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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7049 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 22.12.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 bis c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7049 / 2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
1 TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. VIGNOLA Michela, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, contumace;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 26/06/2024 , la ricorrente, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendente in linea retta della comune ava
[...]
, cittadina italiana, nata a [...], Bari,(Italia) il 6 aprile 1928 ed emigrata in Persona_1
Argentina, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del Argentina, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, han chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 11.07.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 22.12.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
2 55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
II.
8-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.
9- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
3 dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dalla comune ava , cittadina italiana, Persona_1 mai divenuta cittadina argentina come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e di cittadinanza del Argentina.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) dal matrimonio tra e avvenuto in data Persona_1 Controparte_2
24.06.1944, nasceva il 13.12.1945 che a sua volta sposava nel Persona_2
1973 il sig. ; Persona_3
2) dal loro matrimonio nasceva il 21.08.1977 la sig.ra (ricorrente). Parte_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'ava si siano successivamente Persona_1 stabiliti in Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
4 ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune ava , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_1
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per nulla disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato il 26/06/2024, così provvede:
ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
nata a [...] il [...], è cittadina Parte_1 italiana;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 22/12/2025
Il Giudice
Tiberio RU
5
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 22.12.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e
127 bis c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7049 / 2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
1 TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. VIGNOLA Michela, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, contumace;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 26/06/2024 , la ricorrente, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendente in linea retta della comune ava
[...]
, cittadina italiana, nata a [...], Bari,(Italia) il 6 aprile 1928 ed emigrata in Persona_1
Argentina, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del Argentina, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, han chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 11.07.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 22.12.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
2 55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
II.
8-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.
9- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
3 dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dalla comune ava , cittadina italiana, Persona_1 mai divenuta cittadina argentina come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e di cittadinanza del Argentina.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) dal matrimonio tra e avvenuto in data Persona_1 Controparte_2
24.06.1944, nasceva il 13.12.1945 che a sua volta sposava nel Persona_2
1973 il sig. ; Persona_3
2) dal loro matrimonio nasceva il 21.08.1977 la sig.ra (ricorrente). Parte_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'ava si siano successivamente Persona_1 stabiliti in Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
4 ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune ava , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_1
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per nulla disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato il 26/06/2024, così provvede:
ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
nata a [...] il [...], è cittadina Parte_1 italiana;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1 territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 22/12/2025
Il Giudice
Tiberio RU
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