TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1601
TAR
Decreto presidenziale 9 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
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Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 216 T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) per industria insalubre di prima classe

    La giurisprudenza consolidata esclude un divieto assoluto di installazione di industrie insalubri in prossimità di centri abitati, richiedendo invece la verifica delle condizioni necessarie a garantire la salute pubblica. L'impianto è situato in zona industriale (zona D) e l'ASL ha espresso parere favorevole con prescrizioni, escludendo fattori ostativi. Non vi è difetto di istruttoria o motivazione.

  • Rigettato
    Mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

    La competenza in materia ambientale è esclusiva dello Stato e il D.Lgs. 152/2006 non include l'impianto di cremazione tra quelli soggetti a VIA. Un parere regionale conferma tale esclusione. Il Comune ha attestato la compatibilità urbanistica e edilizia.

  • Rigettato
    Assenza pareri favorevoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica da parte dei Sindaci

    Non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli poiché l'intervento non ricade nel suo territorio. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere positivo, insieme ad altri enti, portando al rilascio dell'AUA.

  • Rigettato
    Violazione art. 216 T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) per industria insalubre di prima classe

    La giurisprudenza consolidata esclude un divieto assoluto di installazione di industrie insalubri in prossimità di centri abitati, richiedendo invece la verifica delle condizioni necessarie a garantire la salute pubblica. L'impianto è situato in zona industriale (zona D) e l'ASL ha espresso parere favorevole con prescrizioni, escludendo fattori ostativi. Non vi è difetto di istruttoria o motivazione.

  • Rigettato
    Mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

    La competenza in materia ambientale è esclusiva dello Stato e il D.Lgs. 152/2006 non include l'impianto di cremazione tra quelli soggetti a VIA. Un parere regionale conferma tale esclusione. Il Comune ha attestato la compatibilità urbanistica e edilizia.

  • Rigettato
    Assenza pareri favorevoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica da parte dei Sindaci

    Non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli poiché l'intervento non ricade nel suo territorio. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere positivo, insieme ad altri enti, portando al rilascio dell'AUA.

  • Rigettato
    Violazione art. 216 T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) per industria insalubre di prima classe

    La giurisprudenza consolidata esclude un divieto assoluto di installazione di industrie insalubri in prossimità di centri abitati, richiedendo invece la verifica delle condizioni necessarie a garantire la salute pubblica. L'impianto è situato in zona industriale (zona D) e l'ASL ha espresso parere favorevole con prescrizioni, escludendo fattori ostativi. Non vi è difetto di istruttoria o motivazione.

  • Rigettato
    Mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

    La competenza in materia ambientale è esclusiva dello Stato e il D.Lgs. 152/2006 non include l'impianto di cremazione tra quelli soggetti a VIA. Un parere regionale conferma tale esclusione. Il Comune ha attestato la compatibilità urbanistica e edilizia.

  • Rigettato
    Assenza pareri favorevoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica da parte dei Sindaci

    Non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli poiché l'intervento non ricade nel suo territorio. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere positivo, insieme ad altri enti, portando al rilascio dell'AUA.

  • Rigettato
    Violazione art. 216 T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) per industria insalubre di prima classe

    La giurisprudenza consolidata esclude un divieto assoluto di installazione di industrie insalubri in prossimità di centri abitati, richiedendo invece la verifica delle condizioni necessarie a garantire la salute pubblica. L'impianto è situato in zona industriale (zona D) e l'ASL ha espresso parere favorevole con prescrizioni, escludendo fattori ostativi. Non vi è difetto di istruttoria o motivazione.

  • Rigettato
    Mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

    La competenza in materia ambientale è esclusiva dello Stato e il D.Lgs. 152/2006 non include l'impianto di cremazione tra quelli soggetti a VIA. Un parere regionale conferma tale esclusione. Il Comune ha attestato la compatibilità urbanistica e edilizia.

  • Rigettato
    Assenza pareri favorevoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica da parte dei Sindaci

    Non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli poiché l'intervento non ricade nel suo territorio. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere positivo, insieme ad altri enti, portando al rilascio dell'AUA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1601
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1601
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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