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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 26/03/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 26287 del R.g. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. F. Mauro in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t.
CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. C. Nasini in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/07/24 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma – GL e, concludendo, ha chiesto:
“dichiarare intercorso ed esistente tra le parti un contratto di di lavoro orale ai sensi dell' art. 1325 c.c. con incarico - portiere di notte – qualifica - livello 3 definito e concluso in data 05.02.2024: di tipo occasionale ed autonomo con ritenuta d' acconto per il periodo 05.02.204 e fino al 12.05.2024; di seguito dal 13.05.2024, senza interruzione di alcun tipo ma con valore di trasformazione del precedente rapporto di lavoro, di tipo subordinato a tempo indeterminato con 13 e 14; ovvero il Giudice del lavoro: 5) Accerti e riconosca il diritto alle retribuzioni a favore del ricorrente per prestazioni di lavoro prestate e non pagate dal 05.02.2024 dall' “ ed in solido dal Sig. come da apposito Controparte_1 CP_2 conteggio del consulente del lavoro Rag. del 19.06.2024 per Eur 871,22; Persona_1
6) Accerti e riconosca il diritto al pagamento dell' indenizzo a titolo del risarcimento del danno derivante per prestazioni e retribuzioni per la mancata assunzione a tempo indeterminato a partire dal 13.05.2024 a favore del ricorrente da parte del consulente del lavoro Rag. del 05.07.2024 per Eur 13.851,61; Persona_1
1 7) Accerti e riconosca il diritto del risarcimento dei danni, non patrimoniali, biologici ed esistenziali, compresi la perdita di chance, provocati al Dr. con il comportamento posto in essere il Parte_1 giorno 10.05.2024 per la mancata assunzione e/o licenziamento illeggittimo da parte dell' CP_1
ed in solido dal Sig. da valutarsi da parte del Giudice del lavoro in via equitativa, ai
[...] CP_2 sensi dell' art. 1232 c.c., nella somma non inferiore ad Eur 20.000,-
Fissata l'udienza di discussione, i convenuti indicati in epigrafe si sono costituiti in giudizio e, concludendo, hanno chiesto:
“In via principale, disattesa ogni contraria istanza
-dichiarare nullo il ricorso;
-nel merito respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
-condannare parte ricorrente alpagamento delle spese per lite temeraria nonché al pagamento delle spese ed agli onorari del presente giudizio. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 26/03/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce della produzione della documentazione relativa all'accordo di conciliazione del 5/02/25, concluso stragiudizialmente nelle more del giudizio tra le parti e sottoscritto anche dai rispettivi difensori, in virtù del quale il ricorrente, accettando la somma ivi pattuita, ha rinunciato alle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, rinuncia accettata dalle parti convenute, sulla base delle clausole contrattuali dell'accordo alle quali si fa espresso rinvio per esigenze di concisione della motivazione. Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito dell'avvenuta conciliazione intervenuta nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve cioè ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta concretamente venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia ( Cass. n. 23289/07 – n. 2567/2007 : “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito ( Cass. n. 4034/07 – n. 6909/09 – n.10553/2009 : “La cessazione della
2 materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”.). Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti atteso che l'accordo conciliativo è intervenuto nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 26/03/25
IL GIUDICE Luca Redavid
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