Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 227/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROMEO
SALVATORE appellante contro
Con C.F. ) e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TRAPANI FRANCESCO appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 660/2019 del 2/7/2019, il Tribunale di Marsala ha disatteso le pretese, per l'accertamento di nullità di clausole di contratto di conto corrente e restituzione di indebito, avanzate da nei confronti di Parte_1
già ). Controparte_1 Controparte_4
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione dell'1/2/2020 la
Costituendosi, a contestato il gravame, chiedendone il rigetto Controparte_1
Espletata consulenza contabile, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “con il presente atto si contestano le conclusioni della CTU dott.ssa Per_1
per le argomentazioni esposte nelle osservazioni alla CTU a firma del dott.
[...]
e comunque si insiste nell'accoglimento di tutte le domande formulate Persona_2
nell'atto di appello, nella riforma totale della sentenza impugnata ed infine nella richiesta di condanna della appellata al pagamento delle spese e competenze processuali CP_5
relative ad entrambi i gradi di giudizio.”; appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
* preliminarmente: dichiarare per quanto esposto in comparsa l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di -potere- essere accolto;
* nel merito rigettare il proposto gravame ritenendo le avverse domande inammissibili e/o infondate, condannando parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Indi, con ordinanza del 4/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, vale ricordare che in prime cure
[...]
aveva convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della nullità di talune clausole afferenti al contratto di conto corrente bancario avente (da ultimo) n. 112982 con apertura di credito intercorso con la banca convenuta. Segnatamente, aveva chiesto la rideterminazione dell'an e del quantum del saldo contabile previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 afferenti: gli interessi ultralegali in misura superiore ai tassi di cui alla normativa antiusura, anche per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, di valute antergate e postergate, la capitalizzazione in violazione dell'art. 1283 c.c. Conseguentemente, aveva chiesto, previa rideterminazione del saldo di conto corrente, anche il diritto alla ripetizione delle somme integranti saldo attivo.
La convenuta si era costituita contestando le avverse pretese, deducendo l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e chiedendone l'integrale rigetto, in ogni caso formulando eccezione di prescrizione per le poste oltre il decennio.
All'esito dell'istruttoria, con acquisizioni documentali e consulenza contabile, il primo giudice ha disatteso ogni pretesa, ritenendo mancare idonea prova stante la limitata produzione documentale versata (estratti conto non completi per il periodo di riferimento).
Col gravame (che risulta specifico e tale da superare il vaglio richiesto dall'art. 342
c.p.c., diversamente da quanto addotto dalla banca), l'appellante si duole del rigetto della pretesa, adducendo che gli estratti-conto mancanti erano limitati e ben si poteva procedere alla verifica chiesta in base a 'saldi di raccordo', e che comunque poteva accertarsi l'usurarietà della pattuizione relativa all'apertura di credito già in base al solo testo negoziale (cd. usura genetica), lamentando anche i limiti dell'attività istruttoria espletata mediante consulenza contabile (non esaustiva), nonché la disposta condanna alle spese in favore della banca convenuta.
Dal canto suo, quest'ultima ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Ciò posto, con i primi due motivi l'appellante adduce che risulterebbero violati i principi in punto di onere della prova (relativi alle azioni di accertamento negativo proposte nei confronti di una banca, conseguenti alla declaratoria di nullità di clausole), per avere il primo giudice negato che potesse operarsi la ricostruzione del saldo depurando dagli effetti delle clausole nulle, stante la presenza di alcuni intervalli temporali per i quali mancavano gli estratti-conto. Ne deriva che la disamina deve innanzitutto soffermarsi sull'onere probatorio correlato alla domanda di ripetizione di indebito, avanzata dal correntista nei confronti della banca, e in particolare al tema della produzione degli estratti-
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 conto atti a documentare l'andamento del rapporto, necessari alla ricostruzione di esso laddove, come nel caso di specie, possa emergere la presenza di clausole prive di validità
(su ciò si dirà meglio oltre) e debba perciò procedersi al ricalcolo espungendo gli effetti di esse.
Ora, vale ricordare che il correntista che agisce “per la ripetizione dell'indebito, tenuto
a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) solo alcuni periodi, non può perciò solo dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio (alla quale questa Corte ha inteso uniformarsi, così superandosi le deduzioni prospettate dalla e la stessa giurisprudenza risalente evocata), secondo cui CP_5
“il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di CP_5
una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore, allegazione questa che manca nel caso di specie (la banca ha, in prime cure, solo invocato il difetto di idoneità della prova, come pure evidenziato in quella sede dal CTU).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, di “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019), il cui risultato peraltro non può che ritenersi meno favorevole al correntista, in quanto non consente di espungere gli addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto (in difetto di diversa allegazione, e prova, da parte della . Tale ricostruzione è quella effettuata nel CP_5
caso di specie in questa sede, con la nuova consulenza contabile espletata che, pur tenendo conto delle limitazioni documentali, ha potuto provvedere alla ricostruzione, nei termini di cui appresso: di guisa che sotto questo profilo la censura è fondata.
Passando al terzo motivo di gravame, l'appellante adduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. così come modificato dall'art.1 della legge 108/96”, lamentando che per effetto di diverse clausole, e in particolare di quella relativa alla
'commissione di massimo scoperto', in diversi trimestri si è avuto superamento dei 'tetti' previsti dalla normativa antiusura.
Sul punto, deve osservarsi che in prime cure (cfr. ordinanza istruttoria del 27/12/2018) era stata disposta consulenza tecnica di natura contabile sul seguente quesito (nella parte ancora in questa sede di interesse): “esaminata la documentazione ritualmente versata in atti, nonché, con il consenso delle parti altri documenti non prodotti, dei quali potrà farsi tuttavia menzione nella relazione solo con l'autorizzazione delle parti medesime, tentata preliminarmente la conciliazione della lite, dato atto dell'eventuale proposta transattiva formulata da taluna delle parti anche se non seguita dall'accettazione della controparte e ciò per le finalità di cui all'art. 91 c.p.c..
Ricostruisca il rapporto contrattuale oggetto di causa osservando i seguenti criteri e, salvo diverso avviso per ragioni da esporre nella relazione, l'ordine in cui sono elencati:
SALDO INIZIALE
1) Qualora gli estratti conto non siano completi assuma utilizzi quale saldo iniziale quello risultante dal più recente estratto conto (sia esso positivo o negativo) seguito da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 una serie continua di estratti conto.
QUANTO ALLA CMS (depurazione del saldo dalla CMS o da commissioni affini)
2) precisi se il conto corrente risulta affidato e verifichi la pattuizione per iscritto della
Commissione di MA , indicando quali siano i criteri di addebito determinati Pt_2
in contratto e quelli effettivamente praticati (precisi in particolare se si tratta di CMS sul massimo affidamento concesso – eventualmente al netto dell'utilizzato – sul massimo utilizzo del fido in un determinato arco temporale, sul massimo utilizzo del fido per un certo periodo continuativo);
3) fino all'eventuale adeguamento ai sensi dell'art.
2-bis, co. 3del d.l. 29 novembre
2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2, escluda integralmente la Commissione di MA Scoperto nei seguenti casi:
a) non risulti pattuita per iscritto;
b) risulti pattuita per iscritto, ma sia indeterminata non essendo possibile comprendere le modalità applicative della stessa (es. perché la banca indica semplicemente una percentuale senza specificare su quale valore o si limita ad aggiungere un numero al tasso debitore);
c) risulti applicata anche su conti non affidati o per il caso di sconfinamento in assenza di specifica previsione contrattuale (c.d. extrafido);
d) sia applicata sul semplice saldo passivo del periodo e non sul picco dell'utilizzato
(come un interesse aggiuntivo).
4) in caso di adeguamento del contratto ai sensi dell'art.
2-bis, co. 3, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto dei criteri formali previsti dall'art. 118 TUB, escluda la Commissione di MA Scoperto nei seguenti casi:
a) il conto non sia affidato;
b) il saldo risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni;
c) quando si tratti di commissione di affidamento, applicata indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell'utilizzo dei fondi, la escluda in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 tutti i casi in cui non ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il suo ammontare è predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo dell'affidamento richiesto dal cliente;
b) non si aggiunge ad altre commissioni c) è prevista la sua rendicontazione con cadenza massima annuale;
d) non supera lo 0,5 per cento per trimestre dell'affidamento;
d) in caso di mancato adeguamento del contratto alla nuova disciplina entro centocinquanta giorni dalla sua entrata in vigore (29 gennaio 2009) con comunicazione espressa ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB, escluda le c.m.s. applicate a partire dal 29 gennaio 2009; 5) a partire dell'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB (28 dicembre
2011), nel testo introdotto dal DL 6 dicembre 2011, n. 201:
a) in caso di conti affidati escluda ogni commissione che non abbia cumulativamente i seguenti requisiti: a) il suo ammontare è predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento concesso;
b) non si aggiunge ad altre commissioni;
c) non supera lo 0,5 per cento per trimestre dell'affidamento;
b) in caso di conti non affidati o di superamento del fido concesso escluda ogni commissione prevista da contratto che non abbia cumulativamente i seguenti requisiti: a) è una commissione unica denominata di istruttoria veloce;
b) è determinata in misura fissa espressa in valore assoluto;
c) in caso di mancato adeguamento del contratto alla nuova disciplina entro il 1° ottobre 2012 con comunicazione espressa ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB, escluda le
c.m.s. applicate a partire dal 1° luglio 2012;
6) in caso di dubbio sulla computabilità o meno della CMS o delle altre commissioni il
c.t.u. esegua il calcolo una volta includendo, una volta escludendo le stesse.
QUANTO AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ANTIUSURA, solo per il caso di riscontrata validità della clausola di C.M.S.:
7) Escluda per l'intera durata del rapporto ogni interesse laddove il “tasso di interesse” pattuito con il cliente comprensivo di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 credito”, inclusa nel calcolo la commissione di massimo scoperto ed ogni altra commissione abbia superato sin dalla stipula le soglie consentite dalla legge in materia di usura (art.644 c.p. come modificato dalla l. 108/1996), applicando i principi di diritto statuiti da Cass. Civ. SS. UU. sez. un., 20/06/2018, n.16303: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”);
8) sostituisca il tasso soglia antiusura a quello usurario, laddove – inclusi nel calcolo gli interessi anatocistici eventualmente applicati, la commissione di massimo scoperto ed ogni altra commissione – il superamento della soglia antiusura non si sia verificato ab origine, ma successivamente alla stipula del contratto in uno o più trimestri (sempre secondo i criteri di cui al punto n. 6);
9) quando il superamento del saggio antiusura verificato nel corso del rapporto sia immediata conseguenza della variazione dei tassi o degli altri costi unilateralmente praticata dalla banca e comunicata per iscritto al cliente (e non già effetto della mera riduzione del tasso soglia rilevato trimestralmente), escluda a partire da tale data e fino alla chiusura del rapporto ogni interesse.”. Il quesito proseguiva chiedendo pure
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 all'esperto di accertare la presenza di rimesse cd. solutorie, e cioè con evidente riguardo alla eccezione di prescrizione che, come detto, la banca aveva sollevato in prime cure: questione non espressamente riproposta nel presente giudizio, come impone l'art. 346
c.p.c., e perciò divenuta ininfluente.
In questa sede, una volta ritenuta comunque utilizzabile la documentazione pur parziale versata (diversamente da quanto evidenziato dal CTU di prime cure, e dalla statuizione appellata), è stata disposta nuova consulenza, chiedendosi all'esperto di “rispondere ai quesiti già prospettati in prime cure (come da ordinanza del 27/12/2018), se del caso – cioè, per l'ipotesi di validità delle clausole in punto di CMS – secondo i più recenti criteri desumibili da Cassazione civile sez. un. – 18/09/2020, n. 19597-, e utilizzando tutti gli estratti conto depositati (se del caso, con i dovuti raccordi ove contabilmente possibile).”.
Dalla disamina della relativa relazione, con la quale l'esperto ha risposto in maniera coerente, lineare ed esaustivamente rispetto al complessivo quesito, è emerso quanto segue: il conto corrente trova regolare fonte scritta nel testo negoziale del 4/11/2002, il quale regolamenta secondo le prescrizioni degli artt. 117 e 118 TUB tanto la misura degli interessi, che i criteri di capitalizzazione (reciproca) e le modalità di esercizio dello jus variandi; alla stessa data va fatta risalire la richiesta di affidamento per € 15.000,00, con diversificazione del tasso a debito (infra e oltre fido) e previsione di commissione di massimo scoperto (sempre entro e oltre fido), quest'ultima tuttavia di non chiara determinabilità, come si dirà a breve.
Quanto agli estratti conto, l'esperto ha solo in parte potuto colmare le lacune stante la frammentarietà degli estratti-conto prodotti: senza tuttavia negare la possibilità di poter procedere a ricostruzione parziale (diversamente da quanto accaduto in prime cure), ha sottolineato che “a decorrere dal 1/10/2014 - i periodi per i quali sono stati prodotti stralci di estratto conto sono addirittura inferiori a quelli per i quali non è stata prodotta alcuna documentazione”, rendendo impossibile anche l'utilizzo di meccanismi di 'raccordo'. Per i periodi precedenti, ha rilevato la presenza dei cd. 'scalari', e della mancanza di alcuni brevi periodi, questi oggetto di intervento col meccanismo del 'raccordo'. Ha ulteriormente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 precisato: di avere “mantenuto la capitalizzazione trimestrale fino al 31/12/2013”, tenendo poi conto della novella dell'art. 120 Tub, escludendo per il breve periodo successivo ogni forma di capitalizzazione composta;
ha espunto le annotazioni contabili relative alla commissione di massimo scoperto, stante, come anticipato, la riscontrata indeterminatezza delle relative indicazioni per il calcolo (evidenziando che “le indicazioni contrattuali … non consentono di comprendere le modalità applicative della c.m.s.”), e le voci nuove sostitutive di quella (commissione di istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi), non risultando debitamente pattuite.
Ancora, l'esperto ha effettuato la verifica del rispetto del tasso soglia, e, diversamente da quanto addotto dall'appellante, ha escluso che vi siano stati sforamenti: e ciò ha fatto escludendo correttamente dal computo la commissione di massimo scoperto, stante la nullità per indeterminatezza della relativa clausola e la conseguente espunzione delle relative poste.
Quanto alla deduzione degli appellanti sul criterio adottato dal CTU relativamente alla verifica sull'usura e all'affidamento (secondo costoro da effettuare avendo come parametro non l'accordato ma l'utilizzato), è da rammentare che l'esperto ha effettuato la valutazione tenendo conto della pattuizione, come imposto dalla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va infatti considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”. D'altronde, a questa soluzione conduce il riferimento contenuto nelle istruzioni ('per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura') della Banca d'Italia, secondo cui (cfr. in particolare le istruzioni
2006, in G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) “per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario… direttamente utilizzabile dal cliente in quanto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 rinveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace”, con chiaro riferimento al momento della pattuizione.
Effettuati i dovuti conteggi, quindi, il saldo risultante a debito della correntista, alla data del 1° ottobre 2014, risulta pari € 12.681,73, inferiore al saldo di € 15.613,15 risultante dall'estratto conto della banca: in questi soli termini va quindi accolta la pretesa della correntista con statuizione di mero Parte_1
accertamento (del valore del saldo alla data indicata), e onerandosi la banca di apportare le annotazioni correttive (considerando che a quella data il rapporto non era chiuso).
Sulle spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di gravame, deve considerarsi che seppure in parte la pretesa attorea è stata riconosciuta fondata, e dunque deve riformarsi la statuizione, ponendosi per 1/2 a carico della banca appellata, rapportando il valore per la liquidazione al montante in contestazione, e potendosi compensare il restante mezzo.
Infine, quanto alle spese processuali del presente giudizio, esse seguono la soccombenza della banca, e sono liquidate come indicato in dispositivo (con pagamento in favore dele difensore ex art. 93 c.p.c.); le spese di CTU, liquidate come da decreto in atto, vanno poste a carico della banca.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 1236/2018 resa il
28/12/2018: accerta e dichiara che il saldo al 1° ottobre 2014 del conto corrente n. risulta pari €
12.681,73, a debito della correntista, rigettando ogni altra pretesa;
compensa per un mezzo le spese di lite, e condanna a pagare in favore Controparte_1
di il restante mezzo, liquidandole nell'intero in Parte_1
€ 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge - con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 pagamento in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. -.
Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio in favore di che liquida in € 3.000,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge - con pagamento in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. -; pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 marzo
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12