Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 3630 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
CACCIAPUOTI NICOLA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a ed elett.te dom.to in atti Controparte_1
Resistente Contumacia
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositata in data 24.02.2023 la ricorrente, inquadrati nell'area professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), con profilo di “Collaboratore Scolastico” esponeva : di Essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.9.2011, all'esito del superamento del periodo di prova. - Che, in sede di ricostruzione di carriera, le era stato riconosciuto i seguenti periodi di servizio preruolo pestato presso le scuole e gli istituti statali, con qualifica di personale ATA, ai fini del computo dell'anzianità complessiva non di ruolo ai fini giuridici ed economici: anni 8, mesi 0, giorni 0 e ai soli fini economici anni 2, mesi
0 e giorni , da utilizzarsi ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20; che chiedeva il riconoscimento anche ai fini giuridici di
2 anni, mesi 0 e giorni 1 e non solo economici e pertanto concludeva 1)accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato, sin dalla data di immissione in ruolo;
2) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera, decreto n. 3187 del 08.05.2013, vistato dalla in data 28.06.2013 al Prot. n. 13600; 3) Controparte_2
ordinare all'amministrazione resistente il riconoscimento, sin dalla retrodatazione del ruolo,
4) ordinare al , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
già , di rivalutare, sia ai fini giuridici Controparte_3
che economici, il servizio di preruolo prestato dalla stessa e valutato, ai fini giuridici ed economici, in anni 8 (otto), mesi 0 (zero) e giorni 0 ( zero), ed ai soli fini economici anni 2
(due), mesi 0 (zero) e giorni 1 (uno), alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
5) conseguentemente, ordinare al , in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, già , di effettuare la corretta Controparte_3
valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente alla data di immissione in ruolo, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale maturata, in virtù degli anni di servizio svolti, così come della maturazione degli scatti di anzianità, sempre dalla data di immissione in ruolo, ovvero del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato;
6) condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, già Controparte_1 [...]
, a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze Controparte_3
stipendiali conseguenti alla esatta ricostruzione di carriera ed alla conseguente ricollocazione stipendiale, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7) condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, già , in persona Controparte_3
del pro-tempore, al pagamento competenze professionali del presente giudizio, con CP_4
attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva il , a mezzo dell'Istituto Controparte_1 competente, contestando le avverse domande e chiedendone l'integrale reiezione, eccependo in rito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e nel merito l'assoluta infondatezza della domanda, richiamando la sentenza della CGUE sul caso Per_1
concludendo per il rigetto dei ricorsi.
All'esito della udienza di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto ( Cass. 21.3.2011 n. 6372; CP_1
nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n.
9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12). In punto di fatto è incontestato che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine il ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo, con medesimo inquadramento professionale e impegnato nelle medesime mansioni.
Questo giudice condivide l'orientamento già espresso da altri giudici di questa sezione, al quale si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. (sentenza dott. Bonfiglio RG 1504/2020, dott. Urzini sentenza n.2860/22 del 18.05.2022)
Tanto premesso al fine della presente decisione può senz'altro farsi utile riferimento all' arresto della Corte di Cassazione, che riguarda espressamente il rapporto di lavoro del personale scolastico amministrativo e che invece sembra avere del tutto ignorato l'Amministrazione resistente, giudizio, sebbene si tratti di pronuncia intervenuta prima del deposito del ricorso introduttivo ( Cass n. 28/11/2019, n. 31150) .
In particolare la Suprema Corte, dopo aver chiarito che la normativa dettata dal T.U. (d.lgs. n.
297 del 1994) in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente (basti considerare che il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” e che il periodo pre ruolo è valutato un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), ha altresì evidenziato come la norma non potesse dirsi priva di ragionevolezza, in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, - evidenzia la Corte - l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però ( cfr plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine) che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
A questo punto, avuto riguardo anche ai rilievi fatti dalla PA in genere sulla legittimità del proprio operato, in materia di contratti a temine, risulta utile riportare testualmente le motivazioni di Cass. 31150/2019 ( il corsivo e il neretto sono di questo estensore): “…8.
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'AC quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra
Servizios Auxiliares;
21.11.2018, dell'orientamento della difesa articolata nel presente causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , la clausola 4 Controparte_5 Persona_2
dell'AC QU è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice
Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353,
6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si
è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'AC esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio Persona_3
di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Persona_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_1 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'AC QU, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi"….. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto
6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto
8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_1
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).” Ciò posto in punto di diritto ne consegue che, nel caso di specie, ove nulla è stato allegato prima ancora che provato da parte resistente sulla non totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dai ricorrenti nel periodo in cui sono stati assunti a tempo determinato, a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo di 'assistente amministrativo' e “ collaboratore amministrativo”, va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio. Pertanto va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Con riferimento al caso di specie, si rileva che la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze
Cont del ià ben prima del 01.09.2011 ( data di immissione in ruolo), con la conseguenza CP_7
che alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL di comparto aveva già maturato il diritto all'inquadramento stipendiale secondo la suddivisione prevista dalle tabelle annesse ai contratti collettivi previgenti.
La ricorrente all'atto della immissione in ruolo ( 01.09.2011), aveva maturato un'anzianità pre- ruolo di anni 10, mesi 0 giorni 1 per cui è riduttivo il riconoscimento effettuato dal con CP_7
il provvedimento di ricostruzione della carriera depositato (anni 8, mesi 0 e giorni0) in quanto ella aveva diritto durante il precariato alla progressione stipendiale 0-8 e al computo per intero del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico. Cosicché, escludendo il 2013 ( non valutabile ai sensi del D.P.R. 122/2013) al momento della proposizione del ricorso la ricorrente era inserita nella fascia 15-20 con scatto (come da busta paga luglio 2020) nella fascia successiva il 31.08.2025 mentre avendo maturato al momento del deposito del ricorso (24.02.2023) un'anzianità di circa 21 (escluso il 2013) anni avrebbe dovuto trovarsi nella fascia
21- 27 già dall'anno scolastico 2022/2023.
In definitiva va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine ai fini dell'inquadramento retributivo, avendo diritto al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, per un totale di: 10 anni mesi 0 giorni 1
Cont
Pertanto, il a condannato al pagamento delle differenze retributive spettanti a favore della ricorrente, oltre i soli interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese, in considerazione del carattere seriale del contenzioso e dell'indispensabilità di un successivo giudizio per la quantificazione dei crediti, si compensano per la metà e per il resto seguono la soccombenza.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo, definitivamente pronunciando così provvede:
a)accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturato durante i rapporti di lavoro a termine con la stessa Amministrazione scolastica convenuta e segnatamente l'anzianità di : anni 10, mesi 0 e giorni 1 fin dalla data della assunzione in ruolo
( 01.09.2011) e, quindi, a collocarlo nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo;
Cont
b)Per l'effetto condanna il l pagamento delle differenze retributive nei termini di cui in motivazione spettanti a favore della ricorrente, oltre i soli interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, da quantificarsi in separato giudizio.
Cont c) condanna il l pagamento delle spese di giudizio che, compensate per la metà, si liquidano in complessivi € 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli addì 12.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo