Decreto presidenziale 9 luglio 2025
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3478 del 2025, proposto da
La Continentale s.a.s. di De MA GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Basile, Bruno Garante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Cicala, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Ambra, IAngela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L'Arcobaleno di Fido s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento conclusivo di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 8.2.2024, a firma congiunta del Funzionario Responsabile del SUAP e del Dirigente del IV Settore del Comune di San Giorgio a Cremano (NA), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in favore della società “L'Arcobaleno di Fido S.r.l.”;
b) della determinazione dirigenziale n. 2937 del 11.4.2023 della Città Metropolitana di Napoli - Area Ambiente, con la quale il Dirigente ha adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra, per l'esercizio dell'attività di cremazione animali presso lo stabilimento ubicato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cupa Mannini (già Via Carceri Vecchie s.n.c.);
c) della Scia prot. n. 17066 del 19.3.2025 inoltrata dalla società “L'Arcobaleno di Fido S.r.l.” per l'avvio dell'attività di cremazione di animali;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano, della Città Metropolitana di Napoli, dell’A.S.L. Napoli 3 Sud e della società L'Arcobaleno di Fido s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. UC Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente insorge avverso l’autorizzazione unica ambientale (AUA) ex D.P.R. n. 59 del 2013 rilasciata alla società “L’Arcobaleno di Fido s.r.l.” per l’attività di cremazione di animali presso uno stabilimento di via Cupa Mannini in San Giorgio a Cremano, in zona “D” (zona industriale) del PRG.
Espone in fatto di essere proprietaria di un immobile confinante con quello in cui dovrebbe essere svolta l’attività autorizzata e di avere avuto conoscenza del provvedimento in seguito ad accesso agli atti autorizzato in data 9.5.2025.
Affida il gravame ai seguenti motivi di diritto:
1) l’impianto in questione (inceneritore) è una industria insalubre di prima classe come previsto dal D.M. 5.9.1994 (allegato, lett. ‘c’, punto 14); quindi, si applicherebbe in tesi l’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934), secondo cui “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni …” ; secondo la prospettazione attorea, tale impianto non potrebbe essere realizzato in prossimità del centro abitato e, inoltre, sussisterebbe difetto di motivazione per non avere l’amministrazione procedente tenuto conto dei pareri contrari asseritamente resi dagli enti intervenuti nella conferenza di servizi;
2) mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle NTA del PRG del Comune di San Giorgio a Cremano, asseritamente necessaria per i progetti sottoposti ad AUA da realizzare a ridosso del confine comunale lungo il corso San GI a Teduccio;
3) assenza dei pareri favorevoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica da parte dei Sindaci di Comune di San Giorgio a Cremano e Napoli, trattandosi di impianto ubicato in un’area di confine tra i due territori comunali.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di annullamento degli atti impugnati, instando altresì per eventuale approfondimento istruttorio, tramite verificazione, in ordine al rispetto della fascia di rispetto dal centro abitato e alla necessità di sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale.
Si sono costituiti il Comune di San Giorgio a Cremano, l’A.S.L. e la società controinteressata che eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per tardività rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio e alla data di avvio di realizzazione della canna fumaria e, altresì, di inammissibilità per carenza di interesse e della legittimazione ad agire di parte ricorrente; nel merito, le controparti replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame. Le difese dell’ente locale e dell’amministrazione sanitaria oppongono altresì la propria carenza di legittimazione passiva per non aver adottato gli atti impugnati.
Resiste in giudizio la Città Metropolitana che si oppone all’accoglimento del ricorso.
In data 20.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha avanzato istanza di rinvio del giudizio, evidenziando che è stata avanzata una proposta di rivalutazione dell’AUA impugnata che, qualora accolta, darebbe luogo alla cessazione della materia del contendere.
All’udienza pubblica del 24.2.2026 non si è registrato il consenso di tutte le parti costituite in ordine all’invocato differimento e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione,
DIRITTO
Preliminarmente non può essere accolta la richiesta di rinvio della causa avanzata dalla difesa di parte ricorrente, tenuto conto sia del mancato consenso di tutte le parti costituite, sia della mancanza dei presupposti per il differimento come disposto dell’art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. secondo cui “Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”.
Nel merito la causa si presenta sufficientemente istruita e matura per la decisione, pertanto non vi è ragione di disporre ulteriori accertamenti istruttori come richiesto dalla parte ricorrente.
Il ricorso è infondato; pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali circa la presunta irricevibilità ed inammissibilità dell’impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Passando all’esame delle censure, non ha pregio il primo motivo di gravame con cui si lamenta la violazione dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934).
Per consolidata giurisprudenza, il citato articolo non sancisce un obbligo rigido ed assoluto di isolamento delle industrie insalubri nelle campagne e di distanziamento delle stesse dalle abitazioni (T.A.R. Campania, Salerno, n. 1076/2024) ed il carattere insalubre dell'impianto industriale non costituisce di per sé solo motivo sufficiente per vietarne l'installazione, l’adeguamento o il potenziamento. Difatti, la classificazione delle lavorazioni insalubri ai sensi dell'art. 216 non si pone come limite all'attività edilizia ma opera sul distinto versante della tutela sanitaria della popolazione ed implica non già un divieto assoluto di svolgere lavorazioni insalubri bensì la verifica, rimessa all'autorità sanitaria, delle condizioni indispensabili perché esse si svolgano senza pregiudizio per la salute pubblica. Ne discende che, nell'ambito del territorio comunale (impregiudicata la compatibilità con la destinazione urbanistica impressa dalla strumentazione vigente), non possono essere aprioristicamente inibite tali particolari tipologie di insediamenti produttivi (T.A.R. Veneto, n. 5931/2022).
In altri termini, l'insediamento nell'abitato di una industria insalubre non è di per sé vietato in assoluto, dal momento che l'art. 216 lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni, se accompagnato dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 4914/2003).
Nello stesso senso, il T.A.R. Piemonte, n. 121/2023, ha ribadito che: "L'art. 216, comma 2, r.d. 1265/1934, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni esprime un principio di cautela, ma non prescrive delle distanze minime da rispettare (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 dicembre 2011, n. 3167; Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2013, n. 4409; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 settembre 2021, n. 5919) né vieta in via assoluta la collocazione di tali industrie in prossimità dell'abitato, potendo l'amministrazione autorizzarla in presenza di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 5 febbraio 2012, n. 145; TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2020, n. 3086; TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 giugno 2021, n. 7041)".
È evidente, dunque, che le industrie insalubri di prima classe non sono da intendersi in assoluto vietate in prossimità di centri abitati; peraltro, si aggiunga che l’impianto di cui si discute è ubicato in zona “D” del PRG del Comune di San Giorgio a Cremano, quindi in zona industriale, appositamente riservata agli insediamenti produttivi e nella quale non sono previste destinazioni d’uso residenziale.
Appare poi inconferente il richiamo al precedente giurisprudenziale indicato nel ricorso (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 14/2022) nel quale era contestata la legittimità del provvedimento emesso dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, con cui erano state fornite specifiche prescrizioni in ordine al monitoraggio degli scarichi e delle emissioni e al numero massimo di cremazioni di salme. Ed invero, in quel giudizio era contestata la realizzazione di impianti di cremazione di salme umane (a differenza del presente giudizio in cui si controverte di un impianto per la cremazione di animali); inoltre i giudici di appello non hanno escluso in generale la possibilità di realizzare impianti di cremazione (in quanto industrie insalubri di prima classe) in prossimità di centri abitati, come pretende la ricorrente, ma hanno ritenuto legittimo l’operato del Sindaco in ragione della peculiare situazione del sito di riferimento ( “la zona di Civitavecchia è inserita in un ‘contesto pesantemente gravato’ da ‘numerosi e rilevanti fattori di pressione ambientale che hanno determinato uno stato di sofferenza sanitaria della popolazione’, come risulta da uno studio delle autorità sanitarie regionali, puntualmente citato. In un contesto del genere, limitare l’impianto al volume di attività indicato dallo stesso gestore e imporre un monitoraggio appaiono misure assolutamente non sproporzionate, dato che non sacrificano l’attività del privato e intendono soltanto dare all’autorità lo strumento per conoscere se essa produca o no effetti pericolosi, il che è il minimo necessario per qualsiasi ulteriore misura” ) sulla base di specifici dati istruttori ( “il Comune ha richiamato una relazione tecnica depositata in I grado, prodotta il 23 giugno 2020, da cui risulta che l’aumento del numero delle cremazioni produce conseguenze apprezzabili sull’inquinamento ambientale” ), situazioni che non appaiono replicabili nella fattispecie in scrutinio.
Neppure possono trarsi argomenti dal precedente di questo T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 2748/2022 che, invero, ha riguardato l’autorizzazione unica ex art. 208 del codice dell’ambiente per la realizzazione di un diverso tipo di impianto (rifiuti non pericolosi) ed ha trattato profili di illegittimità diversi rispetto a quelli proposti nel presente giudizio soffermandosi, tra l’altro, sul difetto di istruttoria in ragione della omessa ponderazione degli indici di criticità prospettati da una delle amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi (Comune) con riguardo agli elementi rappresentati (natura della zona ad alta produttività ortofrutticola e caratterizzata da insediamenti produttivi agroalimentari e da abitazioni rurali; pregressa qualificazione dell’area come di interesse naturalistico/ambientalistico/agricolo; compatibilità con il divieto di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsto dalla L.R. 14/2016; esistenza di infrastrutture necessarie per la corretta gestione del “nuovo” insediamento industriale; eventuale incidenza sulle aree interessate da vincolo minerario).
La fattispecie evocata non è quindi assimilabile ai precedenti giurisprudenziali evocati, anzi dalla giurisprudenza richiamata emerge con nettezza che la compressione o limitazione dell’attività imprenditoriale è ammissibile solo quando ricorrano due presupposti imprescindibili: i) l’esercizio effettivo di un potere amministrativo da parte dell’autorità sanitaria competente; ii) un quadro istruttorio che attesti l’esistenza di una concreta situazione di compromissione ambientale, tale da potere essere ulteriormente pregiudicata dall’avvio o dall’incremento dell’attività svolta da industrie insalubri. La stessa giurisprudenza, pertanto, subordina ogni limitazione autorizzativa alla presenza di evidenze tecniche specifiche, idonee a dimostrare che il territorio interessato si trovi già in una condizione di particolare pressione ambientale o vulnerabilità sanitaria, e che l’attività oggetto di autorizzazione possa incidere negativamente su tale quadro.
Diversa è la situazione che viene in rilievo nel presente giudizio; difatti, contrariamente a quanto dedotto dalla istante, l’A.S.L. Napoli 3 Sud ha espresso parere igienico – sanitario favorevole all’impianto, escludendo fattori ostativi, pur prescrivendo l’adozione da parte dell’impresa delle procedure gestionali finalizzate ad abbattere e contenere, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti, gli elementi inquinanti derivanti dal ciclo produttivo e l’effettuazione di controlli ravvicinati degli aeriformi al fine di tutelare la salute dei cittadini residenti in abitativi posti nel perimetro, oltre che degli stessi lavoratori. Sul punto, non è predicabile difetto di istruttoria e di motivazione, non ravvisandosi una posizione dissenziente dell’amministrazione sanitaria rispetto alla decisione finale, ciò che avrebbe in tesi richiesto una motivazione rafforzata.
Non si ravvisa violazione dell’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prescrive che “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato”, visto che il vincolo in questione riguarda i cimiteri umani, quindi la relativa disciplina non può essere estesa all’impianto in contestazione (cremazione di animali), il cui impatto ambientale è inferiore.
Di contro, la normativa sanitaria che disciplina i crematori animali è rinvenibile nel Regolamento CE 1069/2009 (“norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”) e nel Regolamento UE 142/2011 e, rispetto a tali discipline non sono stati dedotti profili di illegittimità, tant’è che, come si è visto, l’amministrazione sanitaria ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni.
Va rigettato il secondo profilo di illegittimità con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale, in violazione delle NTA del PRG del Comune di San Giorgio a Cremano.
Giova qui rammentare che la legislazione in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, dunque in alcun modo il Comune avrebbe potuto prevedere ipotesi ulteriori – rispetto a quelle indicate dal D.Lgs. 152/2006 – di assoggettabilità a V.I.A..
Ebbene, l’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 impone la V.I.A. per determinati progetti e, tuttavia, l’impianto di cremazione in esame non rientra in alcuna delle categorie indicate negli allegati II-IV della parte seconda del codice dell’ambiente. Tanto trova conferma nel parere prot.171501 del 29.3.2023 della Direzione generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti della Regione Campania versato in atti dal Comune in cui è riportato, per l’appunto, che l’attività di cremazione non rientra tra quelle soggette alla normativa V.I.A. e A.I.A..
In ogni caso, va rilevato che il Comune intervenuto nella conferenza di servizi ha attestato la compatibilità dell’impianto sotto i profili urbanistici ed edilizi, quindi anche in riferimento al rispetto delle NTA del PRG di cui, pertanto, non è ravvisabile la dedotta violazione.
Infine, va respinto il terzo motivo di diritto che si appunta sulla omessa acquisizione dei pareri dei Sindaci dei Comuni di San Giorgio a Cremano e Napoli, circa la valutazione del rischio per la salute pubblica.
In senso contrario, va rilevato che non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli, visto che l’intervento non va realizzato nel territorio del predetto ente locale, bensì in zona “D” del PRG del Comune di San Giorgio a Cremano, quindi in una zona riservata agli insediamenti produttivi.
Quanto al Comune di San Giorgio a Cremano, va rilevato che esso ha preso parte alla conferenza di servizi, all’esito della quale l’amministrazione procedente, preso atto tra l’altro del parere positivo della Regione Campania, dell’A.S.L. Napoli 3 Sud e dello stesso Comune (anche sulla comunicazione di impatto acustico), e in assenza di pareri non favorevoli, ha rilasciato l’AUA.
In conclusione, non resta quindi che rigettare il ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 in favore di ciascuna controparte processuale costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
UC Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di TA | IA ES |
IL SEGRETARIO