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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1986/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente l'avv. Luigi Villani il quale si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa, conclude come in atti e chiede che la causa sia decisa. E' altresì presente l'avv. Maurizio
Napolitano il quale si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa, conclude come in atti e chiede che la causa sia decisa.
Il giudice alle ore 13,53 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Vallo della Lucania
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1986/2017 R.G., avente ad oggetto : Altri contratti tipici e vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato LUIGI VILLANI, pec: ed elettivametne Email_1 domiciliati presso lo studio del difensore in Perdifumo (SA) alla via Difesa n. 29, come da mandato in atti;
APPELLANTI
1 E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1
MAURIZIO NAPOLITANO e OLGA VOZA, pec eletta per le comunicazioni: ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Email_2
Agropoli alla via San Marco n. 186, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “accogliere l'appello e per l'effetto revocare il d.i. opposto;
dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti a in persona del suo l.r.; con vittoria di spese e competenze Controparte_1 del secondo grado di giudizio da liquidarsi in base alla normativa sul gratuito patrocinio”
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sig.ri e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 7826/2017 emessa dal gdp di Agropoli in data 3.03.17; ratificare il disposto della richiamata sentenza con condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio ivi richiamate;
in ogni caso, condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, in favore dei procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23 settembre 2015, i signori e Parte_2
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n 112/2015, con il Parte_1 quale il giudice di Pace di Agropoli aveva loro ingiunto il pagamento in favore della
, della somma di euro 895,00 a titolo di penale per la mancata Controparte_1 comunicazione del preavviso di recesso dal contratto stipulato fra di essi in data 7 giugno 2015.
Il contratto concluso fra le parti aveva ad oggetto il soggiorno del sig. CP_2
padre dei contraenti, presso la struttura di accoglienza per anziani
[...] denominata e gli opponenti assumevano di non essere debitori CP_1 dell'importo ingiunto, richiesto a titolo di penale e corrispondente alla mensilità di luglio 2015 (euro 900, decurtate di euro 5, già anticipate) per il totale di euro 895,00, per essere stato il recesso esercitato a loro insaputa dal fratello sig. , Controparte_3 che aveva di fatto firmato le dimissioni dell'anziano genitore. Concludevano per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
2 Si costituiva la che contestava i motivi di opposizione e concludeva per Controparte_1 la conferma del decreto, sia perchè il credito era provato cartolarmente sia perché
“non era stata data la prova di alcun tempestivo e formale atto di recesso, come contrattualmente previsto”.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione con la sentenza n. 726/2017 , depositata in data 7 agosto 2017 e condannava gli opponenti alle spese del grado, liquidate in euro
1000,00 oltre accessori. Il primo giudice riteneva legittima la pretesa creditoria della società , per essere stato previsto nel contratto stipulato fra le parti per CP_1
l'esercizio del diritto di recesso un preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata
A.R..
I sigg. e proponevano appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n. 726/2007 del Giudice di Pace di Agropoli.
Con un primo motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace, aveva dapprima affermato: “l'opposizione è fondata e merita accoglimento…” per poi contraddittoriamente sostenere: “… l'opposizione è infondata e non merita accoglimento”.
Con una seconda doglianza lamentavano l'applicazione della clausola contrattuale disciplinante il diritto di recesso, senza alcuna valutazione della circostanza del recesso esercitato dal fratello , che aveva prelevato il padre firmandone e dimissioni, CP_3
e la mancata valutazione della responsabilità della struttura che non li aveva avvisati dell'accaduto con la possibile configurazione di una “culpa in vigilando”.
Chiedevano la riforma della gravata sentenza, con l'accoglimento della domanda di primo grado, vinte le spese.
La società appellata si costituiva e concludeva per il rigetto del gravame.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 6/5/2025.
L'appello non merita accoglimento.
Il comma 2 dell'articolo 113 c.p.c., dispone che il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore sino ad euro 1100,00, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i rapporti di cui all'articolo 1342 c.c. . Quindi, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il giudice decide sempre secondo equità se la causa è inferiore al valore di 1100 euro.
3 Nel nostro ordinamento è consolidato l'orientamento che le sentenze del g.d.p. entro tale valore si presumono sempre decise secondo equità. La presunzione di pronuncia secondo equità è stata sancita dalla suprema Corte di cassazione, sezione III, civile, con la sentenza 25/02/2005, n.4079 che ha enucleato il seguente principio : “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.”
Il principio è stato, di seguito, confermato dalle Sezioni Unite, con decisione
16.06.2006, n. 13917, che hanno statuito “ le sentenze del giudice di pace di importo inferiore ad euro 1100,00, devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 cod. civ. ”
La giurisprudenza, tra l'altro, è stata costante nell'affermare che l'equità del giudice di pace si riferisce alle norme sostanziali e mai processuali (Cass. civ., Sez. III,
08/07/2005, n.14454; Cass. , sez. civile VI-2. n. 5287 del 3 aprile 2012,); ne consegue che il giudice di appello “è tenuto a verificare” se la sentenza sia appellabile perché avente ad oggetto una controversia di cui all'articolo 1342 c.c., ovvero se sia appellabile a norma del comma 3 dell'articolo 339 c.p.c., per aver violato le norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie o per aver violato i principi regolatori della materia.
Nel caso che ci occupa l'obbligazione controversa fra le parti, per l'importo di euro
895,00, sorgeva dal contrato stipulato in data 7 giugno 2015 ed oggetto della controversia è l'applicazione di una delle clausole contenute nel suddetto contratto, e cioè la clausola afferente il diritto di recesso.
Esaminato il documento del 7 giugno 2015, si evince che esso è concluso mediante sottoscrizione di un “modulo o formulario”; infatti è costituito da un modello standardizzato, che poi è completato nelle apposite caselle con i dati anagrafici dei contraenti e dell'ospite (l'anziano padre). Un contratto è qualificabile “per adesione” quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente (Cass. civile, sez. I, sentenza 15 aprile 2015, n. 7607). La fattispecie, dunque, cade proprio in quella afferente i rapporti giuridici relativi a
4 contratti ex art. 1342 c.c., per la quale è ammissibile appellare la sentenza del giudice di pace, seppur di valore inferiore ad euro 1.100.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non può che essere disatteso.
La circostanza che il primo giudice abbia scritto “l'opposizione è fondata e merita accoglimento”…per poi affermare: “l'opposizione è infondata e non merita accoglimento” è il frutto di un mero refuso di battitura;
il dispositivo è coerente con la motivazione della appellata sentenza, che, pertanto, non è inficiata da alcuna contraddizione.
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo.
Gli appellanti deducevano di non aver potuto preavvisare il recesso, con le modalità previste dal contratto, per essere stato lo stesso esercitato dal di loro fratello, , CP_3 il quale in data 6 luglio 2015 aveva prelevato il padre, sig. dalla Controparte_2 struttura, sottoscrivendo le dimissioni. Aggiungevano di non essere stati avvisati dalla struttura, con conseguente inesistenza della pretesa debitoria della società
[...]
. CP_1
La clausola contenuta nella quinta pagina del contratto del 7 giugno 2015 e sottoscritto da e recita testualmente: “ Se l'ospite decide di andare Parte_1 Parte_2 via è tenuto ad avvisare la struttura con un preavviso di 30 giorni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non lo facesse:
1. Se il preavviso tramite raccomandata con R.R. non dovesse pervenire entro i termini contrattuali, l'ospite è tenuto a corrispondere la retta per le due mensilità successive di mancato preavviso.
2.In caso di decesso dell'ospite la retta non sarà oggetto di rimborso………..”.
La giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha affermato che il recesso deve necessariamente osservare la forma contrattualmente prevista e quindi, nel caso de quo , la forma scritta (Cass. ordinanza n 18414 del 9 luglio
2019), cosicchè in difetto di formale comunicazione di recesso, debitamente ricevuta dalla struttura appellata corretta appare la decisione del primo giudice.
Il comportamento assunto dal fratello degli appellanti non esonera i sigg. Parte_2
e dalle loro responsabilità contrattuali, essendo diretta la
[...] Parte_1 clausola disciplinante il recesso proprio a disciplinare le ipotesi di repentino abbandono della struttura per qualsiasi ragione. D'altra parte nessuno degli appellanti ha dimostrato, ed in realtà neanche allegato, di essere titolare del potere di decidere in
5 ordine alla collocazione del padre indipendentemente dalla volontà del fratello
. Controparte_3
Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido, alla refusione delle spese del grado, che sono liquidate come da
[...] dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 726/2007 del Giudice di Pace di Agropoli proposto con atto del 23/9/2015 dai sigg. Parte_1
e nei confronti della , in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentate p.t.. così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna in solido, e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del grado di appello in favore della società in persona del l.r.p.t, Controparte_1 con attribuzione ai procuratori antistatari , che liquida in euro 662,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 6/5/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente l'avv. Luigi Villani il quale si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa, conclude come in atti e chiede che la causa sia decisa. E' altresì presente l'avv. Maurizio
Napolitano il quale si riporta ai propri scritti difensivi e verbali di causa, conclude come in atti e chiede che la causa sia decisa.
Il giudice alle ore 13,53 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Vallo della Lucania
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1986/2017 R.G., avente ad oggetto : Altri contratti tipici e vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato LUIGI VILLANI, pec: ed elettivametne Email_1 domiciliati presso lo studio del difensore in Perdifumo (SA) alla via Difesa n. 29, come da mandato in atti;
APPELLANTI
1 E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1
MAURIZIO NAPOLITANO e OLGA VOZA, pec eletta per le comunicazioni: ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Email_2
Agropoli alla via San Marco n. 186, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “accogliere l'appello e per l'effetto revocare il d.i. opposto;
dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti a in persona del suo l.r.; con vittoria di spese e competenze Controparte_1 del secondo grado di giudizio da liquidarsi in base alla normativa sul gratuito patrocinio”
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sig.ri e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 7826/2017 emessa dal gdp di Agropoli in data 3.03.17; ratificare il disposto della richiamata sentenza con condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio ivi richiamate;
in ogni caso, condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, in favore dei procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23 settembre 2015, i signori e Parte_2
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n 112/2015, con il Parte_1 quale il giudice di Pace di Agropoli aveva loro ingiunto il pagamento in favore della
, della somma di euro 895,00 a titolo di penale per la mancata Controparte_1 comunicazione del preavviso di recesso dal contratto stipulato fra di essi in data 7 giugno 2015.
Il contratto concluso fra le parti aveva ad oggetto il soggiorno del sig. CP_2
padre dei contraenti, presso la struttura di accoglienza per anziani
[...] denominata e gli opponenti assumevano di non essere debitori CP_1 dell'importo ingiunto, richiesto a titolo di penale e corrispondente alla mensilità di luglio 2015 (euro 900, decurtate di euro 5, già anticipate) per il totale di euro 895,00, per essere stato il recesso esercitato a loro insaputa dal fratello sig. , Controparte_3 che aveva di fatto firmato le dimissioni dell'anziano genitore. Concludevano per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
2 Si costituiva la che contestava i motivi di opposizione e concludeva per Controparte_1 la conferma del decreto, sia perchè il credito era provato cartolarmente sia perché
“non era stata data la prova di alcun tempestivo e formale atto di recesso, come contrattualmente previsto”.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione con la sentenza n. 726/2017 , depositata in data 7 agosto 2017 e condannava gli opponenti alle spese del grado, liquidate in euro
1000,00 oltre accessori. Il primo giudice riteneva legittima la pretesa creditoria della società , per essere stato previsto nel contratto stipulato fra le parti per CP_1
l'esercizio del diritto di recesso un preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata
A.R..
I sigg. e proponevano appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n. 726/2007 del Giudice di Pace di Agropoli.
Con un primo motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace, aveva dapprima affermato: “l'opposizione è fondata e merita accoglimento…” per poi contraddittoriamente sostenere: “… l'opposizione è infondata e non merita accoglimento”.
Con una seconda doglianza lamentavano l'applicazione della clausola contrattuale disciplinante il diritto di recesso, senza alcuna valutazione della circostanza del recesso esercitato dal fratello , che aveva prelevato il padre firmandone e dimissioni, CP_3
e la mancata valutazione della responsabilità della struttura che non li aveva avvisati dell'accaduto con la possibile configurazione di una “culpa in vigilando”.
Chiedevano la riforma della gravata sentenza, con l'accoglimento della domanda di primo grado, vinte le spese.
La società appellata si costituiva e concludeva per il rigetto del gravame.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 6/5/2025.
L'appello non merita accoglimento.
Il comma 2 dell'articolo 113 c.p.c., dispone che il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore sino ad euro 1100,00, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i rapporti di cui all'articolo 1342 c.c. . Quindi, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il giudice decide sempre secondo equità se la causa è inferiore al valore di 1100 euro.
3 Nel nostro ordinamento è consolidato l'orientamento che le sentenze del g.d.p. entro tale valore si presumono sempre decise secondo equità. La presunzione di pronuncia secondo equità è stata sancita dalla suprema Corte di cassazione, sezione III, civile, con la sentenza 25/02/2005, n.4079 che ha enucleato il seguente principio : “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.”
Il principio è stato, di seguito, confermato dalle Sezioni Unite, con decisione
16.06.2006, n. 13917, che hanno statuito “ le sentenze del giudice di pace di importo inferiore ad euro 1100,00, devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 cod. civ. ”
La giurisprudenza, tra l'altro, è stata costante nell'affermare che l'equità del giudice di pace si riferisce alle norme sostanziali e mai processuali (Cass. civ., Sez. III,
08/07/2005, n.14454; Cass. , sez. civile VI-2. n. 5287 del 3 aprile 2012,); ne consegue che il giudice di appello “è tenuto a verificare” se la sentenza sia appellabile perché avente ad oggetto una controversia di cui all'articolo 1342 c.c., ovvero se sia appellabile a norma del comma 3 dell'articolo 339 c.p.c., per aver violato le norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie o per aver violato i principi regolatori della materia.
Nel caso che ci occupa l'obbligazione controversa fra le parti, per l'importo di euro
895,00, sorgeva dal contrato stipulato in data 7 giugno 2015 ed oggetto della controversia è l'applicazione di una delle clausole contenute nel suddetto contratto, e cioè la clausola afferente il diritto di recesso.
Esaminato il documento del 7 giugno 2015, si evince che esso è concluso mediante sottoscrizione di un “modulo o formulario”; infatti è costituito da un modello standardizzato, che poi è completato nelle apposite caselle con i dati anagrafici dei contraenti e dell'ospite (l'anziano padre). Un contratto è qualificabile “per adesione” quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente (Cass. civile, sez. I, sentenza 15 aprile 2015, n. 7607). La fattispecie, dunque, cade proprio in quella afferente i rapporti giuridici relativi a
4 contratti ex art. 1342 c.c., per la quale è ammissibile appellare la sentenza del giudice di pace, seppur di valore inferiore ad euro 1.100.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non può che essere disatteso.
La circostanza che il primo giudice abbia scritto “l'opposizione è fondata e merita accoglimento”…per poi affermare: “l'opposizione è infondata e non merita accoglimento” è il frutto di un mero refuso di battitura;
il dispositivo è coerente con la motivazione della appellata sentenza, che, pertanto, non è inficiata da alcuna contraddizione.
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo.
Gli appellanti deducevano di non aver potuto preavvisare il recesso, con le modalità previste dal contratto, per essere stato lo stesso esercitato dal di loro fratello, , CP_3 il quale in data 6 luglio 2015 aveva prelevato il padre, sig. dalla Controparte_2 struttura, sottoscrivendo le dimissioni. Aggiungevano di non essere stati avvisati dalla struttura, con conseguente inesistenza della pretesa debitoria della società
[...]
. CP_1
La clausola contenuta nella quinta pagina del contratto del 7 giugno 2015 e sottoscritto da e recita testualmente: “ Se l'ospite decide di andare Parte_1 Parte_2 via è tenuto ad avvisare la struttura con un preavviso di 30 giorni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non lo facesse:
1. Se il preavviso tramite raccomandata con R.R. non dovesse pervenire entro i termini contrattuali, l'ospite è tenuto a corrispondere la retta per le due mensilità successive di mancato preavviso.
2.In caso di decesso dell'ospite la retta non sarà oggetto di rimborso………..”.
La giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha affermato che il recesso deve necessariamente osservare la forma contrattualmente prevista e quindi, nel caso de quo , la forma scritta (Cass. ordinanza n 18414 del 9 luglio
2019), cosicchè in difetto di formale comunicazione di recesso, debitamente ricevuta dalla struttura appellata corretta appare la decisione del primo giudice.
Il comportamento assunto dal fratello degli appellanti non esonera i sigg. Parte_2
e dalle loro responsabilità contrattuali, essendo diretta la
[...] Parte_1 clausola disciplinante il recesso proprio a disciplinare le ipotesi di repentino abbandono della struttura per qualsiasi ragione. D'altra parte nessuno degli appellanti ha dimostrato, ed in realtà neanche allegato, di essere titolare del potere di decidere in
5 ordine alla collocazione del padre indipendentemente dalla volontà del fratello
. Controparte_3
Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido, alla refusione delle spese del grado, che sono liquidate come da
[...] dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 726/2007 del Giudice di Pace di Agropoli proposto con atto del 23/9/2015 dai sigg. Parte_1
e nei confronti della , in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentate p.t.. così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna in solido, e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del grado di appello in favore della società in persona del l.r.p.t, Controparte_1 con attribuzione ai procuratori antistatari , che liquida in euro 662,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 6/5/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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