finale (doc. 8).
Il credito, pertanto, ha trovato pieno riscontro documentale.
pagina 4 di 6 Quanto alla mancata efficacia probatoria del saldaconto, nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione, laddove la contestazione dell'estratto mossa da controparte sia del tutto generica.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto che in sede monitoria, si è Controparte_6 limitata a produrre una semplice attestazione priva di ogni certificazione della sua conformità alle scritture contabili e di una attestazione di verità e liquidità del credito e, quindi, inidonea ad integrare la prova scritta del credito in sede monitoria, in quanto non equiparabile all'estratto conto richiesto dal predetto art. 50 T.U.B.
Il motivo è infondato, posto che l'estratto conto è certificato da un dirigente della banca ai sensi dell'art. 50 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, per cui è assistito da una presunzione di veridicità.
Quanto al fatto che la pretesa creditizia azionata da non sarebbe in alcun Controparte_1 modo fondata, stante la non debenza delle somme ingiunte, perché non risultano correttamente discriminate le somme asseritamente dovute a titolo di capitale da quelle altrettanto asseritamente dovute a titolo di interessi e/o spese e perchè non risultano computate le rate comunque pagate e quelle percepite dall'Istituto finanziatore dall'Assicurazione (v.si la proposta versata in atti,
“Modalità di erogazione ed eventuali garanzie”), copertura per la quale il aveva pure Pt_1 esborsato un (ulteriore) premio, va detto che il motivo è del tutto generico, posto che, a fronte del contratto di finanziamento, recante le condizioni contrattuali, il capitale erogato, il numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati, nonché l'estratto conto prodotto certificato dal Dirigente della banca, in quanto conforme alle scritture contabili da essa detenute, parte opponente non ha affatto dimostrato l'erroneità degli estratti conto prodotti e il pagamento delle rate
(o di alcune) di rimborso, limitandosi a contestare l'esattezza dei conteggi operati dalla banca, che ha indicato le rate impagate e gli interessi applicati.
Al che non ha minimamente adempiuto, neppure indicando quali somme Controparte_7
avrebbe versato per il sinistro per cui è causa (indicato con il numero ).
[...] PartitaIVA_2
Ne deriva che dalla lettura del testo contrattuale, emerge che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione finanziaria sono perfettamente identificabili, è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato prodotto in atti;
la contestazione della somma dovuta è del tutto generica, non essendo stato specificato quali somme sarebbero “non dovute” ed a quale titolo, né il motivo per il quale la somma riportata nell'estratto conto sarebbe erronea.
Pertanto, il relativo motivo va rigettato, perché infondato. pagina 5 di 6 In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000,00 parametri minimi data la non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre r.f.sg., Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24-11-2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6