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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5254/23
promosso da
- , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 14/04/2003, titolare Parte_1
della carta d'identità RG 13.190.289-1 e iscritta al CPF (codice fiscale brasiliano)
, residente ni Avenida Bartholomeu de Carlos, 901, apto 1104, torre flora B, P.IVA_1
Jardim Flor da Montanha, CAP: 07097-420, Guarulhos – SP;
- nato a [...]/MG, Brasile, il giorno Parte_2
11/05/1987, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , codice fiscale Numero_1
brasiliano (CPF) per sé stesso e in qualità di esercente della responsabilità P.IVA_2 genitoriale di:
- nato a [...]/MT, Brasile, il giorno 24/10/2017, Persona_1
iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento C.F._1 rappresentato anche dalla madre nata a Parte_3
Vicente Dutra/RS il giorno 17/09/1981, carta d'identità brasiliana (RG) Numer_2 Nu_3
codice fiscale brasiliano (CPF) , tutti residenti in [...], 103, C.F._2
Quartiere IPE Florido, Paranatinga MT, Brasile;
- nato a [...]/MG Brasile, il giorno Parte_4
08/07/1988, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) e iscritto nel Numer_4 Nu_3 codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...], P.IVA_3
Sinop/MT, CAP: ; P.IVA_4 - , nato a [...], il giorno Parte_5
13/05/1981, titolare della carta d'identità brasiliana (RG), e iscritto nel NumeroDiCarta_5
codice fiscale brasiliano (CPF) , per sé stesso e in qualità di esercente della P.IVA_5
responsabilità genitoriale di:
- , nata a [...], Brasile, il giorno 30/05/2014, Parte_6
iscritta nel codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._3
- , nato a [...], Brasile, il Controparte_1
giorno 11/07/2017, iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) i minori in P.IVA_6
questo strumento rappresentata anche dalla madre: Parte_7 nata ad [...], il giorno 11/12/1980 carta d'identità brasiliana (RG) NumeroD_6
codice fiscale brasiliano (CPF) , tutti residenti in [...]
Machado, 15 - Centro, nella città di Patrocinio MG, CAP: ; C.F._5
- , nato a [...], MT Brasile, il giorno Parte_8
17/09/1977, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel codice NumeroDiC_7 fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]de Carlos, 901, P.IVA_7
apto 104, Tore Flora B, CAP 07097-420, Flor da Montanha, Guarulhos, SP;
- , nato a [...]-PR Brasile, il giorno Parte_9
15/02/1976, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel codice Numero_8
fiscale brasiliano (CPF) residente in [...], C.F._6
Bairo: CAP: , Araxá-MG, per sé stesso e in qualità di Persona_2 C.F._7 esercente della responsabilità genitoriale di:
- , nato ad [...]-MG, Brasile, il Persona_3 giorno 16/09/2013, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel NumeroD_9
codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento anche dalla P.IVA_8
madre: nata ad [...]-MG li giorno 23/03/1984 Parte_10 carta d'identità brasiliana (RG) codice fiscale brasiliano (CPF) Numero_10 C.F._8
tutti residenti in [...], Bairro: CAP: Persona_2
, Araxá-MG; C.F._7
- , nata a [...]-PR Brasile, il giorno Parte_11
19/06/1986, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel codice NumeroD_11
fiscale brasiliano (CPF) residente in [...] P.IVA_9
Appartamento 104, Cascavel/PR, CAP 85811-070, per sè stessa e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di: - , nato a [...]-PR, Brasile, li giorno 18/12/2019, iscritto Per_4 Parte_12 nel codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento C.F._9
rappresentato anche dal padre: nato a [...]-PR Brasile il Parte_13
giorno 26/04/1986 carta d'identità brasiliana (RG) codice fiscale brasiliano NumeroD_12
(CPF) , tutti residenti in [...] Appartamento C.F._10
104, Cascavel/PR, CAP 85811-070;
- , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno Parte_14
10/10/1967, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel NumeroDiCa_13
codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]
Casa 1038, Jardim Aurora, Maringá/PR, CAP 87070 620;
- nato a [...], il giorno 30/07/1957, titolare della Parte_15
carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritto nel codice fiscale brasiliano Numer_14
(CPF) residente in [...]407 Sul. Alameda Circular ,2 Lote 03, HM05, casa P.IVA_11
14, CAP 7 015 704, Palmas/TO;
- nato a [...], il giorno 05/09/1968, titolare della Parte_16
carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritto nel codice fiscale brasiliano Numer_15
(CPF) residente in [...] Bloco 8 Apto 502, P.IVA_12
Uberlandia MG;
- nata ad [...], li giorno 10/10/2002, titolare Parte_17
della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel codice fiscale Nume_16 Nu_17 brasiliano (CPF) residente in [...] apto 102 - P.IVA_13
Saraiva - MG, ; Per_5 P.IVA_14
- nata a [...], il giorno Parte_18
05/04/1962, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritta nel Numer_18
codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]407 Sul, Alameda Circular P.IVA_15
,2 Lote 03, HM05, casa 14, CAP 77015704, Palmas/TO;
- nato a [...]/PR Brasile, li giorno 13/10/1960, titolare Parte_19
della carta d'identità brasiliana (RG) e iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) Numer_19
, residente in [...], numero 19, Miracema – To;
C.F._11
Tutti rappresentati e difesi dallAvv. CF: Parte_20 C.F._12
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.12.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_6
13.05.1893 nel Comune di Annone Veneto (Pn).
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_2 riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Il chiede il rigetto della domanda subordinata. CP_2
All'udienza del 6.12.2024 (derivante dal rinvio d'ufficio dell'udienza del
16.07.2024), tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“All'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso di accertare e dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino Italiano Sig.
che gli ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana;
e che la Persona_6 ricorrente sig.ra è cittadina italiana in virtù del Parte_18 matrimonio contratto con il sig. per tale effetto ordinare all'Ufficiale di Parte_15 stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia all'avvocato intestatario. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente Persona_6 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
Parte resistente
“rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente. ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_2 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 41). Persona_6
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 42), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_2 alcun elemento in senso ostativo. Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (doc. 43). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta. Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_2
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_2 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_2
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_2
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_2
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_2
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...] e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_2
materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_2
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_2 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_2 CP_2 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
[...]
dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_2
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5254/23
promosso da
- , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 14/04/2003, titolare Parte_1
della carta d'identità RG 13.190.289-1 e iscritta al CPF (codice fiscale brasiliano)
, residente ni Avenida Bartholomeu de Carlos, 901, apto 1104, torre flora B, P.IVA_1
Jardim Flor da Montanha, CAP: 07097-420, Guarulhos – SP;
- nato a [...]/MG, Brasile, il giorno Parte_2
11/05/1987, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , codice fiscale Numero_1
brasiliano (CPF) per sé stesso e in qualità di esercente della responsabilità P.IVA_2 genitoriale di:
- nato a [...]/MT, Brasile, il giorno 24/10/2017, Persona_1
iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento C.F._1 rappresentato anche dalla madre nata a Parte_3
Vicente Dutra/RS il giorno 17/09/1981, carta d'identità brasiliana (RG) Numer_2 Nu_3
codice fiscale brasiliano (CPF) , tutti residenti in [...], 103, C.F._2
Quartiere IPE Florido, Paranatinga MT, Brasile;
- nato a [...]/MG Brasile, il giorno Parte_4
08/07/1988, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) e iscritto nel Numer_4 Nu_3 codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...], P.IVA_3
Sinop/MT, CAP: ; P.IVA_4 - , nato a [...], il giorno Parte_5
13/05/1981, titolare della carta d'identità brasiliana (RG), e iscritto nel NumeroDiCarta_5
codice fiscale brasiliano (CPF) , per sé stesso e in qualità di esercente della P.IVA_5
responsabilità genitoriale di:
- , nata a [...], Brasile, il giorno 30/05/2014, Parte_6
iscritta nel codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._3
- , nato a [...], Brasile, il Controparte_1
giorno 11/07/2017, iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) i minori in P.IVA_6
questo strumento rappresentata anche dalla madre: Parte_7 nata ad [...], il giorno 11/12/1980 carta d'identità brasiliana (RG) NumeroD_6
codice fiscale brasiliano (CPF) , tutti residenti in [...]
Machado, 15 - Centro, nella città di Patrocinio MG, CAP: ; C.F._5
- , nato a [...], MT Brasile, il giorno Parte_8
17/09/1977, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel codice NumeroDiC_7 fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]de Carlos, 901, P.IVA_7
apto 104, Tore Flora B, CAP 07097-420, Flor da Montanha, Guarulhos, SP;
- , nato a [...]-PR Brasile, il giorno Parte_9
15/02/1976, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel codice Numero_8
fiscale brasiliano (CPF) residente in [...], C.F._6
Bairo: CAP: , Araxá-MG, per sé stesso e in qualità di Persona_2 C.F._7 esercente della responsabilità genitoriale di:
- , nato ad [...]-MG, Brasile, il Persona_3 giorno 16/09/2013, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritto nel NumeroD_9
codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento anche dalla P.IVA_8
madre: nata ad [...]-MG li giorno 23/03/1984 Parte_10 carta d'identità brasiliana (RG) codice fiscale brasiliano (CPF) Numero_10 C.F._8
tutti residenti in [...], Bairro: CAP: Persona_2
, Araxá-MG; C.F._7
- , nata a [...]-PR Brasile, il giorno Parte_11
19/06/1986, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel codice NumeroD_11
fiscale brasiliano (CPF) residente in [...] P.IVA_9
Appartamento 104, Cascavel/PR, CAP 85811-070, per sè stessa e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di: - , nato a [...]-PR, Brasile, li giorno 18/12/2019, iscritto Per_4 Parte_12 nel codice fiscale brasiliano (CPF) , il minore, in questo strumento C.F._9
rappresentato anche dal padre: nato a [...]-PR Brasile il Parte_13
giorno 26/04/1986 carta d'identità brasiliana (RG) codice fiscale brasiliano NumeroD_12
(CPF) , tutti residenti in [...] Appartamento C.F._10
104, Cascavel/PR, CAP 85811-070;
- , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno Parte_14
10/10/1967, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel NumeroDiCa_13
codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]
Casa 1038, Jardim Aurora, Maringá/PR, CAP 87070 620;
- nato a [...], il giorno 30/07/1957, titolare della Parte_15
carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritto nel codice fiscale brasiliano Numer_14
(CPF) residente in [...]407 Sul. Alameda Circular ,2 Lote 03, HM05, casa P.IVA_11
14, CAP 7 015 704, Palmas/TO;
- nato a [...], il giorno 05/09/1968, titolare della Parte_16
carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritto nel codice fiscale brasiliano Numer_15
(CPF) residente in [...] Bloco 8 Apto 502, P.IVA_12
Uberlandia MG;
- nata ad [...], li giorno 10/10/2002, titolare Parte_17
della carta d'identità brasiliana (RG) , e iscritta nel codice fiscale Nume_16 Nu_17 brasiliano (CPF) residente in [...] apto 102 - P.IVA_13
Saraiva - MG, ; Per_5 P.IVA_14
- nata a [...], il giorno Parte_18
05/04/1962, titolare della carta d'identità brasiliana (RG) SSP PR, e iscritta nel Numer_18
codice fiscale brasiliano (CPF) residente in [...]407 Sul, Alameda Circular P.IVA_15
,2 Lote 03, HM05, casa 14, CAP 77015704, Palmas/TO;
- nato a [...]/PR Brasile, li giorno 13/10/1960, titolare Parte_19
della carta d'identità brasiliana (RG) e iscritto nel codice fiscale brasiliano (CPF) Numer_19
, residente in [...], numero 19, Miracema – To;
C.F._11
Tutti rappresentati e difesi dallAvv. CF: Parte_20 C.F._12
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.12.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_6
13.05.1893 nel Comune di Annone Veneto (Pn).
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_2 riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Il chiede il rigetto della domanda subordinata. CP_2
All'udienza del 6.12.2024 (derivante dal rinvio d'ufficio dell'udienza del
16.07.2024), tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“All'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso di accertare e dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino Italiano Sig.
che gli ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana;
e che la Persona_6 ricorrente sig.ra è cittadina italiana in virtù del Parte_18 matrimonio contratto con il sig. per tale effetto ordinare all'Ufficiale di Parte_15 stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia all'avvocato intestatario. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente Persona_6 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
Parte resistente
“rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente. ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_2 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 41). Persona_6
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 42), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_2 alcun elemento in senso ostativo. Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (doc. 43). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta. Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_2
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_2 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_2
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_2
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_2
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_2
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...] e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_2
materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_2
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_2 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_2 CP_2 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
[...]
dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_2
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini