Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3635/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Marchionni n. 31, rappresenta e difesa dall'avv. Luca Costantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Mantegazza n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
C.F. ), Milano il 22.12.1959, residente a [...] C.F._2
Brianza n. 29, rappresento e difeso dall'avv. Elisa Cleis Junginger ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Tolmezzo n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
- Il Sig. si obbliga a versare, previa dichiarazione di congruità da parte del Tribunale, Parte_3 alla Sig.ra che accetta, a titolo di una tantum e, quindi, a titolo di liquidazione in Parte_1 un'unica soluzione dei diritti di assistenza e mantenimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma
8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila//00), da versarsi in un'unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, di quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, in relazione a quanto previsto dalla Sentenza n.
4488/15 della Corte d'Appello di Milano, e/o a quanto avente causa o, comunque, connesso al pregresso vincolo matrimoniale.
A fronte del suddetto pagamento ed a seguito del buon esito dello stesso, le parti rinunceranno e accetteranno le reciproche rinunce ai procedimenti ancora pendenti avanti a codesto Tribunale, come meglio in premessa indicati, con spese legali compensate tra le parti e rinuncia alla solidarietà passiva.
La signora con la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia espressamente agli importi Pt_1 maturati a titolo di assegno divorzile dal mese di Gennaio 2025 ad oggi, nonchè rinuncia al precetto opposto e al credito in esso indicato.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- A fronte ed a seguito del pagamento dell'importo di € 35.000,00 (trentacinquemila//00) le parti rinunceranno e accetteranno le reciproche rinunce al giudizio Rg. 8802/22 pendente avanti a
Codesto Tribunale, a spese legali compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà passiva.
- La SIa si impegna a depositare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione del Pt_1 pagamento, esplicita e formale rinuncia al pignoramento presso terzi, RGE 175/2023 - Tribunale di
Monza, con richiesta al Giudice di autorizzazione al terzo allo svincolo degli importi pignorati e richiesta di liquidazione delle spese con il gratuito patrocinio. Resta inteso che le spese della predetta procedura sono da intendersi compensate tra le parti.
- Le parti si danno reciprocamente atto che, una volta adempiute tutte le condizioni di cui al presente accordo, le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione annessi e/o connessi alle Sentenze n.291/2022 del Tribunale di Monza, n.4488/2015 della
Corte d'Appello di Milano e n.10069/2024 del Tribunale di Milano e/o alle domande formulate nei giudizi Rg. 8802/2022 e Rge. 175/2023 entrambi del Tribunale di Monza.
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. In particolare, si ritiene che l'importo previsto dalle parti a tiolo di una tantum che verserà a sia equo ex art. 5 comma 8 L. 898/1970 e successive Pt_3 Pt_1 modifiche.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_3 con ricorso depositato in data 26.05.2025, così provvede:
I. Pronuncia la modifica della sentenza n.4488/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il
29.09.2015 e pubblicata in data 24.11.2015, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi