TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281
quinques c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4479/2023, avente ad oggetto: impugnazione delibere assembleari.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Parte_1 C.F._1
La Rosa, giusta procura in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Unione Sovietica, 4;
ATTORE
contro
(c.f. n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Michele Gallaro, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato in
Siracusa, via Monsignor Carabelli n. 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusive in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
- quale proprietario dell'appartamento facente parte dello stesso Controparte_1
Condominio convenuto, ubicato in Siracusa, viale Tica n. 85, scala D - al fine di far valere l'asserita illegittimità di due deliberazioni assembleari - rispettivamente in data 15.03.2021 e
30.05.2023 - ed ha pertanto, così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibere assembleari del 15/3/2021 e del 30/5/2023 relativamente ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno;
2)nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla la delibera dell'assemblea del 15/3/2021 adottata dal relativamente ai punti 1), 2), Controparte_1
3), 4) e 5) all'ordine del giorno 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 30/5/2023 adottata dal relativamente ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno 3)”. Con condanna Controparte_1
del convenuto al pagamento al pagamento delle spese e delle competenze di CP_1
giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto la nullità della delibera assembleare in data 15.03.2021
- avente ad oggetto: “Approvazione dei bilanci consuntivi 2010, 2011, 2012 e 2013 e dei relativi piani di riparto;
Approvazione dei bilanci consuntivi 2014-2015-2016 e periodo 1/1/2017 –
4/4/2017 e dei relativi piani di riparto;
Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del relativo piano di riparto;
Approvazione del bilancio preventivo 2020 e del relativo piano di riparto” – nonché “a cascata” la nullità della successiva delibera in data 30.05.2023 – avente ad oggetto “1)
Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del relativo piano di riparto 2) Approvazione del bilancio preventivo 2023 e del relativo piano di riparto 3) Conferma amministratore o nuova nomina” - , per violazione della “regola della necessaria annualità del rendiconto”.
Infine, l'attore, per le medesime ragioni – ovverosia al fine di ottenere una dichiarazione di nullità
e/o annullabilità della delibera assembleare in data 30.05.2023 - ha dedotto una serie di asseriti vizi in ordine al terzo punto del citato verbale in data 30.05.2023, come relativo alla “Conferma amministratore o nuova nomina”.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha chiesto, in rito, Controparte_1 dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché per assoluto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in via subordinata, lo stesso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1
della delibera assembleare in data 15.3.21 per decadenza dal termine;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza in data 20.03.24 la causa, matura per la decisione, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinques, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusionali.
****************
Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, il quale ultimo, nel caso de quo, può ritenersi validamente esperito nonostante la dichiarazione rilasciata della parte attrice, Pt_1
, “di non voler entrare in mediazione, non essendoci, da parte dello stesso, alcuna volontà
[...] di mediare sugli argomenti posti ad oggetto dell'istanza di mediazione” (cfr. verbale di primo incontro di mediazione del 13.10.2023).
Sul punto, va osservato che il rifiuto di addivenire ad un possibile accordo al fine di far cessare una lite, seppur frutto di una libera scelta di parte, è passibile di essere sanzionato se del tutto immotivato, (come risulta nel caso di specie in cui controparte ha manifestato inutilmente all'odierno attore la propria disponibilità “ad entrare in mediazione onde individuare una soluzione conciliativa da sottoporre al vaglio dell'Assemblea”); ciò in quanto il rifiuto senza motivazione di addivenire ad un possibile accordo è causa di insorgenza di una lite altrimenti evitabile, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuotato di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010
Tanto premesso, il giudizio va dichiarato inammissibile per insussistenza dell'interesse ad agire.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale norma indica l'interesse ad agire quale condizione dell'azione che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere una tutela giurisdizionale.
Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere concreto ovverosia effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione, assolvendo tale previsione normativa alla funzione essenziale di bloccare l'esperibilità dell'azione giudiziaria quando emerga che la parte non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla sentenza di accoglimento.
Nel caso di specie, parte attrice circoscrive il proprio interesse ad agire nella qualità dallo stesso rivestita – ovverosia di condomino del convenuto in Controparte_2
Siracusa – e nell'interesse “che i bilanci annuali (da cui dipendono le quote condominiali effettive) derivino da voci inoppugnabili e approvate perché privi di errori”.
Più precisamente, lo stesso fonda la propria domanda sulla asserita non correttezza dei bilanci riportati nelle delibere di cui chiede dichiararsi la nullità e la non correlazione di questi con i precedenti, tuttavia giungendo fra l'altro ad affermare, in sede di memorie di replica, che “Il profilo relativo alla mancata esplicitazione delle somme di cui al danno subito non ha alcun rilievo laddove si consideri la necessità di revisionare i bilanci dai quali hanno origine tutte le somme versate negli anni dall'attore”; pertanto, la stessa parte attrice ha agito senza specificare alcun vantaggio o utilità conseguibile dalla stessa azione spiegata.
Sul punto, sussiste l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 6128 del 9 marzo 2017).
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale – come affermato da parte convenuta - si coglie nell'esigenza di evitare impugnative che si riverberano sull'andamento dell'intera vita condominiale, impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività.
Ne consegue, dunque, che va valutato, nel caso in esame, non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico, ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo al condomino odierno attore (Cass. civ., VI, ord. n. 6128 del 9 marzo 2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato e dimostrato di aver patito, per i fatti per cui è causa, un danno economico di apprezzabile entità, risultando, pertanto, la stessa parte, priva di interesse ad agire per i fatti di causa di cui all'introduttivo di giudizio.
Fra l'altro, che in un caso simile a quello in discussione – come avente ad oggetto l'approvazione di più bilanci annuali consuntivi, per asserita illegittimità dei medesimi rispetto alle norme in materie di condominio - , il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in data 25 luglio 2023, n.
3410, ha respinto l'impugnativa proposta avverso a due delibere assembleari, statuendo che non
è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, dimostrare che il deliberato sia normativamente viziato, ma occorre anche dimostrare “l'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge;
danno economico riverberatosi nel patrimonio del impugnante e che deve essere CP_1
oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo".
In ogni caso, nel merito, le domande sono infondate.
In relazione all'impugnazione del verbale in data 15.03.2021, per il quale risulta lamentata la violazione del principio dell'annualità della gestione, si osserva che tale doglianza va inquadrata nell'alveo dell'annullabilità e, pertanto, proposta oltre il termine decadenziale.
Sul punto, infatti, si distingue il principio espresso dalle sezioni unite delle Corte di Cassazione circa la differenza fra deliberazioni nulle ed annullabili, secondo il quale: “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea
(…) sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, sec. comma, cod. civ.” (Cass. Civ. Sezioni unite, n.
9839/2021).
Orbene, nel caso di specie la stessa delibera in data 15.03.2021 non ha comportato alcuna modifica per il futuro del generale criterio legale di ripartizione delle spese, pur risultando derogare in via eccezionale al principio dell'annualità per forza di cose, ovverosia in considerazione del fatto che i bilanci ed i rendiconti risultavano riferibili ad altre amministrazioni inadempienti (gestione dal 2010 al 2013 e gestione dal 2014 al 4.04.2017) ; fra Parte_2 Per_1
l'altro, la delibera non ha comportato una previsione pluriennale di spesa, in quanto oggetto di approvazione sono stati bilanci consuntivi e non preventivi, per cui la delibera non può ritenersi nulla (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza del 4.06.2024, n. 458).
Inoltre, sempre sul principio dell'annualità e della possibile annullabilità della delibera, sussiste la massima giurisprudenziale, Corte d'Appello di Lecce, n. 367/2020, secondo la quale:
“L'annualità della gestione attiene all'obbligo dell'amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economico-finanziaria del condominio, ma non esclude il potere-dovere dell'assemblea di deliberare in ordine ai rendiconti, anche se presentati con ritardo dall'amministratore, e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall'amministratore medesimo. La violazione del principio di annualità della contabilità può essere, cioè, solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, ma non motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione (con ritardo) del rendiconto” (Corte d'Appello Lecce, 367/20).
In ogni caso, nella questione che ci occupa, i saldi passivi annuali dovuti dall'attore relativamente alle gestioni dal 04-04-2017 al 31.12.2021 - anche se i rendiconti sono stati esaminati ed approvati nella medesima assemblea sulla base di un unico punto posto all'ordine del giorno - , risultano indicati in modo analitico per ogni singola gestione – per complessivi Euro 439,63 – come si evince dalla stessa comunicazione in data 31.12.2022 prodotta dalla stessa parte (cfr. all 6).
Diverse sentenze di merito hanno stabilito, sul punto, che è valida la delibera assembleare che approva, in un'unica seduta, più rendiconti, purché ciascuno di questi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. Non bisogna cioè far confusione facendo confluire le diverse annualità in un unico e sintetico documento, concludendo sempre per l'annullabilità del deliberato assembleare (Tribunale di Roma, 11 luglio 2023, n. 11039 del;
Tribunale di Palermo 21 giugno
2023, n. 3041).
Infine, prive di pregio sono le ulteriori ragioni inerenti il terzo punto all'o.d.g. del verbale di assemblea in data 30.05.2023 – “Conferma amministratore o nuova nomina” - come esternate da parte attrice in seno all'atto di citazione.
Ciò in quanto le stesse risultano del tutto generiche ed irrilevanti, anche in considerazione del fatto che non risulta essere stata adottata, sul medesimo punto all'ordine del giorno, alcuna delibera avente carattere decisorio, stante la sopraggiunta carenza del quorum deliberativo, rimanendo pertanto in carica l'amministratore uscente in regime di proroga sino a nuova nomina da parte dell'assemblea (“Il presidente, rilevato che non è stato raggiunto il quorum di cui all'art.
1136 c.c. non viene eletto nessun amministratore, dando atto che resta in carica l'avv. Lo
Carmine (…) (cfr. relativo verbale assembleare)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali in vigore, individuati secondo il valore della domanda – indeterminabile, complessità bassa - ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria, delle argomentazioni difensive svolte, e della serialità delle questioni di diritto implicate.
Non si ravvisano profili ex art. 96 c.p.c. di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4479/2023, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
, Siracusa, liquidate nella misura di € 2.906,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a,
[...]
se dovute come per legge, nonché al pagamento di un importo pari al contributo unificato stante la condotta di parte attrice in sede di mediazione ovverosia il rifiuto immotivato di entrare in mediazione con la controparte.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281
quinques c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4479/2023, avente ad oggetto: impugnazione delibere assembleari.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Parte_1 C.F._1
La Rosa, giusta procura in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Unione Sovietica, 4;
ATTORE
contro
(c.f. n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Michele Gallaro, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato in
Siracusa, via Monsignor Carabelli n. 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusive in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
- quale proprietario dell'appartamento facente parte dello stesso Controparte_1
Condominio convenuto, ubicato in Siracusa, viale Tica n. 85, scala D - al fine di far valere l'asserita illegittimità di due deliberazioni assembleari - rispettivamente in data 15.03.2021 e
30.05.2023 - ed ha pertanto, così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibere assembleari del 15/3/2021 e del 30/5/2023 relativamente ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno;
2)nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla la delibera dell'assemblea del 15/3/2021 adottata dal relativamente ai punti 1), 2), Controparte_1
3), 4) e 5) all'ordine del giorno 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 30/5/2023 adottata dal relativamente ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno 3)”. Con condanna Controparte_1
del convenuto al pagamento al pagamento delle spese e delle competenze di CP_1
giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto la nullità della delibera assembleare in data 15.03.2021
- avente ad oggetto: “Approvazione dei bilanci consuntivi 2010, 2011, 2012 e 2013 e dei relativi piani di riparto;
Approvazione dei bilanci consuntivi 2014-2015-2016 e periodo 1/1/2017 –
4/4/2017 e dei relativi piani di riparto;
Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del relativo piano di riparto;
Approvazione del bilancio preventivo 2020 e del relativo piano di riparto” – nonché “a cascata” la nullità della successiva delibera in data 30.05.2023 – avente ad oggetto “1)
Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del relativo piano di riparto 2) Approvazione del bilancio preventivo 2023 e del relativo piano di riparto 3) Conferma amministratore o nuova nomina” - , per violazione della “regola della necessaria annualità del rendiconto”.
Infine, l'attore, per le medesime ragioni – ovverosia al fine di ottenere una dichiarazione di nullità
e/o annullabilità della delibera assembleare in data 30.05.2023 - ha dedotto una serie di asseriti vizi in ordine al terzo punto del citato verbale in data 30.05.2023, come relativo alla “Conferma amministratore o nuova nomina”.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il il quale ha chiesto, in rito, Controparte_1 dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché per assoluto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in via subordinata, lo stesso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1
della delibera assembleare in data 15.3.21 per decadenza dal termine;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza in data 20.03.24 la causa, matura per la decisione, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinques, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusionali.
****************
Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, il quale ultimo, nel caso de quo, può ritenersi validamente esperito nonostante la dichiarazione rilasciata della parte attrice, Pt_1
, “di non voler entrare in mediazione, non essendoci, da parte dello stesso, alcuna volontà
[...] di mediare sugli argomenti posti ad oggetto dell'istanza di mediazione” (cfr. verbale di primo incontro di mediazione del 13.10.2023).
Sul punto, va osservato che il rifiuto di addivenire ad un possibile accordo al fine di far cessare una lite, seppur frutto di una libera scelta di parte, è passibile di essere sanzionato se del tutto immotivato, (come risulta nel caso di specie in cui controparte ha manifestato inutilmente all'odierno attore la propria disponibilità “ad entrare in mediazione onde individuare una soluzione conciliativa da sottoporre al vaglio dell'Assemblea”); ciò in quanto il rifiuto senza motivazione di addivenire ad un possibile accordo è causa di insorgenza di una lite altrimenti evitabile, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuotato di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010
Tanto premesso, il giudizio va dichiarato inammissibile per insussistenza dell'interesse ad agire.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale norma indica l'interesse ad agire quale condizione dell'azione che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere una tutela giurisdizionale.
Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere concreto ovverosia effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione, assolvendo tale previsione normativa alla funzione essenziale di bloccare l'esperibilità dell'azione giudiziaria quando emerga che la parte non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla sentenza di accoglimento.
Nel caso di specie, parte attrice circoscrive il proprio interesse ad agire nella qualità dallo stesso rivestita – ovverosia di condomino del convenuto in Controparte_2
Siracusa – e nell'interesse “che i bilanci annuali (da cui dipendono le quote condominiali effettive) derivino da voci inoppugnabili e approvate perché privi di errori”.
Più precisamente, lo stesso fonda la propria domanda sulla asserita non correttezza dei bilanci riportati nelle delibere di cui chiede dichiararsi la nullità e la non correlazione di questi con i precedenti, tuttavia giungendo fra l'altro ad affermare, in sede di memorie di replica, che “Il profilo relativo alla mancata esplicitazione delle somme di cui al danno subito non ha alcun rilievo laddove si consideri la necessità di revisionare i bilanci dai quali hanno origine tutte le somme versate negli anni dall'attore”; pertanto, la stessa parte attrice ha agito senza specificare alcun vantaggio o utilità conseguibile dalla stessa azione spiegata.
Sul punto, sussiste l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 6128 del 9 marzo 2017).
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale – come affermato da parte convenuta - si coglie nell'esigenza di evitare impugnative che si riverberano sull'andamento dell'intera vita condominiale, impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività.
Ne consegue, dunque, che va valutato, nel caso in esame, non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico, ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo al condomino odierno attore (Cass. civ., VI, ord. n. 6128 del 9 marzo 2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato e dimostrato di aver patito, per i fatti per cui è causa, un danno economico di apprezzabile entità, risultando, pertanto, la stessa parte, priva di interesse ad agire per i fatti di causa di cui all'introduttivo di giudizio.
Fra l'altro, che in un caso simile a quello in discussione – come avente ad oggetto l'approvazione di più bilanci annuali consuntivi, per asserita illegittimità dei medesimi rispetto alle norme in materie di condominio - , il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in data 25 luglio 2023, n.
3410, ha respinto l'impugnativa proposta avverso a due delibere assembleari, statuendo che non
è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, dimostrare che il deliberato sia normativamente viziato, ma occorre anche dimostrare “l'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge;
danno economico riverberatosi nel patrimonio del impugnante e che deve essere CP_1
oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo".
In ogni caso, nel merito, le domande sono infondate.
In relazione all'impugnazione del verbale in data 15.03.2021, per il quale risulta lamentata la violazione del principio dell'annualità della gestione, si osserva che tale doglianza va inquadrata nell'alveo dell'annullabilità e, pertanto, proposta oltre il termine decadenziale.
Sul punto, infatti, si distingue il principio espresso dalle sezioni unite delle Corte di Cassazione circa la differenza fra deliberazioni nulle ed annullabili, secondo il quale: “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea
(…) sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, sec. comma, cod. civ.” (Cass. Civ. Sezioni unite, n.
9839/2021).
Orbene, nel caso di specie la stessa delibera in data 15.03.2021 non ha comportato alcuna modifica per il futuro del generale criterio legale di ripartizione delle spese, pur risultando derogare in via eccezionale al principio dell'annualità per forza di cose, ovverosia in considerazione del fatto che i bilanci ed i rendiconti risultavano riferibili ad altre amministrazioni inadempienti (gestione dal 2010 al 2013 e gestione dal 2014 al 4.04.2017) ; fra Parte_2 Per_1
l'altro, la delibera non ha comportato una previsione pluriennale di spesa, in quanto oggetto di approvazione sono stati bilanci consuntivi e non preventivi, per cui la delibera non può ritenersi nulla (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza del 4.06.2024, n. 458).
Inoltre, sempre sul principio dell'annualità e della possibile annullabilità della delibera, sussiste la massima giurisprudenziale, Corte d'Appello di Lecce, n. 367/2020, secondo la quale:
“L'annualità della gestione attiene all'obbligo dell'amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economico-finanziaria del condominio, ma non esclude il potere-dovere dell'assemblea di deliberare in ordine ai rendiconti, anche se presentati con ritardo dall'amministratore, e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall'amministratore medesimo. La violazione del principio di annualità della contabilità può essere, cioè, solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, ma non motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione (con ritardo) del rendiconto” (Corte d'Appello Lecce, 367/20).
In ogni caso, nella questione che ci occupa, i saldi passivi annuali dovuti dall'attore relativamente alle gestioni dal 04-04-2017 al 31.12.2021 - anche se i rendiconti sono stati esaminati ed approvati nella medesima assemblea sulla base di un unico punto posto all'ordine del giorno - , risultano indicati in modo analitico per ogni singola gestione – per complessivi Euro 439,63 – come si evince dalla stessa comunicazione in data 31.12.2022 prodotta dalla stessa parte (cfr. all 6).
Diverse sentenze di merito hanno stabilito, sul punto, che è valida la delibera assembleare che approva, in un'unica seduta, più rendiconti, purché ciascuno di questi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. Non bisogna cioè far confusione facendo confluire le diverse annualità in un unico e sintetico documento, concludendo sempre per l'annullabilità del deliberato assembleare (Tribunale di Roma, 11 luglio 2023, n. 11039 del;
Tribunale di Palermo 21 giugno
2023, n. 3041).
Infine, prive di pregio sono le ulteriori ragioni inerenti il terzo punto all'o.d.g. del verbale di assemblea in data 30.05.2023 – “Conferma amministratore o nuova nomina” - come esternate da parte attrice in seno all'atto di citazione.
Ciò in quanto le stesse risultano del tutto generiche ed irrilevanti, anche in considerazione del fatto che non risulta essere stata adottata, sul medesimo punto all'ordine del giorno, alcuna delibera avente carattere decisorio, stante la sopraggiunta carenza del quorum deliberativo, rimanendo pertanto in carica l'amministratore uscente in regime di proroga sino a nuova nomina da parte dell'assemblea (“Il presidente, rilevato che non è stato raggiunto il quorum di cui all'art.
1136 c.c. non viene eletto nessun amministratore, dando atto che resta in carica l'avv. Lo
Carmine (…) (cfr. relativo verbale assembleare)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali in vigore, individuati secondo il valore della domanda – indeterminabile, complessità bassa - ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria, delle argomentazioni difensive svolte, e della serialità delle questioni di diritto implicate.
Non si ravvisano profili ex art. 96 c.p.c. di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4479/2023, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
, Siracusa, liquidate nella misura di € 2.906,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a,
[...]
se dovute come per legge, nonché al pagamento di un importo pari al contributo unificato stante la condotta di parte attrice in sede di mediazione ovverosia il rifiuto immotivato di entrare in mediazione con la controparte.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino