Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1007/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1007/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv.
[...] C.F._2
Pisapia Anna, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n. 810 emessa dal Tribunale di Salerno in data 09.04.2010 come modificata con decreto n. 4711/2017 emesso dalla Corte d'Appello di Salerno in data 12.06.2017 (in riforma del decreto del Tribunale di Salerno del 10.04.2017).
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In particolare, in virtù delle mutate condizioni economiche, le parti chiedevano di recepire la seguente intesa:
“il sig. s'impegna a riconoscere un assegno di mantenimento di Parte_2 euro 100,00 alla sig.ra . Parte_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che la predetta pattuizione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e possa, dunque, essere recepita.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 810 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 09.04.2010 come modificata con decreto n. 4711/2017 emesso dalla Corte d'Appello di Salerno in data 12.06.2017;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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