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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6415 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott. Nicola Di Plotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5080/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO BONINI BARALDI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna,
Via del Carro 4
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti:
In via principale
Accertare il diritto di parte attrice nata a [...] il Parte_1
06/01/1993, ad ottenere ai sensi dell'art. 1, Legge 164/1982 e art. 31, d. lgs. 150/2011,
l'attribuzione di sesso maschile, conseguentemente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e la rettificazione del prenome da “ ” a Pt_1
“ ”, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce (LE), Per_1 Per_2
presso cui l'atto di nascita è stato formato, l'annotazione - nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile occorrente - del sesso così riattribuito e del nome e ciò precedentemente e a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico; autorizzare la medesima all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti.”
pagina 2 di 9 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025, ha chiesto al tribunale di Parte_1
ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ , ” in sostituzione del nome “ ”, e ha chiesto inoltre di Per_1 Per_2 Pt_1
autorizzare il trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
La ricorrente ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata e di non avere figli, di essersi da sempre percepita al maschile.
La sua vita si è quindi evoluta verso una sempre maggiore definizione di sé al maschile, con la comparsa in età puberale dei comportamenti cross-gender (nel vestirsi, atteggiarsi, relazionarsi) e intensificandosi vieppiù l'identificazione con il sesso opposto.
Dall'età di 28 anni, la stessa ha rivelato alle persone a sé più vicine il proprio disagio e senso di estraneità riguardo al genere sessuale assegnatole anagraficamente e ha dato avvio, parallelamente, alla fase di questioning, vale a dire al processo di esplorazione e di analisi della propria identità sessuale e da più di tre anni vive stabilmente nel genere di elezione.
A partire dall'aprile 2023, si è sottoposta a colloqui di consulenza psicologico- psicoterapeutica per essere accompagnata lungo le fasi del percorso di affermazione di genere. Nel periodo della presa in carico si è confermata la diagnosi di disforia di genere.
La ricorrente ha assunto il nome (con come secondo nome) Per_3 Per_1 Per_2
usando pronomi e desinenze maschili nel riferirsi a sé.
Nel 2021, ha effettuato il coming out in famiglia, segnatamente con il Parte_2
fratello prima e con i genitori poi, e dallo stesso anno conduce una vita sociale presentandosi completamente al maschile, vivendo pienamente nell'identità e nel ruolo del sesso maschile nell'ambiente sociale e lavorativo, dando così avvio alla fase del Real
pagina 3 di 9 Life Experience prevista anche dal protocollo internazionale WPATH (World
Professional Association for Transgender Health), che individua linee guida internazionali e standard di cura per la transizione prima che venga dato avvio all'iter legale.
In seguito alla valutazione psicologica favorevole del dott. (specialista di Persona_4
disforia di genere), parte attrice ha iniziato la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) nel giugno 2023 sotto il controllo del dott. consulente medico e docente Persona_5
onorario in endocrinologia e diabete a Londra.
Anche grazie all'avvio della terapia ormonale, si è assistito, dunque, a un graduale passaggio verso una modificazione sempre più maschile del volto, della pettinatura, della corporatura, dell'abbigliamento e del modo di porsi e relazionarsi.
Durante il periodo di follow-up medico-endocrinologico, si è confermata la correttezza della terapia ormonale in atto, che ha consentito, senza effetti collaterali, un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici da femminili a prettamente mascolinizzati.
Parte ricorrente lamenta tuttavia una crescente situazione di disagio e discriminazione con riguardo alle diverse risultanze dei documenti anagrafici, trovandosi costretta ad esibire documenti al femminile o a dichiarare generalità che non corrispondono alla propria apparenza ormai completamente mascolinizzata.
Rileva inoltre che, dalle relazioni psicologiche prodotte, emerge la diagnosi certa di disforia di genere, corredata anche del parere favorevole alla rettificazione giudiziaria dello stato civile e all'autorizzazione agli interventi medici conseguenti.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
2. All'udienza di prima comparizione, è stata sentita la parte ricorrente, comparsa personalmente.
La causa, previa rinuncia della difesa di parte ricorrente ai termini per gli atti conclusivi,
è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1
pagina 4 di 9 accolte, per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione della psicologa dott.ssa del Consultorio MIT di Persona_6
Bologna convenzionato con il datata 16 dicembre 2024 (doc.4), Controparte_1
emerge che “la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare legittima, motivata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto”. In particolare, la specialista ribadisce che l'intervento “è consigliato quale ausilio per il benessere della persona e per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica, e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato e al positivo completamento del percorso di transizione”.
Da tale relazione e dalle certificazioni, sostanzialmente conformi tra loro, dei dottori
[...]
(11 aprile 2024) e L.J. Seal (2 giugno 2023) prodotte con le relative traduzioni Per_7
sub doc.3, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da nel corso Parte_1
dell'udienza del 24 giugno 2025, dalle quali emerge il disagio vissuto: “Sin dall'infanzia non mi sentivo in sintonia con il genere assegnatomi, solo più tardi mi hanno detto che questo stato si chiama disforia di genere;
intorno al 2021 ho preso la decisione di assumere ormoni e seguire il trattamento medico;
mi sono avvalso della psicoterapia e dell'assistenza di un medico endocrinologo;
sono perfettamente consapevole dell'irreversibilità del percorso intrapreso;
dopo l'inizio del percorso sento di vivere appieno, con la consapevolezza di essere me stesso al 100%, mentre prima sentivo di vivere a metà; ora sono perfettamente inserito, anche nell'ambito lavorativo come
i rapporti con i miei familiari, dopo un primo momento di Persona_8
disorientamento ora sono buoni;
gli amici mi hanno sempre supportato;
il problema ora si pone quando mi si richiede di esibire i miei documenti, per questo ritengo necessario
l'accoglimento del ricorso;
sto già pensando a organizzarmi per l'intervento al torace;
pagina 5 di 9 vedrò più in là per altri interventi chirurgici”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella
pagina 6 di 9 identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dalla parte ricorrente, al prenome “ ” va sostituito il prenome , ”. Pt_1 Per_1 Per_2
5. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale Parte_1
identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico pagina 7 di 9 chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, la fattispecie concreta al vaglio del tribunale corrisponde alla fattispecie astratta con riferimento alla quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Conseguentemente, quindi, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è suscettibile di applicazione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Parte_1 Pt_1
(nome) nata a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso pagina 8 di 9 femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
“ , ”; Per_1 Per_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di
[...]
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri Parte_1
caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Anna Bellesi Andrea Manlio Borrelli
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