Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le Festività nel CCNL Metalmeccanici Cooperative sono disciplinate dall'articolo 9 del contratto collettivo. Ai lavoratori spetta il diritto a godere delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché 4 giornate di permessi retribuiti per le ex festività ed il pagamento di una giornata per l'ex festività del 4 novembre. In caso di lavoro festivo, spettano le maggiorazioni. Elenco festività retribuite nelle cooperative metalmeccaniche L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Agli effetti della legge 22.2.1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente art. 8. Agli effetti della legge …
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